12.051 Messaggio relativo all'approvazione della Convenzione con l'Austria concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari del 20 aprile 2012

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva la Convenzione tra la Svizzera e l'Austria concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

20 aprile 2012

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2012-0853

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Compendio Attraverso l'introduzione di un'imposta alla fonte con effetto liberatorio e di ulteriori misure s'intende incoraggiare l'onestà fiscale della clientela di agenti pagatori svizzeri che risiede in Austria e ridurre in tal modo i rischi legali. Il Governo vuole inoltre abolire le limitazioni dell'accesso al mercato. A tal fine, la Svizzera ha firmato con l'Austria una Convenzione sulla collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari.

La Convenzione prevede per le persone domiciliate in Austria la possibilità di regolarizzare fiscalmente le loro attuali relazioni d'affari con gli agenti pagatori svizzeri mediante un pagamento unico o con una dichiarazione. I redditi da capitale che le persone in questione conseguono su conti o depositi detenuti presso agenti pagatori svizzeri saranno in futuro soggetti a un'imposta alla fonte con effetto liberatorio, i cui proventi saranno riversati dalla Svizzera all'Austria.

La Convenzione prevede che all'Austria vengano fornite indicazioni sulla destinazione dei valori patrimoniali trasferiti dai clienti che hanno cessato la loro relazione d'affari con agenti pagatori svizzeri dopo la firma della Convenzione.

Infine, sono state convenute agevolazioni per la fornitura transfrontaliera di servizi finanziari.

La Convenzione contiene disposizioni esaustivamente dettagliate e deducibili in giudizio e quindi direttamente applicabili. Ciononostante, l'applicazione di singoli aspetti della Convenzione richiede l'adozione di una legge federale. Il disegno di legge federale sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) elaborata in relazione alle convenzioni concernenti un'imposta alla fonte con la Germania e il Regno Unito e sottoposta al Parlamento con il messaggio del 18 aprile 2012 contiene le necessarie disposizioni per applicare la Convenzione con l'Austria.

La Convenzione con l'Austria si iscrive nella strategia volta a far emergere il denaro non dichiarato, sulla quale il Consiglio federale si era pronunciato a favore nel suo rapporto del 16 dicembre 2009 concernente gli indirizzi strategici della politica svizzera in materia di mercati finanziari e nel documento interlocutorio del 22 febbraio 2012 concernente la strategia per una piazza finanziaria concorrenziale e coerente dal profilo fiscale. L'Austria, dopo Germania e Regno Unito, è il terzo Stato partner con cui la Svizzera ha concluso questo tipo di convenzione.

4698

Indice Compendio

4698

1 Parte generale 1.1 Introduzione 1.2 Andamento e risultati dei negoziati 1.3 Punti essenziali della Convenzione 1.3.1 Campo d'applicazione concreto 1.3.2 Regolarizzazione del passato 1.3.3 Imposizione liberatoria di futuri redditi da capitale 1.3.4 Rapporto dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio nei confronti delle altre imposte 1.3.5 Stato di destinazione dei valori patrimoniali prelevati 1.3.6 Reciprocità 1.3.7 Equivalenza 1.3.8 Immunità delle banche e dei suoi collaboratori 1.3.9 Furto di dati 1.3.10 Accesso al mercato e ai servizi finanziari transfrontalieri 1.4 Normativa di applicazione 1.5 Rapporto con il diritto europeo e internazionale 1.5.1 Con il diritto fiscale internazionale 1.5.2 Con il diritto dell'Unione europea in ambito fiscale 1.5.3 Con il diritto dell'Unione europea e il diritto internazionale in ambito di prestazioni finanziarie transfrontaliere 1.6 Valutazione della Convenzione 1.6.1 Nell'ottica delle persone interessate 1.6.2 Nell'ottica degli agenti pagatori svizzeri 1.6.3 Nell'ottica della Svizzera

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2 Commento alla Convenzione con l'Austria 2.1 Parte 1: In generale 2.2 Parte 2: Regolamentazione per l'imposizione a posteriori di valori patrimoniali collocati presso agenti pagatori svizzeri 2.3 Parte 3: Riscossione di un'imposta alla fonte da parte degli agenti pagatori svizzeri 2.4 Parte 4: Disposizioni finali 2.5 Atto finale 2.5.1 Dichiarazione congiunta sull'equivalenza 2.5.2 Dichiarazione congiunta degli Stati contraenti sull'attuazione della Parte 3 2.5.3 Dichiarazione congiunta degli Stati contraenti sulle misure di reciprocità della Repubblica d'Austria 2.5.4 Dichiarazione congiunta degli Stati contraenti sull'effetto della comunicazione volontaria ai sensi dell'articolo10 2.5.5 Dichiarazione sull'attuazione della Parte 2 2.5.6 Dichiarazione relativa all'acquisizione di dati

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2.6 Verbale concordato 2.6.1 Memorandum relativo all'accesso al mercato e alle attività frontaliere in ambito finanziario 2.6.2 Memorandum relativo agli aspetti di diritto procedurale ai fini dell'applicazione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE

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3 Ripercussioni della Convenzione 3.1 Per la Confederazione 3.1.1 Spese per beni e servizi e per il personale, indennizzo 3.1.2 Diminuzione dei proventi dell'imposta preventiva 3.1.3 Ulteriori ripercussioni fiscali 3.2 A livello comunale e a livello cantonale 3.3 Ripercussioni economiche

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4 Programma di legislatura

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5 Aspetti giuridici 5.1 Decreti di approvazione, competenza in materia di conclusione e di approvazione 5.2 Referendum

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Decreto federale che approva la Convenzione tra la Svizzera e l'Austria concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari (Disegno)

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Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari

4725

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Messaggio 1

Parte generale

1.1

Introduzione

A seguito dei capovolgimenti sui mercati finanziari globali osservati dal 2008, numerosi Stati hanno intensificato gli sforzi profusi a livello internazionale nella lotta contro l'evasione fiscale della propria popolazione. In questo contesto, la Svizzera e la sua piazza finanziaria con orientamento internazionale hanno dovuto affrontare grandi sfide.

A causa delle mutate condizioni, il Consiglio federale ha rielaborato la sua strategia in materia di mercati finanziari1. Uno dei pilastri della Strategia del Consiglio federale è costituito dalla strategia volta a far emergere il denaro non dichiarato.2 L'obiettivo di una piazza finanziaria coerente dal profilo fiscale deve essere raggiunto con la conclusione di convenzioni concernenti un'imposta alla fonte, con il miglioramento dell'assistenza amministrativa e giudiziaria secondo standard internazionali e con l'estensione degli obblighi di diligenza degli istituti finanziari. Nella valutazione del Consiglio federale le convenzioni concernenti un'imposta alla fonte costituiscono uno strumento efficace per tassare i contribuenti tutelando la loro sfera privata in base alle regole del loro Stato di domicilio. Esso ha inoltre l'intenzione di approfondire questo approccio, al di là delle convenzioni già negoziate con la Germania e il Regno Unito.

