Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione Modifica del 6 febbraio 2012 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore svizzero dell'isolazione, allegato ai decreti del Consiglio federale del 4 marzo 2008, del 16 febbraio 2009, del 26 febbraio 2010, del 10 gennaio 2011 e del 25 febbraio 20111, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art. 22
Contributo di applicazione, contributo di base, contributo di formazione
Art. 28
Durata del lavoro
Appendice 10, art. 1 e 2 1.
Salari effettivi
2.
Salari minimi
II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2012, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 10, articolo 1 e 2 del contratto collettivo di lavoro.
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FF 2008 1815, 2009 789, 2010 1545, 2011 1261 2315 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.
2012-0130
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Contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione. DCF
III Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2012 e ha effetto sino al 30 giugno 2013.
6 febbraio 2012
In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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