Legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie

Disegno

(Legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, LVAMal) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 117 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 20122, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1 1

2

Oggetto e scopo

La presente legge disciplina la vigilanza esercitata dalla Confederazione su: a.

le casse malati;

b.

i gruppi assicurativi;

c.

i riassicuratori;

d.

l'istituzione comune di cui all'articolo 18 della legge federale del 18 marzo 19943 sull'assicurazione malattie (LAMal).

Si prefigge in particolare di proteggere gli assicurati conformemente alla LAMal.

Art. 2

Casse malati

Le casse malati sono persone giuridiche di diritto privato o pubblico, senza scopo di lucro, che esercitano l'assicurazione sociale contro le malattie (assicurazione sociale malattie) conformemente alla LAMal4.

1

2 Le casse malati sono libere di offrire, oltre all'assicurazione sociale malattie secondo la LAMal, anche assicurazioni complementari; secondo le condizioni e nei limiti stabiliti dal Consiglio federale possono esercitare anche altri rami d'assicurazione. Tali assicurazioni sottostanno alla legge federale del 2 aprile 19085 sul contratto d'assicurazione.

1 2 3 4 5

RS 101 FF 2012 1623 RS 832.10 RS 832.10 RS 221.229.1

2011-0252

1679

Legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie

Le casse malati possono inoltre offrire assicurazioni contro gli infortuni, con la limitazione di cui all'articolo 70 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 19816 sull'assicurazione contro gli infortuni.

3

Capitolo 2: Autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione sociale malattie Art. 3

Autorizzazione

L'autorità di vigilanza autorizza le casse malati che adempiono i requisiti della presente legge e tutelano gli interessi degli assicurati a esercitare l'assicurazione sociale malattie.

1

2

Pubblica un elenco delle casse malati autorizzate.

Art. 4 1

6 7

Condizioni di autorizzazione

Le casse malati devono: a.

essere costituite in società anonime, cooperative, associazioni o fondazioni;

b.

avere sede in Svizzera;

c.

disporre di un'organizzazione e di una gestione che garantiscano il rispetto delle disposizioni legali;

d.

disporre di un capitale di partenza sufficiente, essere sempre in grado di adempiere gli obblighi finanziari e, in particolare, disporre delle riserve necessarie;

e.

disporre di un ufficio di revisione esterno abilitato;

f.

esercitare l'assicurazione sociale malattie secondo il principio della mutualità e garantire la parità di trattamento degli assicurati; le casse malati destinano a soli scopi d'assicurazione sociale malattie i fondi provenienti da quest'ultima;

g.

offrire l'assicurazione sociale malattie anche alle persone tenute ad assicurarsi che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia; in casi particolari, l'autorità di vigilanza può esentare, su richiesta, talune casse malati da questo obbligo;

h.

esercitare l'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera secondo la LAMal7;

i.

accettare ogni persona tenuta o avente diritto ad assicurarsi, nei limiti del corrispettivo raggio d'attività territoriale;

j.

essere in grado di adempiere tutti gli altri requisiti della presente legge e della LAMal.

RS 832.20 RS 832.10

1680

Legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie

Art. 5

Delega di compiti

Le casse malati possono delegare compiti a un'altra impresa del gruppo assicurativo, a una federazione di casse malati o a terzi.

1

2

Non possono essere delegati: a.

la direzione generale e il controllo da parte del consiglio di amministrazione;

b.

i rimanenti compiti dirigenziali fondamentali, ivi compresa l'emanazione di decisioni ai sensi dell'articolo 49 della legge federale del 6 ottobre 20008 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).

Le casse malati devono garantire che la vigilanza sui compiti delegati possa essere esercitata senza restrizioni.

3

Art. 6 1

Domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione deve essere presentata all'autorità di vigilanza.

La domanda deve essere corredata del piano d'esercizio. Quest'ultimo deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti:

2

8 9

a.

gli statuti, l'atto costitutivo e un estratto del registro di commercio (iscrizione);

b.

l'organizzazione della cassa malati, se del caso anche del gruppo assicurativo a cui essa appartiene;

c.

i nominativi e i curriculum vitae dei membri del consiglio d'amministrazione, del consiglio di fondazione o del comitato e della direzione;

d.

la denominazione dell'ufficio di revisione esterno e il nominativo del revisore responsabile;

e.

indicazioni su persone che partecipano direttamente o indirettamente alla cassa malati con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto oppure che possono influenzare notevolmente in altro modo la sua attività;

f.

indicazioni sulla dotazione finanziaria dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dell'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera secondo la LAMal9;

g.

il bilancio d'apertura;

h.

i bilanci di previsione e i conti economici di previsione per i primi tre esercizi;

i.

se disponibile, il piano di riassicurazione e i contratti di riassicurazione;

j.

indicazioni sul rilevamento, sulla limitazione e sul controllo dei rischi;

k.

informazioni circa il raggio d'attività territoriale della cassa malati;

l.

se disponibili, i contratti e altri accordi mediante i quali si intende delegare a terzi compiti essenziali della cassa malati; RS 830.1 RS 832.10

1681

Legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie

m. le tariffe dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dell'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera; n.

le disposizioni sulle forme particolari dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 62 LAMal) e sull'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera (artt. 67­77 LAMal), come pure le disposizioni generali di assicurazione;

o.

se la cassa malati prevede di esercitare assicurazioni complementari e altri rami d'assicurazione, la comunicazione inerente l'avvenuta presentazione della domanda all'autorità di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA);

p.

se la cassa malati prevede di esercitare nel Principato del Liechtenstein, la comunicazione inerente l'avvenuta presentazione della relativa domanda.

L'autorità di vigilanza può chiedere ulteriori indicazioni e documenti, se necessari per valutare la domanda d'autorizzazione.

