12.077 Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Glarona, Appenzello Interno, Argovia, Turgovia, Vaud, Neuchâtel e Ginevra del 10 ottobre 2012

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale semplice concernente il conferimento della garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Glarona, Appenzello Interno, Argovia, Turgovia, Vaud, Neuchâtel e Ginevra.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

10 ottobre 2012

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2012-1930

7501

Compendio L'Assemblea federale è incaricata di conferire con un decreto federale semplice la garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Glarona, Appenzello Interno, Argovia, Turgovia, Vaud, Neuchâtel e Ginevra. Le modifiche costituzionali concernono ambiti molto diversi. Esse sono conformi al diritto federale ed è quindi possibile accordare la garanzia federale.

In virtù dell'articolo 51 capoverso 1 della Costituzione federale, ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La Costituzione cantonale esige l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda.

Secondo il capoverso 2 di detto articolo le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. Tale garanzia va accordata se le disposizioni della Costituzione cantonale sono conformi al diritto federale; in caso contrario, la garanzia va negata.

Nella fattispecie le modifiche costituzionali concernono: nel Cantone di Glarona: ­

riduzione del numero dei membri del Gran Consiglio;

nel Cantone di Appenzello Interno: ­

cambiamento della competenza per l'esecuzione delle decisioni giudiziarie;

­

modifica della ripartizione dei seggi in seno al Gran Consiglio;

nel Cantone di Argovia: ­

armonizzazione al 1° gennaio dell'inizio del periodo amministrativo e dell'esercizio finanziario;

nel Cantone di Turgovia: ­

promozione dell'efficienza energetica;

­

soppressione dell'elezione da parte del Popolo degli ufficiali del registro fondiario e dei notai;

nel Cantone di Vaud: ­

elezione del Consiglio comunale secondo il sistema proporzionale nei Comuni con 3000 o più abitanti;

nel Cantone di Neuchâtel: ­

istituzione di un salario minimo cantonale;

nel Cantone di Ginevra: ­

designazione di leggi e disposizioni nell'ambito dell'alloggio, della protezione degli inquilini e degli abitanti, la cui modifica è obbligatoriamente sottoposta a votazione popolare.

Tutte queste modifiche costituzionali sono conformi al diritto federale; la garanzia federale deve dunque essere accordata.

7502

Messaggio 1

Le singole revisioni

1.1

Costituzione del Cantone di Glarona

1.1.1

Votazione popolare cantonale del 4 maggio 2008

Nella Landsgemeinde del 4 maggio 2008 gli elettori del Cantone di Glarona hanno accettato la modifica dell'articolo 82 capoverso 1 della Costituzione cantonale1 (riduzione del numero dei membri del Gran Consiglio).

Dopo un controllo effettuato nella Raccolta sistematica del diritto federale si è costatato che la garanzia federale non era stata chiesta per questa modifica.

Con lettera del 22 novembre 2011 il Consiglio di Stato del Cantone di Glarona ha chiesto la garanzia federale.

1.1.2

Riduzione del numero dei membri del Gran Consiglio

Vecchio testo Art. 82 cpv. 1 1 Il Gran Consiglio è il Parlamento del Cantone. Si compone di 80 membri.

Nuovo testo Art. 82 cpv. 1 1 Il Gran Consiglio è il Parlamento del Cantone. Si compone di 60 membri.

Prima della legislatura 2010­2014 il Gran Consiglio del Cantone di Glarona si componeva di 80 membri. In occasione della Landsgemeinde del 4 maggio 2008, il Popolo ha approvato una proposta di riduzione del numero dei membri.

La modifica della Costituzione del Cantone di Glarona è conforme al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

1.2

Costituzione del Cantone di Appenzello Interno

1.2.1

Votazioni popolari cantonali del 25 aprile 2010 e del 1° maggio 2011

Nella Landsgemeinde del 25 aprile 2010 gli elettori del Cantone di Appenzello Interno hanno accettato la modifica dell'articolo 30 capoverso 3 della Costituzione cantonale2 (cambiamento della competenza per l'esecuzione delle decisioni giudi-

1 2

RS 131.217 RS 131.224.2

7503

ziarie). A causa di un'inavvertenza, dopo l'accettazione della modifica costituzionale non è tuttavia stata chiesta la garanzia federale. L'errore è stato nel frattempo riparato.

