Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'industria grafica del 30 marzo 2012

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr), decreta: Art. 1 È conferita obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale di VISCOM (Associazione svizzera della comunicazione visiva), di VWP (Verband Werbetechnik+Print) e di COPYPRINTSUISSE (Associazione svizzera dei reprografi) conformemente al regolamento del 26 agosto 20112.

Art. 2 1

Il presente decreto entra in vigore il 17 aprile 2012.

2

L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

L'obbligatorietà generale può essere revocata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

3

30 marzo 2012

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato: Regolamento del Fondo per la formazione professionale dell'industria grafica con COG

1 2

RS 412.10 Il testo del regolamento è pubblicato anche nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 74 del 17 aprile 2012.

2012-0157

3811

Regolamento del Fondo per la formazione professionale dell'industria grafica con COG

1

In generale

Art. 1

Nome

Allegato

Con il presente regolamento si istituisce sotto la denominazione di «Fondo per la formazione professionale dell'industria grafica» (in seguito «Fondo») un fondo per la formazione ai sensi dell'articolo 60 della legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale (LFPr).

Art. 2

Organi responsabili

Gi organi responsabili del Fondo sono: a.

VISCOM, Associazione svizzera per la comunicazione visiva;

b.

VWP, Verband Werbetechnik+Print;

c.

COPYPRINTSUISSE, Associazione svizzera dei reprografi.

Art. 3

Scopo

Il Fondo mira a promuovere la formazione professionale di base del settore.

2

Campo d'applicazione

Art. 4

Campo d'applicazione territoriale

Il Fondo è valido in tutta la Svizzera.

Art. 5

Campo d'applicazione aziendale

Il Fondo è valido per tutte le aziende grafiche o parti d'azienda, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che forniscono le seguenti prestazioni:

1

3

a.

concezione, progettazione nonché elaborazione, ripresa e lavorazione di dati per ogni genere di media stampati ed elettronici;

b.

preparazione delle forme, stampa, riproduzione e copiatura di prodotti stampati su differenti materiali, segnatamente carta, materie plastiche e metallo;

c.

taglio, assemblaggio, cucitura, rilegatura, lavorazione di prodotti stampati di ogni genere.

RS 412.10

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Regolamento del Fondo per la formazione professionale dell'industria grafica con COG

2

I seguenti rami e settori sono esclusi dal Fondo: a.

le attività svolte dal personale redazionale tecnico nell'ambito della redazione tecnica dei quotidiani;

b.

la flessografia, incluse le attività di prestampa specifica per la flessografia;

c.

la fabbricazione d'imballaggi, incluse le attività di prestampa specifiche per gli imballaggi;

d.

la fabbricazione di cartone ondulato e di carta;

e.

le attività disciplinate dalle ordinanze sulla formazione professionale di base di tecnico pubblicitario AFC, tecnologo dell'imballaggio AFC, flessografo AFC e tecnologo della carta AFC;

f.

editori, agenzie pubblicitarie e atelier grafici con attività di cui al capoverso 1 lettera a.

Art. 6

Campo d'applicazione personale

Il Fondo è valido per tutte le aziende o parti d'azienda, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che hanno rapporti di lavoro con professionisti titolari di uno dei seguenti attestati federali di capacità: a.

poligrafo AFC (o denominazioni precedenti);

b.

ideatore multimediale qualificato;

c.

tecnologo di stampa AFC (serigrafia e reprografia incluse);

d.

serigrafo qualificato;

e.

reprografo qualificato;

f.

legatore qualificato;

g.

allestitore di prodotti stampati qualificato;

h.

operatore postpress AFC.

Art. 7

Validità per la singola azienda o parte di azienda

Il Fondo è valido per le aziende e le parti d'azienda che rientrano nel campo d'applicazione territoriale, aziendale e personale del Fondo.

3

Prestazioni

Art. 8 Il Fondo contribuisce a finanziare segnatamente le seguenti prestazioni nell'ambito della formazione professionale di base:

1

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Regolamento del Fondo per la formazione professionale dell'industria grafica con COG

2

a.

formazione di base: 1. sviluppo e adattamento di profili professionali (elaborazione e adeguamento di ordinanze di formazione, piani di formazione e modelli di guida metodica), 2. elaborazione di documenti per le procedure di qualificazione, 3. finanziamento e organizzazione di corsi interaziendali, 4. organizzazione delle procedure di qualificazione, degli esami parziali e dei test intermedi;

b.

sviluppo professionale: 1. elaborazione dell'offerta per persone provenienti da altre attività e delle qualificazioni complementari per professionisti (eccetto la formazione continua regolamentata) e per il personale non diplomato, 2. perfezionamento professionale per docenti e istruttori di corsi interaziendali, 3. ricerche scientifiche;

c.

reclutamento e promovimento delle giovani leve: 1. sviluppo e gestione dei test d'idoneità e della documentazione per gli stage, 2. sviluppo e realizzazione di misure promozionali per tutto il settore della formazione professionale, in particolare finanziamento di esposizioni professionali, partecipazione a concorsi professionali internazionali come World Skills ed Euro Skills e a concorsi specifici del settore a livello nazionale e internazionale.

Le seguenti prestazioni non sono finanziate dal Fondo: a.

formazione professionale di base: contributi ordinari per la formazione di apprendisti, quali le spese di viaggio per la frequentazione delle scuole professionali o dei corsi interaziendali, il materiale didattico e i costi amministrativi per le procedure di qualificazione;

b.

reclutamento e promovimento delle giovani leve: organizzazione di giornate delle porte aperte presso le aziende e partecipazione ad esposizioni locali delle arti e mestieri.