Nel quadro dei negoziati relativi alle convenzione concernenti un'imposta alla fonte, sotto il profilo politico ed economico, bisognava avanzare anche importanti richieste relative all'accesso al mercato. Le migliori condizioni di accesso al mercato per gli istituti finanziari costituiscono una specie di controprestazione al ricupero d'imposta a favore del fisco degli Stati partner.

La presente Convenzione tra la Svizzera e l'Austria concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari è la terza convenzione conclusa di questo tipo. Essa si inserisce nella strategia del Consiglio federale per una piazza finanziaria coerente dal profilo fiscale e per salvaguardare e migliorare l'accesso al mercato.

1.2

Andamento e risultati dei negoziati

Dopo l'inizio dei colloqui con la Germania e il Regno Unito, l'Austria aveva manifestato il suo interesse al modello che prevedeva un'imposta alla fonte unita alla regolarizzazione del passato. Nella primavera 2012 il ministero delle finanze austriaco ha infine richiesto al Dipartimento federale delle finanze (DFF) l'avvio di negoziati per concludere una relativa convenzione.

1

2

Cfr. i rapporti «Situazione e prospettive della piazza finanziaria Svizzera» del mese di settembre 2009 e «Indirizzi strategici della politica svizzera in materia di mercati finanziari» del 16 dicembre 2009 (www.efd.admin.ch/dokumentation/zahlen/00578/01622/index.html?lang=de).

Cfr. il documento interlocutorio «Strategia per una piazza finanziaria concorrenziale e coerente dal profilo fiscale» del 22 febbraio 2012.

4701

Con la sua decisione del 4 aprile 2012, il Consiglio federare ha approvato l'avvio di negoziati per una convenzione concernente un'imposta alla fonte tra Svizzera e Austria e autorizzato il capo del DFF a firmare la convenzione (con riserva di ratificazione) per quanto il risultato dei negoziati non fosse meno favorevole, per quanto concerne i parametri più importanti, di quello ottenuto dalle convenzioni con Germania e Regno Unito (protocolli di modifica inclusi).

I negoziati si sono conclusi a Berna il 13 aprile 2012 con la firma a livello ministeriale della convenzione.

1.3

Punti essenziali della Convenzione

Vaste parti della Convenzione ricalcano le convenzioni con la Germania e la Gran Bretagna. In particolare il campo d'applicazione concreto, la regolarizzazione del passato e l'imposizione liberatoria di redditi da capitale futuri sono impostati in modo simile.

1.3.1

Campo d'applicazione concreto

La Convenzione si applica alle persone fisiche residenti in Austria («persona interessata») e beneficiarie di valori patrimoniali contabilizzati su conti o depositi presso un agente pagatore svizzero. Gli agenti pagatori svizzeri devono stabilire se la persona interessata è il beneficiario sulla base dei vigenti obblighi di diligenza svizzeri (segnatamente sulla base della legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario [legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0] e in particolare la Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche; CDB). Per valori patrimoniali detenuti da una società di sede (ad es. trust, fondazioni e società fiduciarie) o società di assicurazione sulla vita in relazione con un mantello assicurativo vita, la persona interessata è considerata la beneficiaria effettiva di queste strutture.

Sono considerati agenti pagatori svizzeri in particolare le banche secondo la legge federale dell'8 novembre 1934 su le banche e le casse di risparmio (legge sulle banche, LBCR; RS 952.0) e i commercianti di valori mobiliari secondo la legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (legge sulle borse, LBVM; RS 954.11).

1.3.2

Regolarizzazione del passato

Alle persone interessate deve essere eccezionalmente offerta l'opportunità di regolarizzare fiscalmente le loro relazioni d'affari già esistenti presso agenti pagatori svizzeri. Entro un periodo di riflessione di cinque mesi la persona interessata deve comunicare all'agente pagatore svizzero quale delle seguenti possibilità ha scelto: «Pagare»: la persona interessata paga in modo anonimo un'imposta forfettaria (pagamento unico). In questo modo su questi valori patrimoniali le pretese fiscali austriache sono considerate saldate; imposte sul reddito e sulla cifra d'affari nonché sulle imposte sulle successioni e sulle donazioni. L'aliquota fiscale nominale previ4702

sta con l'Austria ammonta al 30 per cento. Il pagamento unico è calcolato sulla base della formula in allegato della Convenzione. Grazie a una base fiscale ridotta per le persone interessate risulta un onere fiscale effettivo tra il 15 e il 38 per cento del capitale in funzione della durata della relazione d'affari, della differenza tra lo stato iniziale e quello finale nonché sulla base di premesse specifiche e in funzione dell'ammontare del capitale determinante. Cinque mesi dopo l'entrata in vigore della Convenzione gli agenti pagatori svizzeri riscuotono i pagamenti unici sui valori patrimoniali che la persona interessata ha affidato loro. Trasferiscono poi questi importi all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), la quale li inoltra a sua volta all'autorità competente austriaca.

«Comunicare»: la persona interessata autorizza per scritto l'agente pagatore svizzero a comunicare le informazioni relative alla sua relazione bancaria all'autorità competente austriaca. Gli agenti pagatori svizzeri trasmettono le informazioni all'AFC che le inoltra all'autorità competente austriaca. Il trattamento della persona interessata oggetto della comunicazione è disciplinato dal diritto interno austriaco. Corrisponde al trattamento dei contribuenti in Austria che si sono autodenunciati.

Chi non vuole far uso di alcuna di queste possibilità, scioglie la sua relazione d'affari in Svizzera prima dell'entrata in vigore della Convenzione (1° gen. 2013) e trasferisce il suo patrimonio. Questa opzione non è contemplata nella Convenzione.

Nel caso in cui una persona interessata, allo scadere del periodo di riflessione, non ha comunicato la sua scelta, l'agente pagatore riscuote automaticamente il pagamento unico.

Contrariamente alle convenzioni con la Germania e il Regno Unito, la Convenzione con l'Austria non prevede né un pagamento anticipato né una garanzia degli agenti pagatori svizzeri per quanto riguarda i pagamenti unici.

1.3.3

Imposizione liberatoria di futuri redditi da capitale

A decorrere dell'entrata in vigore della Convenzione sono sottoposti a un'imposta alla fonte i seguenti redditi, presenti su conti o depositi presso agenti pagatori svizzeri e dei quali le persone interessate sono beneficiarie effettive: ­

i redditi derivanti da pagamenti di interessi ­ per quanto non sia applicato l'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi («Accordo sulla fiscalità del risparmio» o «AFisR»; RS 0.641.926.81), siano stati oggetto di ritenuta d'imposta o di una comunicazione volontaria;

­

redditi su dividendi;

­

altri redditi diversi da redditi di capitali mobili; nonché

­

utili da alienazione da redditi di capitali mobili.

Con la riscossione di questa imposta sono considerate soddisfatte le pretese fiscali concernenti questi redditi da capitale e questi ultimi non devono essere dichiarati.

