12.049 Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'imposta federale diretta (Alta vigilanza finanziaria sull'imposta federale diretta) del 18 aprile 2012

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica della legge federale sull'imposta federale diretta.

Nel contempo vi proponiamo di togliere di ruolo il seguente intervento parlamentare: 2007

M 07.3282

Alta sorveglianza dell'imposta federale diretta (N 6.6.07, Commissione 06.094 CN; S 12.6.07; N 14.6.07)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

18 aprile 2012

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2011-1718

4229

Compendio In futuro si intende obbligare ogni Cantone a far verificare annualmente, da un organo cantonale indipendente incaricato della vigilanza finanziaria, la regolarità e la legalità della riscossione dell'imposta federale diretta e del versamento della quota spettante alla Confederazione. In tale contesto non vi sarà alcuna verifica materiale delle tassazioni.

Con la presente modifica della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) il Consiglio federale attua la mozione «Alta sorveglianza dell'imposta federale diretta» (07.3282).

L'obiettivo è di colmare una lacuna nel processo di verifica in materia di vigilanza finanziaria. Oggi i Cantoni riscuotono l'imposta federale diretta su mandato della Confederazione, ma non sono tenuti a incaricare un ufficio indipendente della verifica in merito alla regolarità e alla legalità della riscossione dell'imposta federale diretta e del versamento della quota spettante alla Confederazione.

La maggioranza dei Cantoni incarica già oggi un organo cantonale di vigilanza finanziaria di eseguire tale verifica, informando l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) in merito al risultato della stessa. Negli ultimi anni il Controllo federale delle finanze (CDF) ha cercato, mediante convenzioni, di sollecitare gli organi di controllo delle finanze di tutti i Cantoni ad operare tale verifica. Il tentativo di colmare questa lacuna va però considerato fallito. A tutt'oggi esistono Cantoni che non eseguono periodicamente verifiche o che non informano le autorità federali in merito ai risultati delle stesse.

Con l'introduzione del nuovo articolo 104a LIFD si intende garantire che un organo cantonale indipendente incaricato della vigilanza finanziaria verifichi annualmente la regolarità e la legalità della riscossione dell'imposta federale diretta e del versamento della quota spettante alla Confederazione. Il risultato della verifica va trasmesso all'AFC e al CDF sotto forma di rapporto entro la fine dell'anno in cui il consuntivo della Confederazione è approvato. In caso di omissione il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ­ su mandato dell'AFC e a spese del Cantone ­ può incaricare un'impresa di revisione abilitata a esercitare la funzione di perito revisore conformemente alle disposizioni della legge sui revisori della verifica e della consegna del relativo rapporto al DFF stesso, al CDF e all'AFC.

4230

Messaggio 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale

1.1.1

Competenza del CDF in materia di verifica

La Legge del 28 giugno 19671 sul Controllo delle finanze (LCF) istituisce il CDF quale organo superiore di vigilanza finanziaria della Confederazione e regola pertanto la vigilanza finanziaria a livello federale. L'articolo 1 LCF menziona in particolare il compito del CDF di coadiuvare l'Assemblea federale e il Consiglio federale nell'esercizio delle loro competenze finanziarie statuite nella Costituzione federale2 (art. 167, 169 cpv. 1, 183 e 187 cpv. 1 lett. a Cost.). Il CDF è autonomo e indipendente e sottostà unicamente alla Costituzione e alla legge. A questo proposito è essenziale l'indipendenza di tale autorità a livello finanziario, istituzionale e di risorse umane.

Sono sottoposti alla vigilanza del CDF in particolare (art. 8 cpv. 1 LCF): ­

le unità amministrative dell'amministrazione federale centrale o decentralizzata;

­

i servizi del Parlamento;

­

i beneficiari di indennizzi e di aiuti finanziari;

­

gli enti, gli stabilimenti e le organizzazioni indipendentemente dalla loro forma giuridica, a cui la Confederazione ha affidato l'adempimento di compiti pubblici; nonché

­

le imprese di cui la Confederazione detiene più del 50 per cento del capitale sociale o azionario.

Queste unità non sottostanno alla vigilanza finanziaria del CDF unicamente nel caso in cui rientrano nelle eccezioni menzionate all'articolo 19 (Banca nazionale svizzera, INSAI) oppure se è previsto da leggi speciali (Società svizzera di radiotelevisione).

