12.058 Messaggio concernente l'approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l'Irlanda intesa ad evitare la doppia imposizione del 23 maggio 2012

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale che approva un Protocollo del 26 gennaio 2012 che modifica la Convenzione dell'8 novembre 1966 tra la Confederazione Svizzera e l'Irlanda intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

23 maggio 2012

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Compendio Il presente Protocollo di modifica della Convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione tra la Svizzera e l'Irlanda prevede l'adozione di una clausola di scambio di informazioni conforme allo standard internazionale. Sono state inoltre apportati ulteriori adeguamenti alla Convenzione, come ad esempio è stato convenuto di sostituire l'articolo concernente i diritti di imposizione sui dividendi (troppo complicato) con uno nuovo. Secondo il nuovo articolo, entrambi gli Stati prelevano un'imposta alla fonte del 15 per cento al massimo sull'ammontare lordo dei dividendi. Se tuttavia una società detiene una partecipazione di almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi, questi ultimi sono esentati dall'imposta alla fonte. Non sono inoltre dovute imposte alla fonte su dividendi alle Banche centrali di entrambi gli Stati nonché a istituzioni di previdenza. Il Protocollo di modifica prevede infine una clausola evolutiva per negoziare una clausola arbitrale. Se in futuro l'Irlanda dovesse accordarsi su una clausola arbitrale in una convenzione per evitare le doppie imposizioni con un altro Stato, essa è obbligata ad avviare negoziati per adottare una tale disposizione nella Convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione con la Svizzera.

I Cantoni e gli ambienti dell'economia interessati hanno accolto favorevolmente la conclusione del presente Protocollo.

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Messaggio 1

Considerazioni generali sullo sviluppo ulteriore della politica in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni

Le convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono uno strumento importante della politica fiscale. Buone convenzioni in questo settore agevolano l'attività della nostra economia d'esportazione, promuovono investimenti esteri in Svizzera contribuendo al benessere del nostro Paese e degli Stati partner.

La politica svizzera si basa da sempre sugli standard dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), poiché essi sono quelli più adeguati per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi in materia di benessere. Elementi importanti sono la chiara ripartizione del diritto d'imposizione delle persone fisiche e giuridiche, un'imposta residua per quanto possibile uguale a zero o molto bassa su interessi, dividendi e canoni nonché l'eliminazione in generale di conflitti in campo fiscale che arrecano svantaggi ai contribuenti attivi a livello internazionale.

Da sempre esistono tensioni tra le condizioni quadro favorevoli e la riconoscenza internazionale del nostro regime fiscale. Infatti, in mancanza di una legittimazione internazionale, anche la migliore fiscalità perderebbe attrattiva.

Il 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha deciso di adeguare l'assistenza amministrativa nelle questioni fiscali alla nuova realtà della politica internazionale.

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Situazione iniziale, svolgimento e risultato dei negoziati

La Convenzione tra doppia imposizione (RS 0.672.944.11, di stata sottoposta una (RS 0.672.944.111).

la Confederazione nel campo delle seguito CDI-IRL) volta a revisione

Svizzera e l'Irlanda intesa ad evitare la imposte sul reddito e sulla sostanza data dell'8 novembre 1966. Da allora è con il Protocollo del 24 ottobre 1980

La CDI-IRL non contempla articoli concernenti lo scambio di informazioni. Conformemente alla pluriennale prassi svizzera, le informazioni che servono all'esecuzione della Convenzione sono garantite anche senza tale articolo.

A seguito della decisione del 13 marzo 2009 del Consiglio federale di revocare la riserva della Svizzera riguardo allo scambio di informazioni secondo il modello di convenzione dell'OCSE, l'Irlanda ha espresso il desiderio di avviare negoziati per adeguare la disposizione sullo scambio di informazioni agli standard dell'OCSE.

Conformemente alle prescrizioni del Consiglio federale, la Svizzera ha dato seguito a questa domanda.