3

Art. 7

Modifica del piano d'esercizio

Le modifiche concernenti gli elementi del piano d'esercizio di cui all'articolo 6 capoverso 2 lettere a, i e k­n necessitano dell'autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

1

Le modifiche concernenti gli elementi del piano d'esercizio di cui all'articolo 6 capoverso 2 lettere b­f, j, o e p devono essere previamente annunciate all'autorità di vigilanza. Sono considerate autorizzate se l'autorità di vigilanza non avvia una verifica entro otto settimane dalla comunicazione.

2

Art. 8

Modifica della struttura giuridica, trasferimento di patrimonio e trasferimento dell'effettivo degli assicurati

1 La cassa malati che intende modificare la propria struttura giuridica o effettuare un trasferimento di patrimonio secondo la legge del 3 ottobre 200310 sulla fusione deve comunicarlo all'autorità di vigilanza.

2 Entro otto settimane dalla comunicazione, l'autorità di vigilanza può vietare o subordinare a condizioni una modifica che, per il suo genere e la sua entità, può pregiudicare la cassa malati o gli interessi degli assicurati.

Se è basato su un accordo contrattuale, il trasferimento totale o parziale dell'effettivo degli assicurati a un'altra cassa malati richiede l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza. Quest'ultima autorizza il trasferimento se gli interessi degli assicurati sono tutelati nel loro insieme.

3

Art. 9

Partecipazioni

La cassa malati che intende partecipare a un'altra impresa deve comunicarlo all'autorità di vigilanza, se la partecipazione raggiunge o supera il 10, 20, 33 o 50 per cento del capitale o dei diritti di voto dell'altra impresa.

1

10

RS 221.301

1682

Legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie

Chiunque intende partecipare, direttamente o indirettamente, a una cassa malati deve comunicarlo all'autorità di vigilanza, se la partecipazione raggiunge o supera il 10, 20, 33 o 50 per cento del capitale o dei diritti di voto della cassa malati.

2

3 Chiunque intende ridurre la propria partecipazione a una cassa malati sotto le soglie del 10, 20, 33 o 50 per cento del capitale o dei diritti di voto oppure intende modificare la partecipazione in modo tale che la cassa malati cessi di essere la sua filiale, deve comunicarlo all'autorità di vigilanza.

L'autorità di vigilanza può proibire o subordinare a condizioni una partecipazione che, per il suo genere e la sua entità, può essere pregiudizievole alla cassa malati o agli interessi degli assicurati.

4

Art. 10

Altre disposizioni

Sono fatte salve le disposizioni della legge del 6 ottobre 199511 sui cartelli concernenti la valutazione delle concentrazioni di imprese e le disposizioni della legge del 3 ottobre 200312 sulla fusione.

Capitolo 3: Esercizio dell'attività assicurativa Sezione 1: Finanziamento Art. 11

Procedura di finanziamento

Le casse malati finanziano l'assicurazione sociale malattie secondo il sistema di copertura dei bisogni.

Art. 12 1

Accantonamenti tecnici

Le casse malati sono tenute a costituire accantonamenti tecnici adeguati.

Gli accantonamenti tecnici comprendono gli accantonamenti destinati a coprire i costi di trattamenti già effettuati, ma non ancora fatturati, gli accantonamenti per i casi di assicurazione non ancora fatturati nell'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera e, se i premi sono scaglionati secondo l'età di entrata, gli accantonamenti di senescenza dell'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa.

2

Art. 13

Riserve

Per garantire la solvibilità nell'ambito delle assicurazioni sociali malattie, le casse malati devono costituire riserve sufficienti.

1

Il Consiglio federale determina un modello di calcolo dell'ammontare minimo delle riserve. Quest'ultimo si basa sui rischi assicurativi da parte della cassa malati nonché sui rischi di mercato e di credito.

2

11 12

RS 251 RS 221.301

1683

Legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie

Art. 14

Patrimonio vincolato dell'assicurazione sociale malattie

Le casse malati garantiscono le pretese derivanti dai rapporti d'assicurazione e dai contratti di riassicurazione mediante un patrimonio vincolato dell'assicurazione sociale malattie. Ogni anno devono fornirne la prova all'autorità di vigilanza; quest'ultima può esigerne la prova in ogni momento.

1

L'importo legale del patrimonio vincolato dell'assicurazione sociale malattie corrisponde agli accantonamenti tecnici.

2

Gli elementi del patrimonio vincolato dell'assicurazione sociale malattie devono essere designati in quanto tali. Possono essere utilizzati soltanto per sopperire alle pretese che tale patrimonio deve garantire.

3

Art. 15

Approvazione delle tariffe dei premi

Le tariffe dei premi per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera individuale necessitano dell'approvazione dell'autorità di vigilanza. Non possono essere rese pubbliche né applicate prima della loro approvazione.

1

L'autorità di vigilanza verifica se le tariffe dei premi presentate garantiscono la solvibilità della cassa malati e la protezione degli assicurati contro gli abusi.

2

3

L'autorità di vigilanza nega l'approvazione delle tariffe se i premi: a.

non rispettano le prescrizioni legali;

b.

non coprono i costi corrispondenti;

c.

superano in modo inadeguato i costi corrispondenti;

d.

comportano riserve eccessive.

In caso di mancata approvazione delle tariffe dei premi, l'autorità di vigilanza stabilisce i provvedimenti da prendere.

4

Prima dell'approvazione delle tariffe dei premi, i Cantoni possono dare alle casse malati e all'autorità di vigilanza il loro parere in merito ai costi stimati per il loro Cantone; la procedura di approvazione non deve essere per questo ritardata. I Cantoni possono chiedere alle casse malati le informazioni necessarie a tal fine. Tali informazioni non possono essere rese pubbliche né trasmesse prima dell'approvazione delle tariffe dei premi.

5

Art. 16

Restituzione dei premi incassati in eccesso

Se i premi incassati da una cassa malati in un Cantone eccedono in modo inadeguato i costi corrispondenti dei loro assicurati, l'autorità di vigilanza dispone la restituzione dei premi incassati in eccesso, sempre che la situazione economica della cassa malati lo consenta. Se la situazione economica non consente la restituzione, l'autorità di vigilanza potrà tenerne conto al momento dell'approvazione dei premi dell'anno successivo.

