Convenzione Internazionale del 2001 sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi

Le parti contraenti la presente convenzione, notando che gli studi scientifici e le inchieste svolte dai Governi e dalle Organizzazioni Internazionali competenti hanno dimostrato che alcuni sistemi antivegetativi sulle navi presentano un considerevole rischio di tossicità ed altri effetti cronici per alcuni organismi marini ecologicamente ed economicamente importanti e notando altresì che il consumo di alimenti di origine marina contagiati potrebbe essere pericoloso per la salute dell'uomo, notando, in particolare, le gravi preoccupazioni suscitate dai sistemi antivegetativi nei quali alcuni composti organostannici sono utilizzati come biocidi ed essendo convinti che l'introduzione di tali composti organostannici nell'ambiente debba essere gradualmente eliminata, richiamando inoltre il capitolo 17 del Programma «Agenda 21» adottato dalla Conferenza delle Nazioni Unite del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo che chiede agli Stati di adottare misure per ridurre l'inquinamento causato da composti organostannici presenti nei sistemi antivegetativi, richiamando altresì che la risoluzione A.895(21) adottata dall'Assemblea dell'Organizzazione Marittima Internazionale il 25 novembre 1999 ha raccomandato vivamente al Comitato per la Protezione dell'Ambiente Marino (MEPC) di adoprarsi per un rapido evolversi di uno strumento mondiale giuridicamente vincolante atto a far fronte con carattere di urgenza agli effetti nocivi dei sistemi antivegetativi, consapevole dell'approccio precauzionale stabilito ai sensi del Principio 15 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo e menzionato nella Risoluzione MEPC.67(37) adottato dal MEPC il 15 settembre 1995, riconoscendo l'importanza della protezione dell'ambiente marino e della salute dell'uomo dagli effetti nocivi dei sistemi antivegetativi, riconoscendo altresì che l'uso di sistemi antivegetativi destinati a prevenire l'accumulo di organismi sulla superficie delle navi ha una rilevanza cruciale per garantire l'efficacia del commercio e dei trasporti marittimi e per impedire la propagazione di organismi acquatici nocivi e di agenti patogeni, riconoscendo inoltre la necessità di continuare a sviluppare sistemi antivegetativi efficaci e non pericolosi per l'ambiente e di promuovere la sostituzione di sistemi nocivi con sistemi meno pericolosi o preferibilmente non nocivi, hanno convenuto quanto segue:

2012-2224

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Convenzione Internazionale del 2001 sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi

Art. 1

Obblighi Generali

Ciascuna Parte della presente Convenzione si impegna a dare piena e completa efficacia alle sue disposizioni al fine di ridurre o di eliminare gli effetti sfavorevoli dei sistemi antivegetativi sull'ambiente marino e sulla salute dell'uomo.

1

Gli Allegati fanno parte integrante della presente Convenzione. Salvo disposizione espressamente contraria, ogni riferimento alla presente Convenzione costituisce al contempo un riferimento ai suoi Allegati.

2

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di impedire ad uno Stato, individualmente o congiuntamente, di adottare misure più rigorose destinate a ridurre o eliminare gli effetti sfavorevoli dei sistemi antivegetativi sull'ambiente, in conformità con il diritto internazionale.

3

Le Parti si impegnano a cooperare al fine di garantire un'efficace messa in opera, l'osservanza e l'applicazione effettiva della presente Convenzione.

4

Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo continuo di sistemi antivegetativi efficaci e non nocivi per l'ambiente.

5

Art. 2

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione, salvo disposizione espressamente contraria: Per «Amministrazione» si intende il Governo dello Stato sotto la cui autorità la nave è operativa. Nel caso di una nave autorizzata a battere bandiera di uno Stato, l'Amministrazione è il Governo di tale Stato. Nel caso di piattaforme fisse o galleggianti, adibite all'esplorazione e allo sfruttamento dei fondali marini e del sottosuolo adiacente alla costa sulla quale lo Stato costiero esercita diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento delle sue risorse naturali, l'Amministrazione è il Governo dello Stato costiero interessato.

1

Per «Sistemi antivegetativi» si intende un rivestimento, una vernice, un trattamento della superficie, una superficie o un dispositivo utilizzato su una nave per controllare o per prevenire il deposito di organismi indesiderati.

2

Per «Comitato» si intende il Comitato per la Protezione dell'Ambiente Marino dell'Organizzazione.

3

Per «Stazza lorda» si intende la stazza lorda calcolata conformemente alle norme in materia di stazzatura contenute nell'Allegato 1 della Convenzione Internazionale del 1969 sulla stazzatura delle navi, o di qualsiasi altra Convenzione successiva.

4

5 Per «Viaggio internazionale» si intende un viaggio effettuato dalla nave autorizzata a battere la bandiera di uno Stato da o per un porto, cantiere navale o terminale offshore sotto la giurisdizione di un altro Stato.

Per «Lunghezza» si intende la lunghezza definita nella Convenzione Internazionale sulle Linee di Massimo Carico del 1966, come modificata dal relativo Protocollo del 1988, o in qualsiasi altra Convenzione successiva.

6

7

Per «Organizzazione» si intende l'Organizzazione Marittima Internazionale.

8

Per «Segretario Generale» si intende il Segretario Generale dell'Organizzazione.

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Per «Nave» si intende un'imbarcazione di qualsiasi tipo operante nell'ambiente marino, compresi gli aliscafi, i veicoli su cuscino d'aria, i sommergibili, i natanti, le piattaforme fisse o galleggianti, le unità galleggianti di stoccaggio (Floating Storage Unit ­ FSU) e le unità galleggianti di produzione, di stoccaggio e di scarico (Floating Production Storage and Off-loading Units ­ FPSO).

9

10 Per «Gruppo tecnico» si intende un organo composto da rappresentanti delle Parti, dei Membri dell'Organizzazione, delle Nazioni Unite e delle sue Agenzie Specializzate, delle Organizzazioni Intergovernative che hanno concluso accordi con l'Organizzazione e Organizzazioni Non-Governative che hanno lo status di consulenza presso l'Organizzazione, che dovrebbe includere preferibilmente rappresentanti delle istituzioni e di laboratori che si impegnano nelle analisi dei sistemi antivegetativi. Tali rappresentanti devono essere esperti nel campo dello sviluppo ambientale e degli effetti tossici, della biologia marina, della salute dell'uomo, dell'analisi economica, della gestione dei rischi, dei trasporti marittimi internazionali, delle tecnologie di rivestimento con sistemi antivegetativi o di altri settori specializzati necessari per esaminare in modo obiettivo le qualità tecniche di proposte dettagliate.

Art. 3

Applicazione

Salvo diversa disposizione specificata nella presente Convenzione, la presente si applica:

1

a.

alle navi battenti la bandiera di una Parte;

b.

alle navi non battenti la bandiera di una Parte ma che operano sotto l'autorità di una Parte; e

c.

alle navi in approdo ad un porto, ad un cantiere navale o ad un terminale offshore di una Parte, che non rientrano nelle lettere (a) o (b).

