Ordinanza dell'Assemblea federale concernente la compensazione del rincaro sulle retribuzioni e le indennità parlamentari

Progetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 14 capoverso 2 della legge federale del 18 marzo 19881 sulle indennità parlamentari; visto il rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 18 novembre 20112; visto il parere del Consiglio federale del 9 dicembre 20113, decreta: I Articolo unico Le retribuzioni e le indennità menzionate qui di seguito, previste dalla legge del 18 marzo 19884 sulle indennità parlamentari (LI) e dall'ordinanza del 18 marzo 19885 concernente la legge sulle indennità parlamentari, sono adeguate al rincaro come segue:

1 2 3 4 5

a.

la retribuzione annua per i lavori preparatori di cui all'articolo 2 LI è aumentata di 1000 franchi;

b.

la diaria di cui all'articolo 3 capoverso 1 LI è aumentata di 15 franchi;

c.

l'indennità annua per spese di personale e di materiale di cui all'articolo 3a LI è aumentata di 1250 franchi;

d.

l'indennità per il vitto di cui all'articolo 3 capoverso 1 dall'ordinanza concernente la legge sulle indennità parlamentari è aumentata di 5 franchi;

e.

l'indennità di pernottamento di cui all'articolo 3 capoverso 1 dall'ordinanza concernente la legge sulle indennità parlamentari è aumentata di 10 franchi;

f.

l'indennità per il vitto e quella di pernottamento per le attività all'estero di cui all'articolo 3 capoverso 3 dall'ordinanza concernente la legge sulle indennità parlamentari sono aumentate di 25 franchi;

g.

l'indennità di percorso di cui all'articolo 6 capoverso 3 dall'ordinanza concernente la legge sulle indennità parlamentari è aumentata di 1,50 franchi;

RS 171.21 FF 2012 265 FF 2012 275 RS 171.21 RS 171.211

2011-2824

271

Compensazione del rincaro sulle retribuzioni e le indennità parlamentari.

O dell'Ass. fed.

h.

l'assegno di presidenza di cui all'articolo 9 capoverso 1 dall'ordinanza concernente la legge sulle indennità parlamentari è aumentato di 4000 franchi;

i.

l'assegno di vicepresidenza di cui all'articolo 9 capoverso 1 dall'ordinanza concernente la legge sulle indennità parlamentari è aumentato di 1000 franchi.

II La Conferenza di coordinamento determina l'entrata in vigore.

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