1

1684

Legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie

Per valutare l'adeguatezza dei premi, l'autorità di vigilanza si basa sul rapporto tra i costi e i premi della cassa malati. Essa prende in considerazione la compensazione dei rischi, le variazioni degli accantonamenti e l'effettivo degli assicurati.

2

Art. 17

Modalità della restituzione

La restituzione avviene sotto forma di rimborso concesso in parti uguali dalla cassa malati alle persone che sono assicurate presso la medesima per il rischio corrispondente nell'assicurazione sociale malattie il 31 dicembre dell'anno per il quale i premi sono corretti. Il rimborso deve avvenire nell'anno civile in cui è stata emanata la decisione.

Art. 18

Costi amministrativi

Le casse malati devono contenere i costi amministrativi dell'assicurazione sociale malattie entro limiti propri a una gestione economica.

1

2 Il Consiglio federale può disciplinare l'indennizzo dell'attività degli intermediari e i costi della pubblicità.

Sezione 2: Gestione aziendale e revisione Art. 19

Garanzia di un'attività irreprensibile

I membri del consiglio d'amministrazione, del consiglio di fondazione, del comitato o della direzione di una cassa malati o dell'istituzione comune devono godere di buona reputazione e offrire la garanzia di un'attività irreprensibile.

1

2 Il Consiglio federale stabilisce le qualifiche professionali che tali persone devono avere.

Chi presiede il consiglio d'amministrazione, il consiglio di fondazione o il comitato non può presiedere contemporaneamente la direzione.

3

4 Il Consiglio federale emana disposizioni sulla pubblicazione delle relazioni d'interesse e sulla prevenzione dei conflitti d'interessi.

Art. 20

Pubblicazione del sistema di indennità e delle indennità

1

Le casse malati pubblicano nel rapporto di gestione il loro sistema di indennità.

2

Pubblicano nel rapporto di gestione: a.

per il consiglio d'amministrazione, il consiglio di fondazione e il comitato: l'importo globale delle indennità concesse ai suoi membri e l'importo concesso a ciascuno di loro, menzionandone il nome e la funzione;

b.

per la direzione: l'importo globale delle indennità e l'importo concesso al membro che percepisce la remunerazione più elevata, menzionandone il nome e la funzione.

1685

Legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie

Le casse malati spiegano nel rapporto di gestione i motivi per cui le indennità sono state modificate rispetto all'anno precedente.

3

4

Sono considerate indennità in particolare: a.

gli onorari, i salari, i bonus e gli accrediti;

b.

le indennità di assunzione e di partenza;

c.

tutte le prestazioni per lavori supplementari.

Art. 21

Gestione dei rischi

Le casse malati devono essere organizzate in modo tale da essere in grado in particolare di individuare, limitare e controllare tutti i rischi principali.

1

Il Consiglio federale emana prescrizioni sull'obiettivo, sul contenuto e sulla documentazione della gestione dei rischi nonché sulla sorveglianza dei rischi da parte delle casse malati.

2

Art. 22

Controllo interno

Le casse malati istituiscono un efficace sistema interno di controllo, adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'impresa. Nominano un ufficio di revisione interno indipendente dalla direzione.

1

L'ufficio di revisione interno allestisce, almeno una volta all'anno, un rapporto sulla sua attività e lo presenta all'ufficio di revisione esterno.

2

Art. 23

Rapporti

Le casse malati allestiscono, per il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sulla gestione composto dal conto annuale, dal rapporto annuale e, se il Codice delle obbligazioni (CO)13 lo prescrive, dal conto di gruppo.

1

Le casse malati presentano all'autorità di vigilanza il rapporto sulla gestione sull'esercizio trascorso entro il 30 aprile. La decisione di approvazione dei conti da parte dell'organo competente della cassa malati può essere trasmessa successivamente, entro il 30 giugno.

2

L'autorità di vigilanza può ordinare che i rapporti siano presentati a scadenze inferiori a un anno.

3

4 Il Consiglio federale stabilisce le prescrizioni in materia di contabilità. Definisce le esigenze che i rapporti da presentare alla vigilanza conformemente ai capoversi 1­3 devono soddisfare e può definire esigenze particolari per il rapporto sulla gestione.

Può delegare tali competenze all'autorità di vigilanza.

13

RS 220

1686

Legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie

Art. 24 1

Ufficio di revisione esterno

Le casse malati designano un ufficio di revisione esterno abilitato il quale: a.

verifica accuratamente il conto annuale e, se del caso, il conto di gruppo (art. 727 segg. CO14);

b.

verifica la regolarità della gestione.

Possono operare in qualità di uffici di revisione le imprese di revisione abilitate quali periti revisori secondo la legge del 16 dicembre 200515sui revisori.

2

Possono esercitare la funzione di capo revisore le persone fisiche ammesse come periti revisori secondo la legge sui revisori.

3

Art. 25 1

Compiti dell'ufficio di revisione esterno

L'ufficio di revisione esterno verifica: a.

se dal profilo formale e materiale il conto annuale è allestito conformemente alle prescrizioni legali, agli statuti e ai regolamenti;

b.

se, secondo le istruzioni dell'autorità di vigilanza, sono rispettate le disposizioni della presente legge, della LAMal16 e delle relative ordinanze di esecuzione.

L'autorità di vigilanza può affidare mandati supplementari all'ufficio di revisione esterno e ordinare verifiche particolari. Le relative spese sono a carico della cassa malati sottoposta a verifica.

2

L'ufficio di revisione esterno redige una relazione con i risultati della sua verifica e le sue constatazioni conformemente all'articolo 728b CO17. Presenta detta relazione all'autorità di vigilanza entro il 30 aprile.