2 La presente Convenzione non si applica alle navi da guerra, alle unità ausiliarie o ad altre navi possedute da una Parte o da essa gestite e adibite per il momento esclusivamente a servizi governativi non commerciali. Tuttavia, ogni Parte si assicura, mediante l'adozione di misure appropriate che non compromettano le operazioni o la capacità operativa delle suddette navi ad essa appartenenti o da essa gestite, che esse agiscano conformemente alla presente Convenzione, per quanto ragionevole e possibile da mettere in pratica.

3 Nel caso di navi di Stati non-Parte della presente Convenzione, le Parti applicano le prescrizioni della presente Convenzione nella misura necessaria ad assicurare che tali navi non beneficino di un trattamento più favorevole.

Art. 4

Misure di controllo dei sistemi antivegetativi

In conformità alle prescrizioni specificate nell'Allegato 1, ciascuna Parte vieta e/o limita:

1

a.

l'applicazione, la ri-applicazione, l'installazione o l'uso di sistemi antivegetativi nocivi sulle navi riferiti all'articolo 3(1)(a) o (b), e

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b.

l'applicazione, la ri-applicazione, l'installazione o l'uso di tali sistemi antivegetativi nocivi sulle navi, di cui all'articolo 3.1)(c), mentre si trovano nel porto, cantiere navale, terminale off-shore di una Parte,

e prendono misure efficaci per assicurare che tali navi soddisfino i suddetti requisiti.

Le navi dotate di un sistema antivegetativo, che è sottoposto ad una misura di controllo risultante da un emendamento all'Allegato 1, dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, possono mantenere tale sistema fino alla data prevista per la sua sostituzione, senza eccedere un periodo di 60 mesi dall'applicazione di tale sistema, a meno che il Comitato non decida che sussistano circostanze eccezionali che giustifichino l'applicazione più tempestiva della misura di controllo.

2

Art. 5

Misure di controllo dei rifiuti di cui all'Allegato 1

Tenuto conto delle regole, delle norme e delle prescrizioni internazionali, una Parte prende misure appropriate sul proprio territorio per esigere che i rifiuti risultanti dall'applicazione o dalla rimozione di un sistema antivegetativo sottoposto ad azioni di controllo ai sensi dell'Allegato 1 siano raccolti, mantenuti, trattati ed evacuati in modo sicuro ed ecologico al fine di proteggere la salute dell'uomo e l'ambiente.

Art. 6

Procedura per la proposta di emendamenti per i controlli sui sistemi antivegetativi

Ogni Parte può proporre un emendamento all'Allegato 1 in conformità al presente articolo.

1

Una proposta iniziale deve contenere le informazioni prescritte all'Allegato 2 ed essere sottoposta all'Organizzazione. Quando l'Organizzazione riceve una proposta, essa la sottopone all'attenzione delle Parti, dei Membri dell'Organizzazione, delle Nazioni Unite e delle sue Agenzie Specializzate, delle Organizzazioni Intergovernative che hanno concluso accordi con l'Organizzazione e Organizzazioni NonGovernative che hanno lo status di consulenza presso l'Organizzazione, e comunica loro il testo.

2

Il Comitato decide se il sistema antivegetativo in questione sulla base della proposta iniziale richieda uno studio più approfondito. Se il Comitato decide che un'indagine più ampia sia giustificata, domanda alla Parte proponente di sottoporgli una proposta dettagliata con le informazioni di cui all'Allegato 3, salvo che la proposta iniziale non includa già tutte le informazioni richieste nell'Allegato 3. Se il Comitato ritiene che esista un rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica piena non deve essere usata per impedirgli di procedere alla valutazione della proposta. Il Comitato istituisce un gruppo tecnico conformemente all'articolo 7.

3

Il Gruppo Tecnico studia la proposta dettagliata insieme ad ogni eventuale dato supplementare sottoposto da ciascun soggetto interessato e procede ad una valutazione e indica al Comitato se la proposta ha dimostrato un potenziale di rischio eccessivo per gli effetti sfavorevoli su organismi non target o sulla salute umana tale da giustificare un emendamento all'Allegato 1. A tale riguardo:

4

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a.

lo studio del gruppo tecnico include: i. una valutazione dell'associazione tra il sistema antivegetativo in questione e i relativi effetti sfavorevoli osservati sia sull'ambiente che nella salute umana, ivi compreso, ma non solo, il consumo di alimenti marini contagiati, ottenuti attraverso studi controllati, basati sui dati descritti all'Allegato 3 e su tutti gli altri dati pertinenti messi in evidenza; ii. una valutazione della riduzione del potenziale rischio attribuibile alle misure di controllo proposte e ogni altra misura di controllo che può essere presa in considerazione dal Gruppo Tecnico; iii. un esame delle informazioni disponibili sulla fattibilità tecnica delle misure di controllo e del rapporto costo-efficacia della proposta; iv. un esame delle informazioni disponibili sugli altri effetti provenienti dall'introduzione di tali misure di controllo relative a: ­ l'ambiente (ivi compreso, ma non solo, il costo della non azione e l'impatto sulla qualità dell'aria); ­ le problematiche di salute e di sicurezza per i cantieri navali (vale a dire gli effetti sui lavoratori dei cantieri); ­ il costo per i trasporti marittimi internazionali e di altri settori interessati; e v. un esame della disponibilità di alternative appropriate, ivi compresi i rischi potenziali delle soluzioni alternative;

b.

il rapporto del Gruppo Tecnico è messo per iscritto e tiene in conto ciascuna delle valutazioni e delle considerazioni di cui al sottoparagrafo a); eccetto quando il Gruppo Tecnico decide di non procedere con le valutazioni ed con le considerazioni descritte nelle lettere da (a)(II) a (a)(V), se determina, dopo la valutazione descritta al sottoparagrafo (a)(I), che tale proposta non meriti di essere ulteriormente esaminata.

c.

Il rapporto del Gruppo Tecnico include, tra l'altro, una raccomandazione indicante se le misure di controllo internazionali previste nell'applicazione della presente Convenzione siano giustificate per i sistemi antivegetativi, se le misure specifiche di controllo suggerite nella proposta dettagliata siano appropriate o se il Gruppo ritenga più idonee altre misure di controllo.