La Svizzera ha approfittato di questa revisione della Convenzione per aggiornare alcuni suoi punti e per migliorarla. Il 22 luglio 2010, dopo una tornata di negoziati, è stato possibile concludere con la parafatura del Protocollo che modifica la Convenzione.

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Il 13 febbraio 2011 il Consiglio federale ha deciso di modificare la propria politica in ambito di assistenza amministrativa in materia fiscale. Allo scopo di tener conto di questa modifica nella revisione della CDI-IRL, la delegazione svizzera incaricata dei negoziati ha richiesto alla delegazione irlandese di adeguare il Protocollo di modifica già parafato. Entrambe le delegazioni hanno dunque deciso di modificare le disposizioni concernenti l'articolo sullo scambio di informazioni contenute nel Protocollo di modifica come segue: da un lato, è stato convenuto di inserire una clausola in base alla quale i requisiti di tecnica procedurale non possono essere interpretati in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni e, dall'altro lato, di modificare i requisiti di tecnica procedurale delle domande di assistenza amministrativa. Dunque l'identificazione della persona interessata può avvenire anche con altri mezzi che l'indicazione del nome. Inoltre il nome del detentore delle informazioni non è più espressamente necessario per il trattamento delle domande di assistenza amministrativa. Resta tuttavia esclusa la ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») effettuata nella speranza di ottenere informazioni rilevanti sotto il profilo fiscale.

Il Protocollo di modifica adeguato (di seguito «Protocollo di modifica») è stato parafato il 28 giugno 2011 a Parigi e firmato il 26 gennaio 2012 a Dublino.

I Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno approvato la revisione della CDI-IRL.

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Valutazione

Nel suo complesso la vigente CDI-IRL comprende disposizioni molto vantaggiose.

In particolare gli interessi e i diritti di licenza non sono sottoposti all'imposta alla fonte e la Convenzione non contiene alcuna discriminazione sulla base dello scambio limitato di informazioni attualmente in vigore. Il margine di manovra per migliorare la CDI-IRL durante i negoziati relativi alla sua revisione era dunque limitato.

È stato tuttavia possibile convenire e includere nel Protocollo di modifica alcuni adeguamenti favorevoli all'economia svizzera e ai contribuenti con attività transfrontaliere.

È stato ad esempio convenuto di sostituire l'articolo concernente i diritti di imposizione sui dividendi (troppo complicato) con uno nuovo che si basa sul modello di convenzione dell'OCSE e che contiene inoltre le particolarità svizzere della prassi in materia di convenzioni in questo ambito. Entrambi gli Stati prelevano un'imposta alla fonte del 15 per cento al massimo sull'ammontare lordo dei dividendi. Se tuttavia una società detiene una partecipazione di almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi, questi ultimi sono esentati dall'imposta alla fonte.

Non sono inoltre dovute imposte alla fonte su dividendi alle Banche centrali di entrambi gli Stati nonché a istituzioni di previdenza. Il Protocollo di modifica prevede infine una clausola evolutiva per il negoziato di una clausola arbitrale. Se in futuro, in una convenzione per evitare le doppie imposizioni, l'Irlanda dovesse convenire con un altro Stato una clausola arbitrale, l'Irlanda è obbligata ad avviare negoziati per introdurre una tale disposizione nella CDI-IRL. La nuova disposizione sullo scambio di informazioni rispetta gli obiettivi fissati dal Consiglio federale e limita lo scambio di informazioni a domande concrete. I requisiti in materia di

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assistenza amministrativa corrispondono agli adeguamenti allo standard internazionale decisi dal Consiglio federale il 13 febbraio 2011.

Il risultato dei negoziati è equilibrato e contribuirà allo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali.

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Commento ai singoli articoli del Protocollo

Il Protocollo di modifica rettifica e completa alcune disposizioni della Convenzione intesa ad evitare le doppie imposizioni del 1966. Esso inoltre prevede l'introduzione di un Protocollo alla CDI-IRL (art. VI del Protocollo di modifica). Il tenore di questi cambiamenti è presentato qui di seguito.

