Legge federale sull'inchiesta mascherata e l'indagine in incognito

Progetto

(Modifica del Codice di procedura penale e della procedura penale militare) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 3 febbraio 20121; visto il parere del Consiglio federale del 23 maggio 20122, decreta: I Il Codice di procedura penale3 è modificato come segue: Titolo prima dell'art. 285a (nuovo)

Sezione 5: Inchiesta mascherata Art. 285a (nuovo)

Definizione

Per inchiesta mascherata s'intende un'operazione nella quale gli agenti di polizia o le persone assunte a titolo provvisorio per svolgere compiti di polizia, con un comportamento attivo, mirato e ingannevole e avvalendosi di un'identità falsa attestata da documenti (identità fittizia), allacciano contatti con persone per instaurare con esse una relazione di fiducia e infiltrarsi in un ambiente criminale allo scopo di fare luce su reati particolarmente gravi.

Titolo prima dell'art. 286 Abrogato Art. 288 cpv. 1 e 2 1

La polizia assegna un'identità fittizia all'agente infiltrato.

2

Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

1 2 3

FF 2012 4939 FF 2012 4955 RS 312.0

2012-0705

4949

Inchiesta mascherata e indagine in incognito. LF

Titolo prima dell'art. 298a (nuovo)

Sezione 5a: Indagine in incognito Art. 298a (nuovo)

Definizione

Per indagine in incognito s'intende un'operazione nella quale gli agenti di polizia, nell'ambito di interventi di breve durata, fanno luce su crimini e delitti operando in modo tale da non rendere riconoscibile la loro vera identità e funzione, in particolare concludendo o fingendo di voler concludere transazioni fittizie.

1

Agli agenti in incognito non è assegnata alcuna identità fittizia ai sensi dell'articolo 285a. La loro vera identità e funzione figurano negli atti procedurali e sono rese note in occasione degli interrogatori.

2

Art. 298b (nuovo)

Condizioni

Il pubblico ministero e, in sede di indagini preliminari, la polizia possono ordinare indagini in incognito se:

1

a.

sussiste il sospetto che sia stato commesso un crimine o un delitto; e

Minoranza (Rickli Natalie, Fehr Hans, Jositsch, Kaufmann, Lehmann, Neirynck, Nidegger) a.

sussiste il sospetto che sia in corso o che sia stato commesso un crimine o un delitto; oppure se circostanze particolari inducono a presumere che sarà verosimilmente commesso un crimine o un delitto concreto; e (cfr. anche cifra II art. 73p cpv. 1 lett. a)

b.

le operazioni d'indagine o d'inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

Le indagini in incognito disposte dalla polizia non possono protrarsi per più di un mese, salva l'approvazione del pubblico ministero.

2

Art. 298c (nuovo)

Requisiti degli agenti in incognito ed esecuzione

Per i requisiti degli agenti in incognito si applica per analogia l'articolo 287.

L'impiego di persone secondo l'articolo 287 capoverso 1 lettera b è escluso.

1

Per la funzione, i compiti e gli obblighi degli agenti in incognito e delle persone di contatto si applicano per analogia gli articoli 291­294.

2

Art. 298d (nuovo)

Fine e comunicazione

La polizia o il pubblico ministero che le ha ordinate pone fine senza indugio alle indagini in incognito se:

1

a.

le condizioni non sono più adempiute;

b.

il pubblico ministero rifiuta di prorogare le indagini disposte dalla polizia; o

4950

Inchiesta mascherata e indagine in incognito. LF

c.

2

l'agente in incognito o la persona di contatto non si attiene alle istruzioni oppure non rispetta i propri obblighi in qualsivoglia altra maniera, segnatamente fornendo scientemente false informazioni al pubblico ministero o cercando di influenzare in modo inammissibile la persona oggetto delle indagini.

La polizia comunica al pubblico ministero la fine delle indagini in incognito.

La fine dell'intervento va predisposta in modo tale da non esporre inutilmente a pericolo l'agente in incognito.