A livello cantonale il CDF effettua verifiche presso i Cantoni che ricevono un sostegno finanziario dalla Confederazione, esaminando l'impiego delle prestazioni della Confederazione nella misura in cui tale controllo è previsto da una legge federale o da un decreto federale. In caso contrario, il CDF può verificare l'impiego di prestazioni della Confederazione solo d'intesa con il governo cantonale interessato.

1.1.2

Ampiezza della verifica effettuata dall'AFC

La tassazione e la riscossione dell'imposta federale diretta spettano ai Cantoni, sotto la vigilanza della Confederazione. L'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta dirige e sorveglia l'applicazione e l'esecuzione uniforme della legge federale sull'imposta federale diretta (art. 104 LIFD). Per la tassazione e la riscos1 2

RS 614.0 RS 101

4231

sione dell'imposta federale diretta, i Cantoni ricevono il 17 per cento delle entrate da loro incassate ai sensi dell'articolo 196 LIFD. Il resto (ovvero l'83 % dei proventi) deve essere versato periodicamente alla Confederazione.

La vigilanza della Confederazione sulla tassazione e la riscossione dell'imposta federale diretta è stata attribuita al DFF e all'AFC. Nell'adempimento di tale compito l'AFC può eseguire controlli presso autorità cantonali di tassazione o di riscossione ed esaminare gli incarti fiscali dei Cantoni e dei Comuni (verifica materiale di cui all'art. 103 cpv. 1 LIFD). In virtù del combinato disposto della LIFD e dell'articolo 16 LCF, il CDF non ha facoltà di verifica.

Secondo l'articolo 103 capoverso 2 LIFD il DFF, su proposta dell'AFC, può prendere i provvedimenti necessari se risulta che in un Cantone le operazioni di tassazione sono eseguite in modo insufficiente o inadeguato. Nello stesso tempo, l'AFC può comunicare al Cantone che da quel momento dovrà sospendere le notifiche delle tassazioni.

L'AFC concepisce il suo compito quale vigilanza specialistica nel settore fiscale e non quale vigilanza finanziaria. La sua attività nel settore della vigilanza si concentra soprattutto sulla tassazione (legittimità materiale) e sulla formazione del personale delle amministrazioni cantonali delle contribuzioni (applicazione corretta ed equa del diritto). A differenza della vigilanza finanziaria, orientata alla gestione dei rischi, l'AFC opera le sue verifiche a campione. L'AFC scambia regolarmente informazioni con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni ed è pure in contatto con gli organi cantonali di controllo delle finanze.

1.1.3

Ampiezza della verifica effettuata dai Cantoni

Spetta ad ogni Cantone decidere come intende definire e realizzare la vigilanza finanziaria mediante norme cantonali. Questa libertà porta a differenti assetti degli organi cantonali di vigilanza finanziaria a livello organizzativo. La loro impostazione organizzativa, la struttura, i compiti e le facoltà di verifica sono inoltre disciplinati in modo diverso da un Cantone all'altro. Alcuni di questi organi sono attribuiti al Parlamento o a commissioni parlamentari, altri sono aggregati al rispettivo dipartimento delle finanze, pur non essendo vincolati alle sue istruzioni.

All'inizio del 2011 tutti i Cantoni disponevano di un controllo cantonale delle finanze. Un Cantone3 ha tuttavia delegato le verifiche a un'impresa privata di revisione. La verifica assume un'ampiezza diversa da Cantone a Cantone. Alcuni di loro non effettuano una verifica annuale (perlomeno riguardo a settori specifici) oppure non soddisfano i criteri abituali riguardanti il grado di approfondimento della verifica.

1.1.4

Lacune nella procedura di verifica

L'attività di verifica dell'AFC (presso i Cantoni) si riferisce soprattutto alla tassazione (verifica materiale). La sua attività di vigilanza non si sostituisce quindi all'attività dell'organo cantonale di controllo delle finanze.

3

Appenzello Interno

4232

Nell'ambito dell'imposta federale diretta manca una base legale per le verifiche operate dal CDF presso i Cantoni. Questo significa che il consuntivo della Confederazione del 2010 comprende 18 miliardi di franchi4 di entrate provenienti dall'imposta federale diretta che non sottostanno alla vigilanza finanziaria del CDF né possono essere confermate dallo stesso. Queste entrate corrispondono a circa un terzo del bilancio della Confederazione.