Nella Landsgemeinde del 1° maggio 2011 gli elettori hanno inoltre accettato la modifica dell'articolo 22 della Costituzione cantonale e dell'articolo 2 delle disposizioni transitorie (modifica della ripartizione dei seggi in seno al Gran Consiglio).

Con lettere del 5 maggio 2011 e del 3 gennaio 2012, il Landamano e il Consiglio di Stato del Cantone di Appenzello Interno hanno chiesto la garanzia federale.

1.2.2

Cambiamento della competenza per l'esecuzione delle decisioni giudiziarie

Vecchio testo Art. 30 cpv. 3 3 Esso [il Consiglio di Stato] esegue le leggi e le decisioni della Landsgemeinde, nonché le ordinanze e le decisioni del Gran Consiglio e le sentenze dei tribunali; quest'ultime le esegue nei limiti fissati dalla legislazione.

Nuovo testo Art. 30 cpv. 3 3 Esso [il Consiglio di Stato] esegue le leggi e le decisioni della Landsgemeinde, nonché le ordinanze e le decisioni del Gran Consiglio.

Sinora nel Cantone di Appenzello Interno l'esecuzione delle decisioni giudiziarie competeva al Consiglio di Stato. Con l'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero3, che riserva questa competenza alle autorità giudiziarie, questa disposizione diviene caduca. Il Consiglio di Stato rimane segnatamente ancora competente per l'esecuzione delle proprie decisioni.

La modifica della Costituzione del Cantone di Appenzello Interno è conforme al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

1.2.3

Modifica della ripartizione dei seggi in seno al Gran Consiglio

Vecchio testo Art. 22 1 Ogni Distretto elegge fra gli aventi diritto di voto residenti sul suo territorio un deputato ogni 300 abitanti. Un resto di oltre 150 abitanti dà pure diritto a un deputato.

2 Il numero dei deputati per Distretto è determinato in base ai dati dell'ultimo censimento federale della popolazione.

3

RS 272

7504

Nuovo testo Art. 22 1 Il Gran Consiglio conta 50 seggi.

2 A ciascuno dei sei Distretti sono dapprima attribuiti quattro seggi, che sono loro computati in ragione di 4/50 del numero complessivo di abitanti. I restanti 26 seggi sono attribuiti proporzionalmente al numero di abitanti rimanenti, arrotondando le frazioni. I seggi residui sono attribuiti in funzione dell'entità delle frazioni arrotondate; in caso di parità decide la sorte.

3 I seggi sono attribuiti in base al numero di abitanti recensito dal controllo cantonale degli abitanti l'ultimo giorno dell'anno precedente il rinnovo integrale del Gran Consiglio.

4 Il Consiglio di Stato attribuisce i seggi ai Distretti. Il Gran Consiglio decide definitivamente in caso di controversie.

Disposizione transitoria della modifica del 1° maggio 2011 1 Le prime elezioni secondo l'articolo 22 capoversi 1 e 2 si svolgeranno nel 2015. Per le elezioni 2011 nonché per le elezioni complementari sino al 2015, i Distretti hanno diritto a un deputato ogni 300 abitanti e a un ulteriore deputato se il numero di abitanti rimanenti eccede 150; è determinante il risultato del censimento federale della popolazione 2000.

2 Il Consiglio di Stato abroga l'articolo 2 delle disposizioni transitorie dopo l'esecuzione del capoverso 1.

Attualmente il numero di seggi al Gran Consiglio del Cantone di Appenzello Interno cui ha diritto ogni distretto è determinato in base al censimento federale della popolazione, che è effettuato soltanto ogni dieci anni. In futuro la ripartizione dei seggi sarà invece fondata sui dati del registro cantonale degli abitanti. Inoltre il numero complessivo dei seggi in Gran Consiglio, che secondo la vecchia disposizione poteva variare, è stato fissato a 50 per evitare di dover procedere regolarmente ad aggiustamenti a causa dell'evoluzione demografica.