3

Art. 26

Obbligo d'informare dell'ufficio di revisione esterno

L'ufficio di revisione esterno informa senza indugio l'autorità di vigilanza delle seguenti constatazioni:

14 15 16 17

a.

reati;

b.

gravi irregolarità;

c.

violazione dei principi di un'attività irreprensibile;

d.

fatti che possono compromettere in altro modo la solvibilità della cassa malati o gli interessi degli assicurati.

RS 220 RS 221.302 RS 832.10 RS 220

1687

Legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie

Capitolo 4: Riassicurazione Art. 27

Autorizzazione

L'autorità di vigilanza rilascia l'autorizzazione a esercitare la riassicurazione dei rischi assicurativi dell'assicurazione sociale malattie se il riassicuratore adempie le esigenze della presente legge e garantisce gli interessi degli assicurati.

1

2

Pubblica un elenco dei riassicuratori autorizzati.

Art. 28 1

2

Condizioni di autorizzazione

Possono operare in qualità di riassicuratori: a.

le casse malati di cui all'articolo 2 con un numero d'assicurati pari al numero minimo stabilito dal Consiglio federale;

b.

gli assicuratori privati autorizzati ad esercitare la riassicurazione conformemente alla legge del 17 dicembre 200418 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) (riassicuratori privati).

I riassicuratori devono: a.

essere costituiti in società per azioni, cooperativa, associazione o fondazione;

b.

avere la sede in Svizzera;

c.

disporre di un'organizzazione e di una gestione che garantiscano il rispetto delle prescrizioni legali;

d.

essere in grado in ogni momento di far fronte agli impegni finanziari e in particolare, in qualità di cassa malati, disporre di sufficienti riserve o, in qualità di riassicuratore privato, di adempiere le esigenze finanziarie secondo la LSA;

e.

disporre di un ufficio di revisione esterno abilitato.

Art. 29 1

Domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione deve essere presentata all'autorità di vigilanza.

Alla domanda occorre allegare un piano d'esercizio. Quest'ultimo deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti:

2

18

a.

il piano di retrocessione per l'assicurazione sociale malattie, qualora il riassicuratore intenda riassicurare i rischi presso un'altra società;

b.

i conti economici e gli accantonamenti pianificati per esercitare la riassicurazione dell'assicurazione sociale malattie nei successivi tre anni di esercizio.

RS 961.01

1688

Legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie

Il piano d'esercizio di un riassicuratore privato deve inoltre contenere i dati e i documenti seguenti:

3

a.

l'organizzazione del riassicuratore privato e, se del caso, del gruppo assicurativo a cui appartiene;

b.

i nominativi e i curriculum dei membri del consiglio d'amministrazione, del consiglio di fondazione o del comitato e della direzione:

c.

indicazioni sulle persone che, direttamente o indirettamente, partecipano all'impresa di riassicurazione con almeno il 10 per cento del capitale o dei voti o che possono esercitare un influsso determinante sul suo esercizio in altro modo;

d.

indicazioni sulla dotazione finanziaria del riassicuratore e un attestato della FINMA secondo cui il riassicuratore adempie le esigenze finanziarie secondo la LSA19 per esercitare nell'ambito dell'assicurazione sociale malattie;

e.

la denominazione dell'ufficio di revisione esterno e del revisore responsabile.

L'autorità di vigilanza può esigere altre indicazioni e documenti se sono necessari per la valutazione della domanda.

4

Art. 30

Modifiche del piano d'esercizio

Le modifiche che concernono gli elementi del piano d'esercizio devono essere comunicate all'autorità di vigilanza.

Art. 31

Quota minima delle casse malati ai rischi di assicurazione

Il Consiglio federale stabilisce la quota minima dei rischi di assicurazione che le casse malati stesse devono assumersi.

Art. 32

Contratti di riassicurazione

I premi della riassicurazione devono corrispondere ai rischi assunti. Necessitano dell'approvazione dell'autorità di vigilanza.

1

I riassicuratori devono presentare annualmente all'autorità di vigilanza i conti economici di previsione per l'esercizio della riassicurazione dell'assicurazione sociale malattie e un conteggio per ogni contratto di riassicurazione.

2

19

RS 961.01

1689

Legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie

Capitolo 5: Vigilanza Sezione 1: In generale Art. 33

Compiti, poteri e competenze dell'autorità di vigilanza

L'autorità di vigilanza sorveglia l'esercizio dell'assicurazione sociale malattie.

Svolge in particolare i compiti seguenti:

1

a.

vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e di quelle della LAMal20;

b.

verifica se esiste la garanzia di un'attività irreprensibile;

c.

vigila sul rispetto del piano d'esercizio;

d.

vigila affinché le casse malati siano solvibili, costituiscano le riserve e gli accantonamenti nel rispetto delle prescrizioni, amministrino e investano gli elementi patrimoniali in modo corretto, e affinché tutti gli utili di capitale pervengano all'assicurazione sociale malattie;

e.

protegge gli assicurati da abusi.

Provvede affinché le casse malati soddisfino durevolmente le condizioni di autorizzazione secondo la legge. Se le condizioni non sono più soddisfatte, l'autorità di vigilanza esige il ripristino della situazione legale.

2

L'autorità di vigilanza può impartire istruzioni alle casse malati per l'applicazione uniforme del diritto federale ed effettuare ispezioni presso di esse. Le ispezioni possono essere svolte anche senza preavviso. All'autorità di vigilanza deve essere accordato il libero accesso a tutte le informazioni che essa ritiene pertinenti nell'ambito dell'ispezione in corso.

3

Per verificare il rispetto della presente legge l'autorità di vigilanza può in ogni momento far capo a terzi. I costi possono essere addebitati all'impresa sottoposta a vigilanza, in particolare se al momento del controllo sono constatate irregolarità o atti illeciti. Le persone incaricate sono esonerate dall'obbligo del segreto nei confronti dell'autorità di vigilanza.