Il rapporto del Gruppo Tecnico è divulgato alle Parti, ai membri dell'Organizzazione, dell'ONU e delle sua Agenzie specializzate, delle Organizzazioni Intergovernative che hanno concluso accordi con l'Organizzazione e delle Organizzazioni Non-Governative organi consultivi presso l'Organizzazione prima del suo esame da parte del Comitato. Il Comitato decide se sia il caso di approvare eventuali proposte di emendamento dell'Allegato 1 ed ogni eventuale modifica del caso, in considerazione del rapporto del Gruppo Tecnico. Se il rapporto indica un rischio di danno grave o irreversibile, la mancanza di certezza scientifica piena non deve essere invocata per impedire l'iscrizione di un sistema antivegetativo nell'Allegato 1. Le proposte di emendamento all'Allegato 1 sono divulgate, se approvate dal Comitato, in conformità all'articolo 16(2)(a). La decisione di non approvare una proposta non

5

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esclude un successivo esame di una nuova proposta relativa ad un determinato sistema antivegetativo, qualora emergano nuove informazioni.

Solo le Parti possono partecipare alle decisioni prese dal Comitato, come descritto nei paragrafi (3) e (5).

6

Art. 7

Gruppi Tecnici

Il Comitato costituisce un gruppo tecnico in applicazione dell'articolo 6 quando viene ricevuta una proposta dettagliata. Nei casi in cui svariate proposte vengano ricevute contemporaneamente o l'una dopo l'altra, il Comitato può costituire uno o più gruppi tecnici, secondo le necessità.

1

2 Ogni Parte può partecipare alle deliberazioni del gruppo tecnico e dovrebbe avvalersi delle competenze in merito di cui dispone.

Il Comitato definisce il mandato, l'assetto ed il funzionamento dei gruppi tecnici.

Tali mandati garantiscono il rispetto del carattere confidenziale di ogni informazione che potrebbe essere divulgata. I gruppi tecnici possono tenere le riunioni che ritengono necessarie ma devono sforzarsi di portare avanti i loro lavori anche per corrispondenza o per posta elettronica o con altro mezzo ritenuto appropriato.

3

Solo i rappresentanti delle Parti possono partecipare alla formulazione delle raccomandazioni da sottoporre al Comitato in applicazione dell'articolo 6. Il Gruppo Tecnico deve sforzarsi di raggiungere l'unanimità tra i rappresentanti delle Parti: se ciò non è possibile, comunica le osservazioni della minoranza.

4

Art. 8

Ricerca scientifica e tecnica e monitoraggio

Le Parti prendono misure appropriate per promuovere e facilitare la ricerca tecnico-scientifica sugli effetti dei sistemi antivegetativi, nonché il monitoraggio di tali effetti. In particolare tale ricerca dovrebbe includere l'osservazione, la misurazione, la campionatura, la valutazione e l'analisi degli effetti dei sistemi antivegetativi.

1

Al fine di promuovere gli obiettivi della presente Convenzione, ogni Parte agevola l'accesso delle altre Parti che ne fanno richiesta alle informazioni pertinenti:

2

a.

alle attività scientifiche e tecniche intraprese in conformità alla presente Convenzione;

b.

ai programmi scientifici e tecnologici concernenti l'ambiente marino ed i loro obiettivi; e

c.

gli effetti osservati durante i programmi di monitoraggio e di valutazione concernenti i sistemi antivegetativi.

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Art. 9 1

Comunicazioni e scambio di informazioni

Ciascuna Parte s'impegna a comunicare all'Organizzazione: a.

una lista degli ispettori designati o degli organismi riconosciuti che sono autorizzati ad agire per conto di tale Parte nella gestione delle materie concernenti il controllo dei sistemi antivegetativi, in conformità alla presente Convenzione, ai fini della sua divulgazione alle Parti, che la sottoporranno alla conoscenza dei loro funzionari. L'Amministrazione notifica quindi all'Organizzazione le specifiche responsabilità e le condizioni dell'autorità delegata a designare gli ispettori o gli organismi riconosciuti nonché le condizioni di autorità che è stata loro delegata; e

b.

su base annuale, informazioni riguardo ad ogni sistema antivegetativo approvato, sottoposto a limitazioni o proibito ai sensi della sua legislazione nazionale;

l'Organizzazione divulga con ogni mezzo appropriato le informazioni che le sono state trasmesse ai sensi del paragrafo 1.);

2

qualora determinati sistemi antivegetativi vengano approvati, registrati o autorizzati da una Parte, detta Parte fornisce o richiede ai fabbricanti di tali sistemi di fornire alle Parti richiedenti le informazioni pertinenti sulla base delle quali essa ha deliberato, ivi comprese le informazioni indicate all'Allegato 3, o altre informazioni che permettano di procedere ad una valutazione appropriata dei sistemi antivegetativi. Nessuna informazione tutelata dalla legge verrà divulgata.

3

Art. 10

Visita e rilascio dei certificati

Una Parte deve assicurarsi che le navi sotto la sua bandiera o che operano sotto la sua autorità siano oggetto di ispezioni e che i certificati siano loro rilasciati in conformità alle regole dell'Allegato 4.

Art. 11

Ispezione delle navi e ricerca delle trasgressioni e violazioni

Una nave cui si applica la presente Convenzione può essere ispezionata in qualsiasi porto, cantiere navale o terminale offshore di una Parte, da funzionari autorizzati dalla suddetta Parte al fine di verificare se la nave sia in conformità con la presente Convenzione. Eccetto i casi in cui sussistano buone ragioni di pensare che una nave abbia violato la presente Convenzione, eventuali ispezioni di questo tipo si limitano a:

1

1

a.

verificare che, laddove richiesto, la nave abbia a bordo un certificato internazionale del sistema antivegetativo o una dichiarazione relativa a detto sistema in corso di validità; e/o

b.

una breve campionatura del sistema antivegetativo della nave che non nuoccia né all'integrità, né alla struttura, né al funzionamento di questo sistema, tenuto conto delle direttive elaborate dall'Organizzazione1. Tuttavia il ter-

Direttive ancora da elaborare.

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Convenzione Internazionale del 2001 sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi

mine richiesto per trattare i risultati di questa campionatura non deve impedire il movimento e la partenza della nave.

Qualora esistano buone ragioni di ritenere che la nave viola la presente Convenzione, un'ispezione approfondita può essere effettuata, tenendo conto delle direttive elaborate dall'Organizzazione2.

2

Se si è constatato che la nave trasgredisce la presente Convenzione, la Parte che procede all'ispezione può prendere misure per inviare un avvertimento alla nave, trattenerla, dimetterla o non ammetterla nei suoi porti. Una Parte che prende tali misure nei confronti di una nave, per via del fatto che essa non soddisfa la presente Convenzione, deve informare immediatamente l'Amministrazione circa la nave interessata.

3

4 Le Parti cooperano alla ricerca delle violazioni ed all'applicazione della presente Convenzione. Una Parte può altresì ispezionare una nave che entra in un porto, cantiere navale o terminale offshore sotto la sua giurisdizione, qualora un'altra Parte richieda di procedere ad un'indagine, fornendo prove sufficienti che la nave è gestita o che è stata gestita trasgredendo la presente Convenzione. Il rapporto di questa inchiesta è indirizzato alla Parte richiedente nonché all'autorità competente dell'Amministrazione da cui la nave in causa dipende, affinché possano essere intraprese misure appropriate ai sensi della presente Convenzione.