La modifica della Costituzione del Cantone di Appenzello Interno è conforme al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

1.3

Costituzione del Cantone di Argovia

1.3.1

Votazione popolare cantonale del 27 novembre 2011

Nella votazione popolare del 27 novembre 2011 gli elettori del Cantone di Argovia hanno approvato, con 127 833 sì contro 16 666 no, la modifica del § 132 capoversi 4 e 5 nonché l'abrogazione del § 132 capoversi 1­3 della Costituzione cantonale4 (armonizzazione al 1° gennaio dell'inizio del periodo amministrativo e dell'esercizio finanziario).

Con lettera del 16 dicembre 2011 la Cancelleria di Stato del Cantone di Argovia ha chiesto la garanzia federale.

4

RS 131.227

7505

1.3.2

Armonizzazione al 1° gennaio dell'inizio del periodo amministrativo e dell'esercizio finanziario

Vecchio testo § 132 cpv. 1­3 1 Le autorità e i funzionari portano a termine secondo il diritto anteriore il periodo amministrativo in corso al momento dell'entrata in vigore della presente Costituzione.

2 Sino all'entrata in vigore della legislazione ai sensi dei §§ 69 capoversi 3 e 4 e 130 capoverso 2 della presente Costituzione, le disposizioni della vecchia Costituzione continuano ad applicarsi per quanto concerne le incompatibilità per parentela in seno alle autorità e l'eleggibilità al Gran Consiglio.

3 I prefetti supplenti già in funzione al momento dell'entrata in vigore della presente Costituzione non sottostanno per la loro rielezione al § 61 capoverso 1 lettera g.

Nuovo testo § 132 cpv. 1­3 Abrogati § 132 cpv. 4 e 5 (nuovi) 4 L'anno amministrativo dei membri delle autorità di cui al § 61 capoverso 1 lettere a, c, e nonché f, dei presidenti dei tribunali di diritto del lavoro e dei loro sostituti nonché dei consiglieri scolastici è accorciato di tre mesi. Il periodo amministrativo termina il 31 dicembre 2016.

Il periodo amministrativo quadriennale successivo inizia il 1° gennaio 2017.

5 Il periodo amministrativo delle autorità e dei collaboratori cantonali eletti dal Gran Consiglio che inizia il 1° ottobre 2013 è prorogato di 15 mesi sino al 31 dicembre 2018. Il periodo amministrativo quadriennale successivo inizia il 1° gennaio 2019.

Con l'armonizzazione al 1° gennaio dell'inizio dell'anno amministrativo e dell'esercizio finanziario si favorisce la coerenza tra le decisioni finanziarie e l'esercizio dei mandati ufficiali. Inoltre, il fatto che l'elezione del Gran Consiglio e quella del Consiglio di Stato si terranno simultaneamente consentirà ai partiti di concentrare le loro risorse organizzative e finanziarie in un'unica campagna.

La modifica della Costituzione del Cantone di Argovia è conforme al diritto federale ed è quindi possibile accordare la garanzia federale.

1.4

Costituzione del Cantone di Turgovia

1.4.1

Votazioni popolari cantonali del 15 maggio 2011 e del 23 ottobre 2011

Nella votazione popolare del 15 maggio 2011 gli elettori del Cantone di Turgovia hanno approvato, con 35 386 sì contro 6 633 no, la modifica del § 82 capoverso 3 della Costituzione cantonale5 (promozione dell'efficienza energetica). Inoltre, nella votazione popolare del 23 ottobre 2011, gli elettori del Cantone di Turgovia hanno approvato, con 47 306 sì contro 21 968 no, la modifica del § 20 capoverso 1 numero 6 della Costituzione cantonale (soppressione dell'elezione da parte del Popolo degli ufficiali del registro fondiario e dei notai).

