Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Termine per la raccolta delle firme: 31 luglio 2013

Iniziativa popolare federale «Sì alla verifica del proprio voto» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Sì alla verifica del proprio voto», presentata il 23 dicembre 2011; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

1 2 3

1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Sì alla verifica del proprio voto», presentata il 23 dicembre 2011, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Frischknecht Martin, Breiten 67, 3636 Forst 2. Frischknecht Katharina, Breiten 67, 3636 Forst 3. Balmer Beat, Kosthofenstrasse 1, 3266 Wiler bei Seedorf 4. Brandenberger Silvia, Pestalozzistrasse 73, 3600 Thun

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2012-0105

295

Iniziativa popolare federale

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Reber Simon, Höh 96D, 3615 Heimenschwand Kull Franca, Feldeggstrasse 67, 3322 Urtenen-Schönbühl Bieri André, Staudenlehn 337, 3158 Guggisberg Wenger Andreas, Dörfli 57, 3636 Forst Tschanz Beat, Emmitweg 51, 3656 Aeschlen ob Gunten Gattiker Bruno, Seftigenstrasse 39b, 3664 Burgistein Zürcher Rebecca, Hubelstrasse 1036, 3805 Goldswil bei Interlaken Zbinden Martin, Föhrenweg 1, 3315 Bätterkinden Fischer Hansruedi, Hobacher 111, 3814 Gsteigwiler Müller Raphael, Hobacher 111, 3814 Gsteigwiler Schöni Roland, Hubelstrasse 1036, 3805 Goldswil bei Interlaken

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Sì alla verifica del proprio voto» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa «Sì alla verifica del proprio voto», casella postale 109, 3806 Bönigen, e pubblicata nel Foglio federale del 31 gennaio 2012.

17 gennaio 2012

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

296

Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale «Sì alla verifica del proprio voto» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: I La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 136 cpv. 3 (nuovo) Ogni scheda elettorale e ogni scheda di voto deve essere munita nei Comuni di un codice personale e specifico per ogni votante. Tale codice permette al votante, dopo ogni elezione o votazione, di verificare su Internet il voto che ha dato per scritto.

3

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 9 (nuovo)5 9. Disposizione transitoria dell'art.136 cpv. 3 (Diritti politici) Entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 136 capoverso 3 da parte del Popolo e dei Cantoni, la Confederazione appronta, insieme con i Cantoni e i Comuni, l'infrastruttura e i mezzi tecnici necessari.

4 5

RS 101 Poiché l'iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).

297

Iniziativa popolare federale

298