Art. 12

Infrazioni

Ogni infrazione alla presente Convenzione è vietata e sanzionata dalla legislazione dell'Amministrazione da cui dipende la nave in oggetto, ovunque essa si trovi. Se l'Amministrazione è informata di una tale violazione, essa procede ad un'inchiesta e può chiedere alla Parte che l'ha informata di fornire prove supplementari della presente infrazione presunta. Se l'Amministrazione ritiene che vi siano prove sufficienti per intraprendere azioni giudiziarie a motivo dell'infrazione in questione, essa fa in modo che tali azioni siano intraprese al più presto in conformità alla sua legislazione. L'Amministrazione informa prontamente la Parte che ha segnalato l'infrazione dichiarata, nonché l'Organizzazione sulle misure prese. Se l'Amministrazione non ha intrapreso alcuna misura nel termine di un anno a decorrere dalla ricezione delle informazioni, deve darne notizia alla Parte che ha segnalato la presunta infrazione.

1

Ogni infrazione alla presente Convenzione all'interno della giurisdizione di una Parte è proibita e le sanzioni saranno stabilite dalla legislazione di questa Parte. Ogni qualvolta avviene una tale violazione, la Parte deve:

2

2

a.

fare in modo che azioni giudiziarie vengano intraprese in conformità alla sua legislazione; o

b.

fornire all'Amministrazione da cui dipende la nave in oggetto le informazioni e le prove che potrebbe avere in suo possesso per attestare che vi è stata infrazione.

Direttive ancora da elaborare.

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Le sanzioni previste dalla legislazione di una Parte in applicazione del presente articolo devono essere, per il loro rigore, di natura tale da scoraggiare le infrazioni alla presente Convenzione, ovunque esse avvengano.

3

Art. 13

Ritardo indebito o detenzione delle navi

Conviene evitare per quanto possibile che indebitamente una nave venga trattenuta o subisca dei ritardi, ai sensi degli articoli 11 o 12.

1

Una nave che venga indebitamente trattenuta o che subisca dei ritardi, ai sensi degli articoli 11 o 12, ha diritto ad un risarcimento per ogni pregiudizio o danno subito.

2

Art. 14

Regolamento delle controversie

Le Parti regolano qualsiasi controversia tra di esse, per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, per via negoziale, d'inchiesta, di mediazione, di conciliazione, di arbitrato, di regolamento giudiziario, di ricorso ad organismi o accordi regionali o attraverso altri mezzi pacifici a loro scelta.

Art. 15

Rapporto con il diritto internazionale del mare

Nessuna norma della presente Convenzione interferisce nei diritti e negli obblighi di ogni Stato in virtù delle regole del diritto internazionale consuetudinario enunciate dalle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Art. 16

Emendamenti

La presente Convenzione può essere modificata secondo una delle procedure definite nei paragrafi in oggetto.

1

2

Emendamenti dopo un esame nell'ambito dell'Organizzazione: a.

Ogni Parte può proporre un emendamento alla presente Convenzione.

L'emendamento proposto è sottoposto al Segretario Generale che lo divulga alle Parti ed ai membri dell'Organizzazione almeno sei mesi prima del suo esame. Nel caso di una proposta di emendamento all'Allegato 1, quest'ultima è trattata in conformità all'articolo 6, prima di essere esaminata ai sensi del presente articolo.

b.

Un emendamento proposto e diffuso nella maniera di cui sopra è rinviato al Comitato per l'esame. Le Parti, a prescindere che siano o meno Membri dell'Organizzazione, sono autorizzate a partecipare alle deliberazioni del Comitato ai fini dell'esame e dell'adozione dell'emendamento.

c.

Gli emendamenti sono adottati a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti in seno al Comitato, a patto che un terzo almeno delle Parti siano presenti al momento del voto.

d.

Gli emendamenti adottati conformemente al capoverso c) sono comunicati dal Segretario Generale alle Parti per l'accettazione.

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e.

Si reputa che un emendamento è stato accettato nei seguenti casi: i. un emendamento a un articolo della presente Convenzione si può ritenere accettato alla data in cui due terzi delle Parti hanno notificato la loro accettazione al Segretario Generale; ii. un emendamento ad un Allegato si reputa accettato alla scadenza di un periodo di dodici mesi dopo la sua adozione o ogni altra data stabilita dal Comitato. Tuttavia, se a questa data oltre un terzo delle Parti ha notificato al Segretario Generale un'obiezione contro questo emendamento, quest'ultimo si ritiene respinto.

f.

un emendamento entra in vigore alle seguenti condizioni: i. un emendamento ad un articolo della presente Convenzione entra in vigore per le Parti che hanno dichiarato di averlo accettato, sei mesi dopo la data in cui si reputa sia stato accettato in conformità al capoverso e) i).

ii. un emendamento all'Allegato 1 entra in vigore per tutte le Parti che hanno dichiarato di averlo accettato, sei mesi dopo la data in cui si reputa sia stato accettato, ad eccezione di tutte le Parti che: 1. hanno notificato la loro obiezione all'emendamento, conformemente al capoverso e) ii) e che non hanno ritirato tale obiezione; 2. hanno notificato al Segretario Generale, prima dell'entrata in vigore di questo emendamento, che esso entrerà in vigore solo dopo la susseguente notifica della sua accettazione; oppure 3. hanno fatto una dichiarazione al momento del deposito del loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione o di adesione alla presente Convenzione, che gli emendamenti all'Allegato 1 entreranno in vigore per loro solo dopo la notifica al Segretario Generale della sua accettazione rispetto a tali emendamenti.

iii. un emendamento a un Allegato diverso dall'Allegato 1 entra in vigore nei confronti di tutte le Parti sei mesi dopo la data in cui si reputa sia stato accettato, ad eccezione di tutte le Parti che hanno notificato la loro obiezione all'emendamento, conformemente al capoverso e) ii) e che non hanno ritirato tale obiezione;

g.

i.

ii.

7710

Una Parte che ha notificato un'obiezione sulla base del capoverso f) ii) 1 o iii) può successivamente notificare al Segretario Generale l'accettazione dell'emendamento. Tale emendamento entra in vigore per questa Parte sei mesi dopo la data della notifica della sua accettazione o la data di entrata in vigore dell'emendamento, se quest'ultima è posteriore.

Se una Parte che ha indirizzato una notifica o ha fatto una dichiarazione indicata ai capoversi f) ii) 2) o 3) rispettivamente, notifica al Segretario Generale la sua accettazione di un emendamento, tale emendamento entra in vigore per questa Parte sei mesi dopo la data della notifica della sua accettazione o la data di entrata in vigore dell'emendamento, se quest'ultima è posteriore.