Per quanto concerne l'effetto liberatorio dell'imposta, la Convenzione ricalca per l'essenziale la base di calcolo dell'Austria, anche per quanto concerne le aliquote

4703

d'imposta. Infatti il 25 per cento corrisponde alla quota all'imposta sui redditi da capitale austriaca.

In luogo della riscossione dell'imposta alla fonte, la persona interessata può autorizzare l'agente pagatore svizzero a comunicare presso l'AFC i relativi redditi e utili di capitale. L'agente pagatore svizzero trasferisce rispettivamente trasmette all'AFC l'imposta alla fonte riscossa e le comunicazioni. L'AFC le inoltra all'Austria (trattenendo una provvigione di riscossione dello 0,1% sull'imposta riscossa).

A causa del breve lasso di tempo tra la firma e l'entrata in vigore della Convenzione, gli agenti pagatori svizzeri possono beneficiare di una fase transitoria in cui possono utilizzare la tabella delle concordanze svizzero-tedesca secondo la convenzione con la Germania. Gli agenti pagatori svizzeri vengono in questo modo sgravati nel caso in cui la tabella delle concordanze svizzero-austriaca causasse loro notevoli difficoltà (cfr. commento n. 2.5.2). Per le persone interessate l'effetto liberatorio resta invariato.

Per evitare distorsioni della concorrenza, l'Austria deve informare la Svizzera sulle modifiche delle aliquote d'imposta nel diritto austriaco che riguardano redditi e gli utili da capitale che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Se la Svizzera non comunica che non procederà all'adeguamento, le aliquote d'imposizione modificate si applicano simultaneamente.

Pagamenti di interessi oggetto di ritenuta d'imposta in applicazione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio o di divulgazione volontaria non rientrano nel campo di applicazione della Convenzione concernente un'imposta alla fonte. Se il contribuente non ha scelto la comunicazione volontaria gli agenti pagatori svizzeri continuano a riscuotere su questi pagamenti da interessi la ritenuta d'imposta del 35 per cento. Se, in Austria, un contribuente desidera la restituzione della differenza tra la ritenuta d'imposta del 35 per cento e l'imposta austriaca sui redditi da capitale del 25 per cento, deve farne richiesta presso le autorità competenti austriache. L'Austria considera che con il pagamento della ritenuta d'imposta del 35 per cento il contribuente austriaco ha adempiuto il suo obbligo fiscale in Austria per questi pagamenti di interessi.

A differenza delle convenzioni con la Germania
e il Regno Unito la Convenzione con l'Austria non contiene una disposizione relativa alle successioni, poiché l'Austria non riscuote più questa imposta. Accordarsi su una relativa norma sarebbe stato inadeguato.

La Convenzione con l'Austria non contempla inoltre disposizioni concernenti la garanzia del rispetto della convenzione. Secondo il suo diritto interno, l'Austria non riscuote imposte sulle donazioni e dunque viene a mancare uno dei motivi principali per introdurre questo strumento nei confronti dell'Austria. Per quanto concerne l'imposta sul reddito le Parti hanno convenuto che l'imposta alla fonte con effetto liberatorio combinata con lo scambio di informazioni secondo la convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione tra la Svizzera e l'Austria protegge a sufficienza gli interessi dell'Austria e dunque non è necessario uno scambio di informazioni più ampio.

4704

1.3.4

Rapporto dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio nei confronti delle altre imposte

La Convenzione non pregiudica la riscossione dell'imposta preventiva svizzera. La Convenzione prevede che gli agenti pagatori svizzeri possono richiedere il rimborso direttamente all'AFC a proprio nome o per conto di persone interessate come previsto dalla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (CDI-A; RS 0.672.916.31). L'imposta residua non recuperabile viene computata nell'imposta alla fonte con effetto liberatorio.

Se i redditi e gli utili considerati dall'imposta alla fonte con effetto liberatorio sono assoggettati a un'imposta alla fonte in Austria, gli agenti pagatori svizzeri la computano nell'imposta alla fonte con effetto liberatorio. Lo stesso vale per le imposte alla fonte di uno Stato terzo, se la convenzione per evitare la doppia imposizione tra l'Austria e lo Stato terzo esclude il rimborso di questa imposta alla fonte.

1.3.5

Stato di destinazione dei valori patrimoniali prelevati

Gli agenti pagatori svizzeri sono tenuti a comunicare al DFF gli Stati e i Territori in cui sono stati trasferiti i valori patrimoniali di persone che hanno cessato la loro relazione d'affari tra la firma e l'entrata in vigore della Convenzione. Sulla base di queste informazioni il DFF appronta una lista dei 10 Stati e Territori in cui la maggior parte dei valori patrimoniali è stata trasferita, completata dal numero delle persone interessate. Queste informazioni sono trasmesse all'Austria. Le indicazioni trasmesse non devono essere pubblicate né in Svizzera né in Austria.

1.3.6

Reciprocità

La Convenzione con l'Austria prevede che la Svizzera possa richiedere un obbligo di reciprocità. L'Austria riconosce alla Svizzera l'opzione di richiedere in un secondo tempo, nel quadro della reciprocità sostanziale, misure corrispondenti a quelle che l'Austria applica nei confronti di altri Stati (in particolare nel quadro della fiscalità del risparmio dell'UE).

1.3.7

Equivalenza

Nel preambolo e nell'articolo relativo al scopo della Convenzione viene esplicitamente stabilito che la collaborazione bilaterale convenuta nella presente Convenzione corrisponde a lungo termine allo scambio automatico di informazioni in materia di redditi da capitale. Austria e Svizzera confermano inoltre tale equivalenza in una dichiarazione congiunta e precisano che attueranno secondo buona fede le misure concordate e non pregiudicheranno unilateralmente la Convenzione né agiranno contro di essa nelle relazioni con terzi (ad es. all'interno dell'UE).

4705

1.3.8

Immunità delle banche e dei suoi collaboratori

La Convenzione prevede che i partecipanti, segnatamente le banche e i loro collaboratori, a un reato fiscale commesso prima della firma della Convenzione, non sono in linea di principio perseguiti. Sono fatti salvi i casi in cui, al momento della firma della Convenzione, la competente autorità di perseguimento penale austriaca dispone di sufficienti indizi concreti per concludere a una partecipazione a un reato in ambito fiscale o a un'inosservanza di prescrizioni d'ordine in materia fiscale.

1.3.9

Furto di dati

L'Austria dichiara nella Convenzione di rinunciare ad adoperarsi attivamente all'acquisto di dati bancari sottratti illegalmente.

1.3.10

Accesso al mercato e ai servizi finanziari transfrontalieri

Dopo un'analisi del quadro giuridico è stato possibile rilevare, in collaborazione con l'Austria, le possibilità di cui dispongono i fornitori svizzeri di servizi finanziari ­ in particolare le banche ­ per proporre più semplicemente i loro prodotti e prestazioni finanziari a clienti austriaci. Si è trattato di semplificare l'apertura di relazioni bancarie, di rendere possibili le attività d'informazione e di consulenza transfrontaliere, di semplificare e limitare nel tempo la procedura di autorizzazione effettuata dall'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari austriaca (FMA) nonché di semplificare l'autorizzazione per la distribuzione di fondi in valori mobiliari.