5

RS 131.228

7506

Con lettere del 7 e dell'11 novembre 2011 la Cancelleria di Stato del Cantone di Turgovia ha chiesto la garanzia federale.

1.4.2

Promozione dell'efficienza energetica

Vecchio testo Rubrica del § 82: Acqua, energia

Nuovo testo Rubrica del § 82: Acqua, energia, promozione dell'efficienza energetica § 82 cpv. 3 (nuovo) 3 Essi [il Cantone e i Comuni] promuovono misure volte all'utilizzazione di energie rinnovabili rispettose dell'ambiente e creano incentivi per l'utilizzazione parsimoniosa ed efficiente dell'energia nel Cantone.

La promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica viene ora iscritta esplicitamente nella Costituzione cantonale quale compito dello Stato.

La modifica della Costituzione del Cantone di Turgovia è conforme al diritto federale ed è quindi possibile accordare la garanzia federale.

1.4.3

Soppressione dell'elezione da parte del Popolo degli ufficiali del registro fondiario e dei notai

Vecchio testo § 20 cpv. 1 n. 6 1 [Il Popolo elegge:] 6. i giudici di pace, gli ufficiali del registro fondiario e i notai.

Nuovo testo § 20 cpv. 1 n. 6 1 [Il Popolo elegge:] 6. i giudici di pace.

Il § 20 capoverso 1 numero 6 della Costituzione del Cantone di Turgovia prevede che i giudici di pace, gli ufficiali del registro fondiario e i notai siano eletti dal Popolo. Poiché oggigiorno l'assunzione di una funzione quale per esempio quella di ufficiale del registro fondiario richiede un certificato di capacità, l'elezione da parte del Popolo deve essere sostituita da un sistema di selezione rispettivamente di assunzione moderno, flessibile e trasparente definito dal Consiglio di Stato. In tal modo si garantisce la nomina a tali funzioni delle persone più adeguate sotto il profilo personale e professionale.

La modifica della Costituzione del Cantone di Turgovia è conforme al diritto federale ed è quindi possibile accordare la garanzia federale.

7507

1.5

Costituzione del Cantone di Vaud

1.5.1

Votazione popolare cantonale del 4 settembre 2011

Nella votazione popolare del 4 settembre 2011 gli elettori del Cantone di Vaud hanno approvato, con 89 357 sì contro 57 541 no, la modifica dell'articolo 144 capoverso 3 della Costituzione cantonale6 (elezione del Consiglio comunale secondo il sistema proporzionale nei Comuni con 3000 o più abitanti).

Con lettera del 30 novembre 2011 il Consiglio di Stato del Cantone di Vaud ha chiesto la garanzia federale.

1.5.2

Elezione del Consiglio comunale secondo il sistema proporzionale nei Comuni con 3000 o più abitanti

Vecchio testo Art. 144 cpv. 3 3 Il regolamento comunale può prevedere che l'elezione si svolga secondo il sistema maggioritario.

Nuovo testo Art. 144 cpv. 3 3 Nei Comuni con meno di 3000 abitanti il regolamento comunale può prevedere che l'elezione si svolga secondo il sistema maggioritario.

Secondo l'articolo 144 capoverso 2 della Costituzione cantonale i membri del Consiglio comunale sono eletti di norma secondo il sistema proporzionale. Ai sensi dell'attuale articolo 144 capoverso 3 il regolamento comunale può però prevedere che l'elezione si svolga secondo il sistema maggioritario. Il nuovo articolo 144 capoverso 3 riserva invece la possibilità di scegliere l'elezione secondo il sistema maggioritario unicamente ai Comuni con meno di 3000 abitanti. I Consigli comunali dei Comuni con un numero maggiore di abitanti saranno pertanto eletti secondo il sistema proporzionale.

La modifica della Costituzione del Cantone di Vaud è conforme al diritto federale ed è quindi possibile accordare la garanzia federale.

