Decisione concernente l'apparecchio automatico da gioco Cherry Pot 20 versione 3.1 La Commissione federale delle case da gioco ha deciso in data 14 novembre 2012: 1.

In accoglimento della richiesta del 18 settembre 2012, l'apparecchio automatico da gioco Cherry Pot 20 versione 3.1 è qualificato quale apparecchio automatico per i giochi di destrezza ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 LCG.

2.

L'installazione e l'esercizio dell'apparecchio automatico da gioco Cherry Pot 20 versione 3.1 sono autorizzati, fatti salvi altri oneri e altre disposizioni legali applicabili.

3.

Ogni modifica dell'apparecchio necessita dell'esame e dell'autorizzazione preliminare da parte della Commissione federale delle case da gioco.

4.

Le spese procedurali, pari a 4 375 franchi, sono imputate a Matthias Schaufelberger (art. 112 segg. OCG). L'importo deve essere versato entro 30 giorni dalla data in cui la presente decisione è passata in giudicato. Una fattura corrispondente sarà inviata.

5.

Questa decisione è comunicata ai Cantoni e pubblicata nel Foglio federale.

6.

Al ricorso contro la presente decisione è tolto l'effetto sospensivo di cui all'articolo 55 PA.

7.

Notifica: Matthias Schaufelberger, Riedwiesstrasse 15, 8962 Bergdietikon.

La presente decisione può essere impugnata presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).

4 dicembre 2012

2012-3001

Commissione federale delle case da gioco

8111