Traduzione1

Protocollo di emendamento alla Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente l'estensione su territorio francese degli impianti dell'Organizzazione europea per le Ricerche nucleari, conclusa il 13 settembre 1965 Concluso il 18 ottobre 2010 Approvato dall'Assemblea federale il ...2 Entrato in vigore il ...

Il Consiglio federale svizzero (di seguito «il Consiglio federale»), da un lato, e Il Governo della Repubblica francese (di seguito «il Governo francese»), dall'altro lato, di seguito denominati le Parti, considerato che in materia di diritto applicabile sugli impianti dell'Organizzazione europea per le Ricerche nucleari (di seguito «l'Organizzazione») il principio di territorialità è stato definito all'articolo II della Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente l'estensione su territorio francese degli impianti dell'Organizzazione europea per le ricerche nucleari conclusa il 13 settembre19653 (di seguito «la Convenzione»); considerato che l'applicazione di questo principio pone difficoltà nel gestire le attività quotidiane dell'Organizzazione e che quest'ultima ha invitato i due Stati ospiti a definire una regolamentazione più operativa per quanto riguarda le attività delle imprese che operano sull'area dell'Organizzazione nell'ambito di prestazioni di servizi con carattere transnazionale; considerato che il diritto applicabile alle imprese che prestano tali servizi nell'area dell'Organizzazione deve essere d'ora in avanti determinato in funzione della localizzazione, sulla parte svizzera o francese dell'area dell'Organizzazione, della parte preponderante prevedibile delle prestazioni da effettuare; considerato che le autorità dei due Stati ospiti devono poter vigilare sull'insieme dell'area dell'Organizzazione al rispetto delle legislazioni nazionali pertinenti; considerato che l'articolo III della Convenzione prevede che le autorità di ciascun Stato ospite siano abilitate ad agire solo nella parte dell'area dell'Organizzazione situata sul territorio dello Stato ospite di loro competenza, ma che, per motivi e in condizioni indicate in un allegato suppletivo alla Convenzione, potranno derogare a

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Dal testo originale francese.

FF 2012 7485 RS 0.192.122.423

2012-1045

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Estensione su territorio francese degli impianti dell'Organizzazione europea per le Ricerche nucleari. Protocollo

tale norma e intervenire nella parte dell'area dell'Organizzazione situata sul territorio dell'altro Stato ospite; considerato che le disposizioni che figurano agli articoli II e III della Convenzione devono pertanto essere emendate e che le modalità d'applicazione del principio della parte preponderante prevedibile delle prestazioni da effettuare devono essere oggetto di un allegato suppletivo ad essa; hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Le disposizioni dell'articolo II della Convenzione sono emendate come segue: ­

l'espressione «del suo allegato, che ne è parte integrante,» situata nel primo paragrafo dell'articolo viene sostituita con «dei suoi allegati 1 e 2, che ne sono parte integrante,»;

­

un secondo paragrafo, redatto nei seguenti termini, è aggiunto al presente articolo: «Derogando a tale principio, il diritto applicabile alle imprese che operano sull'area dell'Organizzazione per realizzare prestazioni di servizi aventi carattere transnazionale è determinato previamente e reso noto alle imprese in ogni contratto. La sua determinazione si fonda sulla considerazione della localizzazione, sulla parte svizzera o francese dell'area dell'Organizzazione, della parte preponderante prevedibile delle prestazioni da effettuare, alle condizioni definite all'allegato 2 alla presente Convenzione.»

Art. 2 Le disposizioni dell'articolo III della Convenzione sono emendate come segue: ­

l'espressione «autorità» viene sostituita con «autorità competenti» in entrambi i paragrafi dell'articolo;

­

l'espressione «nell'allegato alla presente Convenzione» situata nel primo paragrafo dell'articolo viene sostituita con «negli allegati 1 e 2 alla presente Convenzione».

Art. 3 Alla Convenzione viene aggiunto un allegato 2, il cui testo è qui accluso, che precisa le condizioni di definizione e di attuazione del principio di cui all'articolo II paragrafo 2 nuovo nonché le condizioni secondo cui le autorità competenti dei due Stati ospiti sono autorizzate a intervenire sulla parte dell'area dell'Organizzazione situata sul territorio dell'altro Stato ospite.

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Art. 4 Il principio della parte preponderante prevedibile delle prestazioni di servizi da effettuare è applicato ai contratti di prestazioni di servizi conclusi dall'Organizzazione, per i quali il concorso di appalto è posteriore all'entrata in vigore del presente Protocollo.

Art. 5 Lo scambio di lettere del 18 giugno/5 luglio 19734 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sull'applicazione della Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente l'estensione sul territorio francese degli impianti dell'Organizzazione europea per le ricerche nucleari, conclusa il 13 settembre 1965, è emendato come segue: ­

l'espressione «l'allegato» viene sostituita con «gli allegati 1 e 2».