4

5 L'esercizio delle assicurazioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 soggiace alla vigilanza della FINMA secondo la LSA21. L'autorità di vigilanza e la FINMA coordinano le loro attività di vigilanza. Esse si informano reciprocamente non appena vengono a conoscenza di eventi importanti per l'altra autorità di vigilanza.

Art. 34

Obbligo d'informare e di notificare

Le imprese sottoposte a vigilanza sono tenute a fornire all'autorità di vigilanza, all'ufficio di revisione esterno o alle persone incaricate dall'autorità di vigilanza tutte le informazioni e i documenti giustificativi necessari all'esercizio della vigilanza dell'assicurazione sociale malattie.

1

20 21

RS 832.10 RS 961.01

1690

Legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie

Sono tenute a fornire annualmente indicazioni sui dati relativi alla loro attività nell'ambito dell'assicurazione sociale malattie. L'autorità di vigilanza può esigere queste indicazioni anche con maggiore frequenza.

2

Le casse malati devono inoltre notificare senza indugio all'autorità di vigilanza gli eventi di grande importanza ai fini della vigilanza.

3

Art. 35

Scambio di informazioni e assistenza amministrativa

In deroga all'articolo 33 LPGA22, l'autorità di vigilanza è autorizzata, nell'ambito dell'assicurazione sociale malattie, a trasmettere ad altre autorità di vigilanza svizzere e ai Cantoni informazioni e documenti non accessibili al pubblico di cui necessitano per adempiere i loro compiti.

1

Fatte salve disposizioni di leggi speciali, le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione e dei Cantoni hanno l'obbligo di collaborare agli accertamenti dell'autorità di vigilanza e, su richiesta, di metterle a disposizione i dati necessari.

All'autorità di vigilanza non possono essere addossati costi per l'assistenza amministrativa.

2

Art. 36

Pubblicazione delle decisioni

In deroga all'articolo 33 LPGA23, l'autorità di vigilanza può rendere pubblici i provvedimenti da essa adottati e le sanzioni penali.

Sezione 2: Provvedimenti di vigilanza Art. 37

Provvedimenti conservativi

L'autorità di vigilanza adotta i provvedimenti conservativi che ritiene necessari per tutelare gli interessi degli assicurati se una cassa malati non rispetta le disposizioni della presente legge e della LAMal24, non si conforma agli ordini dell'autorità di vigilanza o gli interessi degli assicurati paiono altrimenti messi in pericolo.

1

2

Essa può in particolare:

22 23 24

a.

vietare la libera disposizione degli elementi patrimoniali della cassa malati;

b.

ordinare il deposito o il blocco degli elementi patrimoniali della cassa malati;

c.

delegare a terzi, parzialmente o totalmente, i poteri degli organi della cassa malati;

d.

trasferire l'effettivo degli assicurati a un'altra cassa malati conformemente all'articolo 39;

RS 830.1 RS 830.1 RS 832.10

1691

Legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie

e.

ordinare la realizzazione del patrimonio vincolato dell'assicurazione sociale malattie;

f.

esigere la revoca delle persone incaricate della direzione generale, della vigilanza, del controllo o della gestione;

g.

ordinare un aumento dei premi;

h.

ordinare l'attuazione di un piano di finanziamento o di risanamento;

i.

nominare una persona e affidarle compiti e poteri speciali conformemente all'articolo 38;

j.

attribuire elementi patrimoniali della cassa malati al patrimonio vincolato dell'assicurazione sociale malattie fino al raggiungimento dell'importo legale di cui all'articolo 14 capoverso 2;

k.

ordinare la moratoria concordataria secondo gli articoli 293­304 della legge federale dell'11 aprile 188925 sulla esecuzione e sul fallimento in caso di rischio d'insolvibilità;

l.

esigere dalla cassa malati la conclusione di un contratto di riassicurazione.

Se la situazione finanziaria di una cassa malati è messa in pericolo e gli organi statutari non prendono provvedimenti adeguati, l'autorità di vigilanza può prendere i provvedimenti di cui al capoverso 2 lettere g e h, in modo da garantire il rispetto delle disposizioni legali per i due anni successivi.

3

Art. 38

Persona incaricata dall'autorità di vigilanza

L'autorità di vigilanza può incaricare uno specialista indipendente di attuare i provvedimenti in materia di vigilanza che ha ordinato nei confronti di un'impresa sottoposta a vigilanza.

1

L'autorità di vigilanza definisce i compiti della persona incaricata. Stabilisce in quale misura la persona incaricata può agire al posto degli organi dell'impresa sottoposta a vigilanza.

2

L'articolo 34 si applica per analogia ai poteri in materia di informazione della persona incaricata e all'obbligo di informare dell'impresa sottoposta a vigilanza.

3

I costi per la persona incaricata sono a carico dell'impresa sottoposta a vigilanza.

Su ordine dell'autorità di vigilanza, l'impresa sottoposta a vigilanza deve versare un anticipo dei costi. In casi eccezionali l'autorità di vigilanza può esonerare del tutto o in parte dal versamento di tali costi.

4

Art. 39

Procedura in caso di trasferimento dell'effettivo degli assicurati

In vista del trasferimento dell'effettivo degli assicurati l'autorità di vigilanza è esonerata dall'obbligo di mantenere il segreto nei confronti delle casse malati e delle federazioni di casse malati interessate.

1

25

RS 281.1

1692

Legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie

L'autorità di vigilanza può trasferire a un'altra cassa malati la totalità o una parte dell'effettivo degli assicurati, con il patrimonio vincolato dell'assicurazione sociale malattie, le riserve nonché i diritti e gli obblighi ad essi connessi, sempreché questa vi dia il proprio consenso. Decide le condizioni del trasferimento.

2

Art. 40

Dichiarazione di fallimento

La dichiarazione di fallimento di una cassa malati necessita il consenso dell'autorità di vigilanza. Questa rilascia il suo consenso se non esistono possibilità di risanamento.

1

L'autorità di vigilanza può chiedere la dichiarazione di fallimento al giudice del fallimento.

