Decisione generale concernente lo stralcio di un prodotto fitosanitario dalla lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione del 3 settembre 2012

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 38 dell'ordinanza del 12 maggio 20101 concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute, decide: 1. I seguenti prodotti fitosanitari in passato omologati all'estero sono stralciati dalla lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione: Realchemie Propoxycarbazone

Numero di omologazione svizzero: D-4514 Paese di origine: Germania numero di omologazione straniero: PI 024915-00/001 distributore: Realchemie Nederland BV, NL-5614 Eindhoven, Paesi Bassi

Attribut

Numero di omologazione svizzero: D-4562 Paese di origine: Germania numero di omologazione straniero: 4915-00 distributore: Bayer CropScience AG, D-40789 Monheim am Rhein, Germania

2. Il termine per l'immissione sul mercato delle scorte disponibili scade il 31 maggio 2013.

3. Il termine per l'utilizzo dei prodotti scade il 31 maggio 2014.

Indicazione dei rimedi giuridici La presente decisione puņ essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

3 settembre 2012

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Bernard Lehmann

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RS 916.161

2012-2263

7161