Art. I del Protocollo di modifica concernente l'art. 8 (Imprese associate) della Convenzione Le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 9 del modello di convenzione dell'OCSE disciplinano presso le imprese associate la procedura e i doveri concernenti gli aggiustamenti di valore degli utili delle imprese associate.

Fino ad alcuni anni fa nessuna convenzione svizzera per evitare le doppie imposizioni conteneva una tale disposizione. Nelle precedenti versioni del commentario ad paragrafo 2 dell'articolo 9 del modello di convenzione dell'OCSE era inclusa anche la riserva della Svizzera rispetto alla sua applicazione. In questo paragrafo la Svizzera ravvisava un obbligo riguardo l'aggiustamento di valore automatico degli utili da parte delle autorità fiscali estere a cui non voleva esporsi. La Svizzera autorizzava tale aggiustamento tra le autorità fiscali di entrambi gli Stati solo nel quadro di una soluzione amichevole.

Nel frattempo il commentario ad paragrafo 2 dell'articolo 9 del modello di convenzione dell'OCSE è stato adeguato e ora è esplicitamente menzionato che uno Stato può effettuare un aggiustamento di valore soltanto quando l'altro Stato è d'accordo sulla rettifica e sul suo ammontare. È quindi escluso un obbligo riguardo l'aggiustamento di valore automatico. La Svizzera ha dunque ritirato la sua riserva riguardo questo paragrafo del modello di convenzione dell'OCSE.

Il Protocollo di modifica prevede dunque un nuovo paragrafo nell'articolo 8 della CDI-IRL. Le disposizioni di questo paragrafo sono conformi al paragrafo 2 dell'articolo 9 del modello di convenzione dell'OCSE.

Art. II del Protocollo di modifica concernente l'art. 9 (Dividendi) della Convenzione Il vigente articolo della CDI-IRL concernente i diritti di imposizione dei dividendi distingue tra i dividendi di una società irlandese versati a una persona residente in Svizzera e i dividendi di una società svizzera versati a una persona residente in Irlanda.

Nell'attuale articolo 9 CDI-IRL è previsto che l'Irlanda non può prelevare
alcuna imposta alla fonte sui dividendi a una persona residente in Svizzera, a meno che il beneficiario dei dividendi abbia diritto a un credito di imposta irlandese. In caso di esistenza di tale pretesa, l'Irlanda ha diritto di prelevare, oltre al credito d'imposta, un'imposta del 15 per cento sull'ammontare dei dividendi. Poiché nel 1999 l'Irlanda 5069

ha abbandonato il sistema dei crediti d'imposta in relazione con i dividendi, secondo la CDI-IRL essa non può più prelevare imposte su dividendi a persone residenti in Svizzera. Secondo il suo diritto interno, l'Irlanda non tassa i dividendi se il beneficiario di questi dividendi è residente in uno Stato con cui l'Irlanda ha concluso una convenzione per evitare le doppie imposizioni. Perciò nella prassi questa esenzione dell'imposta alla fonte sui dividendi prevista dalla convenzione non ha grande importanza per una persona residente in Svizzera.

In caso contrario, secondo l'articolo 9 CDI-IRL, la Svizzera preleva un'imposta alla fonte del 15 per cento sui dividendi che una società svizzera versa a una persona residente in Irlanda. Se il beneficiario dei dividendi è una società che dispone di almeno il 25 per cento dei diritti di voto della società pagatrice dei dividendi, l'aliquota massima di imposizione alla fonte ammonta al 10 per cento. La Svizzera fa uso di questo diritto di imposizione tramite l'imposta preventiva.