1.6

Costituzione del Cantone di Neuchâtel

1.6.1

Votazione popolare cantonale del 27 novembre 2011

Nella votazione popolare del 27 novembre 2011 gli elettori del Cantone di Neuchâtel hanno approvato, con 24 624 sì contro 20 439 no, l'articolo 34a della Costituzione cantonale7 (istituzione di un salario minimo cantonale).

6 7

RS 131.231 RS 131.233

7508

Con lettera del 9 dicembre 2011 la Cancelleria di Stato del Cantone di Neuchâtel ha chiesto la garanzia federale.

1.6.2

Istituzione di un salario minimo cantonale

Nuovo testo Art. 34a (nuovo) Salario minimo Lo Stato istituisce un salario minimo cantonale in tutti gli ambiti dell'attività economica, tenendo conto dei diversi settori economici nonché dei salari stabiliti nei contratti collettivi di lavoro, affinché chiunque eserciti un'attività lucrativa dipendente disponga di un salario che gli garantisca condizioni di vita dignitose.

La questione del salario minimo concerne il diritto del lavoro. Fondandosi sulle competenze previste nella Costituzione federale (art. 110 e 122 della Costituzione federale8, Cost.), la Confederazione ha ampiamente legiferato in tale ambito sia a livello di diritto privato che di diritto pubblico. Essa ha segnatamente emanato le regolamentazioni seguenti: ­

gli articoli 319 e seguenti del Codice delle obbligazioni9 (CO),

­

la legge del 13 marzo 196410 sul lavoro (LL),

­

la legge federale del 28 settembre 195611 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL),

­

la legge dell'8 ottobre 199912 sui lavoratori distaccati in Svizzera,

­

la legge federale del 20 marzo 198113 sul lavoro a domicilio (LLD),

­

l'articolo 22 della legge federale del 16 dicembre 200514 sugli stranieri (LStr),

­

l'articolo 22 dell'ordinanza del 24 ottobre 200715 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA).

La Confederazione non ha tuttavia disciplinato in modo esaustivo la questione del salario minimo. Una competenza cantonale, che consenta di stabilire un salario minimo fondandosi su ragioni di polizia o di politica sociale, non può pertanto essere esclusa a priori. Sotto il profilo dei diritti fondamentali l'articolo 34a della Costituzione cantonale rispetta la libertà economica (art. 27 Cost.). Detta disposizione prevede infatti una limitazione della libertà economica in una base legale formale, è fondata su un pertinente interesse pubblico di politica sociale ed è proporzionata poiché non stabilisce il salario minimo, ma lascia al legislatore cantonale il compito di determinarlo, tenendo conto dei settori economici nonché dei salari stabiliti nei

8 9 10 11 12 13 14 15

RS 101 RS 220 RS 822.11 RS 221.215.311 RS 823.20 RS 822.31 RS 142.20 RS 142.201

7509

contratti collettivi16. Anche la libertà sindacale (art. 28 Cost.) appare rispettata in quanto l'articolo costituzionale impone di tenere conto dei salari fissati nei contratti collettivi.

L'articolo 34a della Costituzione cantonale non è pertanto contrario al diritto federale e sarà compito del legislatore cantonale attuarlo correttamente.

La modifica della Costituzione del Cantone di Neuchâtel è conforme al diritto federale ed è quindi possibile accordare la garanzia federale.

1.7

Costituzione del Cantone di Ginevra

1.7.1

Votazione popolare cantonale del 15 maggio 2011

Nella votazione popolare del 15 maggio 2011 gli elettori del Cantone di Ginevra hanno approvato, con 78 435 sì contro 7 535 no, la modifica dell'articolo 160F lettere a, b nonché f della Costituzione cantonale17 (designazione di leggi e disposizioni nell'ambito dell'alloggio, della protezione degli inquilini e degli abitanti, la cui modifica è obbligatoriamente sottoposta a votazione popolare).