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3

Emendamento tramite Conferenza a.

Alla domanda di una Parte, appoggiata da almeno un terzo delle Parti, l'Organizzazione convoca una Conferenza delle Parti per esaminare gli emendamenti alla presente Convenzione;

b.

Un emendamento adottato da questa Conferenza alla maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti è comunicato dal Segretario generale a tutte le Parti per accettazione;

c.

A meno che la conferenza decida diversamente, l'emendamento si reputa accettato ed entra in vigore in conformità alle procedure definite rispettivamente ai capoversi 2) e) e 2) f) del presente articolo.

Ogni Parte che ha respinto un emendamento ad un Allegato è considerata come non Parte solo ai fini dell'applicazione dell'emendamento suddetto.

4

L'aggiunta di un nuovo Allegato è proposta ed entra in vigore in conformità alla procedura applicabile ad un emendamento ad un articolo della presente Convenzione.

5

6 Ogni notifica o dichiarazione in virtù del presente articolo è indirizzata per iscritto al Segretario generale.

7

Il Segretario Generale informa le Parti ed i membri dell'Organizzazione: a.

di ogni emendamento che entra in vigore e della data della sua entrata in vigore in generale e nei confronti di ogni Parte; e

b.

di ogni notifica o dichiarazione fatta in virtù del presente articolo.

Art. 17

Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

La presente Convenzione è aperta alla firma di qualsiasi Stato, nella sede dell'Organizzazione, dal 1° febbraio 2002 al 31 dicembre 2002 e rimane poi in seguito aperta all'adesione.

1

2

Gli Stati possono divenire Parti alla presente Convenzione, mediante: a.

firma non soggetta a ratifica, accettazione o approvazione; o

b.

firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o

c.

adesione.

La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano con il deposito di uno strumento a tal fine presso il Segretario Generale.

3

Se uno Stato è ripartito in due o più unità territoriali, in cui regimi giuridici diversi sono applicabili per le questioni trattate nella presente Convenzione, esso può, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, dichiarare che la presente Convenzione si estende a tutte le sue unità territoriali o solo ad una o a più unità territoriali e può modificare questa dichiarazione presentandone un'altra in qualsiasi momento.

4

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La dichiarazione è notificata al Segretario Generale e menziona espressamente le unità territoriali cui si applica la presente Convenzione.

5

Art. 18

Entrata in vigore

La presente Convenzione entra in vigore dodici mesi dopo la data in cui almeno 25 Stati, le cui flotte mercantili rappresentano in totale almeno il 25 percento della stazza lorda della flotta mondiale mercantile, hanno sia firmato la Convenzione senza riserve per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, sia depositato lo strumento richiesto di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, conformemente all'articolo 17.

1

Per gli Stati che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione alla presente Convenzione, dopo che le condizioni che regolano la sua entrata in vigore sono state adempiute ma prima della sua entrata in vigore, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione esplicano i loro effetti alla data di entrata in vigore della presente Convenzione o tre mesi dopo la data di deposito del relativo strumento, qualsiasi sia la data finale.

2

Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, depositato dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione, ha effetto tre mesi dopo la data di deposito dello strumento.

3

Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, depositato dopo la data alla quale un emendamento alla presente Convenzione è reputato accettato, in virtù dell'articolo 16, si applica alla Convenzione come emendata.

4

Art. 19

Denuncia

La presente Convenzione può essere denunciata da una qualsiasi delle Parti, in qualsiasi momento dopo la scadenza di un periodo di due anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore nei confronti di detta Parte.

1

La denuncia si effettua mediante il deposito di una notifica scritta presso il Segretario generale ed ha effetto un anno dopo la data del ricevimento della notifica o allo scadere di qualsiasi periodo più lungo specificato nella notifica.

2

Art. 20

Depositario

La presente Convenzione è depositata presso il Segretario Generale, il quale ne invia copie certificate conformi a tutti gli Stati che l'hanno firmata o che vi hanno aderito.

1

Oltre alle funzioni specificate in altri articoli della presente Convenzione, il Segretario Generale:

2

a.

7712

informa tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi hanno aderito: i. di ogni nuova firma o di ogni deposito di un nuovo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, nonché della loro data;

Convenzione Internazionale del 2001 sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi

ii. della data di entrata in vigore della presente Convenzione; iii. del deposito di ogni strumento di denuncia della presente Convenzione, nonché della data in cui esso è stato ricevuto e della data in cui esso acquista efficacia; b.

Art. 21

dal momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, ne trasmette il testo al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in vista della sua registrazione e della sua pubblicazione, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Lingue

La presente Convenzione è redatta in un solo esemplare originale in lingua Araba, Cinese, Inglese, Francese, Russa e Spagnola, ciascun testo facente fede nel medesimo modo.

In fede della quale, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Londra, il 5 ottobre duemilauno.

7713

Convenzione Internazionale del 2001 sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi

Allegato 1

Controlli sui sistemi antivegetativi Sistema antivegetativo

Misure di controllo

Applicazione

Data alla quale le misure acquistano efficacia

Composti organostannici che agiscono come biocidi nei sistemi antivegetativi

Le navi non devono applicare o riapplicare tali composti

Tutte le navi

1° gennaio 2003

Composti organostannici che agiscono come biocidi nei sistemi antivegetativi

Le navi: 1. Non devono avere tali composti sui loro scafi o sulle parti e superfici esterne; o 2. Devono essere provviste di un rivestimento che formi una barriera che impedisca la lisciviazione dei composti antivegetativi sottostanti non conformi

Tutte le navi (ad eccezione delle piattaforme fisse e galleggianti, FSU e FPSO che sono state costruite prima del 1° gennaio 2003 e che non sono passate nel bacino di carenaggio il 1° gennaio 2003 o dopo tale data.

1 gennaio 2008

7714

Convenzione Internazionale del 2001 sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi

Allegato 2

Elementi necessari per una proposta iniziale La proposta iniziale deve includere un'adeguata documentazione che contenga almeno quanto segue:

1

a)

individuazione del sistema antivegetativo oggetto della proposta: nome del sistema antivegetativo, nome dei principi attivi e, se possibile, il numero di registro dei Chemical Abstract Service (numero CAS), oppure i composti del sistema sospettati di provocare effetti negativi pericolosi;

b)

caratterizzazione delle informazioni che indicano che il sistema antivegetativo o i suoi prodotti di trasformazione possono rappresentare un rischio per la salute umana o causare effetti negativi negli organismi non-target a concentrazioni che si possono riscontrare nell'ambiente (ad esempio risultati di studi di tossicità su specie rappresentative o dati relativi al bioaccumulo);

c)

materiali che supportano il potenziale dei composti tossici contenuti nel sistema antivegetativo, o dei suoi prodotti di trasformazione, che si riscontrino nell'ambiente in concentrazioni tali da causare effetti negativi in organismi non-target, sulla salute umana o sulla qualità dell'acqua (ad esempio dati sulla persistenza nella colonna d'acqua, nei sedimenti e nel biota; tasso di lisciviazione dei componenti tossici delle superfici trattate negli studi o in condizioni di effettivo utilizzo; o monitoraggio dei dati, se disponibile);

d)

un'analisi dell'associazione fra il sistema antivegetativo, gli effetti negativi prodotti e le concentrazioni nell'ambiente, attese o osservate;

e)

una raccomandazione preliminare sul tipo di restrizioni che potrebbero risultare efficaci per ridurre i rischi connessi al sistema antivegetativo;