Standard internazionali (in particolare la Dichiarazione di Lima sui principi guida del controllo delle finanze pubbliche) chiedono che l'organo superiore di controllo (p. es. il CDF) esamini il bilancio statale complessivo. La Svizzera non soddisfa tale requisito: come già menzionato, le entrate provenienti dall'imposta federale diretta, ad esempio, non sottostanno alla vigilanza finanziaria del CDF.

1.1.5

Colloqui tra Confederazione e Cantoni

Al fine di migliorare la vigilanza finanziaria sulle entrate della Confederazione derivanti dall'imposta federale diretta, CDF e AFC sono periodicamente in contatto con i Cantoni e in particolare con gli organi cantonali di controllo delle finanze, in modo da sottoporre su base volontaria a verifica formale la riscossione dell'imposta e il versamento della quota spettante alla Confederazione. A tale scopo il CDF ha istituito il gruppo di lavoro «Imposte» della Conferenza svizzera dei controlli delle finanze. Già nel 2002 il gruppo di lavoro ha sviluppato il cosiddetto schema di verifica.5 Lo schema di verifica è articolato in otto settori:

4

5

a.

in generale, organizzazione (e informatica, comprese le interfacce);

b.

tenuta del registro fiscale (fonte ed elaborazione dei dati);

c.

dichiarazione d'imposta (rispetto dei termini e rilevamento di tutti i contribuenti);

d.

tassazione (correttezza del rilevamento e dell'elaborazione automatizzata, rilevamento completo di tutti i contribuenti, misure previste dal sistema di controllo interno SCI, strumenti di controllo, verifiche incrociate con altre fonti, rilevamento corretto di rimedi giuridici e di correzioni della tassazione, di multe e di spese);

e.

incasso, contabilità (riscossione, pagamenti, solleciti, interessi di mora, spese, esecuzione forzata, condoni e rimborsi);

f.

imposta alla fonte (tenuta dei registri, calcolo e compensazione presso i datori di lavoro, versamento dell'imposta al Cantone, conteggio con la Confederazione, tassazione a posteriori di contribuenti che soggiacciono all'imposta alla fonte e conteggio tra i Cantoni);

Cfr. il rapporto dell'ufficio di revisione del CDF del 18 aprile 2011 alle Commissioni delle finanze delle Camere federali sul consuntivo della Confederazione per il 2010 (disponibile in tedesco e francese).

Lo schema di verifica è consultabile all'indirizzo www.sfao.admin.ch/images/ stories/efk_dokumente/publikationen/fachtexte/dbst_d.pdf (visitato l'ultima volta il 14 nov. 2011, disponibile in tedesco e francese).

4233

g.

conteggio/versamento alla Confederazione (conteggio mensile dei Cantoni e versamento mensile dell'imposta federale diretta alla Confederazione);

h.

conteggi tra i Cantoni (sulla base di criteri di ripartizione).

Questi otto settori vengono sottoposti a verifica seguendo determinati criteri, che non coincidono per ogni singolo settore. Si tratta dei nove criteri seguenti (priorità tematiche nella procedura di verifica): 1.

organizzazione adeguata,

2.

disponibilità,

3.

valutazione,

4.

approvazione,

5.

possibilità di effettuare verifiche a posteriori,

6.

completezza,

7.

delimitazione,

8.

correttezza in genere,

9.

correttezza dell'elaborazione automatizzata.

Si raccomanda di verificare annualmente i settori a e g, e di sottoporre gli altri settori (b­f e h) alla verifica ogni 3­5 anni seguendo il principio di rotazione.

Negli ultimi 10 anni il CDF ha effettuato 19 verifiche congiunte con 17 Cantoni.

L'AFC è venuta a conoscenza di 12 verifiche simili nel contesto dei colloqui tenutisi nel 2010 con i Cantoni. In tal modo è stato pure incentivato lo scambio di informazioni specifiche con gli organi cantonali di controllo delle finanze.

Alcuni organi cantonali di controllo delle finanze non hanno finora mostrato disponibilità ad effettuare annualmente verifiche (perlomeno di determinati settori) o a informare AFC e CDF sui risultati delle verifiche operate. Altri, conformemente al diritto cantonale, non hanno la facoltà di trasmettere i loro rapporti.