Art. 6 Ognuna delle parti notificherà all'altra parte l'adempimento delle formalità richieste dalla propria Costituzione per l'entrata in vigore del presente Protocollo, che avrà efficacia tre mesi dopo la data di ricezione dell'ultima di tali notifiche.

Fatto a Ginevra, il 18 ottobre 2010, in due esemplari, in lingua francese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica francese:

Valentin Zellweger Ambasciatore

Jean-Baptiste Mattei Ambasciatore

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RS 0.192.122.423.1

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Estensione su territorio francese degli impianti dell'Organizzazione europea per le Ricerche nucleari. Protocollo

Allegato 2 alla Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese del 13 settembre 1965 riguardante disposizioni specifiche applicabili alle imprese che operano sull'area dell'Organizzazione per realizzare prestazioni di servizi con carattere transnazionale Art. 1 1. L'impresa che, nel quadro del contratto stipulato con l'Organizzazione, esegue prestazioni di servizi sia sulla parte dell'area dell'Organizzazione situata in Svizzera sia su quella situata in Francia, è tenuta ad applicare ai salariati designati a svolgere questa attività le regole del diritto applicabile ai lavoratori distaccati dello Stato ospite nel quale si situa la parte preponderante prevedibile delle prestazioni da effettuare nell'ambito di questo contratto per quanto riguarda i seguenti ambiti: a)

la durata massima del lavoro e i periodi minimi di riposo; le disposizioni riguardanti il riposo compensatore;

b)

la durata minima dei congedi annui pagati; le disposizioni riguardanti i giorni festivi;

c)

i tassi di salario minimo, compresi i supplementi per straordinari;

d)

le condizioni di messa a disposizione dei lavoratori da parte delle imprese di lavoro interinale;

e)

l'igiene, la sicurezza, la salute sul lavoro;

f)

le misure di protezione applicabili alle condizioni di lavoro e d'impiego delle donne incinte e delle donne che hanno appena partorito, dei bambini e dei giovani;

g)

la parità di trattamento tra uomini e donne nonché le altre disposizioni in materia di non discriminazione in virtù del diritto nazionale interessato.

2. Sono considerate regole del diritto applicabile quelle definite dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nonché dagli accordi collettivi e dalle convenzioni collettive dichiarati applicabili in generale nello Stato ospite.

3. Gli altri ambiti, in particolare quelli riguardanti l'assunzione, la sospensione, la rottura del contratto di lavoro e la rappresentanza del personale, non sono trattati nella presente Convenzione e rimangono soggetti alle regole abituali di attribuzione, conformemente al principio della territorialità del diritto definito all'articolo II paragrafo 1 della Convenzione.

Art. 2 L'applicazione delle regole menzionate all'articolo 1 del presente allegato si effettua senza pregiudizio del mantenimento dei diritti acquisiti al momento della conclusione dei contratti di prestazioni di servizi tra le imprese e l'Organizzazione per i contratti individuali di lavoro correnti che legano i salariati alle imprese interessate dalle presenti disposizioni.

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Estensione su territorio francese degli impianti dell'Organizzazione europea per le Ricerche nucleari. Protocollo

Art. 3 1. L'Organizzazione determina, per ogni contratto, la localizzazione, sulla parte svizzera o francese della sua area, della parte preponderante prevedibile delle prestazioni di servizi da effettuare secondo le modalità definite nell'Accordo concluso il 18 ottobre 2010 tra gli Stati ospiti e l'Organizzazione.

2. La localizzazione della parte preponderante viene valutata in funzione dei seguenti criteri: a)

localizzazione dei posti di lavoro;

b)

numero e durata prevedibili delle prestazioni di servizi;

c)

numero di installazioni o di componenti su cui devono essere effettuate le prestazioni di servizi;

d)

numero o superficie dei locali in/su cui devono essere effettuate le prestazioni di servizi;

e)

numero dei punti di distribuzione.

3. L'Organizzazione tiene conto, per ogni contratto, del o dei criteri da applicare in funzione della loro pertinenza per determinare la localizzazione di questa parte preponderante, fondandosi su elementi oggettivi e quantificabili.

Art. 4 Conformemente alle modalità definite nell'Accordo concluso il 18 ottobre 2010 con gli Stati ospiti, l'Organizzazione informa le imprese, al momento del concorso di appalto, sulla localizzazione della parte preponderante prevedibile delle prestazioni di servizi da effettuare e sul diritto applicabile che ne risulta, in modo tale che queste possano tener conto di questo elemento per presentare l'offerta d'appalto.

