Decreto federale

Disegno

che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali (Convenzione di Lanzarote) e la traspone (modifica del Codice penale) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 luglio 20122, decreta: Art. 1 La Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 ottobre 20073 sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali (Convenzione di Lanzarote) è approvata.

1

2

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Visto l'articolo 48 in combinato disposto con gli articoli 20 paragrafo 3 secondo trattino, 24 paragrafo 3 e 25 paragrafo 3 della Convenzione, all'atto della ratifica il Consiglio federale formula le seguenti riserve:

3

a.

riserva in merito all'articolo 20 paragrafo 1 lettere a ed e: La Svizzera si riserva il diritto di non applicare l'articolo 20 paragrafo 1 lettere a ed e alla fabbricazione e al possesso di materiale pornografico raffigurante minori che abbiano raggiunto la maggiore età prevista dall'ordinamento nazionale se tali immagini sono fabbricate e possedute da essi stessi, con il loro consenso ed esclusivamente per loro uso privato;

b.

riserva in merito all'articolo 24 paragrafo 2: la Svizzera si riserva il diritto di non applicare l'articolo 24 paragrafo 2 al tentativo di commettere un reato secondo l'articolo 23;

c.

riserva in merito all'articolo 25 paragrafo 1 lettera e: la Svizzera si riserva il diritto di non applicare l'articolo 25 paragrafo 1 lettera e.

1 2 3

RS 101 FF 2012 6761 FF 2012 6843

2011-1418

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Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali (Convenzione di Lanzarote) (modifica del Codice penale). DF

All'atto della ratifica, secondo l'articolo 37 paragrafo 2 il Consiglio federale comunica al Segretario generale del Consiglio d'Europa quanto segue:

4

L'autorità competente per la registrazione e la conservazione di dati secondo l'articolo 37 paragrafo 2 è l'Ufficio federale di polizia (fedpol) del Dipartimento federale di giustizia e polizia, Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna.

Art. 2 Le seguenti leggi federali sono modificate secondo l'allegato qui annesso: 1.

Codice penale4;

2.

Codice di procedura penale5.

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo per trattati comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle modifiche del Codice penale e del Codice di procedura penale di cui all'articolo 2.

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4 5

RS 311.0 RS 312.0

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Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali (Convenzione di Lanzarote) e la traspone (modifica del Codice penale). DF

Allegato (art. 2)

Modifica di leggi federali 1. Codice penale6 Art. 5 cpv. 1 lett. abis (nuova) e c Il presente Codice si applica inoltre a chiunque si trova in Svizzera, non è estradato e ha commesso all'estero uno dei seguenti reati:

1

abis. atti sessuali con persone dipendenti (art. 188) e atti sessuali con minori contro remunerazione (art. 196); c.

pornografia qualificata (art. 197 cpv. 3 e 4), se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali con minori.

Art. 28a cpv. 2 lett. b 2

Il capoverso 1 non si applica se il giudice accerta che: b.

senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 111­113 o su un altro crimine punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni, oppure su un reato ai sensi degli articoli 187, 189­191, 197 capoverso 4, 260ter, 260quinquies, 305bis, 305ter e 322ter­322septies del presente Codice, come pure ai sensi dell'articolo 19 numero 2 della legge del 3 ottobre 19517 sugli stupefacenti, o non è possibile catturare il colpevole di un simile reato.

Art. 97 cpv. 2 In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e minori dipendenti (art. 188), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 182, 189­191, 195 e 197 capoverso 3 diretti contro persone minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto venticinque anni.

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6 7

RS 311.0 RS 812.121

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Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali (Convenzione di Lanzarote) (modifica del Codice penale). DF

Art. 195 3. Sfruttamento di atti sessuali.

Promovimento della prostituzione

È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque: a.

sospinge alla prostituzione un minore o, per trarne un vantaggio patrimoniale, ne promuove la prostituzione;

b.

sospinge altri alla prostituzione profittando di un rapporto di di-pendenza o per trarne un vantaggio patrimoniale;

c.

lede la libertà d'azione di una persona dedita alla prostituzione sorvegliandola in questa sua attività o imponendole il luogo, il tempo, l'estensione o altre circostanze inerenti all'esercizio della prostituzione;

d.

mantiene una persona nella prostituzione.