Sulla base dei colloqui realizzati nel 2010 con 23 Cantoni, l'AFC dispone delle informazioni riassunte nella seguente tabella: SÌ NO Nessun dato (numero di Cantoni) (numero di Cantoni) (numero di Cantoni)

Controllo annuale effettuato dal Controllo cantonale delle finanze Verifica dei flussi monetari e della contabilità Verifica esplicita della riscossione dell'imposta federale diretta L'AFC è stata informata in modo completo o parziale sui risultati delle verifiche (rapporti di verifica pervenuti)

6

19

46

3

23

0

3

17

0

9

20

3

3

In questi quattro Cantoni le verifiche sono effettuate ogni 24 anni.

4234

Nel quadro dello schema di verifica sviluppato dal gruppo di lavoro, nel 2004 il CDF ha cercato di dichiarare vincolante per i Cantoni (e per gli organi cantonali di controllo delle finanze) mediante convenzione lo schema stesso e la sua applicazione. Il progetto prevedeva l'introduzione di cosiddette «verifiche volontarie» e l'obbligo di informare il CDF in merito ai risultati delle verifiche. La convenzione tra il CDF e gli organi cantonali di controllo delle finanze è stata firmata solo da 14 Cantoni, e da parecchio tempo questo numero non sembra destinato a crescere. Si può pertanto affermare che il tentativo di introdurre l'attività di verifica da parte degli organi cantonali di controllo delle finanze su base volontaria e su tutto il territorio nazionale è fallito.

In occasione della trattazione dell'affare 06.094 (NPC. Determinazione dei contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri e dei casi di rigore), il 7 maggio 2007 la commissione speciale del Consiglio nazionale, appositamente istituita, ha pertanto presentato una mozione.

1.1.6

Mozione 07.3282 ­ Alta sorveglianza dell'imposta federale diretta

Secondo il suo tenore originario, la mozione della commissione 06.094-CN intitolata «Alta sorveglianza dell'imposta federale diretta» (07.3282) incaricava il Consiglio federale «di studiare, in collaborazione con i Cantoni, le possibilità per migliorare il controllo della riscossione dell'imposta federale diretta al fine di garantirne la regolarità.». Il 6 giugno 2007 il Consiglio nazionale ha seguito la proposta formulata il 30 maggio 2007 dal Consiglio federale, accogliendo la mozione. Il 12 giugno 2007 il Consiglio degli Stati proponeva una modifica del tenore della mozione, allo scopo di sottoporre a verifica non solo la riscossione ma pure il versamento dell'imposta federale diretta. Mediante questa aggiunta si intendevano sottoporre a verifica in particolare anche i flussi finanziari e il calcolo dei contributi da versare alla Confederazione. Il Consiglio degli Stati ha inoltre eliminato il riferimento alla regolarità, al fine di evitare di suggerire che la situazione attuale non soddisfi in generale tale requisito. Il 14 giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto la versione modificata del testo7. L'intervento è quindi stato trasmesso al Consiglio federale.

1.1.7

Consultazione concernente la revisione della LCF

In un primo tempo il CDF era stato incaricato di elaborare un progetto da sottoporre a consultazione. Con l'avamprogetto del 26 maggio 20078, il CDF ha proposto una modifica della LCF, che prevede che il CDF possa eseguire verifiche presso i Cantoni qualora essi ricevano sussidi federali o quote a destinazione vincolata alle entrate della Confederazione oppure eseguano compiti federali in ambito fiscale.

Nell'ambito dell'imposta federale diretta le verifiche si sarebbero limitate «al sistema di controllo interno, alla tenuta dei registri, alla riscossione dell'imposta e alla

7

8

La mozione è stata adottata con il testo seguente: «Il Consiglio federale è incaricato di studiare, in collaborazione con i Cantoni, le possibilità per migliorare il controllo della riscossione e del pagamento dell'imposta federale diretta.» Cfr. FF 2010 3467

4235

contabilità9». Il CDF avrebbe effettuato verifiche nell'ambito dell'imposta federale diretta nei Cantoni in cui le verifiche non fossero state operate dalla vigilanza cantonale sulle finanze. I Cantoni non sarebbero stati obbligati a effettuare verifiche. Il CDF e gli organi cantonali di vigilanza sulle finanze si sarebbero informati vicendevolmente in merito all'attività di vigilanza prevista e ai risultati delle verifiche, al fine di evitare la doppia verifica degli stessi temi.

