Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'organizzazione del mondo del lavoro AgriAliForm del 22 maggio 2012

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr), decreta: Art. 1 È conferita obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'organizzazione del mondo del lavoro AgriAliForm conformemente al regolamento del 29 aprile 20112.

Art. 2 1

Il presente decreto entra in vigore il 1o giugno 2012.

2

L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

L'obbligatorietà generale può essere revocata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

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22 maggio 2012

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato Regolamento del Fondo per la formazione professionale dell'organizzazione del mondo del lavoro AgriAliForm con COG

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RS 412.10 Il testo del regolamento è pubblicato anche nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 108 del 6 giugno 2012.

2012-0795

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Regolamento del Fondo per la formazione professionale dell'organizzazione del mondo del lavoro AgriAliForm con COG

1

Denominazione e scopo

Art. 1

Denominazione

Con il presente regolamento si istituisce sotto la denominazione di «campo professionale agricoltura e professioni agricole» un fondo per la formazione professionale (in seguito denominato «fondo») dell'organizzazione del mondo del lavoro (Oml) AgriAliForm, ai sensi dell'articolo 60 della legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale (LFPr).

Art. 2

Scopo

Il fondo mira a promuovere la formazione professionale di base, la formazione professionale superiore e la formazione professionale continua delle professioni rappresentate dall'Oml AgriAliForm.

2

Campo d'applicazione

Art. 3

Campo d'applicazione territoriale

Il fondo è valido in tutta la Svizzera.

Art. 4

Campo d'applicazione aziendale

Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla forma giuridica, che sono assistite dall'Oml AgriAliForm. Queste sono segnatamente: a.

aziende agricole;

b.

aziende agricole specializzate quali le aziende orticole, frutticole, viticole e di pollicoltura;

c.

aziende enologiche e di imbottigliamento.

Art. 5

Campo d'applicazione personale

Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla forma giuridica, in cui vi sono persone che esercitano attività tipiche del ramo in

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RS 412.10

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Regolamento del Fondo per la formazione professionale dell'organizzazione del mondo del lavoro AgriAliForm con COG

particolare conformemente ai seguenti titoli della formazione professionale di base e della formazione professionale superiore: a.

persone che dispongono di un titolo riconosciuto della formazione professionale di base di livello AFC (inclusi gli orientamenti) in qualità di: 1. agricoltrice/agricoltore; 2. orticoltrice/orticoltore; 3. frutticoltrice/frutticoltore; 4. avicoltrice/avicoltore; 5. viticoltrice/viticoltore; 6. cantiniera/cantiniere;

b.

persone che dispongono di un titolo riconosciuto di una formazione professionale di base di livello CFP (inclusi gli orientamenti) in qualità di addetta/addetto alle attività agricole;

c.

persone che dispongono di un titolo riconosciuto di una formazione professionale superiore in qualità di: 1. agricoltrice/agricoltore; 2. orticoltrice/orticoltore; 3. frutticoltrice/frutticoltore; 4. avicoltrice/avicoltore; 5. viticoltrice/viticoltore; 6. cantiniera/cantiniere; 7. contadina;

d.

persone non in possesso dei titoli di cui alle lettere a e b nonché persone con formazione empirica che esercitano attività tipiche del ramo conformemente ai titoli di cui alle lettere a e b.

Art. 6

Validità per la singola azienda o parte di azienda

Il fondo è valido per le aziende o parti di aziende che rientrano nei suoi tre campi d'applicazione territoriale, aziendale e personale.

3

Prestazioni

Art. 7 Nel campo della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua, il fondo contribuisce segnatamente al finanziamento dei seguenti provvedimenti:

1

a.

elaborazione, gestione e attualizzazione di un sistema completo di formazione professionale di base, di formazione professionale superiore e di formazione professionale continua. Detto sistema comprende in particolare ana4979

