Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale suissetec del 22 maggio 2012

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr), decreta: Art. 1 È conferita obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale di suissetec (Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione) conformemente al regolamento del 17 giugno 20112.

Art. 2 1

Il presente decreto entra in vigore il 1o giugno 2012.

2

L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

Essa può essere revocata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

3

22 maggio 2012

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato Regolamento del Fondo per la formazione professionale suissetec con COG

1 2

RS 412.10 Il testo del regolamento è anche pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 108 del 6 giugno 2012.

2012-0792

4969

Regolamento del Fondo per la formazione professionale suissetec con COG

1

Denominazione e scopo

Art. 1

Denominazione

Con il presente regolamento si istituisce sotto la denominazione di «Fondo per la formazione professionale suissetec» un fondo non autonomo per la formazione professionale dell'Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec) ai sensi dell'articolo 60 della legge federale del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale (LFPr).

Art. 2

Scopo

Il fondo mira a promuovere la formazione professionale di base, la formazione professionale superiore e la formazione professionale continua dei rami riscaldamento, ventilazione/climatizzazione, impianti sanitari e lattoniere.

1

Le aziende sottoposte al fondo versano contributi volti al raggiungimento dello scopo del fondo secondo le disposizioni della sezione 4.

2

2

Campo d'applicazione

Art. 3

Campo d'applicazione territoriale

Il fondo è valido in tutta la Svizzera.

Art. 4

Campo d'applicazione aziendale

Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che:

3

a.

offrono o forniscono prodotti e prestazioni nei settori progettazione, installazione, manutenzione, commercio e fabbricazione dei rami riscaldamento, ventilazione/climatizzazione, impianti sanitari e lattoniere;

b.

sono membri di suissetec o assoggettati al fondo in seguito al conferimento dell'obbligatorità generale.

RS 412.10

4970

Regolamento del Fondo per la formazione professionale suissetec con COG

Art. 5

Campo d'applicazione personale

Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, in cui sono attive persone che svolgono attività relative a uno dei seguenti titoli: a.

persone che dispongono di un titolo riconosciuto della formazione professionale di base in qualità di: 1. installatrice di riscaldamenti AFC/installatore di riscaldamenti AFC; 2. costruttrice di impianti di ventilazione AFC/costruttore di impianti di ventilazione AFC; 3. installatrice di impianti sanitari AFC/installatore di impianti sanitari AFC; 4. lattoniera AFC/lattoniere AFC; 5. progettista nella tecnica della costruzione riscaldamento AFC; 6. progettista nella tecnica della costruzione ventilazione AFC; 7. progettista nella tecnica della costruzione impianti sanitari AFC (campo professionale: progettazione nella tecnica della costruzione); 8. addetta alla tecnica della costruzione CFP/addetto alla tecnica della costruzione CFP (orientamenti: riscaldamenti, ventilazione, impianti sanitari, lattoneria);

b.

persone che dispongono di un titolo riconosciuto della formazione professionale superiore in qualità di: 1. capo montatrice di riscaldamenti/capo montatore di riscaldamenti con attestato professionale federale; 2. capo montatrice di impianti sanitari/capo montatore di impianti sanitari con attestato professionale federale, 3. capo lattoniera/capo lattoniere con attestato professionale federale; 4. capoprogetto nella tecnica della costruzione con attestato professionale federale; 5. maestra in riscaldamenti/maestro in riscaldamenti con diploma federale; 6. maestra in impianti sanitari/maestro in impianti sanitari con diploma federale; 7. progettista in impianti sanitari con diploma federale oppure; 8. maestra lattoniere/maestro lattoniere con diploma federale;

c.

persone senza titolo di cui alle lettere a e b e persone con formazione empirica che forniscono prestazioni di cui all'articolo 4.

Art. 6

Validità per la singola azienda o parte di azienda

Il fondo è valido per le aziende o parti di aziende che rientrano nei suoi tre campi d'applicazione territoriale, aziendale e personale.

4971

Regolamento del Fondo per la formazione professionale suissetec con COG

3

Prestazioni

Art. 7 Nel campo della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua, il fondo contribuisce segnatamente al finanziamento dei seguenti provvedimenti:

1

2

a.

elaborazione e gestione di un sistema completo di formazione professionale di base, di formazione professionale superiore e di formazione professionale continua. Detto sistema comprende in particolare: analisi, sviluppo, progetti pilota, provvedimenti di introduzione e attuazione, informazione, trasmissione di sapere, garanzia della qualità e controlling;

b.

elaborazione, gestione e aggiornamento di ordinanze sulla formazione professionale di base e di regolamenti d'esame per offerte formative della formazione professionale superiore;

c.

elaborazione, gestione e aggiornamento di documenti e materiale didattico per il sostegno della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua;

d.

elaborazione, gestione e aggiornamento di procedure di valutazione e qualificazione nelle offerte formative sostenute da suissetec, coordinamento e vigilanza delle procedure, compresa la garanzia della qualità;

e.

reclutamento e promozione delle giovani leve nella formazione professionale di base, nella formazione professionale superiore e nella formazione professionale continua;

f.

partecipazione a concorsi professionali svizzeri e internazionali;

g.

copertura delle spese organizzative, amministrative e di controllo sostenute da suissetec in relazione ai compiti nella formazione professionale di base, nella formazione professionale superiore e nella formazione professionale continua.

I corsi interaziendali non rientrano nelle prestazioni finanziate dal fondo.

Il Comitato centrale di suissetec può decidere altri contributi finanziari a provvedimenti conformi allo scopo del fondo.

