Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli»
Disegno
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L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoversi 3 e 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli», depositata il 20 aprile 20112; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 ottobre 20123, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare «Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.
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L'iniziativa ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 123c (nuovo) Misura conseguente ai reati sessuali commessi su fanciulli o su persone inette a resistere o incapaci di discernimento Chi è condannato per aver leso l'integrità sessuale di un fanciullo o di una persona dipendente è definitivamente privato del diritto di esercitare un'attività professionale od onorifica a contatto con minorenni o persone dipendenti.
Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.
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RS 101 FF 2011 3995 FF 2012 7765
2012-1799
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Iniziativa popolare «Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli». DF
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