12.025 Messaggio concernente l'approvazione degli emendamenti del 4 giugno 2004 alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo) del 15 febbraio 2012

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale concernente gli emendamenti del 4 giugno 2004 alla Convenzione del 25 febbraio 1991 sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

15 febbraio 2012

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2011-0944

1485

Compendio Situazione generale Il presente messaggio concerne gli emendamenti del 4 giugno 2004 alla Convenzione della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa del 1991 sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione).

La Convenzione, ratificata dalla Svizzera il 16 settembre 1996 ed entrata in vigore il 10 settembre 1997, prevede l'istituzione di un meccanismo d'informazione e di consultazione tra i Paesi per i progetti che possono avere un impatto pregiudizievole transfrontaliero importante sull'ambiente.

Allo scopo di aggiornare la lista dell'appendice I della Convenzione, che definisce le attività soggette alla Convenzione, e precisare alcune disposizioni in modo da migliorare l'applicazione della Convenzione, nella decisione III/7 del 4 giugno 2004 la terza Riunione delle Parti alla Convenzione ha adottato gli emendamenti degli articoli 2, 8, 11, 14 e 14bis e delle appendici I e VI della Convenzione.

All'8 dicembre 2011, 18 Parti avevano ratificato detti emendamenti.

Contenuto dell'oggetto Gli emendamenti degli articoli 2, 8, 11, 14 e 14bis e delle appendici I e VI della Convenzione sono perlopiù compatibili con l'ordinamento giuridico svizzero; soltanto due punti dell'allegato dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente dovranno essere adattati in occasione di una prossima revisione.

L'approvazione di questi emendamenti non avrà ripercussioni né sulle finanze né sul personale della Confederazione e dei Cantoni.

Con l'approvazione di questi emendamenti alla Convenzione, la Svizzera mostra che è importante continuare ad attuare la Convenzione e migliorare la sua applicazione nonché la cooperazione internazionale nel settore degli esami dell'impatto sull'ambiente.

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Messaggio 1

Situazione generale

1.1

La Convenzione

La Convenzione del 1991 della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (UNECE) sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero1 (qui di seguito: Convenzione), firmata il 25 febbraio 1991 a Espoo (in Finlandia), è stata ratificata dalla Svizzera il 16 settembre 1996 ed è entrata in vigore il 10 settembre 1997. È in vigore anche in tutti i Paesi confinanti con la Svizzera.

All'8 dicembre 2011, la Convenzione contava 45 Parti, tra cui figurano la maggior parte dei Paesi europei e l'Unione europea.

La Convenzione introduce un meccanismo d'informazione e di consultazione tra i Paesi per i progetti che possono avere un impatto pregiudizievole transfrontaliero importante sull'ambiente. Mira da un lato a garantire la realizzazione di un esame dell'impatto sull'ambiente (EIA) da parte dei Paesi che intendono costruire un impianto che può avere un impatto transfrontaliero importante sull'ambiente ­ Parte di origine (art. 2). Dall'altro, a garantire che la Parte di origine informi e consulti il o i Paesi limitrofi interessati dai potenziali impatti transfrontalieri importanti del progetto ­ Parte colpita ­ e disciplina i diritti e gli obblighi delle due Parti. In particolare, prevede che la Parte di origine notifichi tali progetti alla Parte colpita (art. 2 par. 4 e art. 3) in modo tale che quest'ultima possa partecipare alla procedura (art. 2 par. 6 e art. 5) e obbliga la Parte di origine a tener conto, nella sua decisione, dei risultati della consultazione pubblica e dell'amministrazione della Parte colpita (art. 6).

La Convenzione si applica alle 17 attività elencate nell'appendice I che «possono avere un impatto pregiudizievole transfrontaliero importante» e ad altre attività che le Parti convengono di assoggettare alla Convenzione (art. 2 par. 5).

