10.2.4

Messaggio concernente la modifica dell'Accordo istitutivo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) dell'11 gennaio 2012

10.2.4.1

Situazione iniziale e compendio relativo alle decisioni

Gli eventi accaduti in Nord Africa, conosciuti con il nome di «Primavera araba», rappresentano un'occasione storica per alcuni Paesi vicini all'Europa per intraprendere il cammino delle riforme politiche, economiche e sociali. La comunità internazionale s'impegna a sostenere questo processo di transizione attraverso la cooperazione bilaterale e multilaterale, a cui le istituzioni finanziarie internazionali1 possono dare un contributo significativo. La BERS, istituita nel 1991 al fine di aiutare i Paesi ex-comunisti dell'Europa dell'Est e dell'Asia centrale nella transizione verso la democrazia e l'economia di mercato, dispone dell'esperienza necessaria per assistere i Paesi della «Primavera araba» a compiere un cammino analogo.

La transizione verso la democrazia, lo sviluppo di un'economia privata che possa generare occupazione e la vicinanza geografica alle frontiere europee sono caratteristiche comuni dei Paesi dell'Europa dell'Est, la regione d'intervento originaria della BERS, e dei Paesi del bacino del Mediterraneo, oggetto della proposta di estensione.

Da un'analisi preliminare dei bisogni, effettuata in particolare in Egitto e in Tunisia, emerge quanto sia importante fornire assistenza per la privatizzazione di imprese di Sato, la modernizzazione delle infrastrutture e lo sviluppo delle piccole e medie imprese nonché del settore finanziario, alcuni degli ambiti specifici di competenza della BERS.

Il Consiglio dei Governatori della Banca propone ai Paesi membri di sostenere tale sviluppo, nel rispetto delle condizioni poste dagli azionisti: una precisa delimitazione della zona geografica, un'azione che non implichi aumenti di capitale entro un futuro prevedibile, uno stretto coordinamento tra le istituzioni finanziarie operative nella regione e il rispetto degli impegni assunti nei confronti della regione d'intervento originaria nell'ambito del piano d'azione in atto fino al termine del 2015.

Al fine di consentire alla BERS di diventare operativa quanto prima nella regione interessata, si rende necessaria una modifica dell'Accordo istitutivo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo2. Si tratta di modificare gli articoli 1 e 18 dell'Accordo. L'articolo 1 definisce il fine della Banca: a tal proposito si propone un'estensione del campo d'applicazione della Banca ai Paesi della
regione meridionale e orientale del bacino del Mediterraneo. L'emendamento dell'articolo 18 mira invece alla creazione di fondi speciali destinati ad avviare operazioni in favore di questi Paesi prima che essi divengano formalmente beneficiari della Banca.

1

2

Fondo monetario internazionale (FMI), Banca mondiale, Banca africana di sviluppo, Banca europea degli investimenti, Banca islamica di sviluppo, Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

RS. 0.972.1

2011-2343

899

In un contesto internazionale caratterizzato da una crescente scarsità di risorse, tale proposta permette di sostenere i Paesi interessati in base alle risorse finanziarie della BERS.

Situazione in seno alla BERS Le istituzioni multilaterali, grazie alle loro dimensioni e alla neutralità politica, sono lo strumento privilegiato per affrontare le sfide globali. Analogamente a quanto accade in altri continenti, numerose istituzioni finanziarie multilaterali (ad esempio FMI, Banca mondiale, Banca africana di sviluppo, Banca europea degli investimenti, Banca islamica di sviluppo) operano già in molti Paesi coinvolti nella «Primavera araba».

La comunità internazionale, in particolare l'Unione Europea (UE) e il Gruppo dei Sette (G7), riconosce l'importanza degli eventi in corso nei Paesi arabi; al fine di fornire loro un valido supporto e data l'insufficienza degli aiuti che sono in grado di fornire le altre istituzioni finanziarie in termini quantitativi e qualitativi, la BERS è stata individuata come l'istituzione con l'esperienza e le risorse necessarie e complementari a disposizione. Le istituzioni finanziarie internazionali già presenti in quei Paesi hanno riconosciuto anch'esse tale situazione e auspicano una cooperazione con la BERS.

