Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione Modifica del 6 febbraio 2012 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore svizzero dell'isolazione, allegato ai decreti del Consiglio federale del 4 marzo 2008, del 16 febbraio 2009, del 26 febbraio 2010, del 10 gennaio 2011 e del 25 febbraio 20111, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art. 22

Contributo di applicazione, contributo di base, contributo di formazione

Art. 28

Durata del lavoro

Appendice 10, art. 1 e 2 1.

Salari effettivi

2.

Salari minimi

II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2012, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 10, articolo 1 e 2 del contratto collettivo di lavoro.

1 2

FF 2008 1815, 2009 789, 2010 1545, 2011 1261 2315 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2012-0130

1247

Contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione. DCF

III Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2012 e ha effetto sino al 30 giugno 2013.

6 febbraio 2012

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1248