Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Termine per la raccolta delle firme: 19 dicembre 2013

Iniziativa popolare federale «Per la protezione dei grandi predatori (orso, lupo e lince)» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per la protezione dei grandi predatori (orso, lupo e lince)», presentata il 15 maggio 2012; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide: 1.

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La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per la protezione dei grandi predatori (orso, lupo e lince)», presentata il 15 maggio 2012, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2012-1370

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Iniziativa popolare federale

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Jean-Alain Barth, Route de Frontenex 60C, 1207 Genève 2. Michela Prinz, Rue de Contamines 33, 1206 Genève 3. Myriam Fantazi, Rue Plantamour 41, 1201 Genève 4. Ivan Ruet, Rue de Lausanne 67, 1202 Genève 5. Alain Wenger, Rue Henri-Mussard 15, 1208 Genève 6. Yves Jeanmairet, Rue Gustave-Moynier 6, 1202 Genève 7. Ivar Petterson, Quai Charles-Page 49, 1205 Genève 8. Marlyse Good Sturzenegger, Avenue Jules-Crosnier 10, 1206 Genève 9. Vanna Maria Tatti, Rue Albert-Gos 18, 1206 Genève

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Per la protezione dei grandi predatori (orso, lupo e lince)» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Pro Fauna, 1200 Ginevra, e pubblicata nel Foglio federale del 19 giugno 2012.

5 giugno 2012

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Iniziativa popolare federale «Per la protezione dei grandi predatori (orso, lupo e lince)» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: I La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 79 cpv. 2­5 (nuovi) L'orso, il lupo e la lince sono grandi predatori rigorosamente protetti in tutto il territorio svizzero per il loro ruolo biologico e regolatore. Essi non possono essere abbattuti.

2

La Confederazione e i Cantoni prendono i provvedimenti preventivi necessari alla protezione degli animali da reddito.

3

Eccezionalmente e quale ultimo rimedio, la Confederazione può autorizzare tiri di dissuasione con proiettili di gomma e spostamenti.

4

Chiunque viola il divieto di cui al capoverso 2 è punito con una pena detentiva di almeno sei mesi o con una pena pecuniaria di almeno 5000 franchi.

5

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 95 (nuovo) 9. Disposizione transitoria dell'art. 79 cpv. 2­5 (nuovi) (Pesca e caccia) Al più tardi sei mesi dopo l'accettazione dell'articolo 79 capoversi 2­5 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana le disposizioni d'applicazione mediante ordinanza. Esse sono applicabili sino all'entrata in vigore della relativa legislazione federale.

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RS 101 Poiché l'iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).

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