La BERS ha dimostrato, fin dalla sua creazione avvenuta vent'anni fa, di essere un'istituzione finanziaria specializzata con una buona capacità di adattamento.

Tramite i prestiti e gli investimenti di capitale a favore di imprese e progetti infrastrutturali, associati a un'assistenza tecnica e a un dialogo politico mirati, la BERS è infatti riuscita a sviluppare gli strumenti necessari ad accompagnare i Paesi dell'Europa dell'Est nella transizione verso la democrazia e l'economia di mercato.

Grazie ai propri investimenti, la BERS introduce nuovi modelli aziendali e impone nuovi standard, diventando così il principale investitore nella regione, finanziando più di 3 000 progetti realizzati a partire dalla sua creazione per un totale di 60 miliardi di euro, di cui oltre l'80 % viene utilizzato in collaborazione con il settore privato. Tale capacità di adattamento sarà utile alla Banca per implementare i propri strumenti nei nuovi scenari venutisi a creare in Nord Africa. Intervenendo a livello del settore privato, la BERS dispone inoltre di strumenti migliori rispetto
alle altre istituzioni multilaterali per favorire la creazione di posti di lavoro, più che mai necessari nei Paesi della «Primavera araba».

La Banca ha registrato una crescita costante, finanziata dai profitti realizzati grazie alla maturazione del proprio portafoglio di attività, raggiungendo nel 2010 un volume annuo di prestiti pari a 9 miliardi di euro. La BERS ha inoltre saputo reagire alla recente crisi economica e finanziaria tramite una strategia anticiclica. Tuttavia, per mantenere questa rotta e aiutare i paesi dell'Europa dell'Est, particolarmente colpiti dalla crisi, nel 2010 è stato necessario un aumento del capitale statutario3. Se da un lato alcuni dei Paesi beneficiari della BERS hanno aderito all'UE e dovrebbero rinunciare allo status di Paese beneficiario entro il 2015 sulla base del raggiungimento dei livelli pre-crisi, dall'altro la crisi ha dimostrato che il processo di transizione e l'assistenza della Banca rimangono prioritari per i Paesi dell'Europa meri3

900

Nel 2010 è stato deciso un aumento del 50 % del capitale di garanzia, il quale, contrariamente alle altre banche multilaterali, non ha comportato alcun versamento aggiuntivo. Nel maggio 2011 la Svizzera ha sottoscritto tale aumento nella misura della quota azionaria iniziale, pari al 2,28 % (FF 2011 2665). È stato previsto che una parte delle risorse finanziarie non utilizzate venga liberata nel 2015.

dionale e orientale e per i Paesi dell'ex-Unione Sovietica. La Banca continuerà dunque a sostenerli nella transizione verso un'economia di mercato.

Oggi, grazie agli utili nettamente maggiori rispetto alle previsioni del 2010, la Banca dispone di una capacità d'investimento superiore alle previsioni iniziali che le consente di rispondere positivamente all'appello della comunità internazionale per un'estensione geografica del proprio mandato ai Paesi della «Primavera araba». Le analisi effettuate dalla Banca indicano una capacità d'investimento progressiva in questi nuovi Paesi, che dovrebbe raggiungere quota 2,5 miliardi di euro nel 2015, senza compromettere gli impegni assunti nei confronti dei Paesi dell'Europa dell'Est. Ciononostante, in caso di nuova crisi, la capacità della Banca di agire in maniera anticiclica sarà limitata.

Le modifiche dell'Accordo, proposte dal Consiglio dei Governatori e necessarie per consentire alla Banca di estendere la propria operatività in una nuova regione, renderanno eleggibili i Paesi della regione meridionale e orientale del bacino del Mediterraneo, cioè quelli che si affacciano direttamente sul Mediterraneo e la Giordania. La definizione esatta, facente fede, è contenuta nel rapporto del Consiglio esecutivo indirizzato ai Governatori della Banca.