A livello pratico, in Svizzera i principi della Convenzione sono stati applicati finora in una ventina di casi. In occasione dell'ultima revisione dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA)2, nel dicembre 2008, è stato tra l'altro inserito un articolo (art. 6a OEIA) che designa le autorità federali e cantonali che esercitano i diritti e gli obblighi che scaturiscono dalla Convenzione in Svizzera.

1.2

Revisione della Convenzione

All'articolo 14, la Convenzione prevede che ogni Parte possa proporre emendamenti alla Convenzione stessa.

Il 27 febbraio 2001, in occasione della seconda Riunione delle Parti, è stata adottata la decisione II/14 concernente gli emendamenti degli articoli 1 e 17 della Convenzione, al fine di ridefinire la nozione di «pubblico» e di offrire ai Paesi membri delle

1 2

RS 0.814.06 RS 814.011

1487

Nazioni Unite, ma non della UNECE, la possibilità di aderire alla Convenzione.

Questi emendamenti sono stati ratificati dalla Svizzera il 16 giugno 2010.

Il 4 giugno 2004, la terza Riunione delle Parti ha adottato la decisione III/7 relativa agli emendamenti degli articoli 2, 8, 11, 14 e 14bis e delle appendici I e VI della Convenzione, che precisano alcune disposizioni e aggiornano l'appendice I allo scopo di migliorare l'applicazione della Convenzione. Il presente messaggio concerne questi emendamenti.

1.3

Rapporto con il diritto europeo

L'Unione europea è Parte alla Convenzione dal 1997 e ha ratificato gli emendamenti oggetto del presente messaggio il 18 gennaio 2008.

Nel diritto dell'Unione europea, l'attuazione della Convenzione è disciplinata dalla direttiva 85/337/CEE3, modificata dalle direttive 97/11/CE4, 2003/35/CE5 e 2009/31/CE6.

Rispetto alla legislazione svizzera, la Convenzione e i relativi emendamenti sono attuati in linea di principio in modo sostanzialmente equivalente e non vi sono divergenze con le direttive in materia dell'Unione europea.

2

Contenuto degli emendamenti del 4 giugno 2004 alla Convenzione

L'emendamento dell'articolo 2 («Disposizioni generali») prevede l'inserimento di un nuovo paragrafo, che consente alle Parti colpite di partecipare alla procedura di delimitazione della portata della valutazione dell'impatto sull'ambiente, ossia del contenuto del rapporto d'impatto sull'ambiente (RIA), a condizione che la Parte di origine preveda tale procedura.

Gli emendamenti dell'articolo 8 («Cooperazione bilaterale e multilaterale») e dell'appendice VI («Elementi della cooperazione bilaterale e multilaterale») precisano che le disposizioni della Convenzione concernenti l'applicazione di accordi bilaterali o multilaterali si applicano anche ai relativi protocolli.

3

4

5

6

Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

Direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.

Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia, GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.

Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.

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L'emendamento dell'articolo 11 («Riunione delle Parti») inserisce tre nuove lettere, che disciplinano aspetti riguardanti le prerogative della Riunione delle Parti. Precisa che possono essere sollecitati i servizi e la cooperazione di organi competenti con conoscenze specializzate utili per realizzare gli obiettivi della Convenzione. Autorizza inoltre le Parti a elaborare, se del caso, protocolli alla Convenzione e a istituire gli organi sussidiari necessari per applicare la Convenzione.

L'emendamento dell'articolo 14 («Emendamenti alla Convenzione») disciplina aspetti concernenti l'entrata in vigore degli emendamenti: gli emendamenti alla Convenzione entrano in vigore dopo che sono stati ratificati dai tre quarti delle Parti presenti il giorno della loro adozione.

Un altro emendamento prevede l'inserimento di un nuovo articolo, l'articolo 14bis («Esame del rispetto delle disposizioni»), che disciplina la verifica del rispetto delle disposizioni della Convenzione. Prevede che le Parti esaminino il modo in cui le disposizioni della Convenzione sono rispettate, applicando la procedura di esame adottata dalla Riunione delle Parti. Tale esame si basa tra l'altro su rapporti periodici presentati dalle Parti, che stabiliscono la frequenza di detti rapporti e le informazioni da includervi. L'articolo 14bis precisa che la procedura di esame del rispetto delle disposizioni della Convenzione si applica anche ai relativi protocolli.