La proposta del CDF, come risulta dal rapporto sui risultati di questa consultazione pubblicato nell'ottobre 2010, è stata rifiutata dalla stragrande maggioranza dei Cantoni, che temeva che le verifiche non avrebbero riguardato solo la regolarità e la legalità delle finanze e della contabilità, bensì che andassero oltre, interessando anche questioni materiali, in particolare la verifica materiale delle tassazioni. Si è pure obiettato che il CDF volesse probabilmente consultare incarti fiscali anche nell'ambito della vigilanza sulle finanze. L'AFC eserciterebbe d'altronde già la vigilanza sulle finanze conformemente alla sua competenza riguardo all'emanazione di prescrizioni sulla riscossione dell'imposta federale diretta.

1.1.8

Decreto del Consiglio federale del 26 gennaio 2011

Dopo aver preso conoscenza del rapporto sui risultati il nostro Collegio ha deciso di rinunciare a statuire nuove competenze del CDF in materia di verifica dell'imposta federale diretta e di colmare la lacuna in tale ambito modificando la LIFD. Con decreto del 26 gennaio 2011 abbiamo incaricato l'AFC di elaborare proposte di modifica da apportare alla LIFD che permettano di migliorare la regolarità e la legalità nell'ambito dell'alta vigilanza sull'imposta federale diretta. Chiedevamo inoltre di rinunciare ad un'ulteriore consultazione.

1.2

La nuova regolamentazione proposta

La nuova regolamentazione della LIFD intende obbligare i Cantoni a operare verifiche annuali sulla regolarità e legalità della riscossione dell'imposta federale diretta e del versamento della quota spettante alla Confederazione. AFC e CDF vanno informati in merito ai risultati delle verifiche presentando loro un rapporto entro la fine dell'anno in cui è approvato il consuntivo della Confederazione. I Cantoni sono tuttavia liberi di prevedere anche la verifica materiale delle tassazioni. Attualmente quattro Cantoni10 sottopongono le tassazioni ­ seguendo modalità diverse ­ a una verifica materiale. Tali verifiche possono essere eseguite dagli organi cantonali di controllo delle finanze o da un'impresa di revisione abilitata a esercitare la funzione di perito revisore.11 L'equivalenza della verifica e l'invio dei rapporti di verifica a CDF e AFC vanno garantiti.

Per i Cantoni che eseguono già la verifica annuale conformemente al suddetto schema di verifica e informano l'AFC in merito ai relativi risultati non vi saranno cambiamenti.

9 10 11

Cfr. il rapporto esplicativo riguardante il testo posto in consultazione, pag. 9, ultimo paragrafo.

Argovia, Basilea Campagna, Giura e Soletta Cfr. n. 1.1.3 in merito alla situazione attuale nel Cantone di Appenzello Interno.

4236

Se l'organo cantonale di controllo delle finanze si rifiuta di effettuare regolarmente la verifica annua o il Cantone non fornisce ad AFC e CDF un rapporto che soddisfi i requisiti richiesti entro i termini, la nuova norma prevede che l'AFC possa richiedere la verifica concernente il Cantone interessato.

L'AFC deve presentare la richiesta di verifica sostitutiva al DFF12, cui dovrebbe competere la decisione in merito all'ordine di effettuare la verifica e all'assegnazione del mandato.

La verifica stessa dovrebbe essere eseguita da un'impresa di revisione abilitata a esercitare la funzione di perito revisore conformemente alla legge del 16 dicembre 200513 sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori.

Mediante questa soluzione, che poggia sulla responsabilità dei Cantoni e che coinvolge terzi solo a titolo sostitutivo, vengono soddisfatte tutte le richieste: da un lato si colma la lacuna nel processo di verifica e dall'altro si tiene conto del principio di sussidiarietà, procedendo solo se un Cantone non effettua alcuna verifica o se la stessa si rivela insufficiente.

1.3

Interventi parlamentari

Il 14 giugno 2007 ci è stata trasmessa la mozione 07.3282 della Commissione NPC del Consiglio nazionale (Commissione 06.094-CN). Con la presente modifica della LIFD proponiamo di toglierla di ruolo.

2

Commento ai singoli articoli

Art. 104a (nuovo)

Vigilanza

Il capoverso 1 statuisce la situazione normale in cui la regolarità e la legalità della riscossione dell'imposta federale diretta e del versamento della quota spettante alla Confederazione è verificata presso l'amministrazione cantonale. Viene inoltre prescritta la presentazione di un rapporto all'AFC e al CDF entro la fine dell'anno in cui è approvato il consuntivo della Confederazione. La verifica e il rapporto vanno realizzati annualmente e riguardano il relativo anno civile. La nuova base legale obbliga ora i Cantoni a incaricare della verifica un organo di vigilanza finanziaria cantonale indipendente14. Il contenuto della verifica corrisponde allo schema elaborato dal gruppo di lavoro «Imposte» della Conferenza svizzera dei controlli delle

12 13 14

Si prevede che tali richieste verranno trattate dalla Segreteria generale del DFF.