Il Protocollo di modifica prevede di sostituire integralmente il vigente articolo 9 CDI-IRL. Il nuovo articolo 9 CDI-IRL non contiene più la distinzione tra i dividendi di una società irlandese e quelli di una società svizzera. Entrambi gli Stati possono ora prelevare un'imposta alla fonte del 15 per cento al massimo sull'importo lordo dei dividendi. Se tuttavia una società detiene una partecipazione di almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi, questi ultimi sono esentati dall'imposta alla fonte. Non sono inoltre dovute imposte alla fonte su dividendi alle Banche centrali di entrambi gli Stati nonché a istituzioni di previdenza. L'elenco esatto delle istituzioni di previdenza beneficiarie è fissato al numero 2 del Protocollo alla CDI-IRL. In Svizzera sono incluse le istituzioni del primo pilastro, del secondo pilastro e del pilastro 3a.

Art. IV del Protocollo di modifica concernente l'art. 24 (Uguaglianza di trattamento) della Convenzione L'articolo 24 CDI-IRL contiene disposizioni relative all'uguaglianza di trattamento.

Il paragrafo 5 si basa su due leggi irlandesi del 1956. Secondo questo paragrafo l'Irlanda non è obbligata a concedere a cittadini svizzeri agevolazioni o esenzioni previste da queste due leggi. Poiché nel frattempo queste leggi
sono state abrogate, è stato deciso di sopprimere il paragrafo 5.

Art. V del Protocollo di modifica concernente l'art. 26 (Scambio di informazioni) della Convenzione Sulla scia della globalizzazione dei mercati finanziari e in particolare alla luce della crisi finanziaria, la collaborazione internazionale ha assunto ulteriore importanza. Il 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha deciso di adottare lo standard dell'OCSE nell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale e ha definito i valori di riferimento della sua futura politica in materia di convenzioni, ossia la protezione della procedura, la limitazione dell'assistenza amministrativa a domande concrete, l'equità delle soluzioni transitorie, la limitazione delle imposte che entrano nel campo d'applicazione della Convenzione, il principio di sussidiarietà e l'eliminazione delle discriminazioni. Questi valori sono commentati qui di seguito.

Le nuove disposizioni corrispondono in ampia misura al tenore dell'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE. Esistono scostamenti riguardo alla limitazione dello scambio di informazioni, alle imposte considerate dalla Convenzione, alla 5070

possibilità di impiegare ­ con l'accordo di entrambi gli Stati ­ le informazioni per altri scopi nonché all'espressa autorizzazione degli Stati contraenti a impiegare misure coercitive per l'applicazione della richiesta di informazioni nei confronti di banche, altri istituti finanziari, mandatari e fiduciari nonché per determinare i rapporti di partecipazione. Le previste modifiche dell'assistenza amministrativa sono contenute nel commentario relativo al modello di convenzione dell'OCSE e sono compatibili con lo standard dell'OCSE.

Il paragrafo 1 stabilisce il principio dello scambio di informazioni. Esso prevede lo scambio delle informazioni verosimilmente rilevanti per l'esecuzione della presente Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno relativo alle imposte considerate dalla Convenzione. La restrizione alle informazioni verosimilmente rilevanti esclude espressamente la ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition»). Inoltre, lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni all'altro Stato. Ai fini dello scambio di informazioni non è necessario che il contribuente sia residente in Svizzera o in Irlanda purché esista un legame economico in uno degli Stati contraenti.

Il paragrafo 2 stabilisce il principio della segretezza. Questa disposizione concerne lo Stato richiedente e prevede che le informazioni scambiate debbano essere accessibili solo a persone o autorità che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste nella Convenzione, dell'esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte o della vigilanza delle persone o autorità di cui sopra. Le informazioni possono quindi anche essere comunicate al contribuente o al suo rappresentante.

Per mantenere ristretta la cerchia di persone che hanno accesso alle informazioni trasmesse e diminuire in tal modo il rischio di abuso, nel quadro dei negoziati la Svizzera mira sempre a rinunciare alla trasmissione delle informazioni alle autorità di vigilanza. Il commento al modello di convenzione dell'OCSE prevede espressamente la possibilità di una limitazione di questo tipo. L'Irlanda ha fatto tuttavia
notare il ruolo del cosiddetto «Comptroller and Auditor General», il cui compito è di garantire, da un punto di vista neutro, la corretta amministrazione delle finanze pubbliche irlandesi e di contribuire al miglioramento dell'amministrazione pubblica.

