ad 09.477 Iniziativa parlamentare Responsabilità aziendale dei costi di risanamento dei siti contaminati Rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati del 13 agosto 2012 Parere del Consiglio federale del 14 novembre 2012

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 158 della legge sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati del 13 agosto 2012 concernente l'iniziativa parlamentare «Responsabilità aziendale dei costi di risanamento dei siti contaminati».

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

14 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Parere 1

Situazione iniziale

Il 13 agosto 2012 la Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati (CAPTE-S) ha deciso di sottoporre al voto della sua Camera il progetto di cui sotto. Il dibattito in merito è previsto durante la sessione invernale 2012.

In virtù dell'articolo 112 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (LParl; RS 171.10), il Consiglio federale ha la possibilità di esprimere previamente il proprio parere in merito al progetto.

Il 13 agosto 2012 la CAPTE-S ha sottoposto al Consiglio federale una proposta di modifica della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), invitandolo a esprimere il suo parere in merito. La presente proposta si richiama all'iniziativa parlamentare Fournier del 23 marzo 2007 (09.477) e chiede l'introduzione di due nuove disposizioni legali: ­

la prima permette ai Cantoni di esigere una garanzia che copra i costi per l'esame, la sorveglianza e il risanamento di un sito contaminato, se per esso è necessario uno di questi provvedimenti;

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la seconda sottopone la cessione o il frazionamento di un fondo iscritto nel catasto dei siti inquinati all'obbligo di autorizzazione cantonale. L'autorizzazione è rilasciata se è provato che la cessione o il frazionamento non ostacolano il risanamento e il finanziamento dei costi è garantito.

Entrambe le disposizioni mirano a fornire ai Cantoni strumenti supplementari d'aiuto all'applicazione della legislazione sui siti inquinati, nell'intento di limitare il rischio che le imprese responsabili di contaminazioni tentino di sottrarsi alle proprie responsabilità finanziarie.

Il 18 novembre 2010 la CAPTE-S ha deciso all'unanimità di dar seguito all'iniziativa. Lo stesso ha fatto, il 21 febbraio 2011, la Commissione del Consiglio nazionale (CAPTE-N) con 18 voti contro 6 e un'astensione. La CAPTE-S ha quindi elaborato un avamprogetto di legge, che ha approvato all'unanimità il 21 novembre 2011 ed in seguito inviato in consultazione. Da questa è emerso un ampio sostegno a entrambe le proposte: sui 57 partecipanti alla consultazione, 41 hanno espresso posizione favorevole, tra cui tutti i Cantoni; alcuni hanno formulato proposte di precisazioni e di integrazioni. Su questa base la CAPTE-S ha leggermente rielaborato il progetto preliminare, che ha approvato nella sua versione modificata, oggetto del presente rapporto, il 13 agosto 2012.

La Commissione propone di approvare il progetto di atto normativo allegato.

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Parere del Consiglio federale

Il risanamento dei siti contaminati costerà all'incirca 5 miliardi di franchi. Secondo la legislazione federale, chi ha causato provvedimenti necessari per esaminare, sorvegliare e risanare siti inquinati ne assume le spese (art. 32d cpv 1 LPAmb).

L'ente pubblico competente assume unicamente la parte delle spese dei responsabili che non possono essere individuati o che risultano insolventi (art. 32d cpv. 3 LPAmb).

Che tale principio di causalità sia rispettato e largamente applicato è importante non soltanto al fine di evitare costi non necessari agli enti pubblici, ma anche per equità nei confronti delle imprese che sopportano il costo di risanamenti onerosi. La proposta di modifica della LPAmb va in questa direzione: dà ai Cantoni strumenti supplementari che essi possono utilizzare in casi ben precisi (per ciò che concerne la garanzia finanziaria) e che non genereranno costi amministrativi rilevanti.

Si garantisce inoltre che i provvedimenti non penalizzeranno in modo sproporzionato gli interessati: la garanzia finanziaria deve essere in effetti fissata tenendo conto dei costi reali prevedibili sulla base dell'entità, del tipo e dell'intensità della contaminazione e va adeguata non appena si rendano disponibili nuove conoscenze.

L'autorizzazione richiesta per la cessione o il frazionamento di un fondo potrà nella maggior parte dei casi essere rilasciata in tempi molto rapidi, senza causare ritardi ai progetti o alle transazioni.

I due provvedimenti proposti sono dunque adeguati e proporzionati; hanno inoltre già dato buoni riscontri nel settore dei rifiuti (Garanzie finanziarie relative alle discariche secondo l'articolo 32b LPAmb) e in alcuni Cantoni (per ciò che riguarda la cessione o il frazionamento di un immobile sottoposto ad autorizzazione).

I Cantoni non sono le uniche autorità esecutive competenti nell'ambito dei siti contaminati. Tre autorità federali (DDPS, UFT, UFAC) sottostanno anch'esse all'ordinanza sui siti contaminati (OSiti; RS 814.680). Visto che il nuovo articolo della LPAmb concerne pure queste autorità, sarebbe opportuno sostituire nel capoverso 3 del nuovo articolo 32dbis «autorità cantonale» con «autorità». Inoltre, come menzionato nel rapporto, le modalità di calcolo della garanzia finanziaria dovranno essere precisate in un aiuto all'esecuzione.

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Proposte del Consiglio federale

Il Consiglio federale sostiene il rapporto CAPTE-S del 13 agosto 2012 e accoglie la proposta di modifica della LPAmb.

Il Consiglio federale propone di sostituire «autorità cantonale» con «autorità» al capoverso 3 del nuovo articolo 32dbis.

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