Regolamento del Fondo per la formazione professionale dell'organizzazione del mondo del lavoro AgriAliForm con COG

lisi, sviluppo, progetti pilota, provvedimenti di introduzione e attuazione, informazione, trasmissione di sapere, controlling e include in particolare: 1. ordinanze sulla formazione professionale di base e regolamenti d'esame per offerte formative della formazione professionale superiore; 2. documenti e materiale didattico a sostegno della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua; 3. procedure di valutazione e qualificazione nelle offerte formative sostenute dall'Oml AgriAliForm, coordinamento e vigilanza delle procedure, compresa la garanzia della qualità; 4. spese per procedure di qualificazione riconosciute; 5. promozione e garanzia delle offerte di posti di tirocinio; 6. formazione e perfezionamento dei formatori e dei monitori di corsi interaziendali; 7. copertura delle spese organizzative, amministrative e di controllo dell'Oml AgriAliForm e dei suoi membri: Association des groupements et organisations romands de l'agriculture (AGORA), Associazione svizzera del commercio dei vini (ASCV), Aviforum (centro di competenza del settore avicolo svizzero), BioSuisse (associazione mantello dei produttori biologici svizzeri), Federazione svizzera dei viticoltori (FSV), Unione svizzera dei contadini (USC), Unione svizzera delle donne contadine e rurali (SBLV), Associazione Svizzera Frutta (ASF) e Unione svizzera produttori di verdura (USPV) nonché delle loro organizzazioni membro, in relazione ai compiti nella formazione professionale di base, nella formazione professionale superiore e nella formazione professionale continua; b.

pianificazione, organizzazione e realizzazione dei corsi interaziendali;

c.

reclutamento e promozione delle giovani leve in tutti i settori della formazione professionale;

d.

promozione della formazione professionale superiore.

La Commissione del fondo può decidere altri contributi finanziari per provvedimenti conformi allo scopo del fondo.

2

4

Finanziamento

Art. 8

Obbligo di contribuzione

Le aziende e parti di aziende sottoposte al fondo versano contributi volti al raggiungimento dello scopo del fondo.

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Regolamento del Fondo per la formazione professionale dell'organizzazione del mondo del lavoro AgriAliForm con COG

Art. 9

Base per il calcolo

La base per il calcolo dei contributi è rappresentata dalla superficie della rispettiva azienda o parte di azienda secondo l'articolo 4 lettere a e b.

1

La chiave di finanziamento è quella applicata per la riscossione dei contributi presso l'Unione svizzera dei contadini (USC).

2

La base dei dati poggia sul rilevamento della struttura delle aziende svolto dall'UFAG e dall'UST.

3

Presso le aziende enologiche e di imbottigliamento di cui all'articolo 4 lettera c, la riscossione dei contributi avviene per singola azienda, secondo una scala stabilita in base alla quantità di vino rispettivamente prodotto o imbottigliato.

4

La base dei dati poggia sulle cifre degli organi di controllo designati dall'articolo 64 capoverso 4 della legge federale del 29 aprile 19984 sull'agricoltura e dall'articolo 36 dell'ordinanza del 14 novembre 20075 sul vino.

5

Art. 10 1

Contributi

I contributi sono riscossi come segue: a.

contributo massimo per ettaro, per aziende o parti di aziende di cui all'articolo 4 lettere a e b: 4 franchi;

b.

contributo massimo per aziende o parti di aziende di cui all'articolo 4 lettera c: 500 franchi.

I contributi sono fissati e periodicamente verificati dal comitato dell'Oml AgriAliForm.

2

3

I contributi sono decisi: a. dall'assemblea dei delegati dell'Unione svizzera dei contadini per le aziende o parti di aziende di cui all'articolo 4 lettere a e b; b. dal comitato dell'Oml AgriAliForm per le aziende o parti di aziende di cui all'articolo 4 lettera c.

4

I contributi sono precisati in un allegato del presente regolamento.

5

I contributi sono versati annualmente.

Art. 11

Esenzione dall'obbligo di contribuzione

L'esenzione dall'obbligo di contribuzione è disciplinato dall'articolo 60 capoverso 6 LFPr in combinato disposto con l'articolo 68a capoverso 2 dell'ordinanza del 19 novembre 20036 sulla formazione professionale (OFPr) .

