P Legge federale sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità
Disegno
Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 20121, decreta: I La legge federale dell'8 ottobre 19992 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità è modificata come segue: Art. 3 cpv. 1 lett. d ed e (nuove) 1
La Confederazione può: d.
concedere aiuti finanziari per rafforzare e ampliare la cooperazione internazionale in materia di educazione;
e.
concedere sussidi per l'esercizio e la manutenzione della Casa svizzera nella Cité internationale universitaire de Paris (CIUP).
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
1 2
FF 2012 2727 RS 414.51
2011-2420
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Cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità. LF
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