RS 221.302 Normalmente gli organi cantonali di controllo delle finanze sono chiamati «controlli delle finanze».

4237

finanze15. Come finora, all'interno dello schema è possibile apportare variazioni riguardo ai settori di verifica.

L'obbligo di verifica non si estende all'applicazione materiale della LIFD. I Cantoni possono tuttavia prevedere tale verifica materiale a titolo complementare.

La presente revisione della LIFD non concede alla persona incaricata della verifica il diritto di consultare incarti fiscali. La regolamentazione del diritto degli organi cantonali di controllo delle finanze a consultare gli incarti fiscali rimane di competenza dei Cantoni. Spetta a questi ultimi decidere se accordare competenze supplementari a detti organi. Gli organi cantonali di controllo delle finanze e i terzi incaricati della verifica sottostanno all'obbligo del segreto ai sensi dell'articolo 110 LIFD.

Qualora per l'applicazione del presente progetto fosse necessaria un'ordinanza, l'articolo 199 LIFD statuisce già una delega al Consiglio federale, autorizzandolo a emanare disposizioni esecutive.

Il capoverso 2 stabilisce che il rapporto di verifica (cfr. n. 1.1.5) debba pervenire all'AFC e al CDF entro la fine dell'anno in cui è approvato il consuntivo della Confederazione. Se la verifica non è stata effettuata o se il rapporto di verifica non è pervenuto alla Confederazione entro la fine dell'anno, su richiesta dell'AFC il DFF può ordinare che la verifica a titolo sostitutivo e la presentazione del rapporto vengano effettuate da terzi.

Ai fini di tale verifica deve essere incaricata un'impresa di revisione abilitata a esercitare la funzione di perito revisore ai sensi della legge sui revisori.

L'aggiudicazione del mandato di verifica sottostà alla normativa sugli acquisti pubblici. In merito all'abilitazione a esercitare la funzione di perito revisore decide l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR). I requisiti per ottenere l'abilitazione (esperienza professionale, formazione e perfezionamento specialistici dei collaboratori) e le condizioni organizzative dell'impresa permettono l'attuazione indipendente di revisioni qualificate. Le imprese di revisione abilitate a esercitare la funzione di perito sono iscritte nel registro dei fornitori di servizi di revisione, consultabile alla pagina Internet dell'ASR16. Anche il CDF e numerosi organi cantonali di controllo delle finanze sono accreditati presso
l'ASR quali periti revisori abilitati, nonostante per gli organi statali di controllo delle finanze non sarebbe necessario esserlo. Pertanto, oltre alle imprese private di revisione anche gli organi statali di controllo delle finanze abilitati sarebbero autorizzati a effettuare le verifiche a titolo sostitutivo.

Nel caso in cui vi sia certezza in merito all'avvenuta verifica regolare e all'esistenza di un rapporto sufficiente ma il Cantone si rifiuta di consegnarlo, il DFF può sollecitare il Cantone a trasmettere il rapporto di verifica all'AFC e al CDF.

L'impresa di revisione effettua la verifica secondo lo schema elaborato dal gruppo di lavoro «Imposte» della Conferenza svizzera dei controlli delle finanze. In tale conte15

16

Esempi di verifiche formali (secondo lo schema di verifica): controllo della completezza della procedura di tassazione: si tratta di verificare se le tassazioni passano in giudicato (divengono definitive) entro termini adeguati o se rimangono in sospeso (provvisorie) troppo a lungo; controllo della cancellazione di imposte non riscuotibili: si verifica se la cancellazione è motivata da una pezza giustificativa rilevante (p. es. attestato di carenza beni, decisione di condono).

Cfr. https://register.revisionsaufsichtsbehoerde.ch/search.aspx?lg=it (visitato il 4 luglio 2011).

4238

sto redige il rapporto di verifica e il conteggio delle sue prestazioni e trasmette tali documenti al DFF, il quale inoltra il rapporto di verifica all'AFC e al CDF. Il DFF fattura la prestazione al dipartimento delle finanze del Cantone interessato.