Per poter beneficiare ufficialmente dell'assistenza finanziaria della BERS, ciascun Paese appartenente alla nuova regione d'intervento dovrà diventare azionista e, prima di avviare le proprie attività, dovrà sottoporsi all'approvazione individuale da parte dei Governatori sulla base di una valutazione dei criteri politici4 stabiliti dalla Banca. Ciò implica un'estensione progressiva del campo di operazione della Banca.

Attualmente sono azionisti della Banca l'Egitto e il Marocco, i quali nel 2010 hanno fatto richiesta per ottenere lo status di Paese beneficiario. La Tunisia ha presentato domanda per diventare azionista della Banca, presupposto per diventare Paese beneficiario. La richiesta è stata approvata dai Governatori il 30 settembre 2011. La Giordania ha presentato una richiesta analoga il 20 settembre 2011. I Governatori hanno approvato la richiesta il 10 novembre 2011.

L'estensione rapida e progressiva dell'operatività della Banca ai Paesi della «Primavera araba» prevede le seguenti tappe:

4

5

1.

inizio delle operazioni di assistenza tecnica ai Paesi membri interessati a partire dalla data di approvazione, da parte dei Governatori, dell'estensione del mandato della Banca (30 settembre 2011). Tali operazioni saranno finanziate tramite un primo stanziamento di 20 milioni di euro provenienti dagli utili del 2010 della Banca e da contributi volontari di donatori bilaterali;

2.

inizio delle operazioni di credito della Banca a partire dall'entrata in vigore delle modifiche dell'articolo 18 dell'Accordo5 che autorizza la creazione di fondi speciali (fuori bilancio) in favore dei Paesi potenzialmente beneficiari, status che sarà assegnato individualmente a ciascun Paese tramite voto da parte dei Governatori sulla base di un esame delle condizioni politiche stabilite dalla Banca.

Organizzazione di libere elezioni, presenza di un governo rappresentativo e responsabile, separazione tra Stato e partiti politici, indipendenza del sistema giudiziario, libertà d'espressione e di riunione, libertà di coscienza e di religione.

L'entrata in vigore sarà effettiva dalla data in cui la maggioranza qualificata degli azionisti avrà ratificato tali modifiche dell'Accordo.

901

3.

inizio delle operazioni ordinarie della Banca in favore dei nuovi Paesi beneficiari, status che sarà assegnato individualmente a ciascun Paese tramite voto dei Governatori; tali operazioni saranno finanziate sulla base del capitale proprio (di bilancio) della Banca, a partire dalla data di ratifica delle modifiche dell'articolo 1 dell'Accordo6.

10.2.4.2

Svolgimento dei negoziati

A dare l'avvio a tale iniziativa, a partire da marzo 2011, sono stati l'UE e il G7, e i Governatori in occasione della loro Assemblea tenutasi ad Astana il 20-21 maggio 2011, hanno largamente appoggiato la proposta di estensione, incaricando la Banca di esaminare le eventuali modalità di attuazione entro il 31 luglio 2011. La presente proposta di modifica dell'Accordo si basa sulle conclusioni del Consiglio esecutivo, riprese nel rapporto del 27 luglio indirizzato al Consiglio dei Governatori.

Il voto dei Governatori del 30 settembre 2011 ha evidenziato una larga maggioranza (hanno votato a favore tutti i Paesi, tranne uno che non ha votato, ovvero il 99,85 % dei membri7) a favore delle proposte di modifica dell'Accordo, che consentirà alla Banca in tal modo di diventare rapidamente operativa nella nuova regione d'intervento. La Svizzera ha votato a favore di tali risoluzioni; una volta raggiunta la maggioranza necessaria, le modifiche dell'Accordo devono essere ratificate da tutti i 63 Stati e organizzazioni che ne fanno parte.

10.2.4.3

Esito dei negoziati

Un'analisi tecnica effettuata dalla Banca mostra che i suoi strumenti, associati a quelli delle altre istituzioni finanziarie multilaterali, possono contribuire ad accompagnare il processo di democratizzazione e di transizione verso un'economia di mercato in questi Paesi. Tale contributo si concentrerà sulle competenze principali della Banca (sviluppo del settore privato, privatizzazione e introduzione di standard ambientali e sociali).