2

Art. 41

Mutuo per superare una penuria di liquidità

Per superare una penuria momentanea di liquidità, il Consiglio federale può concedere all'istituzione comune un mutuo di tesoreria alle condizioni di mercato. La concessione dei mutui di tesoreria può essere vincolata a condizioni.

1

Per garantire il rimborso del mutuo di tesoreria, il Consiglio federale può stabilire entro cinque anni a favore del fondo in caso di insolvenza un supplemento di premio dell'1 per cento al massimo del volume dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

2

Sezione 3: Cessazione dell'attività assicurativa Art. 42 L'autorità di vigilanza revoca a una cassa malati l'autorizzazione di esercitare l'assicurazione sociale malattie o a un riassicuratore l'autorizzazione di esercitare la riassicurazione dell'assicurazione sociale malattie se ne fanno richiesta o se non adempiono più le condizioni legali.

1

Se l'autorizzazione è revocata integralmente e il patrimonio e l'effettivo degli assicurati non sono trasferiti per contratto a un'altra cassa malati, l'eventuale eccedenza patrimoniale della cassa malati è accreditata al fondo in caso d'insolvenza dell'istituzione comune.

2

Se l'autorità di vigilanza revoca a una cassa malati l'autorizzazione di esercitare l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie solo per parti del suo raggio di attività territoriale, la cassa malati deve cedere una parte delle sue riserve. Questo importo è ripartito fra le casse malati che riprendono gli assicurati toccati dalla limitazione del raggio di attività. L'autorità di vigilanza può stabilire l'importo e affidarne la ripartizione all'istituzione comune.

3

4 Se una cassa malati o un riassicuratore cessa l'attività assicurativa, l'autorità di vigilanza decide la revoca della vigilanza.

1693

Legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie

L'autorità di vigilanza comunica la sua decisione all'ufficio del registro di commercio e la pubblica a spese dell'impresa.

5

Capitolo 6: Disposizioni particolari per la vigilanza sui gruppi assicurativi Art. 43

Gruppi assicurativi

Due o più imprese formano un gruppo assicurativo se: a.

almeno una è una cassa malati;

b.

nel loro insieme operano prevalentemente nel settore assicurativo; e

c.

costituiscono un'unità economica o sono altrimenti collegate tra di loro sulla base di fattori d'influenza o di controllo.

Art. 44

Relazioni con la vigilanza individuale

La vigilanza sui gruppi assicurativi è esercitata quale complemento alla vigilanza individuale di una cassa malati.

1

Il Consiglio federale può emanare disposizioni concernenti la vigilanza sui processi interni ai gruppi, sulla gestione dei rischi, sul sistema di controllo interno e sulla concentrazione dei rischi a livello di gruppo. Può delegare tali competenze all'autorità di vigilanza.

2

Art. 45 1

Garanzia di un'attività irreprensibile e ufficio di revisione esterno

L'articolo 19 si applica per analogia alla società holding dirigente.

I gruppi assicurativi devono disporre di un ufficio di revisione esterno. Gli articoli 24­26 si applicano per analogia.

2

Art. 46

Obbligo d'informare

L'obbligo d'informare secondo l'articolo 34 si applica alla società holding dirigente.

Capitolo 7: Istituzione comune Sezione 1: In generale Art. 47

Ufficio di revisione esterno

L'istituzione comune designa un ufficio di revisione esterno. Gli articoli 24­26 si applicano per analogia.

1694

Legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie

Art. 48

Rapporti

L'istituzione comune trasmette all'autorità di vigilanza un rapporto annuale sulla sua attività, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Al rapporto annuale vanno allegati: a.

un conto d'esercizio per ogni settore di attività;

b.

un conto globale di esercizio;

c.

un bilancio;

d.

un riepilogo delle riserve (settore riduzione dei premi);

e.

il rapporto dell'ufficio di revisione.

Sezione 2: Fondo in caso d'insolvenza Art. 49

Gestione del fondo in caso d'insolvenza

L'istituzione comune gestisce un fondo in caso d'insolvenza che ha per scopo di assumere i costi delle prestazioni legali in vece delle casse malati insolventi secondo l'articolo 18 capoverso 2 LAMal26.

Art. 50

Finanziamento del fondo in caso d'insolvenza

Il fondo in caso d'insolvenza è finanziato mediante: a.

i contributi delle casse malati;

b.

gli eccedenti patrimoniali delle casse malati sciolte, il cui patrimonio ed effettivo degli assicurati non sono stati trasferiti per contratto a un'altra cassa malati;

c.

le maggiori entrate che risultano dalla verifica dell'economicità dei medicamenti compresi nell'elenco delle specialità e che le imprese farmaceutiche restituiscono all'istituzione comune;

d.

le pretese imposte mediante regresso (art. 54 cpv. 4).

Art. 51

Ammontare del fondo in caso d'insolvenza

L'istituzione comune stabilisce l'ammontare del fondo in caso d'insolvenza.

L'ammontare è determinato in base ai rischi che devono essere coperti dal fondo in caso d'insolvenza.

1

I rischi di cui al capoverso 1 sono determinati in base alla situazione finanziaria delle casse malati.

2

L'autorità di vigilanza può ordinare l'aumento del fondo in caso d'insolvenza per garantire la stabilità del sistema dell'assicurazione malattie.

3

26

RS 832.10

1695

Legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie

Art. 52

Insolvenza

Una cassa malati è considerata insolvente quando nei suoi confronti è stato dichiarato il fallimento o se, in un prossimo futuro, non sarà più in grado di adempiere i suoi obblighi finanziari.

1

L'autorità di vigilanza constata formalmente l'insolvenza di una cassa malati, su domanda della cassa malati stessa, su domanda dell'istituzione comune o d'ufficio.

Nel contempo stabilisce l'inizio dell'obbligo di fornire prestazioni del fondo in caso di insolvenza e informa l'istituzione comune.

