Regolamento del Consiglio degli Stati

Progetto

(RCS) (Sistema di voto elettronico) Modifica del ...

Il Consiglio degli Stati, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 25 ottobre 20121, decreta: I Il regolamento del Consiglio degli Stati del 20 giugno 20032 è modificato come segue: Art. 44 cpv. 1 e 2 (nuovo) 1

Ogni deputato vota dal proprio banco mediante il sistema di voto elettronico.

In caso di deliberazione segreta o di difetto del sistema di voto elettronico, la votazione avviene per alzata di mano o per appello nominale.

2

Art. 44a (nuovo)

Rilevamento e pubblicazione dei dati relativi alle votazioni

1

Il sistema di voto elettronico conta e registra i voti emessi durante ogni votazione.

2

I voti dei deputati e il risultato della votazione appaiono su tabelloni elettronici.

3

Il presidente comunica il risultato della votazione.

4

Il risultato è pubblicato sotto forma di elenco nominativo:

5

1 2 3

a.

nelle votazioni sul complesso;

b.

nelle votazioni finali;

c.

nelle votazioni su disposizioni per la cui accettazione è richiesto il consenso della maggioranza dei deputati conformemente all'articolo 159 capoverso 3 della Costituzione federale3;

d.

a richiesta di almeno dieci deputati.

Sull'elenco nominativo si menziona per ogni deputato se: a.

ha votato «sì»;

b.

ha votato «no»;

FF 2012 8313 RS 171.14 RS 101

2012-2746

8323

Regolamento del Consiglio degli Stati

c.

si è astenuto;

d.

non ha partecipato al voto; o

e.

è scusato.

È considerato scusato il deputato che, al più tardi entro l'inizio della seduta, ha annunciato la sua assenza per l'intera giornata a causa di un mandato conferitogli da una delegazione permanente conformemente all'articolo 60 LParl4 o a causa di maternità, infortunio o malattia.

6

L'Ufficio può autorizzare, su richiesta, un'analisi scientifica degli altri risultati della votazione.

7

Art. 45, rubrica e cpv. 1 Votazione per alzata di mano Nelle votazioni per alzata di mano di cui all'articolo 44 capoverso 2 si può rinunciare al conteggio dei voti qualora il risultato della votazione sia manifesto.

1

Art. 46 cpv. 1, 2, 4 (nuovo) e 5 (nuovo) Nei casi di cui all'articolo 44 capoverso 2 la votazione si svolge per appello nominale se la mozione d'ordine presentata a tal fine è accolta da almeno dieci deputati.

1

Nelle votazioni per appello nominale il segretario del Consiglio degli Stati chiama i deputati in ordine alfabetico. Questi rispondono dal loro banco con «sì» o «no» oppure con «astensione» al quesito posto dal presidente.

2

Dopo ogni risposta, il segretario del Consiglio degli Stati comunica il risultato intermedio.

4

Il risultato è pubblicato sotto forma di elenco nominativo; sono eccettuate le deliberazioni segrete.

5

II L'Ufficio del Consiglio degli Stati determina l'entrata in vigore della presente modifica.

Minoranza (Schwaller, Cramer, Egerszegi-Obrist, Lombardi, Niederberger) Non entrare in materia

4

RS 171.10

8324