3

Ripercussioni

3.1

Per la Confederazione

Non è possibile fare ipotesi sul fatto che la verifica periodica e affidabile da parte degli organi cantonali di controllo delle finanze possa portare a maggiori entrate derivanti dall'imposta federale diretta.

La possibilità per l'AFC di chiedere al DFF di ordinare l'esecuzione di verifiche o la presentazione di rapporti di verifica può portare a uno spostamento interno di compiti presso l'AFC e il DFF. Tali spostamenti non comportano tuttavia un aumento dei costi (spese del personale o spese per beni e servizi), poiché sono compensati all'interno dell'unità amministrativa interessata. Per l'attività di vigilanza dell'AFC il fatto che in futuro tutti i Cantoni presenteranno un rapporto di verifica annuale risulta invece vantaggioso.

3.2

Per i Cantoni e i Comuni

La maggior parte dei Cantoni dispone oggi di organi di vigilanza finanziaria professionali e indipendenti.

Il progetto lascia ai Cantoni la possibilità di decidere se e in quale misura impiegare risorse proprie ai fini della verifica, oppure se incaricare terzi della stessa. I Cantoni che finora non hanno effettuato operazioni di verifica o che lo hanno fatto solo in modo insufficiente devono prevedere costi (supplementari).

Anche in questo caso non è possibile rispondere alla domanda riguardante la probabilità che la verifica periodica e affidabile e la presentazione del rapporto da parte degli organi cantonali di controllo delle finanze possano portare a maggiori entrate per i Cantoni derivanti dalla loro quota dell'imposta federale diretta.

A livello comunale non si prevedono, né direttamente né indirettamente, ripercussioni finanziarie o sull'effettivo del personale.

4

Programma di legislatura

Il progetto non è annunciato nel messaggio del 25 gennaio 201217 sul programma di legislatura 2011­2015. Con decreto del Consiglio federale del 26 gennaio 2011 (cfr.

n. 1.1.8) il DFF è stato tuttavia incaricato di elaborare il presente progetto e di risolvere la predetta problematica.

17

FF 2012 305

4239

5

Aspetti giuridici

5.1

Costituzionalità

L'articolo 128 capoverso 4 Cost. stabilisce esplicitamente che i Cantoni provvedono all'esazione dell'imposta federale diretta. Il legislatore federale non può pertanto disporre in merito alla riscossione da parte dei Cantoni. Esso può tuttavia definire requisiti a tale riguardo, nella misura in cui ciò appaia opportuno ai fini della corretta riscossione dell'imposta federale diretta e del versamento della quota spettante alla Confederazione. Secondo l'interpretazione attuale, il controllo di procedure finanziarie tramite un organo di vigilanza finanziaria indipendente rappresenta lo standard a livello internazionale. Solo in questo modo è possibile garantire lo svolgimento corretto delle procedure finanziarie. Considerando la lacuna in parte ancora esistente in merito alla procedura di verifica (cfr. n. 1.1.4) si impone quindi la necessità di completare le disposizioni degli articoli 103 e 104 LIFD e di prescrivere ai Cantoni il controllo mediante un organo di vigilanza finanziaria indipendente. La Confederazione vi è autorizzata nel quadro delle sue competenze conformemente agli articoli 49 capoverso 2, 128 e 169 Cost.

Nel presente contesto è importante che i controlli avvengano effettivamente. La Costituzione offre al legislatore federale un margine d'azione, lasciandogli decidere come imporre ai Cantoni l'adempimento dei loro obblighi derivanti dal diritto federale. Una soluzione tradizionale consiste nella verifica sostitutiva. Sulla base delle esperienze raccolte in passato appare opportuno prevedere esplicitamente tale possibilità nella legge, così come disciplinare aspetti essenziali, segnatamente chi ordina l'esecuzione sostitutiva, chi effettua la verifica e chi ne sostiene i costi. Pertanto nella LIFD è necessario statuire esplicitamente che il DFF può incaricare un terzo della verifica a titolo sostitutivo al posto del Cantone negligente e a spese dello stesso.

In questo modo è pure salvaguardata la sussidiarietà ai sensi dell'articolo 5a Cost., in quanto la verifica a titolo sostitutivo viene attuata solo se un Cantone non soddisfa da sé l'obbligo di verifica.

5.2

Compatibilità con gli impegni internazionali o europei della Svizzera

La presente modifica della LIFD è compatibile con il diritto internazionale ed europeo.

4240