1

4 5 6

RS 910.1 RS 916.140 RS 412.101

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Regolamento del Fondo per la formazione professionale dell'organizzazione del mondo del lavoro AgriAliForm con COG

Un'azienda che vuole essere esentata totalmente o parzialmente dall'obbligo di contribuzione deve inoltrare al comitato dell'Oml AgriAliForm una richiesta motivata.

2

Art. 12

Limitazione delle entrate

Le entrate provenienti dai contributi non possono superare i costi totali delle prestazioni di cui all'articolo 7, calcolati su una media di sei anni, tenuto conto della costituzione di adeguate riserve.

5

Organizzazione, revisione e vigilanza

Art. 13

Comitato dell'Oml AgriAliForm

Il comitato dell'Oml AgriAliForm è l'organo di vigilanza del fondo ed è responsabile della sua gestione strategica.

1

2

Esso adempie in particolare i seguenti compiti: a.

nomina i membri della Commissione del fondo;

b.

istituisce un segretariato;

c.

emana un regolamento esecutivo;

d.

attribuisce i mezzi secondo l'elenco delle prestazioni e determina la quota destinata alla costituzione di riserve;

e.

decide in merito a ricorsi contro decisioni della Commissione del fondo.

Art. 14

Commissione del fondo

La Commissione del fondo è l'organo direttivo del fondo ed è responsabile della sua gestione operativa.

1

2

Essa è composta di sette membri ed è diretta da un presidente.

La Commissione e il presidente sono eletti dal comitato dell'Oml AgriAliForm. La Commissione si costituisce da sé.

3

4

In particolare, essa è competente per: a.

l'approvazione del preventivo;

b.

l'approvazione della contabilità del fondo;

c.

la sorveglianza del segretariato;

d.

l'esenzione dall'obbligo di versare contributi in caso di concorrenza con un altro fondo per la formazione professionale d'intesa con la direzione di detto fondo.

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Regolamento del Fondo per la formazione professionale dell'organizzazione del mondo del lavoro AgriAliForm con COG

Art. 15

Segretariato

Il segretariato assolve i compiti che non sono espressamente attribuiti al comitato.

Esso dà esecuzione al presente regolamento nell'ambito delle sue competenze.

1

È responsabile della riscossione dei contributi e del pagamento di contributi ai fornitori di prestazioni.

2

Art. 16

Consuntivo, revisione e contabilità

1

Il segretariato gestisce il fondo mediante conti e contabilità separate.

2

Il periodo contabile corrisponde all'anno civile.

Il consuntivo del fondo viene controllato annualmente da un ufficio di revisione indipendente.

3

Art. 17

Vigilanza sul fondo con conferimento dell'obbligatorietà generale

Il fondo cui è conferita l'obbligatorietà generale è sottoposto alla vigilanza dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) conformemente all'articolo 60 capoverso 7 LFPr.

1

Il consuntivo del fondo e il rapporto di revisione vengono inoltrati per conoscenza all'UFFT.

2

6

Approvazione, conferimento del carattere obbligatorio generale e scioglimento

Art. 18

Approvazione

Il presente regolamento del fondo è stato approvato dal comitato dell'Oml AgriAliForm conformemente all'articolo 2 degli statuti del 30 maggio 2005.

Art. 19

Conferimento dell'obbligatorietà generale

Il conferimento dell'obbligatorietà generale è disciplinato dal decreto del Consiglio federale.

Art. 20

Scioglimento

Qualora lo scopo del fondo non possa più essere raggiunto o vengano meno le basi legali, il comitato dell'Oml AgriAliForm, con il consenso dell'UFFT, scioglie il fondo.

1

2

Un eventuale capitale residuo del fondo viene destinato ad uno scopo affine.

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Regolamento del Fondo per la formazione professionale dell'organizzazione del mondo del lavoro AgriAliForm con COG

Art. 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data del conferimento dell'obbligatorietà generale da parte del Consiglio federale svizzero.

Art. 22

Disposizioni finali

Il presente regolamento sostituisce il regolamento del 24 aprile 2008 sul fondo per la formazione professionale dell'organizzazione del mondo del lavoro AgriAliForm.

29 aprile 2011

Organizzazione del mondo del lavoro AgriAliForm: W. Willener Presidente

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J. Rösch Segretario