In occasione dell'Assemblea annuale dei Governatori della Banca tenutasi ad Astana nel maggio 2011, i Governatori hanno appoggiato la proposta di un'estensione geografica del mandato della Banca, riconoscendo la necessità di sostenere la transizione nei Paesi della «Primavera araba». In tale contesto, la maggioranza dei Governatori ha posto le seguenti condizioni: ­

la nuova tappa non comporterà aumenti di capitale;

­

gli obblighi assunti nell'ambito del piano d'azione da attuare entro la fine del 2015 nei confronti della regione d'intervento originaria devono essere rispettati. In compenso, il principio secondo il quale i Paesi più avanzati8 perderanno lo status di Paese beneficiario è stato confermato;

6

7 8

902

L'attuazione sarà effettiva a partire dalla data in cui tutti gli azionisti avranno ratificato le modifiche dell'Accordo (in base all'articolo 56 dell'Accordo è necessaria l'approvazione di tutti i membri).

A questo stadio era sufficiente una maggioranza semplice.

Attualmente tale principio riguarda la maggior parte dei nuovi Paesi membri dell'UE.

­

la nuova regione beneficiaria deve essere chiaramente definita e delimitata.

La scelta dei Paesi della regione meridionale e orientale del bacino del Mediterraneo, compresa la Giordania, è un compromesso che soddisfa tale condizione;

­

non sussiste alcuna eleggibilità automatica per tutti i Paesi della regione interessata, e ciascun Paese dovrà essere sottoposto all'approvazione individuale da parte dei Governatori sulla base del rispetto dei criteri politici9 stabiliti dalla Banca;

­

gli impegni assunti nella nuova regione d'intervento dovranno essere adeguati alla capacità di assorbimento dei Paesi interessati;

­

occorre sviluppare una stretta collaborazione con le istituzioni finanziarie internazionali già presenti nella regione, al fine di garantire un impiego ottimale e complementare delle risorse e far beneficiare la BERS della loro presenza e delle loro conoscenze. Occorre inoltre agire rapidamente per sostenere i Paesi della «Primavera araba». In attesa della ratifica dell'estensione del mandato, la BERS è autorizzata a operare attraverso fondi speciali alimentati dagli utili della Banca stessa. A tal fine, è stato proposto un emendamento supplementare dell'Accordo (art. 18).

La proposta sottoposta ad approvazione soddisfa tali condizioni.

10.2.4.4

Contenuto delle modifiche dell'Accordo

Le modifiche dell'Accordo, proposte dal Consiglio di Amministrazione, sono indispensabili per consentire alla Banca di diventare operativa nella nuova regione d'intervento in modo rapido e progressivo. Tali modifiche riguardano: ­

l'articolo 1 dell'Accordo, che definisce il mandato della Banca specificando il campo geografico d'operazione, finora limitato all'Europa Centrale e Orientale e alla Mongolia. La proposta di modifica implica un'estensione della regione d'intervento alla regione meridionale e orientale del bacino del Mediterraneo (testo integrale in allegato).

Tale estensione include i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, dal Marocco alla Siria10, nonché la Giordania. L'Egitto, il Marocco e Israele sono membri della BERS fin dalla sua istituzione; il 30 settembre 2011 i Governatori della Banca hanno inoltre approvato la richiesta di adesione della Tunisia. L'Egitto, il Marocco e la Tunisia hanno già depositato una richiesta per diventare Paesi beneficiari della Banca.

L'articolo 1 dell'Accordo definisce altresì le condizioni che devono soddisfare i Paesi che desiderano diventare beneficiari della Banca. Essi devono impegnarsi a rispettare e ad attuare i principi della democrazia pluralista e dell'economia di mercato.