4

Finanziamento

Art. 9

Obbligo di contribuzione

Le aziende e le parti d'aziende soggette al Fondo versano contributi al Fondo per raggiungere gli scopi prefissati.

1

2

Le aziende individuali sottostanno all'obbligo di contribuzione.

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Regolamento del Fondo per la formazione professionale dell'industria grafica con COG

Art. 10

Base di calcolo

I contributi sono calcolati in funzione dell'azienda o della parte d'azienda secondo l'articolo 5 e del numero totale di rapporti di lavoro secondo l'articolo 6.

1

Il contributo è calcolato sulla base dell'autodichiarazione. Se un'azienda rifiuta l'autodichiarazione, il contributo è stimato dalla direzione del Fondo secondo l'articolo 15 capoverso 2.

2

Art. 11

Contributi

Le aziende versano per ogni collaboratore secondo l'articolo 6 un contributo di 300 franchi. I posti a tempo parziale sono commutati in posti a tempo pieno.

1

2

I contributi sono versati annualmente.

Il contributo di cui al capoverso 1 è considerato indicizzato conformemente all'indice nazionale dei prezzi al consumo al 1° gennaio 2010.

3

Gli organi responsabili riesaminano i contributi annualmente e, se del caso, li adeguano all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

4

5

Le persone in formazione non sono soggette al contributo.

Art. 12

Esonero dall'obbligo di contribuzione

L'esonero dall'obbligo di contribuzione è disciplinato dall'articolo 60 capoverso 6 LFPr in combinato disposto con l'articolo 68a capoverso 2 dell'ordinanza del 19 novembre 20034 sulla formazione professionale (OFPr).

1

Un'azienda che vuole essere esonerata totalmente o parzialmente dall'obbligo di contribuzione deve presentare una domanda motivata alla direzione del Fondo.

2

Art. 13

Limite delle entrate

Le entrate provenienti dai contributi non possono superare i costi totali delle prestazioni di cui all'articolo 8, calcolati su una media di sei anni, tenuto conto della costituzione di adeguate riserve.

5

Organizzazione, revisione e vigilanza

Art. 14

Comitati centrali delle associazioni responsabili VISCOM, VWP e COPYPRINTSUISSE

I comitati centrali di VISCOM, VWP e COPYPRINTSUISSE sono l'organo di vigilanza del Fondo e lo gestiscono dal punto di vista strategico.

1

Gli organi responsabili dispongono di tutte le competenze necessarie per la gestione del Fondo.

2

4

RS 412.101

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Regolamento del Fondo per la formazione professionale dell'industria grafica con COG

3

L'organo di vigilanza si compone di rappresentanti degli organi responsabili.

4

Le parti sociali hanno diritto a un seggio con lo statuto di osservatore.

5

L'organo di vigilanza nomina il responsabile della direzione del Fondo.

6

L'organo di vigilanza redige un regolamento interno e un regolamento finanziario.

Art. 15

Direzione

1

La direzione esegue il presente regolamento nell'ambito delle sue competenze.

2

La direzione decide in merito: a.

all'assoggettamento di un'azienda al Fondo;

b.

alla concessione dell'esonero totale o parziale dei contributi secondo l'articolo 12.

La direzione è responsabile dell'incasso dei contributi, del finanziamento delle prestazioni secondo l'articolo 8, dell'amministrazione e della contabilità.

3

Art. 16

Tenuta dei conti

La direzione gestisce il Fondo come organo indipendente, con contabilità, conto economico e bilancio propri.

1

2

Il periodo contabile è costituito dall'anno civile.

Art. 17

Organo di revisione

La verifica dei conti annuali è affidata a una società fiduciaria riconosciuta.

Art. 18

Vigilanza

Il Fondo, cui è conferita l'obbligatorietà generale, è sottoposto alla vigilanza dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) ai sensi dell'articolo 60 capoverso 7 LFPr.

1

Il consuntivo del Fondo e la relazione di revisione sono presentati per conoscenza all'UFFT.

2

6

Approvazione, conferimento dell'obbligatorietà generale e scioglimento

Art. 19

Approvazione

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione dei comitati centrali di VISCOM, VWP e COPYPRINTSUISSE.

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Regolamento del Fondo per la formazione professionale dell'industria grafica con COG

Art. 20

Conferimento dell'obbligatorietà generale

Il conferimento dell'obbligatorietà generale è disciplinato dal decreto del Consiglio federale.

Art. 21

Scioglimento

Nel caso in cui gli scopi del Fondo non possano più essere raggiunti o vengano meno le basi legali, le associazioni responsabili procedono allo scioglimento del Fondo con il consenso dell'organo di vigilanza.

1

2 Un eventuale capitale residuo del Fondo è suddiviso in modo paritetico e utilizzato dalle associazioni responsabili con destinazione vincolata alla formazione professionale.

26 agosto 2011

VISCOM Associazione svizzera per la comunicazione visiva Peter Edelmann Presidente

Thomas Gsponer Direttore

VWP Verband Werbetechnik+Print Florian Tanner Presidente

Ruedi Meier Vicepresidente

COPYPRINTSUISSE Associazione svizzera dei reprografi Hugo Becker Presidente

Daniel Eggimann Segretario

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