Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni Proroga e modifica del 29 marzo 2012 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale dell'11 novembre 2004, del 27 gennaio 2005, del 4 maggio 2006, 10 maggio 2007, del 30 giugno 2008, del 9 marzo 2009 e del 20 maggio 20111 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni è prorogata.

II Le disposizioni modificate qui di seguito del contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Allegato 8

Adeguamenti salariali ai sensi dell'articolo 38 CCL Salari minimi ai sensi dell'articolo 35 CCL Durata annuale lorda del lavoro ai sensi dell'articolo 23.2 CCL

1 2

FF 2004 6027, 2005 913, 2006 3867, 2007 3141, 2008 5155, 2009 2345, 2011 4161 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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Contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero dell'installazione elettrica. DCF

III Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2012 e ha effetto sino al 30 giugno 2015.

29 marzo 2012

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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