L'Irlanda temeva che il lavoro di questa persona potrebbe essere sensibilmente ostacolato se non potesse consultare le informazioni scambiate. La Svizzera ha perciò acconsentito a includere le autorità di vigilanza conformemente al tenore del modello di convenzione dell'OCSE. Anche le autorità di vigilanza sono vincolate alle prescrizioni del segreto d'ufficio.

Il paragrafo 2 prevede inoltre la possibilità di impiegare le informazioni ricevute per altri scopi non fiscali se questa possibilità è permessa dal diritto di entrambi gli Stati contraenti e lo Stato richiesto vi acconsente. Questa disposizione autorizza, ad esempio, l'impiego delle informazioni ricevute in altre procedure penali, senza tuttavia privare la persona interessata dei diritti procedurali in Svizzera. Questo permette di evitare che vengano più volte richieste e trasmesse le stesse informazioni per fini diversi. In tutti i casi è necessario il consenso dello Stato che ha trasmesso le informazioni.

Il paragrafo 3 prevede alcune restrizioni allo scambio di informazioni in favore dello Stato richiesto. Questo non è tenuto a eseguire misure amministrative che vanno oltre i limiti posti dalle proprie norme legali o dalla sua prassi amministrativa e 5071

nemmeno a eseguire misure amministrative che si scostano dalle norme legali o dalla prassi amministrativa dello Stato richiedente. Nel caso della Svizzera significa in particolare garantire il diritto di essere sentiti delle persone interessate e la possibilità di far esaminare da un tribunale il previsto scambio di informazioni. Lo Stato richiesto può inoltre rifiutarsi di comunicare informazioni che non potrebbero essere ottenute secondo le sue norme legali o la sua prassi amministrativa o secondo quelle dello Stato richiesto. Infine, lo Stato richiesto può rifiutarsi di comunicare informazioni contrarie all'ordine pubblico o che rivelano un segreto commerciale. In particolare per quest'ultimo caso potrebbe trattarsi di informazioni che non sono tenute sufficientemente segrete dall'altro Stato contraente.

Il paragrafo 4 prevede che lo Stato richiesto abbia l'obbligo di determinare e comunicare informazioni anche nel caso in cui esso stesso non necessiti di queste informazioni ai fini dell'imposizione. Di conseguenza lo scambio di informazioni non si limita soltanto alle informazioni che presentano un interesse per le autorità fiscali dello Stato richiesto.

Il paragrafo 5 contiene disposizioni speciali concernenti le informazioni detenute da banche o da altri intermediari nonché concernenti i rapporti di partecipazione di persone. Tali informazioni devono essere scambiate nonostante le restrizioni del paragrafo 3. Lo Stato richiesto deve poter ottenere e trasmettere le informazioni richieste anche se queste informazioni non sarebbero disponibili secondo le sue norme legali o la sua prassi amministrativa. Di conseguenza la Svizzera non può rifiutarsi di scambiare informazioni invocando il segreto bancario svizzero a fini fiscali. La disposizione presuppone tuttavia che le informazioni richieste siano disponibili.

In caso di frode fiscale la Svizzera dispone, in virtù della procedura penale di diritto interno, dei mezzi necessari per ottenere le informazioni secondo il paragrafo 5.

Secondo il Protocollo di modifica, lo scambio di informazioni convenuto non pone più la condizione dell'esistenza di un reato fiscale. Affinché l'attuazione degli obblighi della Convenzione possa essere garantita dagli Stati contraenti è stata creata l'ultima frase del paragrafo 5 che fornisce la base legale necessaria
per disporre dei poteri di procedura per ottenere le informazioni richieste.

La procedura applicabile sarà in un primo momento disciplinata dall'ordinanza del 1° settembre 2010 sull'assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI; RS 672.204), entrata in vigore il 1° ottobre 2010.