9

10

Art. 1: «Volendo contribuire al progresso economico e alla ricostruzione dei Paesi dell'Europa Centrale e Orientale impegnati ad applicare i principi della democrazia multipartitica, del pluralismo e dell'economia di mercato, fine della Banca è quello di accelerare la transizione verso un'economia aperta e di mercato e di promuovere l'iniziativa privata e imprenditoriale in tali Paesi.» Algeria, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Territori Palestinesi, Tunisia.

903

Le modifiche proposte estendono dunque il ventaglio dei potenziali candidati, pur assicurando un'estensione progressiva condizionata dagli eventi politici in corso.

­

L'articolo 18 dell'Accordo, che riguarda la gestione fuori bilancio dei fondi speciali per conto terzi. Il fine delle modifiche proposte è rendere possibile l'istituzione di tali fondi per i Paesi che non sono ancora ufficialmente beneficiari della Banca (testo integrale in allegato). Si tratta in questo caso di permettere alla Banca di diventare operativa nella nuova regione d'intervento in maniera transitoria e limitata nel tempo, in attesa della ratifica e dell'entrata in vigore delle modifiche proposte nell'articolo 1 di cui sopra.

Tale tappa intermedia dovrebbe agevolare l'avvio nel più breve tempo possibile delle operazioni della Banca, a condizione che la modifica dell'articolo 18 entri in vigore prima della modifica dell'articolo 1.

10.2.4.5

Entrata in vigore

Gli emendamenti entreranno in vigore sette giorni dopo la data in cui la Banca avrà confermato ufficialmente ai membri l'adempimento delle condizioni necessarie alla loro accettazione.

L'adozione delle modifiche dell'articolo 1 deve essere ratificata dai membri all'unanimità. Per l'adozione delle modifiche dell'articolo 18 è necessaria la maggioranza qualificata, ovvero tre quarti dei 63 membri e l'80 % dei voti.

10.2.4.6

Valutazione

La Svizzera riconosce le opportunità offerte dagli eventi in corso nei Paesi della Primavera araba, sotto vari profili, dallo Stato di diritto, allo sviluppo economico fino alla migrazione. La presente proposta rientra nell'ambito della strategia della Svizzera in Nord Africa, approvata dal Consiglio federale l'11 marzo 2011. A tale scopo, la proposta è coerente con gli obiettivi dell'UE a favore della democratizzazione e dello sviluppo economico dei Paesi vicini alle sue frontiere. La Svizzera riconosce inoltre che le istituzioni finanziarie internazionali assumono un ruolo essenziale in tale contesto e che, per quanto riguarda il sostegno al settore privato, le istituzioni internazionali esistenti hanno risorse limitate che la BERS è in grado di integrare grazie alle proprie risorse e competenze complementari adeguate alle necessità. Partendo da questo presupposto, è del tutto giustificata la partecipazione della BERS alla strategia internazionale in favore di tali Paesi.

La Svizzera, inoltre, accoglie con favore il fatto che le condizioni fissate dai Governatori siano state tenute in considerazione (ad es. nessun aumento di capitale in un futuro prevedibile, rispetto degli impegni assunti nei confronti dei Paesi dell'Est, estensione geografica mirata, rispetto delle condizioni politiche e approccio strettamente coordinato con le altre organizzazioni già presenti nella regione, nella fattispecie le istituzioni finanziarie come la Banca mondiale e la Banca africana di sviluppo).

904

La nuova regione d'intervento della Banca viene definita chiaramente e tiene conto delle risorse finanziarie attuali e prevedibili dell'istituzione, senza che quest'ultima debba ricorrere ad aumenti di capitale. Un'estensione limitata del mandato della Banca dovrebbe permetterle di conservare la propria operatività in quanto istituzione e al contempo di limitare la propria regione d'intervento ai Paesi vicini alle frontiere dell'Europa, rispettando in tal modo la propria vocazione originaria. Ciononostante, la BERS opera in una regione più ampia rispetto alla zona comprendente i Paesi della Primavera araba, autorizzando in tal modo un'estensione progressiva per accompagnare altri Paesi impegnati nella transizione verso la democrazia e l'economia di mercato. Infine, le condizioni politiche fissate dalla Banca spingono i Paesi interessati a portare avanti riforme democratiche.

