Decisione concernente l'obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo secondo l'articolo 104 della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20) L'Ufficio federale della migrazione (UFM), in applicazione degli articoli 104 e seguenti della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20), decide: 1.

Dal 19 settembre 2012 (Istanbul) e dal 9 gennaio 2013 (Mosca), ore 00.00, tutti i voli sulle linee ­ Istanbul-Atatürk (IST) e Istanbul-Sabiha Gökçen (SAW) ­ Svizzera ­ Mosca-Domodedowo (DME), Mosca-Scheremetjewo (SVO) e MoscaVnoukovo (VKO) ­ Svizzera

2.

Le compagnie aeree che effettuano regolari voli di linea o charter su una o più di queste linee sono tenute a comunicare all'UFM, immediatamente dopo l'imbarco, le seguenti categorie di dati per tutti i voli suindicati: a. generalità (cognome, nomi, sesso, data di nascita, cittadinanza) di tutti i passeggeri; b. numero, Stato di rilascio e tipo del documento di viaggio utilizzato da ogni passeggero; c. aeroporto di destinazione in Svizzera; d. numero del trasporto; e. ora di partenza e d'arrivo; f. luogo d'imbarco; g. numero complessivo delle persone trasportate con il volo in questione.

3.

Le comunicazioni secondo il numero 2 vanno trasmesse all'UFM, conformemente alle specifiche riportate sul sito dell'UFM, tramite la rete SITA (Type B Messaging) in formato UN/EDIFACT PAXLST oppure tramite l'API Webupload (File Upload via Internet) in formato CSV.

4.

Le compagnie aeree interessate dall'obbligo di comunicazione secondo il numero 1 sono tenute a informare in forma adeguata i passeggeri delle linee in questione circa la comunicazione dei loro dati.

5.

Le compagnie aeree interessate dall'obbligo di comunicazione secondo il numero 1 sono tenute a cancellare i dati rilevati nel quadro del loro obbligo entro 24 ore dall'atterraggio all'aeroporto di destinazione.

6.

L'eventuale ricorso contro la presente decisione non ha effetto sospensivo.

7.

La decisione va pubblicata nel Foglio federale.

soggiacciono all'obbligo di comunicazione secondo l'articolo 104 LStr.

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2012-1724

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14, entro 30 giorni dalla notifica.

24 luglio 2012

Ufficio federale della migrazione

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