L'ordinanza sarà sostituita da una legge. Il Consiglio federale ha licenziato il 6 luglio 2011 il disegno di legge e il relativo messaggio (FF 2011 5587). Conformemente all'articolo 5 capoverso 2 lettera c OACDI, la Svizzera non trasmette alcuna informazione all'Irlanda se la domanda si fonda su dati ottenuti illegalmente.

Nel corso dei negoziati la Svizzera ha comunicato questa posizione alla delegazione irlandese, che ne ha preso atto.

Le disposizioni dell'articolo 26 sono ulteriormente precisate al numero 5 del Protocollo della CDI-IRL. Nella lettera a viene stabilito il principio di sussidiarietà. Gli Stati contraenti sono tenuti ad esaurire dapprima le loro possibilità interne di inchiesta prima presentare una richiesta di assistenza amministrativa a un altro Stato contraente. Le «fishing expedition» sono espressamente escluse (lett. b).

Nel Protocollo sono inoltre dettagliati i requisiti per una richiesta di informazioni (lett. c). Essi servono a impedire le «fishing expedition», devono però essere inter-

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pretati in modo da non impedire uno scambio effettivo di informazioni. Le richieste di informazioni sono quindi da trattare in buona fede.

Conformemente allo standard internazionale, lo Stato richiedente deve identificare chiaramente il contribuente interessato, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l'indirizzo.

Inoltre, la domanda di assistenza amministrativa deve indicare, se disponibile, il nome e l'indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste (ad es. una banca). Lo standard internazionale obbliga tuttavia lo Stato richiesto a rispondere anche a domande che non identificano il presunto detentore delle informazioni. Vista la difficoltà a ricercare le informazioni richieste senza questa identificazione, lo standard autorizza lo Stato richiesto a rifiutare una domanda sulla base dei principi della proporzionalità e della praticabilità. Così, per rispondere a una domanda di assistenza amministrativa, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) non deve rivolgersi a tutte le oltre 300 banche attive in Svizzera per ottenere le informazioni richieste. Se invece si ritiene che solo alcune banche possono essere in possesso delle informazioni domandate, l'AFC deve rivolgersi a esse per ottenere queste informazioni, anche se non dispone del nome e dell'indirizzo di queste banche, per quanto le circostanze siano dimostrate e che venga dunque esclusa una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition»). Per garantire un'esecuzione efficiente dello scambio di informazioni lo Stato richiedente deve inoltre esporre di quali informazioni necessita, per quali periodi fiscali e a quali fini fiscali.

I requisiti posti dallo standard internazionale limitano lo scambio di informazioni a domande concrete di scambio di informazioni. Secondo lo standard in vigore lo scambio di informazioni si limita a domande riguardanti singoli casi. A livello internazionale sono in corso sforzi per estendere lo standard ad autorizzare anche le domande concrete che riguardano un gruppo chiaramente individuabile di contribuenti di cui si deve supporre sulla base di numerosi indizi che non hanno adempiuto ai loro obblighi fiscali nello Stato richiedente. Ulteriori
commenti concernenti questa tematica si trovano al numero 1.2.1 del Messaggio del 6 luglio 2011 a sostegno di una legge sull'assistenza amministrativa fiscale (FF 2011 5587).

È inoltre precisato che gli Stati contraenti non sono obbligati a effettuare scambi di informazioni spontanei o automatici, senza pertanto escludere la possibilità per uno degli Stati contraenti di effettuare uno scambio di informazioni spontaneo o automatico, se il suo diritto interno lo prevede (lett. d).

Sono inoltre garantiti i diritti procedurali dei contribuenti (lett. e). In Svizzera la persona interessata può impugnare la decisione finale dell'autorità competente con ricorso al Tribunale amministrativo federale, il quale avrà il compito di decidere. Il ricorso ha effetto sospensivo. Se è interposto ricorso, lo scambio di informazioni può avvenire solo quando il ricorso respinto è passato in giudicato.