Art. 196 (nuovo) Atti sessuali con minori contro remunerazione

Chiunque, corrispondendo o promettendo una remunerazione, compie atti sessuali con un minore o glieli fa compiere è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

4. Pornografia

1

Art. 197 Chiunque offre, mostra, lascia o rende accessibili a una persona minore di sedici anni, scritti, registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni pornografici, o li diffonde per mezzo della radio o della televisione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Chiunque espone o mostra in pubblico oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1 o li offre ad una persona che non gliene ha fatto richiesta, è punito con la multa. Chiunque, in occasione di mostre o di rappresentazioni in locali chiusi, attira previamente l'attenzione degli spettatori sul carattere pornografico di queste, è esente da pena.

2

Chiunque recluta un minore per farlo partecipare a una rappresentazione pornografica o lo induce a partecipare a una tale rappresentazione, è punito con la detenzione sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

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Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali (Convenzione di Lanzarote) e la traspone (modifica del Codice penale). DF

Chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia, rende accessibili, acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1, vertenti su atti sessuali con animali o atti violenti tra adulti o atti sessuali fittizi con minori, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se gli oggetti o le rappresentazioni mostrano atti sessuali reali con minori, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.

4

Chiunque consuma o fabbrica per il proprio consumo, importa, tiene in deposito, acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1, vertenti su atti sessuali con animali, atti violenti tra adulti o atti sessuali fittizi con minori, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria. Se gli oggetti o le rappresentazioni mostrano atti sessuali reali con minori, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

5

Nel caso di reati a tenore dei capoversi 4 e 5 gli oggetti sono confiscati.

6

Se l'autore ha agito per fine di lucro, la pena detentiva è cumulata con una pena pecuniaria.

7

Non sono puniti i minori di età superiore ai 16 anni che fabbricano, possiedono o consumano con il loro consenso oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1 che li raffigurano.

8

Gli oggetti o rappresentazioni a tenore dei capoversi 1­5 non sono considerati pornografici se hanno un valore culturale o scientifico degno di protezione.

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2. Codice di procedura penale8 Art. 172 cpv. 2 lett. b n. 3 2

Esse sono tenute a deporre se: b.

8

senza testimonianza non è possibile far luce su uno dei seguenti reati o catturarne il colpevole: 3. reati secondo gli articoli 187, 189, 190, 191, 197 capoverso 4, 260ter, 260quinquies, 305bis, 305ter e 322ter­322septies CP,

RS 312.0

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Approvazione e attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali (Convenzione di Lanzarote) (modifica del Codice penale). DF

Art. 269 cpv. 2 lett. a La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

2

CP9: articoli 111­113, 115, 118 numero 2, 122, 127, 129, 135, 138­140, 143, 144 capoverso 3, 144bis numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146­148, 156, 157 numero 2, 158 numero 1 terzo comma e numero 2, 160, 161, 163 numero 1, 180­185, 187, 188 numero 1, 189­191, 192 capoverso 1, 195­197, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 226, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 dal primo al quarto comma, 230bis, 231 numero 1, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 242, 244, 251 numero 1, 258, 259 capoverso 1, 260bis­260quinquies, 261bis, 264­267, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 285, 301, 303 numero 1, 305, 305bis numero 2, 310, 312, 314, 317 numero 1, 319, 322ter, 322quater e 322septies;

a.

Art. 286 cpv. 2 lett. a L'inchiesta mascherata può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

2

a.

9 10

CP10: articoli 111­113, 122, 129, 135, 138­140, 143 capoverso 1, 144 capoverso 3, 144bis numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146 capoversi 1 e 2, 147 capoversi 1 e 2, 148, 156, 160, 182­185, 187, 188 numero 1, 189 capoversi 1 e 3, 190 capoversi 1 e 3, 191, 192 capoverso 1, 195, 196, 197 capoversi 3­5, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 dal primo al quarto comma, 230bis, 231 numero 1, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 242, 244 capoverso 2, 251 numero 1, 260bis­260quinquies, 264­267, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 301, 305bis numero 2, 310, 322ter, 322quater e 322septies;

RS 311.0 RS 311.0

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