È stato elaborato un Memorandum d'intesa (memorandum of unterstanding; MoU) in cui sono fissate le disposizioni concrete. Esse si basano sul principio della reciprocità e su un quadro paragonabile di vigilanza e regolamentazione tra Svizzera e Austria. È fatto salvo il diritto di rango superiore (in particolare il diritto UE).

Il MoU firmato da entrambe le parti appiana importanti ostacoli a cui erano sinora stati confrontati in Austria i fornitori svizzeri di servizi finanziari ­ e in particolare le banche ­ per quanto concerne l'accesso al mercato e alle attività transfrontaliere.

1.4

Normativa di applicazione

A livello contenutistico, le disposizioni della Convenzione rappresentano un insieme completo di norme direttamente applicabili nei confronti degli agenti pagatori svizzeri, delle persone interessate e delle autorità in Svizzera. Le norme necessarie per l'applicazione della Convenzione, che contengono in sostanza le disposizioni necessarie all'attuazione delle convenzioni che rientrano nella sfera di competenza delle autorità nazionali elvetiche e che non sono adatte al disciplinamento in un trattato internazionale, devono essere ancorate in una legge federale d'accompagnamento.

Questa legge è stata elaborata in relazione con le convenzioni con Germania e Regno Unito e sottoposta al Parlamento per approvazione con il messaggio del

4706

18 aprile 2012.3 Il disegno della legge federale sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) è stato concepito in modo da poter essere applicato per l'attuazione di convenzioni concernenti la collaborazione in ambito fiscale con altri Stati. Se la convenzione applicabile nel singolo caso reca disposizioni derogatorie della LIFI, queste prevalgono sul diritto nazionale in quanto accordi internazionali (art. 1 cpv. 3). L'allegato alla LIFI menziona le convenzioni a cui la legge è applicabile. Al momento dell'entrata in vigore della Convenzione con l'Austria questo allegato dovrà essere completato.

Per quanto concerne la LIFI si rinvia ai numeri 4.1 e 4.2 del messaggio del 18 aprile 2012 relativo all'approvazione della Convenzione con la Germania concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari e della Convenzione con il Regno Unito concernente la collaborazione in ambito fiscale nonché alla legge federale sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (messaggio D/UK).

1.5

Rapporto con il diritto europeo e internazionale

1.5.1

Con il diritto fiscale internazionale

Si rinvia al numero 1.3.1 del messaggio D/UK, applicabile per analogia.

1.5.2

Con il diritto dell'Unione europea in ambito fiscale

Si rinvia al numero 1.3.2 del messaggio D/UK, applicabile per analogia.

1.5.3

Con il diritto dell'Unione europea e il diritto internazionale in ambito di prestazioni finanziarie transfrontaliere

Si rinvia al numero 1.3.3 del messaggio D/UK, applicabile per analogia.

1.6

Valutazione della Convenzione

Le persone interessate, gli agenti pagatori svizzeri e la Svizzera considerano la Convenzione nel complesso positiva.

1.6.1

Nell'ottica delle persone interessate

Si rinvia al numero 1.4.1 del messaggio D/UK, applicabile per analogia. La regolarizzazione dei valori patrimoniali contemplati della Convenzione con l'Austria avviene tramite un pagamento unico forfettario il cui ammontare varia tra il 15 e il 38 per cento dei valori patrimoniali contabilizzati in Svizzera. In confronto alla Germania e al Regno Unito, le aliquote sono leggermente inferiori e sono dovute 3

FF 2012 4343 4679

4707

alle specificità del diritto fiscale austriaco. In tal modo è garantito l'equilibrio dell'attrattiva tra le opzioni «pagare» e «comunicare».

1.6.2

Nell'ottica degli agenti pagatori svizzeri

Per gli agenti pagatori svizzeri l'attuazione della Convenzione con l'Austria comporta un considerevole onere amministrativo con conseguenti spese. Riguardo le cause di questi costi si rimanda al numero 1.4.2 del messaggio D/UK, applicabile per analogia. La Convenzione con l'Austria presenta però ampie similitudini con le convenzioni con Germania e Regno Unito. Per la sua attuazione è dunque possibile basarsi sui lavori già approntati per l'attuazione delle prime due convenzioni, riducendo i costi.

La Convenzione con l'Austria è infine attrattiva anche per gli agenti pagatori svizzeri. Essi possono offrire a clienti residenti austriaci un servizio prezioso orientato al futuro ai fini del pagamento dell'imposta. I collaboratori degli agenti pagatori svizzeri sono protetti per quanto concerne il perseguimento in Austria relativo alla partecipazione a reati fiscali. L'Austria ha dichiarato altresì di voler rinunciare in futuro all'acquisto illegale di dati bancari. In tal modo si riducono sensibilmente i rischi giuridici degli agenti pagatori svizzeri nei confronti dell'Austria.

Gli agenti pagatori svizzeri beneficiano inoltre di un accesso al mercato semplificato. Lo svantaggio concorrenziale rispetto a banche con sede nello SEE viene leggermente diminuito e per gli agenti pagatori svizzeri si aprono nuove possibilità operative.

1.6.3

Nell'ottica della Svizzera

Con la conclusione della terza convenzione concernente un'imposta alla fonte il Consiglio federale attua la sua strategia per una piazza finanziaria concorrenziale e coerente dal profilo fiscale. Da un lato la Convenzione soddisfa la pretesa dell'Austria di tassare i propri contribuenti e, dall'altro lato, tiene conto dell'esigenza della Svizzera di proteggere la sfera privata dei clienti bancari. Si presuppone che l'accresciuta volontà di cooperazione possa rafforzare durevolmente la posizione della Svizzera e della sua piazza finanziaria sul lungo termine. L'Austria è già il terzo Stato in cui la soluzione adottata nella convenzione viene equiparata durevolmente allo scambio automatico di informazioni. Qualora in futuro siano ancora concluse convenzioni analoghe con altri Paesi, il modello che prevede l'introduzione di un'imposta alla fonte unitamente alla regolarizzazione del passato può diventare un alternativa riconosciuta a livello internazionale allo scambio automatico di informazioni.

4708

2

Commento alla Convenzione con l'Austria

2.1

Parte 1: In generale

Art. 1

Contenuto e scopo

Si rinvia al numero 2.1 del messaggio D/UK relativo all'articolo 1 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia. A differenza delle convenzioni con Germania e Regno Unito, l'Austria non concede la possibilità alla Svizzera di richiedere l'obbligo di reciprocità grazie a comunicazioni, ma tramite la riscossione di una ritenuta d'imposta sui redditi derivanti da pagamenti di interessi accreditati o versati a residenti svizzeri presso agenti pagatori in Austria (art. 31, Dichiarazione congiunta degli Stati contraenti sulle misure di reciprocità della Repubblica d'Austria).

