Decreto federale

Disegno

relativo all'iniziativa popolare «Il finanziamento dell'aborto è una questione privata ­ Sgravare l'assicurazione malattie stralciando i costi dell'interruzione di gravidanza dall'assicurazione di base obbligatoria» del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Il finanziamento dell'aborto è una questione privata ­ Sgravare l'assicurazione malattie stralciando i costi dell'interruzione di gravidanza dall'assicurazione di base obbligatoria» depositata il 4 luglio 20112; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 maggio 20123, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare del 4 luglio 2011 «Il finanziamento dell'aborto è una questione privata ­ Sgravare l'assicurazione malattie stralciando i costi dell'interruzione di gravidanza dall'assicurazione di base obbligatoria» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

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L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 117 capoverso 3 (nuovo) Fatte salve rare eccezioni legate alla madre, l'interruzione di gravidanza e l'embrioriduzione non sono incluse nell'assicurazione obbligatoria.

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RS 101 FF 2011 5851 FF 2012 4777

2012-0296

4795

Iniziativa popolare «Il finanziamento dell'aborto è una questione privata Sgravare l'assicurazione malattie stralciando i costi dell'interruzione di gravidanza dall'assicurazione di base obbligatoria». DF

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 numero 8 (nuovo)4 8. Disposizione transitoria dell'art. 117 cpv. 3 (Assicurazione contro le malattie e gli infortuni) Trascorso un periodo transitorio di nove mesi dall'accettazione dell'iniziativa da parte del Popolo e dei Cantoni e fino all'entrata in vigore delle modifiche legislative, tutte le disposizioni in virtù delle quali l'interruzione della gravidanza o l'embrioriduzione sono incluse nell'assicurazione obbligatoria sono sostituite dalla disposizione dell'articolo 117 capoverso 3 della Costituzione federale.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

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L'iniziativa popolare non sostituisce alcuna disposizione transitoria; per tale ragione la numerazione definitiva della disposizione transitoria relativa al presente articolo sarà stabilita dopo la votazione, secondo l'ordine cronologico delle modifiche accettate in votazione popolare. La Cancelleria federale eseguirà gli adeguamenti necessari prima della pubblicazione nella Raccolta ufficiale del diritto federale (RU).

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