Decisione concernente l'apparecchio automatico da gioco Fruits2Mix versione 317 La Commissione federale delle case da gioco ha deciso in data 14 novembre 2012: 1.

L'apparecchio automatico da gioco Fruits2Mix versione 317 è qualificato quale apparecchio automatico per i giochi di destrezza ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 LCG.

2.

L'installazione e l'esercizio dell'apparecchio automatico da gioco Fruits2Mix versione 317 sono autorizzati, fatti salvi altri oneri e altre disposizioni legali applicabili.

3.

Ogni modifica dell'apparecchio necessita dell'esame e dell'autorizzazione preliminare da parte della Commissione federale delle case da gioco.

4.

Le spese procedurali, pari a 32 300 franchi, sono imputate a Proms Operating SA. L'importo di 12 300 franchi (previa deduzione dell'anticipo di 20 000 franchi) deve essere versato entro 30 giorni dalla data in cui la presente decisione è passata in giudicato. La fattura corrispondente è inviata separatamente.

5.

Al ricorso contro la presente decisione è tolto l'effetto sospensivo di cui all'articolo 55 PA.

6.

Notifica e pubblicazione: A Proms Operating SA, Casella postale 37, 1782 Belfaux; B Cantoni; C Foglio federale.

La presente decisione può essere impugnata presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).

4 dicembre 2012

8112

Commissione federale delle case da gioco

2012-3002