L'arrivo di un nuovo attore di sviluppo in questa regione è accolto con favore dai Paesi interessati e dalle altre istituzioni finanziarie internazionali. In effetti, grazie agli strumenti di sviluppo del settore privato, la Banca è considerata come l'istituzione più adatta alla creazione di posti di lavoro, obiettivo prioritario date le circostanze attuali.

La limitazione della regione d'intervento prevista nell'articolo 1 e la particolare importanza del coordinamento tra le istituzioni finanziarie internazionali attive nella regione sono misure che mirano ad arginare gli effetti sull'architettura finanziaria internazionale.

Le modalità d'attuazione previste dalla BERS sono articolate in tre fasi (assistenza tecnica, intervento con fondi speciali e operazioni ordinarie) e puntano ad avviare quanto prima il sostegno della Banca, contribuendo all'avanzamento delle riforme intraprese in questi Paesi.

Il rischio principale di tale proposta risiede nel fatto che potrebbe sorgere la necessità di stanziare ulteriori fondi straordinari a sostegno dei Paesi originariamente beneficiari della Banca. Qualora la capacità d'intervento della Banca dovesse ridursi, la Svizzera darà la priorità ai Paesi originariamente beneficiari, nell'ambito delle risorse disponibili e del mandato della Banca.

In caso di approvazione delle modifiche proposte, l'ammortamento parziale del recente aumento del capitale di garanzia previsto nel 201511 verrà
utilizzato probabilmente a favore dei nuovi Paesi. All'epoca dell'istituzione della BERS, gli azionisti prevedevano una durata di vita limitata ma indefinita della Banca, nella misura in cui la transizione doveva essere limitata nel tempo. Il progetto di estensione rinvia un'eventuale discussione in merito al termine del mandato della Banca.

Tale concetto non viene esplicitato nell'Accordo propriamente detto, tuttavia la Svizzera continua ad aderire alla vocazione originaria poiché anche la transizione dei nuovi Paesi dovrà avere un termine.

11

L'obiettivo principale dell'aumento del capitale di garanzia deciso nel 2010 era di permettere alla Banca di sostenere maggiormente i Paesi dell'Europa dell'Est nella fase immediatamente successiva all'uscita dalla crisi, prima di ridurre progressivamente il suo volume di attività. Era quindi previsto che una parte dell'aumento del capitale di garanzia potesse essere liberata.

905

10.2.4.7

Ripercussioni

Ripercussioni finanziarie e sul personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni Non è identificabile alcuna conseguenza finanziaria; la Banca dispone del capitale economico necessario per effettuare l'estensione prevista. Essa si troverebbe ad operare in prossimità dei limiti del capitale statutario, che include il capitale garantito dagli azionisti. Ciononostante, secondo le previsioni effettuate, non vi sarà alcun aumento del capitale di garanzia. Allo stato attuale, nessuno degli azionisti ha interesse a un ulteriore aumento del capitale della Banca.

La proposta non avrà ripercussioni sul personale della Confederazione. L'esecuzione del decreto federale proposto è di competenza esclusiva della Confederazione e non avrà ripercussioni sui Cantoni e sui Comuni.

Conseguenze sull'economia nazionale Per la Svizzera non si prevedono conseguenze dirette sull'economia nazionale, mentre le conseguenze economiche indirette saranno invece favorevoli, in quanto l'accelerazione della crescita nei Paesi interessati genererà un nuovo flusso di investimenti e aprirà nuovi mercati. Le istituzioni finanziarie internazionali, tra cui la BERS, aiutano i Paesi a migliorare le condizioni quadro che le imprese incontrano sul territorio; numerose imprese svizzere beneficeranno anch'esse di tali miglioramenti. La Svizzera detiene importanti crediti all'estero, anche in questa regione, principalmente sotto forma di investimenti. Infine, le imprese svizzere possono partecipare agli appalti pubblici della BERS per la fornitura di beni e servizi, per un mercato pari a 1,8 miliardi di euro nel 2010.

