Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dei tecnologi del latte del 17 aprile 2012

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr), decreta: Art. 1 È conferita l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale della Société Suisse d'Industrie Laitière (SSIL) conformemente al regolamento del 12 maggio 20112.

Art. 2 1

Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2012.

2

L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

L'obbligatorietà generale può essere revocata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

3

17 aprile 2012

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato: Regolamento del Fondo per la formazione professionale dei tecnologi del latte con COG

1 2

RS 412.10 Il testo del regolamento è pubblicato anche nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 89 dell'8 maggio 2012.

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Regolamento del Fondo per la formazione professionale dei tecnologi del latte con COG

1

Denominazione e scopo

Art. 1

Denominazione

Con il presente regolamento si istituisce sotto la denominazione di «Fondo per la formazione professionale dei tecnologi del latte» (in seguito denominato «fondo») un fondo per la formazione professionale della Société Suisse d'Industrie Laitière (SSIL) ai sensi dell'articolo 60 della legge federale del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale (LFPr).

1

Le organizzazioni membro della SSIL sono l'Association Suisse des laitiers (ASL; trasformazione industriale) e FROMARTE (trasformazione artigianale).

2

La SSIL è responsabile a livello nazionale per la formazione e la formazione continua nell'ambito dell'economia lattiera.

3

Art. 2

Scopo

Il fondo mira a promuovere la formazione professionale di base, la formazione professionale superiore e la formazione professionale continua del settore della trasformazione del latte.

2

Campo d'applicazione

Art. 3

Campo d'applicazione territoriale

Il fondo è valido in tutta la Svizzera.

Art. 4

Campo d'applicazione aziendale

Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, le quali trasformano latte di tutte le specie animali attraverso una o più fasi di lavorazione e in particolare:

3

a.

processi di trattamento termico del latte;

b.

separazione, standardizzazione e omogeneizzazione;

c.

miscelazione e stabilizzazione;

d.

processi di acidificazione;

RS 412.10

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Regolamento del Fondo per la formazione professionale dei tecnologi del latte con COG

e.

processi di fabbricazione del formaggio;

f.

processi per la concentrazione di materia grassa e proteine;

g.

riempimento, imballaggio e immagazzinamento dei prodotti.

Art. 5

Campo d'applicazione personale

Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che impiegano: a.

persone aventi un titolo riconosciuto di una formazione professionale di base negli indirizzi professionali di casaro, lattaio, tecnologo del latte, addetto alla trasformazione lattiero-casearia;

b.

persone aventi un titolo riconosciuto di una formazione professionale superiore di casaro, lattaio, tecnologo del latte con certificato professionale federale o diploma;

c.

persone senza titolo di cui alle lettere a e b e persone con formazione empirica che forniscono prestazioni di cui all'articolo 4.

Art. 6

Validità per la singola azienda o parte di azienda

Il Fondo è valido per le aziende o parti di aziende che rientrano nei campi d'applicazione territoriale, aziendale e personale.

3

Prestazioni

Art. 7 Nei settori della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua, il fondo contribuisce segnatamente al finanziamento delle seguenti misure:

1

a.

elaborazione e gestione di un sistema completo di formazione professionale di base, formazione professionale superiore e formazione professionale continua. Questo sistema comprende in particolare: analisi, sviluppo, progetti pilota, provvedimenti di introduzione e attuazione, informazione, trasmissione di sapere e controlling;

b.

elaborazione, gestione e aggiornamento di ordinanze sulla formazione professionale di base e di regolamenti d'esame per offerte formative della formazione professionale superiore;

c.

elaborazione, gestione e aggiornamento di documenti e materiale didattico a sostegno della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua;

d.

elaborazione, gestione e aggiornamento di procedure di valutazione e qualificazione per le offerte formative sostenute dalla SSIL, coordinamento e vi-

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Regolamento del Fondo per la formazione professionale dei tecnologi del latte con COG

gilanza delle procedure, comprese la garanzia della qualità e la cerimonia di consegna dei diplomi; e.

reclutamento e promovimento delle giovani leve nella formazione professionale di base, nella formazione professionale superiore e nella formazione professionale continua;

f.

partecipazione a concorsi professionali svizzeri e internazionali;

g.

elaborazione, gestione e aggiornamento di procedure di valutazione;

h.

copertura delle spese organizzative, amministrative e di controllo sostenute dalla SSIL, dall'ASL e da FROMARTE in relazione ai compiti nella formazione professionale di base, nella formazione professionale superiore e nella formazione professionale continua.

Il comitato della SSIL può decidere di finanziare altre misure conformi allo scopo del fondo.

2

4

Finanziamento

Art. 8

Obbligo di contribuzione

Le aziende e parti di aziende sottoposte al fondo versano contributi volti al raggiungimento dello scopo del fondo.

1

2

Le aziende individuali sottostanno all'obbligo di contribuzione.

Art. 9

Base per il calcolo

I contributi sono calcolati in funzione dell'azienda o della parte di azienda secondo gli articoli 4 e 5 e della quantità di latte trasformata.