Art. 2

Definizioni

Per le seguenti definizioni si rinvia numero 2.1 del messaggio D/UK relativo all'articolo 2 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia: a.

agente pagatore svizzero;

b.

valori patrimoniali;

c.

conto e deposito;

d.

persona interessata;

e.

titolare del conto o del deposito;

f.

giorni di riferimento.

lett. a­c La Convenzione definisce quali Stati contraenti la Repubblica d'Austria e la Svizzera.

lett. d La Convenzione definisce come autorità competente il ministro federale delle finanze per l'Austria e il DFF per la Svizzera. La ripartizione delle competenze interna al DFF è disciplinata nella LIFI (cfr. n. 4.2 messaggio D/UK).

lett. k La Convenzione elenca le abbreviazioni e i titoli delle leggi austriache e svizzere a cui si rinvia. Essa stabilisce inoltre che i rinvii contenuti nella Convenzione al diritto tedesco o svizzero sono intesi fare riferimento alla versione in vigore al momento della firma (13 apr. 2012).

Art. 3

Identità e residenza della persona interessata

Si rinvia al numero 2.1 del messaggio D/UK relativo all'articolo 3 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia.

4709

2.2

Art. 4

Parte 2: Regolamentazione per l'imposizione a posteriori di valori patrimoniali collocati presso agenti pagatori svizzeri Informazione della persona interessata da parte dell'agente pagatore svizzero

Si rinvia al numero 2.2 del messaggio D/UK relativo all'articolo 4 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia.

Art. 5

Diritti e obblighi della persona interessata

Si rinvia al numero 2.2 del messaggio D/UK relativo all'articolo 5 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia.

Art. 6

Avvio di una nuova relazione commerciale

Si rinvia al numero 2.2 del messaggio D/UK relativo all'articolo 6 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia.

Art. 7

Imposizione a posteriori mediante pagamento unico

par. 1­3 Si rinvia al numero 2.2 del messaggio D/UK relativo all'articolo 7 paragrafi 1-3 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia.

par. 4 Non appena i certificati sono approvati, gli agenti pagatori svizzeri trasferiscono mensilmente i pagamenti unici prelevati all'AFC, che a sua volta li inoltra ogni mese all'autorità competente austriaca. L'Austria è interessata a un trasferimento dei pagamenti unici il più rapido possibile nel 2013. Sono stati quindi stralciati il previsto termine finale di 12 mesi dopo il giorno di riferimento 3 per il trasferimento dagli agenti pagatori svizzeri all'AFC e il termine di 13 mesi per il trasferimento dall'AFC all'autorità competente estera. Gli agenti pagatori svizzeri devono trasferire i pagamenti unici regolarmente e senza ritardi (Dichiarazione della Confederazione Svizzera sull'attuazione della Parte 2 della presente Convenzione).

par. 5 Si rinvia al numero 2.2 del messaggio D/UK relativo all'articolo 7 paragrafo 5 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia.

par. 6­8 Si rinvia al numero 2.2 del messaggio D/UK relativo all'articolo 7 paragrafi 6­8 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia. La terminologia delle convenzioni con Germania e Regno Unito si differenzia dalla terminologia impiegata in quella austriaca. Le espressioni hanno lo stesso significato.

Con l'accredito integrale del pagamento unico sul conto di pagamento creato a tal fine presso l'agente pagatore svizzero, le pretese austriache in materia di imposte sul reddito, sugli utili, sulle successioni e sulle donazioni sono considerate estinte. In 4710

Austria la legge sulle successioni e le donazioni è stata abrogata il 31 luglio 2008.

Essa è dunque ancora pertinente per quanto concerne la regolarizzazione del passato.

L'esclusione del paragrafo 46 comma 2 della EStG austriaca dal paragrafo 6 ha lo scopo di evitare la restituzione di un'eventuale differenza positiva tra il pagamento unico relativo ai valori patrimoniali defluiti dall'Austria e trasferiti direttamente o indirettamente in Svizzera tra la data della firma (13 apr. 2012) e l'entrata in vigore della presente Convenzione e l'imposta riscossa in Austria su questi valori patrimoniali per il periodo oggetto della tassazione 2013. Questa differenza verrà computata su futuri crediti fiscali.

par. 9 lett. a L'effetto estintivo non insorge e il pagamento unico viene conteggiato come acconto per le imposte dovute dalla persona interessata se i valori patrimoniali di cui al paragrafo 165 comma 1 StGB austriaca provengono da reati a monte del riciclaggio di denaro. Non fanno parte dei reati a monte la sottrazione d'imposta e la frode fiscale.

lett. b L'effetto estintivo non insorge se, al momento della firma della presente Convenzione (13 apr. 2012), l'autorità competente austriaca secondo il diritto austriaco dispone di indizi concreti su valori patrimoniali non dichiarati della persona interessata detenuti su conti o depositi di un agente pagatore svizzero e la persona interessata ne era a conoscenza o se in questo contesto erano stati avviati atti di perseguimento per un reato fiscale. In questo caso il pagamento unico viene conteggiato come acconto per le imposte dovute.

par. 10 Si rinvia al numero 2.2 del messaggio D/UK relativo all'articolo 7 paragrafo 10 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia.

Art. 8

Perseguimento di reati fiscali in caso di pagamento unico

Oltre alla regolarizzazione fiscale, il pagamento unico ha per la persona interessata anche conseguenze a livello di regolarizzazione penale. Nella misura in cui le pretese fiscali sono estinte con il pagamento unico, non è previsto il perseguimento di queste pretese concernenti reati fiscali (ad es. sottrazione d'imposta) secondo il diritto austriaco.

Art. 9

Comunicazione volontaria

Si rinvia al numero 2.2 del messaggio D/UK relativo all'articolo 9 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia con la differenza che gli agenti pagatori svizzeri trasmettono all'AFC, se noto, i numeri fiscale e dell'amministrazione fiscale austriaci e/o il numero dell'assicurazione sociale austriaca della persona interessata.

4711

Art. 10

Perseguimento di reati fiscali in caso di comunicazione volontaria

par. 1 Se la verifica dei dati di una comunicazione volontaria fa emergere un comportamento della persona interessata rilevante dal profilo del diritto penale in Austria, viene applicata la comunicazione volontaria a partire dal momento dell'autorizzazione scritta secondo l'articolo 9 paragrafo 1 a titolo di autodenuncia con riferimento ai conti o ai depositi comunicati. Secondo il diritto austriaco l'autodenuncia risulta nell'esenzione dalla pena.

Per essere effettiva secondo il diritto austriaco, l'autodenuncia deve essere immediatamente seguita dalla comunicazione delle fattispecie rilevanti che hanno provocato la riduzione d'imposta. Poiché tra l'autorizzazione a comunicare e la trasmissione delle informazioni all'autorità competente austriaca possono passare molti mesi, l'autorità competente austriaca concede alle persone interessate un termine adeguato per la comunicazione delle fattispecie (Dichiarazione congiunta degli Stati contraenti sull'effetto della comunicazione volontaria ai sensi dell'articolo 10 della presente Convenzione).

par. 2 Secondo il paragrafo 1 una comunicazione non è considerata un'autodenuncia se i valori patrimoniali provengono da un reato a monte del riciclaggio di denaro ai sensi del paragrafo 165 comma 1 StGB. I reati fiscali non rientrano in questi reati.