Art. VI del Protocollo di modifica concernente il Protocollo della Convenzione ­ n. 1 Nel numero 1 lettera a) del Protocollo della CDI-IRL viene stabilito che sono considerati residenti ai sensi della CDI-IRL, lo Stato, le sue suddivisioni politiche, i suoi enti locali nonché le istituzioni di queste collettività pubbliche. Lo stesso è applicabile per le istituzioni di previdenza e le organizzazioni a fini religiosi, caritativi, scientifici, sportivi, culturali o educativi. Questa disposizione non comporta modifiche a livello contenutistico, si tratta di una mera precisazione. Infatti, conformemen5073

te alle sue convenzioni per evitare le doppie imposizioni, per la Svizzera queste istituzioni sono considerate come residenti anche senza una tale disposizione, anche quando non sono assoggettate a imposta secondo il diritto interno.

Il numero 1 della lettera b) del Protocollo della CDI-IRL prevede che un fondo di investimento collettivo contrattuale costituito in Irlanda non sia considerato residente in Irlanda e, allo scopo di beneficiare dei vantaggi della convenzione, sia considerato trasparente dal profilo fiscale. Questa disposizione è stata introdotta nel Protocollo su richiesta dell'Irlanda. È applicabile in caso di redditi da titoli conseguiti tramite un tale fondo di investimento. Essa deve garantire che i criteri del diritto ai vantaggi della Convenzione, come la residenza e il beneficio effettivo di questi redditi, siano soddisfatti dal detentore delle partecipazioni delle quote del fondo e non dal fondo di investimento stesso.

Art. VI del Protocollo di modifica concernente il Protocollo della Convenzione ­ n. 3 Il numero 3 del Protocollo della CDI-IRL dà il diritto all'Irlanda di sottoporre all'imposizione a posteriori i guadagni da capitale provenienti dall'alienazione di patrimoni di persone domiciliate («domiciled») e residenti in Irlanda, divenute residenti di Svizzera e che entro cinque anni da questo passaggio sono ritornate in Irlanda. L'Irlanda ha affermato che dal 2002 è stata introdotta una tale disposizione in occasione di tutte le revisioni di convenzioni per evitare le doppie imposizioni irlandesi e in tutte le nuove convenzioni. L'Irlanda ha inoltre sottolineato che garantirà un computo d'imposta nel caso in cui una tale persona al momento dell'alienazione del patrimonio è residente in Svizzera e procede all'imposizione di questi guadagni in Svizzera. L'Irlanda è dell'opinione che con la disposizione al numero 3 del Protocollo della CDI-IRL non viene creato nessun nuovo diritto di imposizione per l'Irlanda poiché essa dovrebbe già tassare tali guadagni da capitale sulla base del paragrafo 4 dell'articolo 12 della CDI-IRL. Lo scopo dell'adozione di questa clausola nel Protocollo della CDI-IRL è di stabilire esplicitamente tale diritto di imposizione.

Art. VI del Protocollo di modifica concernente il Protocollo della Convenzione ­ n. 4 La clausola sulle composizioni
delle controversie e sull'eliminazione di doppie imposizioni accertate o imminenti secondo l'articolo 25 CDI-IRL non contiene nessun obbligo di risultato. Non è pertanto escluso che, nonostante la procedura amichevole tra le autorità competenti, in singoli casi non sia possibile evitare una doppia imposizione. Sotto il profilo della certezza del diritto questa situazione è insoddisfacente. La Svizzera ha proposto di eliminare questa lacuna con un'ampia clausola arbitrale. Tuttavia l'Irlanda non era ancora disposta a fare questo passo e ha fatto valere che l'accordo di una tale clausola comporta provvedimenti amministrativi di cui non dispone ancora.

L'Irlanda è tuttavia pronta a negoziare una clausola arbitrale con la Svizzera, non appena ne prevederà una in una convenzione per evitare le doppie imposizioni con uno Stato terzo. La forma della clausola arbitrale deve essere conforme quella giusta il paragrafo 5 dell'articolo 25 del modello di convenzione dell'OCSE.