1

Per la trasformazione industriale, il contributo viene calcolato sulla base dell'autodichiarazione dell'azienda. Qualora un'azienda si rifiuti di inoltrare la dichiarazione, il contributo è stimato dalla commissione del fondo.

2

Per le imprese artigianali, un'azienda incaricata trasmette dietro richiesta di FROMARTE i seguenti dati:

3

a.

gli indirizzi di tutte le aziende artigianali;

b.

la quantità di latte trasformata da ogni impresa artigianale.

Art. 10 1

Contributi

I contributi sono calcolati come segue: a.

trasformazione industriale senza conserve di latte: fr. 1.10 per 10 000 kg di latte;

b.

trasformazione industriale in conserve di latte: fr. 1.10 per 30 000 kg di latte;

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c.

trasformazione artigianale: fr. 2.00 per 10 000 kg di latte.

Sono considerate aziende di trasformazione industriale le aziende o parti di aziende che lavorano più di 20 000 000 kg di latte per anno.

2

Sono considerate aziende di trasformazione artigianale le aziende o parti di aziende che lavorano meno di 20 000 000 kg di latte per anno.

3

4

I contributi sono versati annualmente.

I contributi di cui al capoverso 1 sono considerati indicizzati conformemente all'indice nazionale dei prezzi al consumo del 1° gennaio 2008.

5

La commissione del fondo riesamina i contributi annualmente e, se del caso, li adegua all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

6

Art. 11

Esenzione dall'obbligo di contribuzione

L'esenzione dall'obbligo di contribuzione è disciplinato dall'articolo 60 capoverso 6 LFPr4 in combinato disposto con l'articolo 68a capoverso 2 dell'ordinanza del 19 novembre 20035 sulla formazione professionale (OFPr).

1

Le azienda o parti d'aziende che desiderano essere totalmente o parzialmente esentate dall'obbligo di contribuzione devono inoltrare una richiesta motivata alla Commissione del fondo.

2

Art. 12

Limitazione delle entrate

Le entrate provenienti dai contributi non possono superare i costi totali delle prestazioni di cui all'articolo 7, calcolati su una media di sei anni, tenuto conto della costituzione di adeguate riserve.

5

Organizzazione, revisione e vigilanza

Art. 13

Comitato della SSIL

Il comitato della SSIL è l'organo di vigilanza del fondo ed è responsabile della sua gestione strategica.

1

2

4 5

Esso adempie in particolare i seguenti compiti: a.

nomina i membri della Commissione del fondo;

b.

istituisce un segretariato;

c.

emana un regolamento esecutivo;

RS 412.10 RS 412.101

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d.

attribuisce i mezzi secondo l'elenco delle prestazioni e determina la parte destinata alla costituzione di riserve;

e.

decide in merito a ricorsi contro decisioni della commissione del fondo.

Art. 14

Commissione del fondo

La commissione del fondo è l'organo direttivo del fondo ed è responsabile della sua gestione operativa.

1

2

3

Delibera in materia di: a.

subordinazione di un'azienda o parte di azienda al fondo;

b.

determinazione dei contributi di un'azienda o parte d'azienda in caso di ritardo nel pagamento;

c.

esenzione dall'obbligo di contribuzione in caso di concorrenza con un altro fondo per la formazione professionale d'intesa con la direzione di detto fondo.

Approva il preventivo e sorveglia l'attività della segreteria.

Art. 15

Segreteria

La segreteria dà esecuzione al presente regolamento nell'ambito delle sue competenze.

1

È responsabile della riscossione dei contributi, del finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 7, dell'amministrazione e della contabilità.

2

Art. 16

Consuntivo, revisione e contabilità

La segreteria gestisce il fondo come conto con contabilità, conto economico e bilancio autonomi e con un proprio centro di costo.

1

Il consuntivo del fondo viene controllato da un ufficio di revisione indipendente nell'ambito della revisione annuale del consuntivo della SSIL.

2

3

Il periodo contabile corrisponde all'anno civile.

Art. 17

Vigilanza

Il fondo, cui è conferita l'obbligatorietà generale, è sottoposto alla vigilanza dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) conformemente all'articolo 60 capoverso 7 LFPr6.

1

Il consuntivo del fondo e il rapporto di revisione vengono inoltrati per conoscenza all'UFFT.

2

6

RS 412.10

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6

Approvazione, conferimento dell'obbligatorietà generale e scioglimento

Art. 18

Approvazione

Il presente regolamento del fondo è stato approvato il 12 maggio 2011 dall'assemblea dei membri in virtù dell'articolo 12 dello statuto del 28 agosto 2001 della SSIL.

Art. 19

Conferimento dell'obbligatorietà generale

Il conferimento dell'obbligatorietà generale è disciplinato dal decreto del Consiglio federale.

Art. 20

Scioglimento

Qualora lo scopo del fondo non possa più essere raggiunto o vengano meno le basi legali, il comitato della SSIL procede allo scioglimento del fondo con il consenso l'UFFT.

1

2

Un eventuale capitale residuo del fondo viene destinato ad uno scopo affine.

12 maggio 2011

Société Suisse d'Industrie Laitière: Andreas Wegmüller presidente

Florian Berset gerente

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