Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione del 24 luglio 2012

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 36 dell'ordinanza del 12 maggio 20101 concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute, decide: I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione: Sostanza(e) attiva(e):

Tebuconazolo 250.0 g/l

Tipo di formulazione:

EW emulsione, olio in acqua

Realchemie Tebuconazole

Numero di omologazione svizzero: D-4946 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 024028-00/168 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie Trading BV, RK Heerlen, Paesi Bassi

Realchemie Tebuconazole

Numero di omologazione svizzero: D-4945 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 034028-00/167 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie Trading BV, RK Heerlen, Paesi Bassi

Realchemie Tebuconazole

Numero di omologazione svizzero: D-4947 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 034028-00/169 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie Trading BV, RK Heerlen, Paesi Bassi

Realchemie Tebuconazole

Numero di omologazione svizzero: D-4942 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 034028-00/156 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie Trading BV, RK Heerlen, Paesi Bassi

Realchemie Tebuconazole

Numero di omologazione svizzero: D-4941 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 034028-00/153 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie Trading BV, RK Heerlen, Paesi Bassi

1

RS 916.161

2012-1744

6643

Realchemie Tebuconazole

Numero di omologazione svizzero: D-4944 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: Pi 034028-00/157 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie Trading BV, RK Heerlen, Paesi Bassi

Realchemie Tebuconazole

Numero di omologazione svizzero: D-4943 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 034028-00/155 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie Trading BV, RK Heerlen, Paesi Bassi

Tebusha

Numero di omologazione svizzero: D-4956 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 024028/00-186 Titolari stranieri di autorizzazioni: Sharda Worldwide Export Private Ltd., Mumbai 400 050, India

Tebu Super

Numero di omologazione svizzero: D-4955 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 034028/00-185 Titolari stranieri di autorizzazioni: Sharda Worldwide Export Private Ltd., Mumbai 400 050, India

Applicazione Il prodotto deve essere applicato secondo le indicazioni del foglio illustrativo dell'Ufficio federale dell'agricoltura.

Immagazzinamento e smaltimento Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicamenti e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento a un servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

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Indicazione dei rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

24 luglio 2012

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Bernard Lehmann

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