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Art. VII del Protocollo di modifica (Entrata in vigore e applicabilità) Il Protocollo di modifica deve essere ratificato. Esso entrerà in vigore, non appena saranno stati scambiati gli strumenti di ratificazione.

Per quanto concerne l'imposta alla fonte, le sue disposizioni si applicano agli ammontari pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore del Protocollo di revisione, o dopo tale data, e per le altre imposte agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data.

Le nuove disposizioni concernenti lo scambio di informazioni sono considerate per gli anni civili e per gli esercizi a partire dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo alla data dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica. Esse sono applicabili esclusivamente alle informazioni relative allo stato patrimoniale del contribuente interessato a tale data o successivamente. Per gli anni precedenti, lo scambio di informazioni si limita alle informazioni necessarie per l'applicazione della Convenzione.

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Ripercussioni finanziarie

L'introduzione dell'aliquota zero sui dividendi da partecipazioni determinanti nonché sui dividendi a istituzioni di previdenza e alle Banche centrali provoca perdite fiscali non stimabili. Le perdite saranno compensate dalle attese entrate fiscali supplementari a seguito del miglioramento dell'attrattiva della piazza economica svizzera.

L'obbligo di fornire assistenza amministrativa su richiesta per l'esecuzione del diritto interno dello Stato richiedente, da un lato, e l'accesso su domanda a informazioni bancarie per scopi fiscali dall'altro, potrebbero in una certa misura mettere in dubbio l'attrattiva della piazza economica svizzera, causando indirettamente effetti indesiderati per le entrate fiscali svizzere. In considerazione degli sforzi internazionali per condizioni quadro uniformi in tutti gli Stati in fatto di assistenza amministrativa («global level playing field») e la garanzia di uno scambio di informazioni efficace grazie a un meccanismo di controllo adeguato, la nuova situazione non dovrebbe però comportare ripercussioni particolari per la Svizzera.

I Cantoni e gli ambienti economici interessati hanno accolto favorevolmente la conclusione del Protocollo di modifica. Nel suo insieme quest'ultimo contribuisce in maniera positiva al mantenimento e allo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali e sostiene quindi gli scopi principali della politica svizzera in materia di commercio con l'estero.

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Costituzionalità

Il Protocollo di modifica si fonda sull'articolo 54 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) che attribuisce alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri.

Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., spetta all'Assemblea federale approvare il presente Protocollo di modifica, il quale, una volta approvato, sarà parte integrante della Convenzione del 1965. Il Protocollo è stato concluso per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile con preavviso di almeno sei 5075

mesi. Esso non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale. Dal 1° agosto 2003 sottostanno al referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale, i trattati che contengono importanti norme di diritto o la cui attuazione necessita l'emanazione di leggi federali. Conformemente all'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (RS 171.10), una disposizione di un trattato internazionale rappresenta una norma di diritto se, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impone obblighi, conferisce diritti o determina competenze. Allo scopo di sviluppare una prassi coerente in relazione al nuovo numero 3 dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale ed evitare che Convenzioni analoghe siano di volta in volta sottoposte a referendum, nel suo messaggio del 19 settembre 2003 concernente una Convenzione di doppia imposizione con lo Stato d'Israele (FF 2003 5631), il Consiglio federale ha stabilito che avrebbe proposto in futuro al Parlamento di non sottoporre a referendum facoltativo le Convenzioni che, rispetto a quelle già concluse, non contengono ulteriori obblighi importanti per la Svizzera.

L'introduzione dello standard internazionale nello scambio di informazioni costituisce una novità rilevante nella politica della Svizzera in materia di convenzioni per evitare le doppie imposizioni Il Protocollo prevede quindi nuove disposizioni importanti. Il decreto federale concernente l'approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione intesa ad evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e l'Irlanda sarà sottoposto a referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

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