Termine di referendum: 17 gennaio 2013

Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) Modifica del 28 settembre 2012 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 dicembre 20011; visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 13 ottobre 20102, decreta: I Le legge del 21 marzo 19973 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione è modificata come segue: Art. 10a

Portavoce del Consiglio federale

Il Consiglio federale designa un membro della direzione della Cancelleria federale quale portavoce del Consiglio federale.

1

2

Il portavoce del Consiglio federale: a.

informa l'opinione pubblica su incarico del Consiglio federale;

b.

fornisce consulenza al Consiglio federale e ai suoi membri nelle questioni inerenti all'informazione e alla comunicazione;

c.

coordina le attività d'informazione del Consiglio federale, dei dipartimenti e della Cancelleria federale.

Art. 12a

Obbligo d'informare

I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione informano regolarmente il Consiglio federale sui loro affari e in particolare sui rischi e gli eventuali problemi connessi.

1

2 Il Consiglio federale può esigere che i suoi membri e il cancelliere della Confederazione gli forniscano determinate informazioni.

1 2 3

FF 2002 1895 FF 2010 6895 RS 172.010

2010-1339

7243

Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Art. 13 cpv. 3 Il contenuto essenziale delle deliberazioni e le decisioni del Consiglio federale sono sempre documentati per scritto. Il verbale delle sedute del Consiglio federale ne garantisce la tracciabilità; serve al Consiglio federale quale strumento di direzione.

3

Art. 18 cpv. 2, secondo periodo ... Ha diritto di proposta per quanto concerne l'adempimento dei compiti della Cancelleria federale.

2

Art. 22 1

Supplenza

Il Consiglio federale designa al suo interno un supplente per ogni membro.

Ciascun membro del Consiglio federale provvede affinché in caso di eventi imprevisti il suo supplente sia informato in modo rapido ed esaustivo degli affari importanti e delle decisioni da prendere.

2

Ciascun membro del Consiglio federale e il rispettivo supplente provvedono a una corretta trasmissione degli affari.

3

Art. 23

Delegazioni del Consiglio federale

Il Consiglio federale può, per determinati affari, costituire delegazioni al suo interno. Esse di regola sono composte di tre membri.

1

Le delegazioni preparano le deliberazioni e le decisioni del Consiglio federale oppure conducono trattative in nome del Collegio governativo con altre autorità svizzere o estere oppure con privati. Non hanno poteri decisionali.

2

Le delegazioni informano regolarmente il Consiglio federale sulle loro deliberazioni.

3

La Cancelleria federale dirige la segreteria che, in particolare, mette a verbale le deliberazioni delle delegazioni e gestisce la documentazione.

4

Art. 25 cpv. 2 lett. abis, b e bbis 2

Il presidente della Confederazione: abis. coordina gli affari preponderanti che concernono diversi dipartimenti o che hanno una portata maggiore per il Paese; b.

prepara le deliberazioni del Consiglio federale, fissa gli affari da deliberare e fa da conciliatore in caso di divergenze;

bbis. può incaricare un membro del Consiglio federale di sottoporre entro un termine stabilito un determinato affare al Consiglio federale;

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Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Art. 29a

Servizio presidenziale

Il presidente della Confederazione dispone di un servizio presidenziale per l'adempimento dei suoi compiti specifici, in particolare in materia di relazioni internazionali, comunicazione, protocollo e aspetti organizzativi.

1

2

Il servizio presidenziale è aggregato alla Cancelleria federale.

Art. 32 lett. c, cbis, cter e g Il Cancelliere della Confederazione: c.

coopera alla preparazione e all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio federale ed è responsabile della messa a verbale e della stesura delle decisioni;

cbis. vigila per conto del Consiglio federale sullo stato dei suoi affari e dei mandati dell'Assemblea federale, nonché sulla loro conformità materiale al programma di legislatura, agli obiettivi annuali del Consiglio federale e ad altre pianificazioni della Confederazione e, in caso di nuovi sviluppi, può presentare proposte al Consiglio federale; cter. provvede a un'analisi a lungo termine e continua della situazione e del contesto e ne riferisce regolarmente al Consiglio federale; g.

consiglia e assiste il Consiglio federale nell'individuare tempestivamente situazioni di crisi e nel farvi fronte.

Art. 33 cpv. 1bis 1bis Il cancelliere della Confederazione assume l'organizzazione dei compiti interdipartimentali di coordinamento per individuare tempestivamente situazioni di crisi e farvi fronte.

Art. 33a

Diritto all'informazione

Per adempiere i suoi compiti, il cancelliere della Confederazione può esigere che i Dipartimenti gli forniscano informazioni.

Titolo prima dell'art. 45a

Sezione 4: Segretari di Stato Art. 45a

Nomina e funzione

Il Consiglio federale può conferire il titolo di segretario di Stato ai direttori di uffici o di gruppi responsabili di settori di competenza importanti di un dipartimento.

Gli uffici o i gruppi diretti da un segretario di Stato possono portare la designazione di Segreteria di Stato.

1

I segretari di Stato assistono e sgravano i capi di dipartimento segnatamente nelle relazioni con l'estero.

2

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Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Art. 46

Conferimento temporaneo del titolo di «segretario di Stato»

Il Consiglio federale può conferire temporaneamente il titolo di «segretario di Stato» a persone dell'Amministrazione federale che, su suo mandato, rappresentano la Svizzera in negoziati internazionali al più alto livello.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 28 settembre 2012

Consiglio nazionale, 28 settembre 2012

Il presidente: Hans Altherr Il segretario: Philippe Schwab

Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 9 ottobre 20124 Termine di referendum: 17 gennaio 2013

4

FF 2012 7243

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