La comunicazione non è inoltre considerata un'autodenuncia se, al momento della firma della presente Convenzione (13 apr. 2012), elementi concreti concernenti il reato della persona interessata erano già in tutto o in parte scoperti e la persona interessata ne era al corrente, ovvero se era già stato avviato un procedimento penale al riguardo. Sono determinanti secondo la presente disposizione i reati fiscali, in particolare la sottrazione e la frode fiscale. Gli elementi concreti dipendono dal reato fiscale. Ad esempio, nel caso della sottrazione d'imposta, gli elementi concreti sono una riduzione d'imposta causata dalla violazione dell'obbligo di dichiarare o comunicare.

Art. 11

Liquidità insufficiente per la riscossione del pagamento unico

Si rinvia al numero 2.2 del messaggio D/UK relativo all'articolo 11 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia.

Art. 12

Omissione dell'identificazione di una persona interessata

Si rinvia al numero 2.2 del messaggio D/UK relativo all'articolo 12 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia.

Art. 13

Riscossione incompleta o indebita del pagamento unico

Si rinvia al numero 2.2 del messaggio D/UK relativo all'articolo 13 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia.

4712

Art. 14

Effetto del certificato

Si rinvia al numero 2.2 del messaggio D/UK relativo all'articolo 14 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia.

Art. 15

Stato di destinazione dei valori patrimoniali prelevati

Si rinvia al numero 2.2 del messaggio D/UK relativo all'articolo 16 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia.

Art. 16

Rinuncia al perseguimento di reati e dell'inosservanza di prescrizioni d'ordine, responsabilità

par. 1 I partecipanti a un reato fiscale commesso prima della firma della Convenzione (13 apr. 2012), segnatamente le banche e i loro collaboratori, non sono in linea di massima perseguiti. Questa disposizione si applica anche alle multe contro le persone entità giuridiche ­ in particolare le persone giuridiche e le società di persone registrate ­ ai sensi del diritto austriaco (Verbände). Sono esclusi i casi in cui, al momento della firma della presente Convenzione (13 apr. 2012), vi sono già elementi concreti noti in tutto o in parte e di cui i partecipanti erano al corrente oppure se era già stato avviato un procedimento penale al riguardo.

par. 2 In caso di impunità secondo il paragrafo 1 anche la responsabilità dei partecipanti per quanto concerne le riduzioni d'imposta decade.

par. 3 Si rinvia al numero 2.2 del messaggio D/UK relativo all'articolo 17 paragrafo 3 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia. Finora non vi è stato nessun acquisto di dati della clientela bancaria rilevanti ai fini fiscali da parte dell'Austria.

2.3

Art. 17

Parte 3: Riscossione di un'imposta alla fonte da parte degli agenti pagatori svizzeri Riscossione da parte degli agenti pagatori svizzeri di un'imposta liberatoria corrispondente all'imposta sul reddito austriaca

par. 1 Dall'entrata in vigore della Convenzione gli agenti pagatori svizzeri prelevano un'imposta alla fonte con effetto liberatorio su redditi e utili correnti derivanti dalla sostanza mobiliare cui hanno diritto le persone interessate. L'imposta è applicata ai redditi derivanti da pagamenti di interessi ­ per quanto non sia avvenuta una ritenuta d'imposta o la divulgazione volontaria in applicazione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio (cfr. commento ad art. 1) ­ ai redditi su dividendi, ad altri redditi e agli utili da alienazione. Vi soggiacciono pure i pagamenti sostitutivi effettuati in luogo di tali redditi (pagamenti di dividendi e interessi ecc.).

4713

par. 2 L'aliquota dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio ammonta al 25 per cento, analogamente all'imposta sui redditi da capitale austriaca.

par. 3 Con il pagamento alla fonte di un'imposta liberatoria le pretese fiscali concernenti i relativi redditi da capitale sono considerate soddisfatte. La persona interessata non deve quindi più indicare questi redditi nella sua dichiarazione d'imposta sui redditi in Austria. Questa regola non vale per gli utili da alienazione provenienti da valori patrimoniali aziendali. In Austria tali utili non sottostanno all'imposta sui redditi da capitale con effetto liberatorio. Essi devono essere dichiarati. L'aliquota fiscale applicabile è tuttavia identica all'aliquota applicata all'imposta sui redditi da capitale.

Art. 18

Modifica delle aliquote d'imposta

Si rinvia al numero 2.3 del messaggio D/UK relativo all'articolo 19 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia.

Art. 19

Relazione con altre imposte

Si rinvia al numero 2.3 del messaggio D/UK relativo all'articolo 20 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia.

Art. 20

Comunicazione volontaria

Si rinvia al numero 2.3 del messaggio D/UK relativo all'articolo 21 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia con la differenza che gli agenti pagatori svizzeri trasmettono all'AFC, se noti, il numero fiscale e il numero dell'amministrazione fiscale austriaci e/o il numero dell'assicurazione sociale austriaca della persona interessata. Per semplificare la procedura è possibile trasmettere l'importo totale dei redditi conseguiti durante l'anno civile secondo l'articolo 17 paragrafo 1 e non i singoli redditi positivi e negativi.

Art. 21

Imposizione nella procedura di tassazione nella Repubblica d'Austria

Dopo la riscossione dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio da parte degli agenti pagatori svizzeri, la persona interessata non deve più indicare i relativi redditi da capitale nella sua dichiarazione d'imposta in Austria. La persona interessata ha però in particolare la possibilità, nel quadro della procedura di riscossione dell'imposta sul reddito austriaca, di far valere un'eccedenza di perdita (opzione della compensazione delle perdite). A tal fine sono necessarie le corrispondenti autorizzazioni. L'imposta riscossa dall'agente pagatore svizzero viene restituita oppure computata come anticipo nell'imposta sul reddito stabilita nell'avviso d'imposizione o viene rimborsata.

Art. 22

Base di calcolo

Si rinvia al numero 2.3 del messaggio D/UK relativo all'articolo 23 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia ma con le seguenti differenze: 4714

­

in linea di massima, il calcolo dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio si basa sugli importi lordi che l'agente pagatore trasferisce o accredita sul conto o sul deposito della persona interessata, senza considerare i costi accessori di acquisto;

­

non sono considerate le spese che hanno un nesso materiale con l'alienazione;

­

per semplificare l'attuazione presso gli agenti pagatori svizzeri, i costi di acquisizione sono calcolati sulla base del costo medio ponderato delle acquisizioni degli stessi valori patrimoniali (ad es. azioni alla stessa società). Per i valori patrimoniali acquisiti fino al 31 marzo 2012, il calcolo dei costi di acquisizione si basa sui valori di mercato al 1° aprile 2012;

­

i redditi negativi possono essere compensati con redditi positivi conseguiti nello stesso anno civile presso il medesimo agente pagatore svizzero. La perdita risultante alla fine dell'anno civile non può essere riportata e decade.