L'emendamento dell'appendice I prevede la revisione della lista delle attività sottoposte alla Convenzione con l'estensione a nuove attività, l'ampliamento di attività esistenti, modifiche di carattere redazionale ecc. All'appendice I della Convenzione sono apportate le seguenti modifiche: Estensione a nuove attività Attività 7b «Costruzione di nuove strade a quattro o più corsie o allargamento di strade esistenti per portarle a quattro o più corsie [...]»; attività 10b «Impianti di eliminazione di rifiuti non pericolosi mediante incenerimento o trattamento chimico [...]»; attività 18a e 18b «Opere destinate al trasferimento di risorse idriche fra bacini fluviali [...]»; attività 19 «Impianti di trattamento delle acque di scarico [...]»; attività 20 «Impianti destinati all'allevamento intensivo di pollame o suini [...]»; attività 21 «Costruzione di linee aeree per il trasporto
di energia elettrica a una tensione di 220 chilovolt o più [...]»; attività 22 «Grandi impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento dell'energia eolica [...]».

Ampliamento di attività esistenti Attività 2 «(Centrali nucleari e altri reattori nucleari), compresi lo smantellamento e il declassamento di tali centrali o reattori»; attività 12 «(Lavori di captazione di acque sotterranee) o di ricarica artificiale delle acque sotterranee [...]»; attività 13 «(Impianti per la fabbricazione di carta, di pasta da carta) e di cartone [...]»; attività 14 «(Sfruttamento di miniere) e di cave [...]»; attività 15 «(Produzione di idrocarburi in mare.) Estrazione di petrolio e gas naturale a scopi commerciali [...]».

Modifiche di carattere redazionale Suddivisione dell'attività 2 in due attività; l'attività 8 «Oleodotti e gasdotti» è riformulata in «Canalizzazioni di grande sezione per il trasporto di petrolio, gas o prodotti chimici».

­

L'attività 3, che riguarda i rifiuti radioattivi e i combustibili nucleari è stata precisata e riformulata.

1489

­

Sono definiti il momento in cui «le centrali o gli altri reattori nucleari non sono più considerati impianti nucleari» e la nozione di «aeroporto».

­

Le attività 1, 4, 5, 6, 7a (ex 7), 9, 11, 16 e 17 nonché la definizione dei termini «autostrada» e «strada espressa (superstrada)» rimangono invariate.

3

Commenti

Sulla scorta dell'esperienza maturata nell'ambito dell'applicazione della Convenzione, dell'evoluzione dello strumento dell'EIA a livello nazionale e internazionale come pure nell'ambito di altre convenzioni concernenti l'ambiente, la proposta di emendare gli articoli 2, 8, 11, 14 e 14bis e le appendici I e VI è stata accolta favorevolmente da tutte le delegazioni, tra cui la Svizzera, e adottata dalla terza Riunione delle Parti nella decisione III/7 del 4 giugno 2004.

Gli emendamenti comprendono modifiche e complementi a livello redazionale e contenutistico, che consentono di armonizzare la Convenzione con il diritto dell'Unione europea e gli accordi internazionali, come le direttive dell'Unione europea, il Protocollo del 21 maggio 20037 alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero concernente la valutazione ambientale strategica nonché la Convenzione di Aarhus del 25 giugno 19988 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

L'emendamento dell'articolo 2 consente di rafforzare i vantaggi di una cooperazione internazionale tempestiva nell'ambito degli EIA. In Svizzera, a livello federale non esiste una procedura volta a stabilire il contenuto del RIA, dal momento che l'indagine preliminare ai sensi dell'articolo 8 OEIA non è una procedura. In qualche Cantone, la valutazione dell'indagine preliminare ha tuttavia carattere decisionale.

