Q Legge federale sul sostegno alle associazioni mantello della formazione continua
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 64a capoversi 2 e 3 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 20122, decreta: Art. 1
Associazioni mantello aventi diritto ai contributi
Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere contributi alle associazioni mantello che garantiscono la formazione continua degli adulti.
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2
I contributi sono concessi unicamente se: a.
l'associazione mantello è attiva a livello nazionale;
b.
l'associazione mantello non ha scopo di lucro;
c.
l'associazione mantello può dimostrare di svolgere i compiti di cui all'articolo 2 in maniera continuativa da almeno tre anni; e
d.
le organizzazioni affiliate all'associazione mantello trasmettono competenze che migliorano le opportunità nella società e nel mondo del lavoro.
3 Inoltre, per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2, un'associazione mantello può essere sovvenzionata in virtù della presente legge unicamente se per lo svolgimento dei medesimi compiti non è sovvenzionata in virtù di un'altra legge federale, segnatamente della legge dell'11 dicembre 20093 sulla promozione della cultura.
Art. 2
Compiti sovvenzionati
I contributi possono essere concessi alle associazioni mantello per svolgere i seguenti compiti:
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a.
informazione sulle offerte di formazione continua e relativo coordinamento;
b.
garanzia e sviluppo della qualità della formazione continua.
RS 101 FF 2012 2727 RS 442.1
2011-2421
3015
Sostegno alle associazioni mantello della formazione continua. LF
Art. 3 1
2
Calcolo dei contributi e periodicità del versamento
I contributi si calcolano in base: a.
al grado di interesse della Confederazione per le attività dell'associazione mantello;
b.
al numero di organizzazioni affiliate all'associazione mantello;
c.
all'onere di coordinamento dell'associazione mantello;
d.
alle prestazioni proprie ragionevolmente esigibili dell'associazione mantello e ai contributi di terzi.
I contributi ammontano: a.
al massimo al doppio della somma delle prestazioni proprie ragionevolmente esigibili e dei contributi di terzi; e
b.
al massimo alla differenza tra le spese necessarie, da un lato, e la somma delle prestazioni proprie ragionevolmente esigibili e dei contributi di terzi, dall'altro.
Se i contributi calcolati in base alle domande presentate superano i fondi disponibili, tali contributi sono ridotti in maniera proporzionale.
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4
I contributi sono erogati annualmente.
Art. 4
Finanziamento
Mediante decreto federale semplice, l'Assemblea federale stanzia il limite di spesa previsto dalla presente legge.
Art. 5
Rapporto con la legge sui sussidi
In quanto la presente legge non disponga altrimenti, è applicabile la legge del 5 ottobre 19904 sui sussidi.
Art. 6
Esecuzione
L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia è incaricato dell'esecuzione della presente legge.
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2
Coordina le proprie attività di sostegno con altri servizi della Confederazione.
Emana direttive sui dettagli, segnatamente sulla presentazione delle domande e sulle modalità di pagamento.
3
Art. 7
Referendum, entrata in vigore e durata di validità
1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
3
Essa ha effetto sino al 31 dicembre 2016.
4
RS 616.1
3016