Le diverse regolamentazioni contenute nelle convenzioni con Germania e Regno Unito sono riconducibili alle differenti regolamentazioni interne concernenti la legislazione relativa all'imposta sul reddito degli Stati partner.

Art. 23

Definizione dei redditi derivanti da pagamenti di interessi

Si rinvia al numero 2.3 del messaggio D/UK relativo all'articolo 24 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia.

Art. 24

Definizione dei redditi su dividendi

Si rinvia al numero 2.3 del messaggio D/UK relativo all'articolo 25 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia.

Art. 25

Definizione degli altri redditi

Si rinvia al numero 2.3 del messaggio D/UK relativo all'articolo 26 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia.

Art. 26

Definizione degli utili da alienazione

Si rinvia al numero 2.3 del messaggio D/UK relativo all'articolo 27 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia con la differenza che gli utili da alienazione tesaurizzati sono assoggettati al 60 per cento dell'imposta.

Art. 27

Disposizioni amministrative

Si rinvia al numero 2.3 del messaggio D/UK relativo all'articolo 28 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia.

Art. 28

Certificazione dell'agente pagatore svizzero

Si rinvia al numero 2.3 del messaggio D/UK relativo all'articolo 29 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia.

4715

Art. 29

Trasferimento di valori patrimoniali e cambio di residenza

Si rinvia al numero 2.3 del messaggio D/UK relativo all'articolo 30 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia. Gli agenti pagatori svizzeri devono inoltre far presente alla persona interessata gli obblighi di dichiarazione secondo il diritto austriaco nel caso in cui i valori patrimoniali sono trasferiti da un agente pagatore svizzero a un agente pagatore straniero o se la persona interessata informa l'agente pagatore svizzero della sua partenza dall'Austria.

Art. 30

Norma sugli abusi

Si rinvia al numero 2.3 del messaggio D/UK relativo all'articolo 33 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia con la differenza che con l'Austria non vi è stata alcuna dichiarazione congiunta relativa a un'istruzione comune per la concretizzazione di questo articolo.

L'autorità competente austriaca comunica all'autorità competente svizzera se le autorità austriache osservano che gli agenti pagatori svizzeri forniscono informazioni scorrette a discapito dell'Austria causandole pregiudizio.

2.4 Art. 31

Parte 4: Disposizioni finali Misure di reciprocità della Repubblica d'Austria

Si rinvia al numero 2.4 del messaggio D/UK relativo all'articolo 34 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia. Se la Svizzera fa uso del diritto statuito in questa disposizione, l'Austria introduce le stesse misure che applica ad altri Stati o Territori anche nei confronti della Svizzera. In questo caso si tratta della ritenuta d'imposta che l'Austria trattiene secondo la direttiva sulla fiscalità del risparmio dell'UE su pagamenti di interessi a persone residenti negli Stati membri dell'UE (Dichiarazione congiunta degli Stati contraenti sulle misure di reciprocità della Repubblica d'Austria).

Art. 32

Impiego di informazioni

Si rinvia al numero 2.4 del messaggio D/UK relativo all'articolo 35 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia. A differenza delle convenzioni con Germania e Regno Unito, la disposizione concernente la confidenzialità delle informazioni trasmesse (par. 1) si fonda sul tenore della disposizione (art. 26 par. 2) contenuta nella CDI-A (RS 0.672.916.31). Ciò deriva dal fatto che la CDI-A non contiene alcuna disposizione speciale volta a garantire il rispetto della convenzione e quindi l'assistenza amministrativa in materia fiscale è limitata a quella prevista nella convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione.

Art. 33

Applicazione della presente Convenzione

Si rinvia al numero 2.4 del messaggio D/UK relativo all'articolo 36 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia.

4716

Art. 34

Controlli

Si rinvia al numero 2.4 del messaggio D/UK relativo all'articolo 37 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia.

Art. 35

Consultazione

Si rinvia al numero 2.4 del messaggio D/UK relativo all'articolo 38 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia.

Art. 36

Comitato congiunto

Si rinvia al numero 2.4 del messaggio D/UK relativo all'articolo 39 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia.

Art. 37

Circostanze straordinarie

Si rinvia al numero 2.4 del messaggio D/UK relativo all'articolo 40 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia.

Art. 38

Allegato

La formula di calcolo del pagamento unico (allegato I) è parte integrante della Convenzione.

Art. 39

Entrata in vigore

Si rinvia al numero 2.4 del messaggio D/UK relativo all'articolo 43 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia.

Art. 40

Denuncia e abrogazione

Si rinvia al numero 2.4 del messaggio D/UK relativo all'articolo 44 della Convenzione con la Germania, applicabile per analogia.

2.5

Atto finale

2.5.1

Dichiarazione congiunta sull'equivalenza

Si rinvia al numero 2.6 del messaggio D/UK relativo alla dichiarazione contenuta nella Convenzione con la Germania, applicabile per analogia.

2.5.2

Dichiarazione congiunta degli Stati contraenti sull'attuazione della Parte 3

Nella presente Convenzione è prevista una tabella delle concordanze come in quella con la Germania che definisce l'applicazione della Convenzione ai singoli avvenimenti. Essa si fonda sul diritto interno austriaco. L'attuazione di questa tabella delle concordanze comporta un grande dispendio da parte degli agenti pagatori svizzeri a causa del breve lasso di tempo tra la firma (13 apr. 2012) e l'entrata in vigore della 4717

Convenzione. Dato che devono già attuare le convenzioni con Germania e Regno Unito, gli agenti pagatori svizzeri hanno espresso dubbi sull'applicazione della tabella delle concordanze austriaca per il 1° gennaio 2013. La dichiarazione prevede che gli agenti pagatori svizzeri che riscontrano notevoli difficoltà nell'applicazione della tabella al 1° gennaio 2013 hanno la possibilità di riscuotere nel 2013 l'imposta di cui alla Parte 3 riferendosi alla tabella delle concordanze tedesca. Dal 2014 tutti gli agenti pagatori svizzeri saranno tuttavia obbligati ad applicare la tabella delle concordanze austriaca per tutte le persone interessate residenti in Austria.

2.5.3

Dichiarazione congiunta degli Stati contraenti sulle misure di reciprocità della Repubblica d'Austria

Si rinvia al numero 2.4 del messaggio D/UK relativo all'articolo 31.

2.5.4

Dichiarazione congiunta degli Stati contraenti sull'effetto della comunicazione volontaria ai sensi dell'articolo10

Si rinvia al numero 2.2 del messaggio D/UK relativo all'articolo 10 paragrafo 1.

2.5.5

Dichiarazione sull'attuazione della Parte 2

Si rinvia al numero 2.2 del messaggio D/UK relativo all'articolo 7 paragrafo 4.