Art. 5 Le disposizioni del presente allegato si applicano qualunque sia la nazionalità dell'impresa, la durata delle prestazioni nonché la durata e de il luogo d'impiego dei salariati nell'adempimento del contratto concluso con l'Organizzazione. Dette disposizioni riguardano le prestazioni di servizi di ogni genere. Esse non si applicano alla consegna di merci che non riguardano le prestazioni di servizi interessate dal presente Accordo.

Art. 6 Il diritto applicabile determinato conformemente al presente allegato rimane invariato fino alla scadenza del contratto, rinnovi compresi. Ogni impresa contraente comunica per iscritto questa informazione ai salariati interessati.

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Art. 7 Il diritto applicabile all'impresa subappaltante di un contratto di prestazioni di servizi concluso tra l'Organizzazione e un'impresa principale, conformemente alle regole summenzionate, è quello applicabile all'impresa principale. Tuttavia, se l'impresa subappaltante effettua prestazioni unicamente su una sola parte dell'area dell'Organizzazione, situata su territorio svizzero o francese, le disposizioni del presente allegato non sono applicabili.

Art. 8 L'impresa che si accinge a sottoscrivere un contratto con un'impresa subappaltante per garantire alcune prestazioni di sevizi riguardanti il contratto in questione informa quest'ultima per iscritto del diritto applicabile ai sensi della presente Convenzione.

Ogni impresa subappaltante comunica per iscritto questa informazione ai salariati interessati.

Art. 9 1. Se la legislazione dello Stato ospite, sul cui territorio si situa la parte preponderante del contratto concluso con l'Organizzazione, chiede che i salariati stranieri siano detentori di un'autorizzazione di lavoro, la domanda di autorizzazione è formulata presso le autorità competenti di questo Stato ospite.

2. Alla luce del documento stilato dall'Organizzazione, che determina dove si situa la parte preponderante del contratto, le autorità competenti dello Stato ospite interessato, se le regole e le procedure in vigore lo permettono, rilasciano un'autorizzazione di lavoro valida sull'insieme dell'area dell'Organizzazione per l'esecuzione del contratto menzionato. Il richiedente è quindi esonerato da ogni formalità della stessa natura presso le autorità competenti dell'altro Stato ospite.

3. Le autorità competenti dello Stato ospite sul cui territorio si situa la parte minoritaria del contratto, in possesso di una domanda di autorizzazione di lavoro, si dichiarano non competenti in materia e consigliano ai richiedenti di rivolgersi alle autorità competenti dello Stato ospite sul cui territorio si situa la parte preponderante del contratto.

4. Se la legislazione dello Stato ospite sul cui territorio si situa la parte preponderante del contratto non richiede la detenzione di un'autorizzazione di lavoro da parte dei salariati stranieri, non occorre formulare tale domanda, anche se questa formalità è prevista dalla legislazione dello Stato ospite sul cui territorio si situa la
parte minoritaria del contratto.

5. Nessuno può avvalersi di un'autorizzazione di lavoro conforme alle modalità sopraccitate nell'ambito di un'attività effettuata al di fuori dell'area dell'Organizzazione.

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Estensione su territorio francese degli impianti dell'Organizzazione europea per le Ricerche nucleari. Protocollo

Art. 10 Le questioni relative al soggiorno dei lavoratori salariati delle imprese interessate rimangono soggette al principio della territorialità del diritto definito all'articolo II paragrafo 1 della Convenzione.

Art. 11 1. Senza pregiudizio delle disposizioni specifiche che figurano negli accordi di sede o di statuto conclusi tra gli Stati ospiti e l'Organizzazione, in cui segnatamente si sottolinea che l'insieme dell'area su cui si esercitano le attività statutarie dell'Organizzazione è posto sotto l'autorità e il controllo di quest'ultima, si attua una cooperazione tra le autorità competenti dell'insieme delle parti interessate al fine di vigilare al rispetto dei principi definiti in materia di diritto applicabile alle imprese che operano sull'area dell'Organizzazione.

2. A questo scopo, gli agenti dei servizi d'ispezione del lavoro e di polizia degli stranieri territorialmente competenti dei due Stati ospiti possono svolgere, se necessario, missioni di visita e d'inchiesta sull'insieme dell'area dell'Organizzazione per constatare la corretta applicazione del loro diritto; detti agenti applicano le proprie regole di procedura. Queste missioni sono congiunte, qualora se richiesto dal diritto interno dello Stato ospite.

3. Le infrazioni constatate conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, commesse dalle imprese nell'ambito dell'esecuzione di un contratto concluso con l'Organizzazione o dai loro salariati, sono perseguite e giudicate dalle autorità competenti dello Stato ospite in cui il diritto è applicabile, conformemente alla sua legislazione.

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