Con lettera del 21 settembre 2011 il Consiglio di Stato del Cantone di Ginevra ha chiesto la garanzia federale

1.7.2

Designazione di leggi e disposizioni nell'ambito dell'alloggio, della protezione degli inquilini e degli abitanti, la cui modifica è obbligatoriamente sottoposta a votazione popolare

Vecchio testo Art. 160F lett. a e b [Per garantire la volontà popolare e gli effetti del diritto d'iniziativa esercitato in passato, qualsiasi modifica delle leggi elencate qui sotto, approvate dal Popolo in seguito a un'iniziativa popolare o adottate dal Gran Consiglio con conseguente ritiro di un'iniziativa popolare, dev'essere sottoposta obbligatoriamente a votazione popolare. Trattasi delle leggi seguenti, nel loro stato esecutorio il giorno del deposito dell'iniziativa popolare all'origine del presente articolo:] a. legge che modifica diversi articoli di leggi concernenti il Tribunale delle locazioni e delle pigioni, ossia gli articoli 29, 30, 35 B e da 56 M a 56 P della legge sull'organizzazione giudiziaria e gli articoli da 426 a 448 della legge di procedura civile, del 4 dicembre 1977; b. legge istitutiva della Commissione di conciliazione in materia di locazioni e pigioni, del 4 dicembre 1977;

Nuovo testo Art. 160F lett. a e b nonché f (nuova) [Per garantire la volontà popolare e gli effetti del diritto d'iniziativa esercitato in passato, qualsiasi modifica delle leggi elencate qui sotto, approvate dal Popolo in seguito a un'iniziativa 16 17

Cfr. la decisione del Tribunale federale 1C_357/2009 dell'8 aprile 2010 concernente l'iniziativa cantonale ginevrina «Per il diritto a un salario minimo», consid. 3.3.

RS 131.234

7510

popolare o adottate dal Gran Consiglio con conseguente ritiro di un'iniziativa popolare, dev'essere sottoposta obbligatoriamente a votazione popolare. Trattasi delle leggi seguenti, nel loro stato esecutorio il giorno del deposito dell'iniziativa popolare all'origine del presente articolo:] a. legge sull'organizzazione giudiziaria, del 26 settembre 2010, per quanto essa concerna la Commissione di conciliazione in materia di locazioni e pigioni oppure le competenze e la composizione del Tribunale delle locazioni e delle pigioni, segnatamente gli articoli 1 lettera b numeri 2 e 3, 83 capoversi 3 e 4, 88­90, 117 capoverso 3, 121 e 122; b. legge sull'organizzazione della Commissione di conciliazione in materia di locazioni e pigioni, del 28 novembre 2010; f. gli articoli 10, 17 capoverso 1 e 26 della legge di applicazione del Codice civile svizzero e altre leggi federali in materia civile, del 28 novembre 2010.

L'articolo 160F della Costituzione del Cantone di Ginevra sottopone obbligatoriamente a votazione popolare la modifica di talune leggi e disposizioni ginevrine nell'ambito dell'alloggio, della protezione degli inquilini e degli abitanti. L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto processuale civile svizzero18, ha dato adito all'abrogazione, al rifacimento o alla modifica di numerosi testi e disposizioni ginevrine in questo ambito. La revisione costituzionale ha lo scopo di adeguare l'articolo 160F a detti cambiamenti.

La modifica della Costituzione del Cantone di Ginevra è conforme al diritto federale e la garanzia può pertanto essere conferita.

2

Costituzionalità

2.1

Conformità al diritto federale

Dall'esame risulta che le modifiche costituzionali dei Cantoni di Glarona, Appenzello Interno, Argovia, Turgovia, Vaud, Neuchâtel e Ginevra rispondono ai requisiti dell'articolo 51 della Costituzione federale. La garanzia federale può pertanto essere conferita.

2.2

Competenza dell'Assemblea federale

In virtù degli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale, l'Assemblea federale è competente per conferire la garanzia alle costituzioni cantonali.

18

RS 272

7511

7512