Q Legge federale sul sostegno alle associazioni mantello della formazione continua

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 64a capoversi 2 e 3 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 20122, decreta: Art. 1

Associazioni mantello aventi diritto ai contributi

Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere contributi alle associazioni mantello che garantiscono la formazione continua degli adulti.

1

2

I contributi sono concessi unicamente se: a.

l'associazione mantello è attiva a livello nazionale;

b.

l'associazione mantello non ha scopo di lucro;

c.

l'associazione mantello può dimostrare di svolgere i compiti di cui all'articolo 2 in maniera continuativa da almeno tre anni; e

d.

le organizzazioni affiliate all'associazione mantello trasmettono competenze che migliorano le opportunità nella società e nel mondo del lavoro.

3 Inoltre, per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2, un'associazione mantello può essere sovvenzionata in virtù della presente legge unicamente se per lo svolgimento dei medesimi compiti non è sovvenzionata in virtù di un'altra legge federale, segnatamente della legge dell'11 dicembre 20093 sulla promozione della cultura.

Art. 2

Compiti sovvenzionati

I contributi possono essere concessi alle associazioni mantello per svolgere i seguenti compiti:

1 2 3

a.

informazione sulle offerte di formazione continua e relativo coordinamento;

b.

garanzia e sviluppo della qualità della formazione continua.

RS 101 FF 2012 2727 RS 442.1

2011-2421

3015

Sostegno alle associazioni mantello della formazione continua. LF

Art. 3 1

2

Calcolo dei contributi e periodicità del versamento

I contributi si calcolano in base: a.

al grado di interesse della Confederazione per le attività dell'associazione mantello;

b.

al numero di organizzazioni affiliate all'associazione mantello;

c.

all'onere di coordinamento dell'associazione mantello;

d.

alle prestazioni proprie ragionevolmente esigibili dell'associazione mantello e ai contributi di terzi.

I contributi ammontano: a.

al massimo al doppio della somma delle prestazioni proprie ragionevolmente esigibili e dei contributi di terzi; e

b.

al massimo alla differenza tra le spese necessarie, da un lato, e la somma delle prestazioni proprie ragionevolmente esigibili e dei contributi di terzi, dall'altro.

Se i contributi calcolati in base alle domande presentate superano i fondi disponibili, tali contributi sono ridotti in maniera proporzionale.

3

4

I contributi sono erogati annualmente.

Art. 4

Finanziamento

Mediante decreto federale semplice, l'Assemblea federale stanzia il limite di spesa previsto dalla presente legge.

Art. 5

Rapporto con la legge sui sussidi

In quanto la presente legge non disponga altrimenti, è applicabile la legge del 5 ottobre 19904 sui sussidi.

Art. 6

Esecuzione

L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

1

2

Coordina le proprie attività di sostegno con altri servizi della Confederazione.

Emana direttive sui dettagli, segnatamente sulla presentazione delle domande e sulle modalità di pagamento.

3

Art. 7

Referendum, entrata in vigore e durata di validità

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3

Essa ha effetto sino al 31 dicembre 2016.

4

RS 616.1

3016