10.2.4.8

Programma di legislatura

Il presente progetto non è stato annunciato né nel messaggio del 23 gennaio 200812 sul programma di legislatura 2007­2011 né nel decreto federale del 18 settembre 200813 sul programma di legislatura 2007­2011. Al momento dell'elaborazione del programma di legislatura non era possibile prevedere gli eventi della «Primavera araba».

10.2.4.9

Aspetti giuridici

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera L'esecuzione del decreto federale concernente l'approvazione delle modifiche dell'Accordo istitutivo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) si situa nel contesto della cooperazione allo sviluppo ed è in perfetta armonia con il diritto internazionale.

12 13

906

FF 2008 597 FF 2008 7469

Costituzionalità Secondo l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale14 (Cost.), gli affari esteri sono di competenza della Confederazione. La competenza dell'Assemblea federale di approvare i trattati internazionali è sancita dall'articolo 166 capoverso 2 Cost.

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione, sottostanno al referendum in materia di trattati internazionali gli accordi internazionali di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale (n. 2) o comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali (n. 3).

L'Accordo istitutivo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS)15 consente ai membri di ritirarsi dalla Banca in qualsiasi momento, fatto salvo un termine di sei mesi (art. 37 dell'Accordo). Di conseguenza, l'Accordo, comprese le presenti modifiche, è denunciabile. Inoltre, la Svizzera è membro della BERS dal 199116 e l'estensione del mandato della BERS alla regione meridionale e orientale del bacino del Mediterraneo non deve essere considerata come una sua rifondazione nella misura in cui la Banca resta operativa nella propria regione originaria d'intervento. La Banca resta operativa, oltre che nei Paesi dell'Europa centrale che hanno potuto aderire all'UE, anche nella regione dei Balcani, del Caucaso, dell'Asia centrale, nonché in Turchia e in Mongolia. Tali Paesi continueranno probabilmente a ricorrere ai servizi della Banca per un determinato periodo. Del resto, la BERS non ha il compito di sviluppare nuovi strumenti o di impegnarsi in nuovi ambiti d'intervento, quanto piuttosto quello di mettere a disposizione le proprie competenze nella nuova regione d'intervento. Di conseguenza, le presenti proposte di modifica non rappresentano un'adesione a un'organizzazione internazionale.

Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della Legge federale del 13 dicembre 200217 sull'Assemblea federale (LParl), contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Una disposizione di tale natura può risultare importante qualora il suo oggetto dovesse costituire una regola fondamentale per
il diritto nazionale. Le presenti modifiche dell'Accordo istitutivo della BERS non includono disposizioni importanti che fissano norme di diritto e non richiedono l'emanazione di leggi federali.

La decisione dell'Assemblea federale non è quindi soggetta al referendum facoltativo previsto per i trattati internazionali secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numeri 1­3 della Costituzione.

Ai sensi dell'articolo 163 capoverso 2 della Costituzione e dell'articolo 24 capoverso 3 LParl, l'atto legislativo da adottare nel presente caso deve assumere la forma del decreto federale semplice.

14 15 16 17

RS 101 RS 0.972.1 Decreto federale del 14 dicembre 1990; FF 1990 III 1530 RS 171.10

907

Consultazione esterna Secondo l'articolo 3 capoversi 1 e 2 della legge federale del 18 marzo 200518 sulla procedura di consultazione (LCo), non è indetta alcuna procedura di consultazione per gli accordi internazionali che non sottostanno a referendum, che non riguardano interessi essenziali dei Cantoni e che non sono di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale o la cui esecuzione sarà affidata in gran parte a organi esterni all'Amministrazione federale. Sotto il profilo del contenuto e dell'importanza finanziaria, politica ed economica, le presenti modifiche dell'Accordo non hanno alcuna portata particolare ai sensi della LCo. Inoltre, dato che gli accordi e le modifiche non vengono attuati in misura considerevole al di fuori dell'Amministrazione federale, non è stato necessario organizzare una procedura di consultazione.

18

908

RS 172.061