Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Protezione contro i conducenti spericolati»

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Protezione contro i conducenti spericolati»; depositata il 15 giugno 20112; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 maggio 20123, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare del 15 giugno 2011 «Protezione contro i conducenti spericolati» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

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L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 123c (nuovo)

Protezione contro i conducenti spericolati

Chiunque, violando intenzionalmente le elementari norme della circolazione, determina un elevato rischio di provocare un incidente con feriti gravi o morti, segnatamente violando in modo particolarmente sconsiderato il limite di velocità massimo, eseguendo un sorpasso temerario o partecipando a una corsa di veicoli a motore non autorizzata, è punito come conducente spericolato con una pena detentiva da uno a quattro anni. Il superamento di almeno 40 km/h se il limite di velocità massimo è di 30 km/h, di almeno 50 km/h nelle località, di almeno 60 km/h fuori delle località e di almeno 80 km/h sulle autostrade è in ogni caso considerato una violazione particolarmente sconsiderata del limite di velocità massimo.

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Se il conducente spericolato cagiona la morte o il ferimento grave di una persona, la pena deve essere inasprita.

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3 I veicoli dei conducenti spericolati sono confiscati. Il ricavo della loro realizzazione è assegnato allo Stato e destinato in particolare a sostenere le vittime della strada. Sono fatti salvi gli interessi di terzi degni di protezione.

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RS 101 FF 2011 5571 FF 2012 4831

2012-0437

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Iniziativa popolare «Protezione contro i conducenti spericolati». DF

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RU 2012

La licenza di condurre deve essere revocata: a.

per almeno due anni a chi commette il reato per la prima volta;

b.

definitivamente in caso di recidiva; la legge può prevedere che la licenza di condurre possa essere eccezionalmente rilasciata di nuovo, ma al più presto dopo dieci anni.

Se a un conducente spericolato è stata revocata la licenza di condurre, la stessa potrà essere rilasciata di nuovo soltanto dopo che detto conducente abbia superato positivamente l'esame psicologico del traffico. Per il nuovo rilascio la legge può prevedere altre condizioni o stabilire che il rilascio sia vincolato a oneri.

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Se sussiste il forte sospetto che sia stato commesso un reato di guida spericolata, la licenza di condurre è ritirata a titolo preventivo fino al momento in cui la decisione è passata in giudicato.

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Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

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