La possibilità per la Parte colpita di partecipare a detta procedura è tuttavia limitata ai progetti che possono avere un impatto transfrontaliero importante. Questo emendamento avrà quindi ripercussioni solo in rari casi per qualche Cantone.

Gli emendamenti degli articoli 8, 11 e 14 e dell'appendice VI precisano alcune disposizioni che finora non erano del tutto esplicite nella Convenzione, ma non comportano nuovi obblighi per le Parti, Svizzera compresa.

Gli emendamenti degli articoli 8 e 11 e dell'appendice VI sanciscono giuridicamente la possibilità di elaborare dei protocolli alla Convenzione, senza concedere diritti supplementari, dal momento che, in pratica, è già stato elaborato il Protocollo del 2003 sulla valutazione ambientale strategica. Alla stessa stregua, l'emendamento dell'articolo 11 sancisce giuridicamente la
possibilità di creare degli organi sussidiari necessari all'applicazione della Convenzione, come il gruppo di lavoro già esistente, a cui la Svizzera partecipa regolarmente. Questo emendamento non comporterà quindi alcun obbligo supplementare per la Svizzera.

7

8

Protocollo alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero concernente la valutazione ambientale strategica. Non ratificato dalla Svizzera.

Convenzione UNECE del 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale: la ratifica da parte della Svizzera è in preparazione.

1490

Infine, il testo attuale della Convenzione prevede che gli emendamenti entrino in vigore dopo la ratifica da parte dei tre quarti delle Parti; l'emendamento dell'articolo 14 precisa che gli emendamenti entrano in vigore non appena tre quarti delle Parti che al momento della loro adozione erano Parti contraenti avranno depositato il loro strumento di ratifica.

Il nuovo articolo 14bis iscrive nella Convenzione l'obbligo giuridico per tutte le Parti di presentare un rapporto sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni della Convenzione, ma concretamente non comporta nuovi obblighi per le Parti. In occasione delle ultime tre Riunioni delle Parti nel 2001, 2004 e 2008, le Parti hanno infatti adottato decisioni riguardanti il piano di lavoro, che prevedono attività relative al rispetto delle disposizioni della Convenzione («Esame dell'applicazione della Convenzione» nella decisione II/11, «Rispetto delle disposizioni e applicazione della Convenzione» nelle decisioni III/9 e IV/7). Le Parti, Svizzera compresa, hanno quindi già reso conto delle loro attività per i periodi fino al 2003, 2003-2005 e 20062009. Questo emendamento non comporta quindi alcun obbligo supplementare per la Svizzera.

L'emendamento dell'appendice I consente di aggiornare e uniformare la lista delle attività assoggettate alla Convenzione con il diritto dell'Unione europea e gli accordi internazionali. La Convenzione non è più vincolante del diritto svizzero per quanto riguarda il campo d'applicazione degli impianti soggetti all'EIA, anche se la descrizione delle attività nell'appendice I della Convenzione è differente da quella che figura nell'allegato dell'OEIA. Le nuove attività elencate nell'appendice I figurano già nell'allegato dell'OEIA con gli stessi valori soglia o con valori più severi rispetto a quelli dell'appendice I della Convenzione (ad es. le attività 7a e 7b, 10b, 19, 21 e 22 della Convenzione che si ritrovano nell'allegato dell'OEIA con gli impianti ai punti 11.1 ­ 11.3, 40.7, 40.9, 22.2 e 21.8) oppure non esistono in Svizzera (ad es. le attività 15 e 18a). Unicamente le attività 12 e 13 della Convenzione non sono riprese o lo sono solo parzialmente nell'allegato dell'OEIA. Occorre inoltre precisare quanto segue:

9 10

­

alcune attività non sono stabilite con precisione nella Convenzione (ad es. le attività 11 «grandi» dighe o 22 «grandi» impianti), il che lascia un certo margine di apprezzamento nel decidere se un'attività sottostà o meno alla Convenzione. L'apprezzamento avviene sulla base dei valori soglia svizzeri fissati nell'OEIA;