2.5.6

Dichiarazione relativa all'acquisizione di dati

Si rinvia al numero 2.6 del messaggio D/UK relativo alla dichiarazione contenuta nella Convenzione con la Germania, applicabile per analogia.

2.6

Verbale concordato

2.6.1

Memorandum relativo all'accesso al mercato e alle attività frontaliere in ambito finanziario

Il settore bancario in Austria è essenzialmente disciplinato dalla legge sulle banche (Bankwesengesetz, BWG). La FMA è responsabile per l'esecuzione della legislazione relativa alla sorveglianza, tra cui la BWG. Essa è inoltre responsabile per il conferimento delle concessioni necessarie (licenze) ai prestatori di servizi finanziari.

Le maggiori difficoltà che i prestatori di servizi finanziari svizzeri ­ le banche in particolare ­ incontrano in Austria sono la fornitura transfrontaliera di servizi finanziari e l'ottenimento di concessioni. In particolare una banca svizzera può offrire i suoi prodotti e prestazioni a clienti austriaci solo se essa dispone di un cosiddetto passaporto europeo ottenuto tramite una filiale in Austria rispettivamente una concessione (licenza) della FMA. L'apertura di una relazione bancaria necessita oggi la 4718

presenza fisica del cliente austriaco in Svizzera e, se questo cliente si rivolge alla banca tramite un intermediario austriaco, di una concessione austriaca (licenza).

Inoltre l'Austria esige per ogni operazione bancaria concessioni (licenze) differenti rendendo la procedura di autorizzazione austriaca onerosa e complessa per le banche svizzere.

Nel MoU sono state fissate le disposizioni destinate a migliorare l'accesso al mercato e le attività transfrontaliere tra Austria e Svizzera. Il MoU firmato da entrambe le parti elimina una parte importante degli ostacoli a cui erano sinora confrontati in Austria i prestatori di servizi finanziari, in particolare le banche. In caso di apertura di un conto in Svizzera per un cliente austriaco non è più obbligatoria la presenza del cliente in Svizzera rispettivamente non è più necessario che la banca disponga di una concessione austriaca o di una filiale in Austria. In futuro una banca svizzera potrà offrire a clienti (potenziali ed esistenti) in Austria informazioni (tra le altre informazioni sui prodotti e le prestazioni, materiale di marketing, ricerche e studi) transfrontaliere (sia in Svizzera che sul luogo in Austria) e prestazioni di consulenza. Se una banca svizzera richiede una concessione alla FMA per offrire i suoi prodotti e servizi in Austria o per fondare una filiale in Austria, la FMA deve pronunciarsi entro tre mesi (al posto degli attuali 6 mesi). Le banche svizzere potranno inoltre richiedere una «licenza di banca universale» al posto dell'attuale licenza parziale. Grazie al riconoscimento reciproco di un quadro giuridico equivalente per i fondi di valori mobiliari autorizzerà la loro distribuzione e la semplificherà nella misura in cui questi fondi non dovranno più essere obbligatoriamente controllati dalle autorità di vigilanza svizzere e austriache per essere autorizzati.

Le disposizioni del MoU si basano sul principio della reciprocità e su un quadro di vigilanza e regolamentazione paragonabile tra Svizzera e Austria. È fatto salvo il diritto di rango superiore (in particolare il diritto UE).

Entrambe le autorità di vigilanza disciplineranno in un accordo le questioni tecniche necessarie relative alle disposizioni della procedura di autorizzazione e del riconoscimento di fondi. L'accordo entra in vigore con la Convenzione del 13 aprile 2012.

2.6.2

Memorandum relativo agli aspetti di diritto procedurale ai fini dell'applicazione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE

Si rinvia al numero 2.7.2 del messaggio D/UK relativo al Memorandum contenuto nella Convenzione con la Germania, applicabile per analogia.

3

Ripercussioni della Convenzione

3.1

Per la Confederazione

3.1.1

Spese per beni e servizi e per il personale, indennizzo

La riscossione e il versamento dei pagamenti unici e del prodotto dell'imposta alla fonte e del pagamento liberatorio, la trasmissione delle comunicazioni, i controlli presso gli agenti pagatori, la conduzione di procedure amichevoli e altri compiti di attuazione comportano per la Confederazione oneri amministrativi supplementari.

4719

Grazie alle sinergie con l'attuazione delle convenzioni con Germania e Regno Unito, dal 2013, queste spese annue (per beni, servizi e per il personale) ammontano a circa 367 000 franchi per il DFF. Inoltre una parte del maggiore onere può essere compensata con l'indennizzo previsto nella Convenzione (cfr. commento ad art. 27 di cui al n. 2.3).

3.1.2

Diminuzione dei proventi dell'imposta preventiva

Si rinvia al numero 5.1.2 del messaggio D/UK, applicabile per analogia. Per la Convenzione con l'Austria le presumibili minori entrate annue a titolo di imposta preventiva dovute all'aumento della quota di rimborso e alla riduzione dei valori patrimoniali amministrati dovrebbero situarsi tra gli 11 e i 15 milioni di franchi.

3.1.3

Ulteriori ripercussioni fiscali

Si rinvia al numero 5.1.3 del messaggio D/UK, applicabile per analogia. Per gli agenti pagatori l'attuazione della Convenzione con l'Austria comporta costi che però sono minori di quelli previsti per le convenzioni con Germania e Regno Unito poiché è possibile basarsi sui lavori già effettuati per queste convenzioni.

3.2

A livello comunale e a livello cantonale

Si rinvia ai numeri 3.1.2 e 3.1.3.

3.3

Ripercussioni economiche

Si rinvia al numero 1.6.2.

4

Programma di legislatura

Il disegno non figura nel messaggio del 25 gennaio 20124 sul programma di legislatura 2011­2015. Nell'indirizzo politico 1 (La piazza economica svizzera è attrattiva e competitiva, vanta finanze federali sane e istituzioni statali efficienti), tale messaggio, all'obiettivo 3 (La stabilità e l'attrattiva della piazza finanziaria sono garantite), prevede l'estensione della rete di accordi concernenti l'imposta alla fonte e migliore accesso al mercato. Dopo Germania e Regno Unito, questa rete viene ulteriormente ampliata dall'Austria, terzo Stato partner.

4

FF 2012 305

4720

5

Aspetti giuridici

5.1

Decreti di approvazione, competenza in materia di conclusione e di approvazione

Il decreto federale si basa sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione (Cost.; RS 101) che conferisce la competenza alla Confederazione per gli affari esteri e l'autorizza a concludere accordi internazionali. La competenza dell'Assemblea federale di approvare trattati internazionali risulta dall'articolo 166 capoverso 2 Cost.

5.2

Referendum

Sottostanno al referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati che contengono importanti norme di diritto o la cui attuazione necessita l'emanazione di leggi federali. Essendo soddisfatte tutte queste condizioni, la presente Convenzione sottostà a referendum facoltativo.

4721

4722