Decreto federale sulla proroga della partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54, 99 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto l'articolo 5 capoverso 3 della legge federale del 3 ottobre 20032 sulla Banca nazionale svizzera (LBN); visto il messaggio del Consiglio federale del 30 novembre 20123, decreta: Art. 1 Č approvata per ulteriori cinque anni la proroga senza modifiche della partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo Monetario internazionale.
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Il Consiglio federale č autorizzato a decidere ulteriori proroghe. Esso adotta di volta in volta le decisioni future di proroga o di ritiro dalla partecipazione prima della scadenza di ogni periodo di validitā contrattuale d'intesa con la Banca nazionale svizzera.
2
Il Consiglio federale informa le Camere federali sulla partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito.
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Art. 2 Il presente decreto non sottostā al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali.
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RS 101 RS 951.11 FF 2012 8459
2012-1606
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Proroga della partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale. DF
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