Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza

Disegno

(Legge sui cartelli, LCart) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 27 capoverso 1, 96, 97 e 122 della Costituzione federale1; viste le disposizioni in materia di concorrenza contemplate dagli accordi internazionali; visto il rapporto del Consiglio federale del 15 febbraio 20122, decreta: I La legge federale del 6 ottobre 19953 sui cartelli è modificata come segue: Titolo dopo l'articolo 534

Sezione 2: Sanzioni penali Art. 53a (nuovo) Partecipazione ad accordi sui prezzi, sui quantitativi o sulla ripartizione per zone tra concorrenti Chiunque, intenzionalmente, partecipa a un accordo che fissa direttamente o indirettamente i prezzi, che limita i quantitativi di beni o servizi da produrre, acquistare o consegnare, o che opera una ripartizione dei mercati per zone o partner commerciali, concluso tra imprese effettivamente o potenzialmente concorrenti, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

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Il tentativo non è punibile.

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Se la persona di cui al capoverso 1 collabora a rilevare e a eliminare l'accordo, la procedura penale viene sospesa oppure si può rinunciare in tutto o in parte alla sanzione.

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RS 101 FF 2012 1541 RS 251 Nota: il messaggio del 22 febbraio 2012 concernente la revisione della legge sui cartelli, diversamente dall'avamprogetto posto in consultazione il 30 giugno 2010, non prevede più di abrogare l'attuale articolo 53a «Emolumenti» e di disciplinare gli emolumenti negli articoli 59b e 59c di un nuovo capitolo 9 «Emolumenti». Tuttavia, per non perdere il riferimento al rapporto esplicativo per la seconda consultazione, in questa sede non viene ancora effettuato l'adattamento della numerazione degli articoli 53a e 53b, allora proposti, al fine di assicurarne l'inserimento nella struttura dell'atto normativo secondo il disegno del 22 febbraio 2012.

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Si rinuncia alla procedura penale se: a.

non vi è stata sanzione per l'impresa a seguito di una notifica secondo l'articolo 49a capoverso 4;

b.

l'accordo ha cessato di esplicare i suoi effetti da oltre cinque anni prima dell'apertura dell'inchiesta nei confronti dell'impresa;

c.

il Consiglio federale ha autorizzato una limitazione della concorrenza in virtù dell'articolo 8.

Se il fatto di cui al capoverso 1 è stato commesso all'estero, si applica l'articolo 2 capoverso 2.

5

Art. 53b (nuovo) Procedura in caso di atti conformemente all'articolo 53a Il perseguimento e il giudizio dei reati contro l'articolo 53a sono di competenza della giurisdizione penale federale.

1

Il Ministero pubblico della Confederazione apre un'istruzione secondo l'articolo 309 capoverso 1 del Codice di diritto processuale penale5 (CPP) d'intesa con l'Autorità della concorrenza.

2

Nel caso in cui sia in corso o sia aperta in seguito anche una procedura secondo gli articoli 26­30, l'Autorità della concorrenza e il Ministero pubblico della Confederazione garantiscono il coordinamento delle loro operazioni d'inchiesta, in particolare nell'ambito dell'esecuzione dei provvedimenti coercitivi di cui agli articoli 241­250 CPP, all'articolo 42 capoverso 2 della presente legge e agli articoli 45­50 della legge federale del 22 marzo 19746 sul diritto penale amministrativo (DPA). Una procedura penale vertente su un accordo di cui all'articolo 53a capoverso 1 non può concludersi con una condanna dell'accusato fintanto che per lo stesso accordo è pendente una procedura secondo gli articoli 26­30.

3

L'Autorità della concorrenza e il Ministero pubblico della Confederazione si accordano reciproca assistenza amministrativa e si informano sullo stato di avanzamento delle rispettive procedure.

5 L'Autorità della concorrenza ha la facoltà di non comunicare al Ministero pubblico della Confederazione delle informazioni o di non trasmettergli dei documenti se tale comunicazione: a. può nuocere all'esercizio dei compiti attribuiti all'Autorità della concorrenza dalla presente legge; b. concerne informazioni per le quali la persona in questione può avvalersi nella procedura penale del diritto di non rispondere e di non dover contribuire alla propria incriminazione, laddove essa si rifiuti di fornire tali informazioni.

4

Su richiesta di una delle autorità interessate, il Tribunale amministrativo federale giudica le controversie in materia di collaborazione che vedono contrapposti il Ministero pubblico della Confederazione e l'Autorità della concorrenza.

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RS 312.0 RS 313.0

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La procedura penale viene sospesa se nella procedura prevista agli articoli 26­30 non è pronunciata una sanzione amministrativa secondo l'articolo 49a.

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