2 La proposta iniziale deve essere presentata in conformità alle regole ed alle procedure stabilite dall'Organizzazione.

7715

Convenzione Internazionale del 2001 sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi

Allegato 3

Elementi necessari per una proposta dettagliata Una proposta dettagliata deve includere una documentazione adeguata contenente quanto segue:

1

a)

sviluppo dei dati citati nella proposta iniziale;

b)

risultati ottenuti dalle categorie di dati di cui ai paragrafi 3 a),b), e c), se possibile, in funzione del soggetto della proposta e l'identificazione o la descrizione delle metodologie utilizzate per lo sviluppo dei dati;

c)

riepilogo dei risultati degli studi condotti sugli effetti negativi del sistema antivegetativo;

d)

se è stato eseguito un monitoraggio, una sintesi dei risultati comprendente le informazioni sul traffico marittimo e una descrizione generale della zona monitorata;

e)

una sintesi dei dati disponibili sull'esposizione ecologica o ambientale e una stima delle concentrazioni nell'ambiente ottenute attraverso l'applicazione di modelli matematici, utilizzando tutti i parametri disponibili sullo sviluppo ambientale, preferibilmente quelli che sono stati determinati in modo sperimentale, nonché l'identificazione o la descrizione del modello utilizzato;

f)

una valutazione dell'associazione tra il sistema antivegetativo in questione, gli effetti negativi prodotti e le concentrazioni ambientali osservate o attese;

g)

un'indicazione qualitativa del grado di incertezza della valutazione riferita al punto f;

h)

una indicazione delle misure di controllo specifiche per ridurre i rischi associati al sistema antivegetativo; e

i)

un riepilogo dei risultati disponibili sui possibili effetti derivanti dalle misure di controllo raccomandate relative alla qualità dell'aria, alle condizioni nei cantieri navali, ai trasporti marittimi internazionali ed in altri settori interessati, nonché la disponibilità di adeguate alternative.

Una proposta dettagliata deve altresì includere informazioni su ognuna delle seguenti proprietà, fisiche e chimiche, dei composti potenzialmente pericolosi, dove possibile:

2

­

punto di fusione;

­

punto di ebollizione;

­

densità (densità relativa);

­

pressione di vapore;

­

solubilità in acqua/pH/costante di dissociazione (pKa);

­

potenziale di ossidoriduzione;

7716

Convenzione Internazionale del 2001 sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi

3

­

massa molecolare;

­

struttura molecolare; e

­

altre proprietà fisico-chimiche individuate nella proposta iniziale.

Per le finalità del punto (1) (b) di cui sopra, le categorie di dati sono le seguenti: a)

dati sullo sviluppo e sugli effetti ambientali: ­ modi di degradazione/dispersione (ad esempio idrolisi, fotodegradazione, biodegradazione); ­ persistenza nei relativi ambienti (ad esempio la colonna d'acqua, sedimenti, biota); ­ ripartizione sedimenti/acqua; ­ tasso di lisciviazione dei biocidi o degli elementi attivi; ­ bilancio di massa; ­ bioaccumulo, coefficiente di partizione, coefficiente acqua/ottanolo; e ­ ogni nuova reazione sulla lisciviazione o effetti di interazione conosciuti.

b)

dati relativi agli effetti non conosciuti in piante acquatiche, invertebrati, pesci, uccelli marini, mammiferi marini, specie in pericolo di estinzione, altri esseri viventi, qualità dell'acqua, fondali marini o habitat di organismi non target, ivi compresi organismi vulnerabili e rappresentativi: ­ tossicità acuta; ­ tossicità cronica; ­ tossicità a livello dello sviluppo e della riproduzione; ­ disturbi endocrini; ­ tossicità dei sedimenti; ­ biodisponibilità/biomagnificazione/bioconcentrazione; ­ catena alimentare/effetti sulle popolazioni; ­ osservazione degli effetti negativi nell'ambiente/morte dei pesci/spiaggiamenti/analisi dei tessuti; e ­ residui nel pescato.

Tali dati si riferiscono a uno o più tipi di organismi non target cosi come le piante acquatiche, gli invertebrati, i pesci, gli uccelli, i mammiferi e le specie in pericolo di estinzione.

c)

dati sui possibili effetti sulla salute umana (compreso, ma non solo, il consumo del pescato in questione).

Una proposta dettagliata deve includere una descrizione delle metodologie utilizzate nonché di tutte le misure adottate al fine di garantire la qualità e ogni esame degli studi condotti.

4

7717

Convenzione Internazionale del 2001 sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi

Allegato 4

Ispezioni e requisiti per la certificazione dei sistemi antivegetativi Regola 1

Ispezioni

Le navi aventi una stazza lorda pari o superiore a 400 tonnellate di cui all'articolo 3(1)(a) che effettuano viaggi internazionali, ad esclusione delle piattaforme fisse o galleggianti, FSU e FPSO, devono essere sottoposte ad ispezioni specificate di seguito:

1

a)

un'ispezione iniziale fatta prima che la nave entri in servizio o prima che il certificato internazionale del sistema antivegetativo, prescritto secondo le regole 2 o 3, venga rilasciato per la prima volta;

b)

una ispezione effettuata al momento del cambiamento o della sostituzione dei sistemi antivegetativi. Tali ispezioni devono essere riportate sul certificato rilasciato secondo le regole 2 o 3.

L'ispezione deve essere tale da garantire che il sistema antivegetativo della nave soddisfi pienamente la presente Convenzione;

2

L'Amministrazione stabilisce misure appropriate da applicare alle navi che non si sono sottoposte alle disposizioni di cui al punto 1) della presente regola, al fine di garantire il rispetto della presente Convenzione;

3

3 4

a)

Per quanto riguarda l'applicazione della presente Convenzione, le ispezioni delle navi devono essere effettuate da funzionari debitamente autorizzati dall'Amministrazione o come previsto dalla regola 3(1), in considerazione delle linee guida sulle ispezioni elaborate dall'Organizzazione3. In alternativa l'Amministrazione può incaricare ispezioni prescritte dalla presente Convenzione sia ispettori designati a questo scopo sia organismi da essa riconosciuti.

b)

Un'amministrazione che designa ispettori o organismi riconosciuti4 per effettuare le ispezioni deve almeno abilitare ogni ispettore designato o ogni organismo riconosciuto a: i. esigere che una nave sottoposta ad una ispezione soddisfi le norme dell'allegato 1; ii. effettuare ispezioni se richiesto dalle autorità competenti dello Stato a cui appartiene il porto che è Parte della presente Convenzione.

c)

Quando l'Amministrazione, un ispettore designato, o un organismo riconosciuto determina che il sistema antivegetativo della nave non è conforme alle indicazioni del Certificato stabilito secondo le regole 2 o 3 o alle prescrizioni della presente Convenzione, deve garantire immediatamente che vengano

Linee guida ancora da elaborare.

