Decreto federale concernente i contributi della Confederazione ai Giochi olimpici invernali Svizzera 2022

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 novembre 20122, decreta: Art. 1

Credito d'impegno per la candidatura

Per il finanziamento del contributo della Confederazione alla candidatura ai Giochi olimpici invernali Svizzera 2022 (Cantone dei Grigioni) è stanziato per gli anni 2013­2015 un credito d'impegno di 30 milioni di franchi.

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2

A carico del credito d'impegno possono essere finanziati tre posti al massimo.

3

Il credito è liberato se: a.

il Cantone dei Grigioni e Swiss Olympic partecipano alle spese della candidatura con un importo pari ad almeno 15 milioni di franchi ciascuno; e

b.

la quota delle prestazioni in natura del contributo di Swiss Olympic ammonta a 4 milioni di franchi al massimo.

Art. 2

Credito d'impegno per lo svolgimento

Per il finanziamento del contributo della Confederazione alle spese non coperte per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali Svizzera 2022 è stanziato un credito d'impegno di un miliardo di franchi.

1

2

La spesa annua è iscritta a preventivo.

Se dal conteggio finale risulta che le spese non coperte sono inferiori a un miliardo di franchi, la parte eccedente del contributo è restituita alla Confederazione.

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Art. 3

Condizioni per il credito d'impegno per lo svolgimento

Il contributo della Confederazione di cui all'articolo 2 è vincolato alla condizione che il Cantone dei Grigioni e i Comuni partecipanti:

1 2

RS 101 FF 2012 8201

2012-2327

8253

Contributi della Confederazione ai Giochi olimpici invernali Svizzera 2022. DF

a.

forniscano un contributo finanziario adeguato; e

b.

nell'organizzazione e nello svolgimento dei Giochi olimpici invernali Svizzera 2022 soddisfino le esigenze in materia di protezione ambientale, pianificazione del territorio nonché sviluppo sostenibile e rispettino le disposizioni sull'edificazione di abitazioni secondarie.

Art. 4

Messaggio

Qualora il Comitato Olimpico Internazionale attribuisca alla Svizzera lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali nel 2022, il Consiglio federale sottopone alle Camere federali un messaggio con un disegno di decreto federale sulle misure previste per lo svolgimento di tali Giochi. Il disegno disciplina in particolare: a.

l'impiego dei crediti;

b.

il calendario della realizzazione del progetto;

c.

l'attuazione delle condizioni di cui all'articolo 3; e

d.

le modalità della vigilanza della Confederazione sul progetto.

Art. 5

Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

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