Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali

Richiesta di rilascio di una garanzia di restituzione Il Museo nazionale svizzero, in virtù degli articoli 10 e 11 della legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (RS 444.1) e dell'articolo 7 della relativa ordinanza del 13 aprile 2005 (RS 444.11), ha presentato la seguente richiesta di rilascio di una garanzia di restituzione: A.

Nome e indirizzo dell'istituzione che dà in prestito il bene culturale: The Museum of Modern Art, New York, USA;

B.

Descrizione del bene culturale: vedi Appendice1;

C.

Provenienza del bene culturale, nel modo più esatto possibile: vedi Appendice1;

D.

Data prevista dell'importazione temporanea del bene culturale in Svizzera: 1° giugno 2012;

E.

Data prevista dell'esportazione del bene culturale dalla Svizzera: 14 dicembre 2012;

F.

Durata dell'esposizione: dal 5 luglio 2012 al 28 ottobre 2012;

G.

Durata della garanzia di restituzione richiesta: dal 1° giugno 2012 al 14 dicembre 2012.

Servizio specializzato trasferimento internazionale dei beni culturali, Ufficio federale della cultura, Hallwylstrasse 15, 3003 Berna.

Le opposizioni al rilascio di una garanzia di restituzione devono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione al servizio sottoscritto.

27 marzo 2012

Ufficio federale della cultura: Servizio specializzato trasferimento internazionale dei beni culturali

1

La richiesta (Appendice inclusa) è pubblicata sul sito dell'Ufficio federale della cultura (www.bak.admin.ch/kgt, rubrica «Garanzia di restituzione per i musei») e può essere ottenuta presso l'Ufficio federale della cultura, Hallwylstrasse 15, 3003 Berna.

2012-0656

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