Si vedano le direttive adottate dall'Organizzazione con la risoluzione A.739(18), passibili di modifiche da parte dell'Organizzazione, e i requisiti fissati dall'Organizzazione con la risoluzione A.789(19), anch'essi passibili di modifiche da parte dell'Organizzazione.

7718

Convenzione Internazionale del 2001 sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi

adottate misure correttive affinché la nave sia conforme. L'ispettore o l'organismo competente deve altresì informare l'Amministrazione a tempo debito. Se le misure correttive richieste non vengono prese, l'Amministrazione deve essere informata immediatamente e garantire che il certificato non venga rilasciato, o ritirato, a seconda del caso.

d)

Nella situazione descritta nel sottoparagrafo (c), se la nave si trova nel porto di un'altra Parte, le autorità competenti dello Stato a cui appartiene il porto devono essere immediatamente informate. Se l'Amministrazione, un ispettore designato o un organismo riconosciuto ha informato le autorità competenti dello Stato del porto, il Governo dello Stato del porto interessato deve presentare all'Amministrazione, ispettore designato o organismo riconosciuto in questione, tutta l'assistenza necessaria per consentirgli di adempiere ai suoi obblighi ai sensi della presente regola, nonché di adottare le misure descritte agli articoli 11 o 12.

Regola 2

Rilascio di un certificato internazionale del sistema antivegetativo oppure apposizione di un visto

L'Amministrazione deve esigere che venga rilasciato un certificato a qualunque nave cui si applica la regola 1 dopo che l'ispezione sia stata completata con successo in conformità alla Regola 1. Un certificato rilasciato sotto l'autorità di una Parte deve essere accettato dalle altre Parti ed essere considerato, per tutte le finalità previste dalla presente Convenzione, come avente lo stesso valore di un certificato rilasciato dalle stesse.

1

2 I certificati devono essere rilasciati o vistati dall'Amministrazione o da persona o organismo debitamente riconosciuto dalla stessa. In ogni caso l'Amministrazione si assume la completa responsabilità del certificato.

Nel caso di navi aventi un sistema antivegetativo sottoposto ad una misura di controllo come specificato nell'allegato 1, applicato prima della data di entrata in vigore della stessa misura di controllo, l'Amministrazione deve rilasciare un certificato conforme ai paragrafi 2 e 3 della presente regola, non oltre due anni dopo l'entrata in vigore della misura di controllo. Il presente paragrafo non pregiudica alcun obbligo per le navi di conformarsi all'allegato 1.

3

4 Il certificato deve essere redatto secondo il modello che figura all'appendice I del presente allegato ed essere redatto almeno in inglese, in francese o in spagnolo. Se è usata la lingua ufficiale dello Stato rilasciante quest'ultima prevale in caso di controversia e disaccordo.

Regola 3

Rilascio di un certificato internazionale del sistema antivegetativo o apposizione di un visto ad opera di un'altra Parte

Su richiesta dell'Amministrazione, un'altra Parte può sottoporre una nave ad una ispezione e, qualora ritenga che soddisfi la presente Convenzione, essa rilascia un certificato o ne autorizza il rilascio e, a seconda dei casi, appone un visto o autorizza

1

7719

Convenzione Internazionale del 2001 sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi

l'apposizione di un visto su detto certificato, in conformità alla presente convenzione.

Una copia del certificato ed una copia del rapporto di ispezione devono essere trasmesse al più presto all'Amministrazione richiedente.

2

Un certificato così rilasciato deve includere una dichiarazione indicante che è stato rilasciato su richiesta dell'Amministrazione di cui al paragrafo 1 e che ha lo stesso valore e riceve lo stesso riconoscimento di un certificato rilasciato dall'Amministrazione.

3

Nessun certificato deve essere rilasciato ad una nave che è autorizzata a battere bandiera di uno Stato che non è Parte contraente.

4

Regola 4

Validità di un certificato internazionale del sistema antivegetativo

Un certificato rilasciato secondo le regole 2 o 3 cessa di essere valido in uno dei seguenti casi:

1

a)

se il sistema antivegetativo viene modificato o sostituito ed il Certificato non è vistato in conformità alla presente convenzione;

b)

quando una nave passa sotto la bandiera di un altro Stato. Può essere rilasciato un nuovo certificato soltanto se la Parte che lo rilascia abbia la certezza che la nave sia in conformità con la presente Convenzione. Nel caso di trasferimento tra le Parti, se la domanda viene fatta entro un termine di tre mesi dal trasferimento, la Parte di cui la nave era autorizzata precedentemente a battere bandiera, invia appena possibile all'Amministrazione una copia dei certificati di cui la nave era munita prima del trasferimento e, se disponibile, una copia dei rapporti di ispezione.

Il rilascio da una Parte di un nuovo certificato ad una nave trasferita di un'altra Parte può essere realizzato a seguito di una nuova ispezione o di un certificato in corso di validità rilasciato dalla Parte di cui la nave era in precedenza autorizzata a battere bandiera.

2

Regola 5

Dichiarazione sul sistema antivegetativo

L'amministrazione deve esigere che una nave di lunghezza pari o superiore a 24 metri ma di stazza lorda inferiore alle 400 tonnellate, che effettui viaggi internazionali di cui all'articolo 3(1)(a) (ad esclusione delle piattaforme fisse o galleggianti, FSU e FPSO sia munita di una dichiarazione, firmata dal proprietario o da un suo agente autorizzato. Questa dichiarazione deve essere accompagnata da una documentazione appropriata (come ad esempio la ricevuta della vernice o la fattura dell'impresa) o contenere un attestato soddisfacente.

1

La dichiarazione deve essere redatta secondo il modello che figura all'appendice 2 del presente allegato ed essere redatto almeno in inglese, in francese o in spagnolo.

Può essere utilizzata anche la lingua ufficiale dello Stato la cui nave è autorizzata a battere bandiera, quest'ultima prevarrà in caso di controversia o disaccordo.

2

7720

Convenzione Internazionale del 2001 sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi

Appendice 1 dell'allegato 4

Modello del certificato internazionale del sistema antivegetativo Certificato internazionale del sistema antivegetativo (Il presente Certificato deve essere completato dalla Scheda Internazionale dei Sistemi Antivegetativi) (Timbro ufficiale)

(Stato)

Rilasciato ai sensi della Convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi Sotto l' autorità del governo di ...................................................