­

per quanto riguarda l'ampliamento dell'attività 2 concernente lo smantellamento delle centrali nucleari, quest'ultimo è già soggetto all'EIA in Svizzera: l'articolo 62 della legge del 21 marzo 20039 sull'energia nucleare («Disattivazione di impianti nucleari») rimanda infatti alle disposizioni applicabili alla procedura di rilascio della licenza di costruzione. Siccome la licenza di costruzione di un impianto nucleare è soggetta all'EIA (punto 21.1 dell'allegato dell'OEIA), lo è anche la disattivazione e, in tal caso, l'articolo 45 lettera i dell'ordinanza del 10 dicembre 200410 sull'energia nucleare prevede l'elaborazione di un RIA. L'approvazione di questo emendamento non richiede quindi nessun adeguamento di leggi o ordinanze in Svizzera;

RS 732.1 RS 732.11

1491

­

le attività 12 e 13 della Convenzione non sono contemplate o lo sono solo parzialmente nell'allegato dell'OEIA, che dovrà quindi essere adeguato.

L'OEIA non contempla i lavori di incanalamento o di ricarica artificiale delle acque sotterranee qualora il volume annuo di acqua da incanalare o ricaricare raggiunga almeno i 10 milioni di metri cubi. Tali attività devono quindi essere inserite. Le ripercussioni per la Svizzera risulterebbero minime in quanto sono al momento in funzione solo due impianti di questo genere per lo sfruttamento delle acque sotterranee. Attualmente, in virtù dell'OEIA solo le fabbriche di cellulosa sono soggette all'EIA (impianto 70.12). Conformemente all'attuale appendice I della Convenzione sono sottoposte alla Convenzione le fabbriche di pasta da carta (cellulosa) e di carta: l'allegato dell'OEIA va quindi completato con le fabbriche di carta. L'emendamento dell'appendice I sottopone alla Convenzione anche le fabbriche di cartone, che dovranno quindi a loro volta essere integrate nell'allegato dell'OEIA. In Svizzera esistono meno di dieci fabbriche di carta, di pasta da carta e di cartone con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno; il valore limite fissato dalla Convenzione è una produzione di almeno 200 tonnellate seccate all'aria al giorno. Le ripercussioni per la Svizzera saranno quindi minime.

Gli emendamenti degli articoli 2, 8, 11, 14 e 14bis e delle appendici I e VI contribuiscono a migliorare la cooperazione internazionale nonché l'attuazione e l'applicazione delle disposizioni della Convenzione. Contribuiscono inoltre a sfruttare meglio le sinergie con altri accordi multilaterali relativi all'ambiente.

4

Entrata in vigore degli emendamenti

Attualmente, gli emendamenti alla Convenzione entrano in vigore dopo che sono stati ratificati dai tre quarti delle Parti.

All'8 dicembre 2011, 18 Parti avevano ratificato gli emendamenti, tra cui l'Unione europea, la Germania, la Francia, il Lussemburgo e l'Austria. Negli ultimi anni, la quota di ratifiche è in continuo aumento. L'entrata in vigore degli emendamenti è prevista entro il 2014.

5

Ripercussioni

5.1

Ripercussioni sulle finanze e sul personale della Confederazione

Già oggi, l'applicazione della Convenzione rientra in parte nella sfera di competenza della Confederazione e il numero di progetti soggetti alla Convenzione resta limitato. Le ripercussioni sulle finanze e sul personale della Confederazione sono quindi trascurabili.

1492

5.2

Ripercussioni sull'economia

Gli emendamenti degli articoli 2, 8, 11, 14, 14bis e dell'appendice VI della Convenzione non avranno ripercussioni sull'economia svizzera. Quanto all'emendamento dell'appendice I, malgrado la modifica della lista delle attività che sottostanno alla Convenzione, il numero di progetti interessati resta esiguo. I lavori di incanalamento o di ricarica artificiale delle acque sotterranee e gli impianti per la fabbricazione di carta e di cartone saranno assoggettati all'EIA in Svizzera, ma ciò riguarderà unicamente le nuove fabbriche o le modifiche importanti degli impianti esistenti.

