P Legge federale sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 20121, decreta: I La legge federale dell'8 ottobre 19992 sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità è modificata come segue: Art. 3 cpv. 1 lett. d ed e (nuove) 1

La Confederazione può: d.

concedere aiuti finanziari per rafforzare e ampliare la cooperazione internazionale in materia di educazione;

e.

concedere sussidi per l'esercizio e la manutenzione della Casa svizzera nella Cité internationale universitaire de Paris (CIUP).

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1 2

FF 2012 2727 RS 414.51

2011-2420

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Cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità. LF

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