(nome dello Stato)

da ...................................................

(persona o organizzazione autorizzata)

Quando un certificato è stato rilasciato in precedenza, il presente Certificato sostituisce il certificato datato .............................................................................................

Caratteristiche della nave1 Nome della nave ............................................................................................

Numero o lettere distintive .................................................................................

Porto di immatricolazione .................................................................................

Stazza lorda ...................................................................................................

Numero IMO2 ...............................................................................................

Un sistema antivegetativo controllato ai sensi dell'Allegato 1 non è stato applicato durante o dopo la costruzione della presente nave ..................................................................

1 2

Le caratteristiche della nave possono essere presentate orizzontalmente in caselle.

In conformità allo schema di numero di identificazione IMO delle navi adottato dall'Organizzazione con la Risoluzione A. 600(15) dell'Assemblea.

7721

Convenzione Internazionale del 2001 sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi

Un sistema antivegetativo controllato ai sensi dell'Allegato 1 è stato applicato in precedenza ma successivamente rimosso da ....................................... (inserire nome della struttura attrezzata) il ........................................ (data) Un sistema antivegetativo controllato ai sensi dell'Allegato 1 è stato applicato in precedenza alla nave ma poi coperto con un rivestimento isolante applicato da ..............................

................................................................................................ (inserire nome della struttura attrezzata) il ........................................ (data) Un sistema antivegetativo controllato ai sensi dell'Allegato 1 è stato applicato sulla nave prima del ........................................ (data)3 ma deve essere rimosso o ricoperto da un rivestimento isolante prima del ....................................... (data)4 Con la presente si certifica che: 1. la nave è stata ispezionata ai sensi della regola 1 dell'Allegato 4 della Convenzione; e 2. l'ispezione mostra che il sistema antivegetativo sulla nave è compatibile con i requisiti applicabili dell'Allegato 1 della Convenzione.

Rilasciato a ....................................................................................................

(Luogo del rilascio del Certificato)

........................

.......................................................................................

(Data di rilascio)

(Firma dell'ufficiale autorizzato a rilasciare il Certificato)

Data della fine dell'ispezione in seguito alla quale è avvenuto il rilascio del certificato: .............................................................

3 4

Data dell'entrata in vigore della misura di controllo.

Data di scadenza di ogni periodo specificato nell'articolo 4(2) o ai sensi dell'Allegato 1.

7722

Convenzione Internazionale del 2001 sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi

Modello di scheda del sistema antivegetativo Scheda del sistema antivegetativo Questa Scheda deve rimanere allegata permanentemente al Certificato Internazionale del Sistema Antivegetativo.

Particolari della nave Nome della nave ..............................................................................................

Numero o lettere distintive ..................................................................................

Numero IMO ..................................................................................................

Dettagli del sistema antivegetativo utilizzato Tipo(i) di sistema(i) antivegetativo(i) utilizzato(i) ......................................................

..................................................................................................................

Data di applicazione del(i) sistema(i) antivegetativo(i) ................................................

Nome della(e) compagnia(e) e delle attrezzature/ubicazioni dove viene(vengono) applicato(i) ..........................................................................................................

..................................................................................................................

Nome del(i) produttore(i) del(i) sistema(i) antivegetativo(i) ..........................................

...................................................................................................................

Nome(i) e colore(i) del(i) sistema(i) antivegetativo(i) .................................................

...................................................................................................................

Principi attivi e Numero di Registro dei Chemical Abstract Services (numero CAS) .............

..................................................................................................................

Tipo di rivestimento isolante, se applicato ...............................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Data di applicazione del rivestimento isolante ..........................................................
Con la presente si certifica che questa Scheda è corretto sotto tutti gli aspetti.

Rilasciato a ....................................................................................................

(Luogo del rilascio del Certificato)

........................

.....................................................................................

(Data di rilascio)

(Firma dell'ufficiale autorizzato a rilasciare il Certificato)

Data della fine dell'ispezione in seguito alla quale è avvenuto il rilascio del certificato: ..............................

7723

Convenzione Internazionale del 2001 sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi

Visto delle Schede5 Con la presente si certifica che l'ispezione richiesta in accordo con la Regola 1(1)(b) dell'Allegato 4 della Convenzione ha riscontrato che la nave è nel pieno rispetto della suddetta Convenzione.

Dettagli del sistema antivegetativo applicato Tipo di sistema antivegetativo utilizzato .................................................................

...................................................................................................................

Data di applicazione del sistema antivegetativo .........................................................

..................................................................................................................

Nome della compagnia e delle attrezzature/ubicazioni dove viene applicato .......................

...................................................................................................................

Nome del produttore del sistema antivegetativo .........................................................

...................................................................................................................

Nome e colore del sistema antivegetativo .................................................................

...................................................................................................................

Principi attivi e Numero di Registrazione dei Chemical Abstract Services (numero CAS) ..................................................................................................................

Data di applicazione del rivestimento isolante ..........................................................

Firma: ..........................................................................................................

(Firma dell'ufficiale autorizzato a rilasciare il Certificato)

Luogo: .........................................................................................................

Data6: .........................................................................................................

(Timbro o sigillo ufficiale)

5 6

Questa pagina della Scheda relativa alla Registrazione deve essere riprodotta ed aggiunta alla Scheda medesimo, se considerata necessaria dall'Amministrazione.

Data dell'avvenuta ispezione a seguito della quale è stato emesso il visto.

7724

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Appendice 2 dell'allegato 4

Scheda di dichiarazione del sistema antivegetativo Dichiarazione del sistema antivegetativo Redatto sotto la Convenzione Internazionale sul Controllo dei Sistemi Antivegetativi Nocivi sulle Navi Nome della nave ..............................................................................................

Numero o lettere distintive .................................................................................

Porto di registrazione ........................................................................................

Lunghezza ....................................................................................................

Stazza lorda ...................................................................................................

Numero IMO (se applicabile) ..............................................................................

Dichiaro che il sistema antivegetativo usato su questa nave è in conformità all'Allegato 1 della Convenzione.

.........................

......................................................................................

(Data)

(Firma del proprietario o dell'agente autorizzato)

Attestazione del sistema antivegetativo applicato Tipo di sistema antivegetativo utilizzato e data di applicazione ......................................

...................................................................................................................

.........................

......................................................................................

(Data)

(Firma del proprietario o dell'agente autorizzato)

Tipo di sistema antivegetativo utilizzato e data di applicazione ......................................

...................................................................................................................

.........................

......................................................................................

(Data)

(Firma del proprietario o dell'agente autorizzato)

Tipo di sistema antivegetativo utilizzato e data di applicazione ......................................

...................................................................................................................

.........................

......................................................................................

(Data)

(Firma del proprietario o dell'agente autorizzato)

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