3

Alla comunicazione delle indagini in incognito si applica per analogia l'articolo 298 capoversi 1 e 3.

4

II La procedura penale militare del 23 marzo 19794 è modificata come segue: Titolo prima dell'art. 73

Sezione 10b: Inchiesta mascherata Art. 73

Definizione

Per inchiesta mascherata s'intende un'operazione nella quale gli agenti di polizia o le persone assunte a titolo provvisorio per svolgere compiti di polizia, con un comportamento attivo, mirato e ingannevole e avvalendosi di un'identità falsa attestata da documenti (identità fittizia), allacciano contatti con persone per instaurare con esse una relazione di fiducia e infiltrarsi in un ambiente criminale allo scopo di fare luce su reati particolarmente gravi.

Titolo prima dell'art. 73a Abrogato Art. 73c cpv. 1 e 2 1

La polizia assegna un'identità fittizia all'agente infiltrato.

2

Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

4

RS 322.1

4951

Inchiesta mascherata e indagine in incognito. LF

Titolo prima dell'art. 73o (nuovo)

Sezione 10c: Indagine in incognito Art. 73o (nuovo)

Definizione

Per indagine in incognito s'intende un'operazione nella quale gli agenti di polizia, nell'ambito di interventi di breve durata, fanno luce su crimini e delitti operando in modo tale da non rendere riconoscibile la loro vera identità e funzione, in particolare concludendo o fingendo di voler concludere transazioni fittizie.

1

Agli agenti in incognito non è assegnata alcuna identità fittizia ai sensi dell'articolo 73. La loro vera identità e funzione figurano negli atti procedurali e sono rese note in occasione degli interrogatori.

2

Art. 73p (nuovo)

Condizioni

Il giudice istruttore e, in sede di indagini preliminari, la polizia possono ordinare indagini in incognito se:

1

a.

sussiste il sospetto che sia stato commesso un crimine o un delitto; e

Minoranza (Rickli Natalie, Fehr Hans, Jositsch, Kaufmann, Lehmann, Neirynck, Nidegger) a.

sussiste il sospetto che sia in corso o che sia stato commesso un crimine o un delitto; oppure se circostanze particolari inducono a presumere che sarà verosimilmente commesso un crimine o un delitto concreto; e (cfr. anche cifra I art. 298b cpv. 1 lett. a)

b.

le operazioni d'indagine o d'inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

Le indagini in incognito disposte dalla polizia non possono protrarsi per più di un mese, salva l'approvazione del giudice istruttore.

2

Art. 73q (nuovo) Requisiti degli agenti in incognito ed esecuzione Per i requisiti degli agenti in incognito si applica per analogia l'articolo 73b.

L'impiego di persone secondo l'articolo 73b capoverso 1 lettera b è escluso.

1

Per la funzione, i compiti e gli obblighi degli agenti in incognito e delle persone di contatto si applicano per analogia gli articoli 73f ­ 73i.

2

Art. 73r (nuovo)

Fine e comunicazione

La polizia o il giudice istruttore che le ha ordinate pone fine senza indugio alle indagini in incognito se:

1

a.

le condizioni non sono più adempiute;

b.

il giudice istruttore rifiuta di prorogare le indagini disposte dalla polizia; o

4952

Inchiesta mascherata e indagine in incognito. LF

c.

2

l'agente in incognito o la persona di contatto non si attiene alle istruzioni oppure non rispetta i propri obblighi in qualsivoglia altra maniera, segnatamente fornendo scientemente false informazioni al giudice istruttore o cercando di influenzare in modo inammissibile la persona oggetto delle indagini.

La polizia comunica al giudice istruttore la fine delle indagini in incognito.

La fine dell'intervento va predisposta in modo tale da non esporre inutilmente a pericolo l'agente in incognito.

3

Alla comunicazione delle indagini in incognito e ai ricorsi si applicano per analogia gli articoli 73m capoverso 1 e 73n.

4

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

4953

Inchiesta mascherata e indagine in incognito. LF

4954