Inoltre sottostanno alla Convenzione solo gli impianti che possono avere un impatto pregiudizievole transfrontaliero importante.

Nel complesso, le ripercussioni sull'economia svizzera dell'approvazione degli emendamenti oggetto del presente messaggio sono quindi minime.

5.3

Ripercussioni per i Cantoni

Già oggi, l'applicazione della Convenzione compete in parte ai Cantoni. Siccome il numero di progetti sottoposti alla Convenzione resta esiguo, le ripercussioni per i Cantoni sono trascurabili.

5.4

Ripercussioni sul diritto svizzero

L'approvazione degli emendamenti del 2004 alla Convenzione e in particolare l'estensione del relativo campo d'applicazione (appendice I) è in gran parte compatibile con l'ordinamento giuridico svizzero.

L'allegato dell'OEIA dovrà essere adeguato in modo tale da assoggettare all'EIA in Svizzera i lavori di incanalamento o di ricarica artificiale delle acque sotterranee e gli impianti per la fabbricazione di carta e di cartone. Questo adeguamento avverrà in occasione di una prossima revisione dell'OEIA. Per gli altri emendamenti, e in particolare per le altre attività dell'appendice I, non sarà necessario recepire le nuove disposizioni nel diritto nazionale.

Siccome gli emendamenti alla Convenzione hanno una portata esigua ed effetti limitati, abbiamo rinunciato alla procedura di consultazione e proceduto a un'indagine conoscitiva ai sensi dell'articolo 10 della legge del 18 marzo 200511 sulla procedura di consultazione. Sono inoltre state applicate le disposizioni dell'ordinanza del 17 agosto 200512 sulla procedura di consultazione (OCo) conformemente all'articolo 2 capoverso 3 OCo.

11 12

RS 172.061 RS 172.061.1

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6

Programma di legislatura

L'oggetto non è annunciato né nel messaggio del 23 gennaio 200813 sul programma di legislatura 2007­2011 né nel relativo decreto federale del 18 settembre 200814.

Visto che gli emendamenti alla Convenzione comporteranno un miglioramento dell'EIA in un contesto transfrontaliero, l'oggetto è pertanto conforme all'obiettivo 12 del programma di legislatura «Utilizzare con parsimonia le risorse naturali».

7

Costituzionalità

La base costituzionale del decreto federale concernente l'approvazione degli emendamenti del 4 giugno 2004 alla Convenzione è costituita dall'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione (Cost.)15, che autorizza la Confederazione a concludere trattati con Stati esteri. L'approvazione compete all'Assemblea federale in virtù dell'articolo 166 capoverso 2 Cost.

Conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., i trattati di diritto internazionale sono soggetti a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili (cpv. 1), prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale (cpv. 2) o comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali (cpv. 3).

La Convenzione emendata è conclusa per una durata indeterminata, ma può essere denunciata in qualsiasi momento. Non prevede l'adesione ad alcuna organizzazione internazionale. Resta da stabilire se gli emendamenti contengono disposizioni importanti che introducono norme di diritto. Conformemente all'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 200216 sul Parlamento contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Una norma di diritto internazionale è inoltre considerata importante se l'oggetto che è chiamata a disciplinare presuppone che sia recepita nel diritto nazionale sotto forma di legge federale, conformemente all'articolo 164 capoverso 1 Cost. L'emendamento dell'appendice I modifica la lista delle attività assoggettate alla Convenzione e comporta quindi l'obbligo di sottoporre questi nuovi impianti all'EIA come previsto dall'articolo 10a della legge del 7 ottobre 198317 sulla protezione dell'ambiente. Questo emendamento contiene pertanto disposizioni importanti che introducono norme di diritto.

Di conseguenza, il decreto federale sottoposto ad approvazione sottostà a referendum facoltativo in materia di trattati internazionali conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.

13 14 15 16 17

FF 2008 597 FF 2008 7469 RS 101 RS 171.10 RS 814.01

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