2

Art. 53

Genere e portata dell'assunzione delle prestazioni

L'istituzione comune assume, a carico del fondo in caso d'insolvenza, l'importo che manca alla cassa malati insolvente per il pagamento delle prestazioni legali.

Queste comprendono:

1

2

a.

i costi per le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie;

b.

le prestazioni dell'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera;

c.

i contributi per la compensazione dei rischi secondo il numero 2 capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 21 dicembre 200727 della LAMal (Compensazione dei rischi);

d.

le spese amministrative legate alla concessione delle prestazioni di cui alle lettere a­c.

Stabilisce di volta in volta il modo appropriato di elaborare le prestazioni.

Comunica costantemente all'amministrazione della liquidazione o del fallimento l'ammontare delle prestazioni assunte dal fondo in caso d'insolvenza. Le prestazioni comunicate sono trattate come crediti esigibili.

3

Sezione 3: Regresso Art. 54 Nei confronti di un organo o di un terzo responsabile dell'insolvenza della cassa malati, l'istituzione comune assume le pretese della cassa malati fino all'ammontare delle prestazioni legali di cui il fondo in caso d'insolvenza si è fatto carico. Fa valere i propri crediti nella procedura di fallimento.

1

Se vi sono più responsabili, questi rispondono in solido per le pretese di regresso dell'istituzione comune.

2

Ai diritti trasferiti all'istituzione comune sono applicabili gli stessi termini di prescrizione applicabili nei confronti della cassa malati. Per il diritto di regresso dell'istituzione comune, i termini decorrono soltanto dal momento in cui essa è

3

27

RU 2009 4755

1696

Legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie

venuta a conoscenza delle prestazioni che è chiamata a fornire e della persona soggetta all'obbligo del risarcimento.

La somma ricavata, dedotte le spese di incasso, serve a coprire l'importo di cui il fondo in caso d'insolvenza si è fatto carico secondo l'articolo 53. L'eccedenza è versata nella massa fallimentare.

4

5 Le pretese che non passano all'istituzione comune rimangono nella massa fallimentare.

Capitolo 8: Disposizioni penali Art. 55

Delitti

È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

1

a.

gestisce senza autorizzazione una cassa malati o una riassicurazione non abilitata all'attività assicurativa;

b.

ritira o grava beni del patrimonio vincolato dell'assicurazione sociale malattie di un'entità tale che l'importo legale non risulta più coperto;

c.

compie qualsiasi altro atto che diminuisca la sicurezza degli elementi del patrimonio vincolato dell'assicurazione sociale malattie.

Chi agisce per negligenza è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

2

Art. 56 1

Contravvenzioni

È punito con la multa fino a 500 000 franchi chiunque intenzionalmente:

28 29

a.

viola un obbligo secondo gli articoli 7, 8, 9, 34 o 46;

b.

in violazione dell'obbligo di informare o di comunicare secondo la presente legge, dà informazioni inesatte o rifiuta di darle;

c.

non presenta il rapporto di gestione entro il termine legale;

d.

non costituisce gli accantonamenti di cui all'articolo 12;

e.

in qualità di organo esecutivo in virtù della presente legge, viola i suoi obblighi, segnatamente l'obbligo del segreto, o abusa della sua funzione a detrimento altrui, a suo profitto o a profitto indebito di terzi;

f.

si oppone a un controllo ordinato dall'autorità di vigilanza o lo rende altrimenti impossibile;

g.

si sottrae all'obbligo di assistenza giudiziaria e amministrativa ai sensi dell'articolo 32 LPGA28 e dell'articolo 82 LAMal29;

RS 830.1 RS 832.10

1697

Legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie

h.

viola il divieto di cui all'articolo 62 capoverso 2bis o all'articolo 64 capoverso 8 LAMal.

2

Chi agisce per negligenza è punito con la multa fino a 150 000 franchi.

3

È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente: a.

contravviene o non dà seguito a una decisione passata in giudicato dell'autorità di vigilanza o a una decisione delle autorità di ricorso;

b.

ostacola l'applicazione dell'obbligo d'assicurazione di cui agli articoli 4, 4a, 5 e 7 LAMal;

c.

viola le prescrizioni concernenti la procedura di finanziamento e la presentazione dei conti;

d.

viola le prescrizioni concernenti il rimborso delle prestazioni secondo l'articolo 34 capoverso 1 LAMal;

e.

viola le prescrizioni concernenti la partecipazione ai costi secondo l'articolo 64 LAMal;

f.

viola le prescrizioni concernenti i premi degli assicurati secondo gli articoli 61­63 LAMal.

Chi agisce per negligenza nei casi di cui al capoverso 3 lettere b­f è punito con la multa fino a 20 000 franchi.

4

Le informazioni che l'autorità di vigilanza o la persona incaricata ha ottenuto grazie alla collaborazione di una persona possono essere utilizzate contro tale persona nell'ambito di una procedura penale soltanto con il suo consenso o se fosse stato possibile ottenere tali informazioni anche senza la sua collaborazione.

5

Art. 57

Infrazioni commesse nell'azienda

L'autorità competente può rinunciare a perseguire le persone punibili e condannare al loro posto l'azienda al pagamento di una multa se: a.

l'inchiesta nei confronti della persone punibili secondo l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 197430 sul diritto penale amministrativo richiede provvedimenti istruttori sproporzionati rispetto alla pena comminata; e

b.

la multa che entra in linea di conto per l'infrazione alla presente disposizione penale è di 20 000 franchi al massimo.

Capitolo 9: Autorità di vigilanza competente Art. 58 L'Ufficio federale della sanità pubblica esercita la vigilanza ai sensi della presente legge.

30

RS 313.0

1698

Legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie

Capitolo 10: Disposizioni finali Art. 59

Esecuzione

Il Consiglio federale esegue la presente legge. Emana le disposizioni esecutive.

