Termine di referendum: 17 gennaio 2013

Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup) Modifica del 28 settembre 2012 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 2 settembre 20111; visto il parere del Consiglio federale del 26 ottobre 20112, decreta: I La legge del 3 ottobre 19513 sugli stupefacenti è modificata come segue: Titolo prima dell'art. 19

Capitolo 4: Disposizioni penali Sezione 1: Atti punibili Art. 19b cpv. 2 Per esigua quantità si intendono 10 grammi di uno stupefacente che produce effetti del tipo della canapa.

2

Titolo prima dell'art. 28

Sezione 2: Perseguimento penale e procedura della multa disciplinare Art. 28b

Principio

Le infrazioni di cui all'articolo 19a numero 1, commesse attraverso il consumo di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa, possono essere punite con una multa disciplinare secondo una procedura semplificata (procedura della multa disciplinare).

1

2

1 2 3

La multa disciplinare è di 100 franchi.

FF 2011 7269 FF 2011 7295 RS 812.121

2011-1971

7197

Legge sugli stupefacenti

3

Non è tenuto conto né dei precedenti né della situazione personale dell'autore.

Il prodotto contenente canapa è messo al sicuro al momento della riscossione della multa disciplinare.

4

Art. 28c

Eccezioni

La procedura della multa disciplinare è esclusa: a.

se l'autore, oltre a consumare canapa, commette simultaneamente altre infrazioni alla presente legge o ad altre leggi;

b.

in caso di infrazioni che non sono state accertate da un agente di un organo di polizia competente;

c.

in caso di infrazioni commesse da minori.

Art. 28d

Organi di polizia competenti

I Cantoni designano gli organi di polizia competenti per riscuotere le multe disciplinari.

Art. 28e

Pagamento

1

L'autore può pagare la multa immediatamente o entro 30 giorni.

2

In caso di pagamento immediato l'autore riceve una quietanza.

L'autore che non paga la multa immediatamente riceve un modulo concernente il termine di riflessione. L'agente di polizia ne tiene una copia; la copia è distrutta in caso di pagamento entro il termine.

3

Il prodotto contenente canapa messo al sicuro è considerato confiscato con il pagamento della multa.

4

5 Se l'autore non paga la multa entro il termine, l'organo di polizia competente avvia la procedura ordinaria.

Art. 28f 1

Moduli

La quietanza per la multa disciplinare contiene almeno le indicazioni seguenti: a.

il cognome, il nome e l'indirizzo dell'autore;

b.

la designazione dell'organo di polizia competente;

c.

la data, l'ora e il luogo del consumo di canapa;

d.

la fattispecie penale realizzata;

e.

l'importo della multa;

f.

la descrizione del prodotto contenente canapa confiscato;

g.

il luogo e la data dell'emissione;

h.

il nome e la firma dell'agente di polizia.

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Legge sugli stupefacenti

2

Il modulo concernente il termine di riflessione contiene le indicazioni seguenti: a.

il cognome, il nome, la data di nascita, il luogo d'origine e il domicilio dell'autore;

b.

la data di consegna del modulo;

c.

l'indicazione che in caso di mancato pagamento entro 30 giorni sarà avviata la procedura ordinaria;

d.

la designazione dell'organo di polizia competente;

e.

la data, l'ora e il luogo del consumo di canapa;

f.

la fattispecie penale realizzata;

g.

l'importo della multa;

h.

la descrizione del prodotto contenente canapa messo al sicuro;

i.

il luogo e la data dell'emissione;

j.

il nome e la firma dell'agente di polizia.

Una polizza di versamento deve essere allegata al modulo concernente il termine di riflessione.

3

Art. 28g

Spese

Nella procedura della multa disciplinare non possono essere riscosse spese.

Art. 28h

Passaggio in giudicato

Fatto salvo l'articolo 28k, con il pagamento la multa passa in giudicato.

Art. 28i

Autori non domiciliati in Svizzera

L'autore non domiciliato in Svizzera che non paga immediatamente la multa deve depositare l'importo della medesima o prestare un'altra garanzia adeguata.

Art. 28j

Rifiuto della procedura della multa disciplinare

Gli organi di polizia hanno l'obbligo di comunicare all'autore che egli può opporsi alla procedura della multa disciplinare.

1

Se l'autore si oppone alla procedura, si applicano il diritto penale ordinario e le disposizioni procedurali del Codice di procedura penale4.

2

Art. 28k

Multa disciplinare e procedura ordinaria

Se, su indicazione dell'autore, accerta che è stato violato l'articolo 28c, il giudice annulla la multa disciplinare e applica la procedura ordinaria.

4

RS 312.0

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Legge sugli stupefacenti

Art. 28l

Multa nella procedura ordinaria

La multa disciplinare può essere riscossa anche nella procedura ordinaria.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 28 settembre 2012

Consiglio degli Stati, 28 settembre 2012

Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Hans Altherr Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 9 ottobre 20125 Termine di referendum: 17 gennaio 2013

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FF 2012 7197

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