3

4

Finanziamento

Art. 8

Basi

I contributi sono calcolati in funzione dell'azienda secondo l'articolo 4 e del numero complessivo di persone che vi svolgono attività specifiche del ramo secondo l'articolo 5.

1

Il contributo è calcolato sulla base dell'autodichiarazione dell'azienda. Qualora un'azienda si rifiuti di inoltrare una tale dichiarazione, il contributo viene calcolato sulla base di una stima (art. 13 cpv. 2 lett. b).

2

4972

Regolamento del Fondo per la formazione professionale suissetec con COG

Art. 9 1

Quote contributive

I contributi sono il risultato della somma: a.

del contributo per azienda o parte d'azienda secondo l'articolo 4: 200 franchi;

b.

dei contributi pro capite secondo l'articolo 5: 30 franchi.

2

Anche le ditte individuali sono soggette all'obbligo di contribuzione.

3

Per le persone in formazione non vengono riscossi contributi.

4

Per i membri di suissetec questi contributi sono inclusi nella quota sociale.

Per le persone occupate a tempo parziale devono essere versati contributi qualora esse siano assoggettate all'obbligo assicurativo secondo la legge federale del 25 giugno 19824 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

5

6

I contributi sono versati annualmente.

I contributi di cui al capoverso 1 sono considerati indicizzati conformemente all'indice nazionale dei prezzi al consumo del 1° gennaio 2011.

7

La Commissione del fondo verifica annualmente i contributi e li adegua eventualmente all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

8

Art. 10

Esenzione dall'obbligo di versamento

Un'azienda che vuole essere esentata totalmente o parzialmente dall'obbligo di contribuzione deve inoltrare alla Commissione del fondo una richiesta motivata.

1

L'esenzione dall'obbligo di contribuzione è disciplinata dall'articolo 60 capoverso 6 LFPr in combinato disposto con l'articolo 68a capoverso 2 dell'ordinanza del 19 novembre 20035 sulla formazione professionale.

2

Art. 11

Limitazione delle entrate

Le entrate provenienti dai contributi non possono superare i costi totali delle prestazioni di cui all'articolo 7, calcolati su una media di sei anni, tenuto conto della costituzione di adeguate riserve.

5

Organizzazione, revisione e vigilanza

Art. 12

Comitato centrale

Il Comitato centrale di suissetec è l'organo di vigilanza del fondo ed è responsabile della sua gestione strategica.

1

4 5

RS 831.40 RS 412.101

4973

Regolamento del Fondo per la formazione professionale suissetec con COG

2

Esso adempie in particolare i seguenti compiti: a.

nomina i membri della Commissione del fondo;

b.

istituisce un segretariato;

c.

emana un regolamento esecutivo;

d.

definisce periodicamente l'elenco delle prestazioni e determina la quota destinata alla costituzione di riserve;

e.

decide in merito a ricorsi contro decisioni della Commissione del fondo.

Art. 13

Commissione del fondo

La Commissione del fondo è l'organo direttivo del fondo ed è responsabile della sua gestione operativa.

1

2

3

Delibera in materia di: a.

subordinazione di un'azienda al fondo;

b.

determinazione dei contributi di un'azienda in caso di ritardo nel pagamento;

c.

esenzione dall'obbligo di contribuzione in caso di concorrenza con un altro fondo per la formazione professionale d'intesa con la direzione di detto fondo.

Approva il preventivo e sorveglia il segretariato.

Art. 14

Segretariato

Il segretariato dà esecuzione al presente regolamento nell'ambito delle sue competenze.

1

È responsabile della riscossione dei contributi, del pagamento di contributi per prestazioni di cui all'articolo 7, dell'amministrazione e della contabilità.

2

Art. 15

Bilancio, gestione contabile e revisione

Il segretariato gestisce il fondo non autonomo in una contabilità separata.

Il capitale del fondo è esposto separatamente nel conto annuale di suissetec.

1

Il consuntivo del fondo viene controllato da un ufficio di revisione indipendente nell'ambito della revisione annuale del consuntivo di suissetec, conformemente agli articoli 727­731a del Codice delle obbligazioni6.

2

3

Il periodo contabile è l'anno civile.

Art. 16

Vigilanza

Il fondo è sottoposto alla vigilanza dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) conformemente all'articolo 60 capoverso 7 LFPr.

1

6

RS 220

4974

Regolamento del Fondo per la formazione professionale suissetec con COG

Il consuntivo del fondo e il rapporto di revisione vengono inoltrati per conoscenza all'UFFT.

2

6

Approvazione, conferimento dell'obbligatorietà generale e scioglimento

Art. 17

Approvazione

Il presente regolamento del fondo è stato approvato il 17 giugno 2011 dall'assemblea dei delegati in virtù dell'articolo 38 dello statuto dell'1° gennaio 2003 della suissetec.

Art. 18

Conferimento dell'obbligatorietà generale

Il conferimento dell'obbligatorietà generale è disciplinato dal decreto del Consiglio federale.

Art. 19

Scioglimento

Qualora lo scopo del fondo non possa più essere raggiunto o vengano meno le basi legali, il Comitato centrale scioglie il fondo con il consenso dell'UFFT.

1

2

Un eventuale capitale residuo del fondo viene destinato ad uno scopo affine.

Art. 20

Disposizione finale

Il presente regolamento sostituisce il regolamento del Fondo per la formazione professionale suissetec del 17 novembre 2006.

17 giugno 2011

suissetec: Peter Schilliger Presidente centrale

Hans-Peter Kaufmann Direttore

4975

Regolamento del Fondo per la formazione professionale suissetec con COG

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