Art. 60

Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 61 1

2

Disposizioni transitorie

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le casse malati devono: a.

disporre di un piano d'esercizio secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettere a­f e i­p e presentarlo all'autorità di vigilanza;

b.

garantire le pretese derivanti da rapporti di assicurazione e da contratti di riassicurazione mediante un patrimonio vincolato dell'assicurazione sociale malattie secondo l'articolo 14;

c.

disporre di una gestione dei rischi secondo l'articolo 21;

d.

disporre di un ufficio di revisione interno secondo l'articolo 22.

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge devono: a.

adempiere le condizioni di cui all'articolo 5;

b.

offrire la garanzia di un'attività irreprensibile secondo l'articolo 19.

Art. 62

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1699

Legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie

Allegato (art. 60)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 16 dicembre 200531 sui revisori Art. 22 rubrica e cpv. 1 prima frase Autorità svizzera di sorveglianza L'autorità di sorveglianza e le altre autorità svizzere di sorveglianza si scambiano tutte le informazioni e i documenti di cui hanno bisogno per applicare la rispettiva legislazione. ...

1

2. Legge federale del 18 marzo 199432 sull'assicurazione malattie Art. 1 cpv. 1 1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 200033 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione malattie, sempre che la presente legge o la legge del ...34 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (LVAMal) non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

Art. 4

Scelta dell'assicuratore

Le persone tenute ad assicurarsi possono scegliere liberamente tra le casse malati che dispongono di un'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione sociale malattie (assicuratori) conformemente alla LVAMal35.

Art. 7 cpv. 4, 7 e 8 Se un assicuratore, volontariamente o sulla base di una decisione di un'autorità, non esercita più l'assicurazione sociale malattie, il rapporto assicurativo termina con la revoca dell'autorizzazione secondo l'articolo 42 LVAMal36.

4

31 32 33 34 35 36

RS 221.302 RS 832.10 RS 830.1 RS ...; FF 2012 1679 RS ...; FF 2012 1679 RS ...; FF 2012 1679

1700

Legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie

In caso di cambiamento d'assicuratore, il precedente assicuratore non può costringere l'assicurato a disdire anche le assicurazioni complementari di cui all'articolo 2 capoverso 2 LVAMal.

7

8 L'assicuratore non può disdire le assicurazioni complementari di cui all'articolo 2 capoverso 2 LVAMal per il solo motivo che l'assicurato cambia assicuratore per l'assicurazione sociale malattie.

Sezione 1 (art. 11­15) Abrogata Art. 18 cpv. 2 L'istituzione comune assume i costi delle prestazioni legali in vece degli assicuratori insolvibili conformemente all'articolo 53 LVAMal37.

2

Titolo prima dell'articolo 21

Sezione 4: Dati e statistiche Art. 21­22a Abrogati Art. 24

Principio

L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle prestazioni definite negli articoli 25­31, secondo le condizioni di cui agli articoli 32­34.

1

2

Le prestazioni assunte dipendono dalla data o dal periodo di trattamento.

Art. 59a

Dati dei fornitori di prestazioni

I fornitori di prestazioni sono tenuti a comunicare alle competenti autorità federali i dati di cui necessitano per vigilare sull'applicazione delle disposizioni della presente legge relative all'economicità e alla qualità delle prestazioni. Segnatamente vanno comunicati i seguenti dati:

1

37

a.

il genere di attività, l'infrastruttura e le installazioni nonché la forma giuridica;

b.

il numero e la struttura dei dipendenti e dei posti di formazione;

c.

il numero e la struttura dei pazienti, in forma anonima;

d.

il genere, l'entità e i costi delle prestazioni fornite;

RS ...; FF 2012 1679

1701

Legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie

e.

gli oneri, i proventi e il risultato d'esercizio;

f.

gli indicatori medici della qualità.

Le persone fisiche e giuridiche interpellate sono tenute a fornire le informazioni richieste. I dati devono essere messi a disposizione gratuitamente.

2

I dati vengono rilevati dall'Ufficio federale di statistica. Per ogni fornitore di prestazioni i dati di cui al capoverso 1 necessari per l'esecuzione della presente legge sono messi a disposizione dell'Ufficio federale della sanità pubblica, del Sorvegliante federale dei prezzi, dell'Ufficio federale di giustizia, dei Cantoni e degli assicuratori nonché degli organi menzionati nell'articolo 84a. I dati sono pubblicati.

3

4 Il Consiglio federale emana prescrizioni dettagliate sulla rilevazione, il trattamento, la trasmissione e la pubblicazione dei dati, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Sezione 1 (art. 60) e 61 cpv.5 Abrogati Art. 67 cpv. 1 Le persone domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un'attività lucrativa e aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i 65 anni possono stipulare un'assicurazione d'indennità giornaliera con una cassa malati ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 LVAMal38.

1

Art. 68 Abrogato Art. 72 Abs. 1bis 1bis

Le prestazioni assunte dipendono dal periodo di incapacità lavorativa.

Art. 75 Abrogato Art. 84 frase introduttiva Gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione secondo la presente legge o secondo la LVAMal39 possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge o dalla LVAMal segnatamente per: 38 39

RS ...; FF 2012 1679 RS ...; FF 2012 1679

1702

Legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie

Art. 84a cpv. 1, frase introduttiva e lett. a Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o la LVAMal40 o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA41:

1

a.

ad altri organi incaricati di applicare la presente legge o la LVAMal , nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione, qualora ne necessitino per adempiere gli obblighi conferiti loro dalla presente legge o dalla LVAMal;

Art. 92 lett. c, 93, 93a e 94 Abrogati

3. Legge del 17 dicembre 200442 sulla sorveglianza degli assicuratori Art. 80 cpv. 2 2 La FINMA e l'autorità di vigilanza secondo la legge del ...43 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie coordinano le loro attività di sorveglianza. Si informano reciprocamente non appena vengono a conoscenza di eventi significativi per l'altra autorità di sorveglianza.

40 41 42 43

RS ...; FF 2012 1679 RS 830.1 RS 961.01 RS ...; FF 2012 1679

1703

Legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie

1704