ad 08.473 Iniziativa parlamentare Soppressione dell'obbligo di rimborsare le spese del Cantone di origine Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati del 19 giugno 2012 Parere del Consiglio federale del 15 agosto 2012

Onorevoli presidenti e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento (LParl), vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S) del 19 giugno 20121 concernente l'iniziativa parlamentare 08.473 Soppressione dell'obbligo di rimborsare le spese del Cantone di origine.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

15 agosto 2012

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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FF 2012 6899

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Parere 1

Situazione iniziale

Il 3 ottobre 2008 il consigliere agli Stati Philipp Stähelin ha depositato l'iniziativa parlamentare Soppressione dell'obbligo di rimborsare le spese del Cantone di origine (08.473 s). L'iniziativa chiede l'abrogazione delle disposizioni contenute nella legge federale del 24 giugno 19772 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS) relative all'obbligo del Cantone di origine di rimborsare le spese sostenute dal Cantone di dimora o domicilio per l'aiuto sociale fornito a cittadini di un altro Cantone.

Il 19 gennaio 2010 la CSSS-S ha dato seguito all'iniziativa parlamentare Stähelin con 7 voti a favore e 6 contrari. Il 18 febbraio 2011 l'omologa Commissione del Consiglio nazionale ha approvato questa decisione con 13 voti favorevoli e 10 contrari.

Il 31 marzo 2011 la CSSS-S ha incaricato una sottocommissione di elaborare un progetto di legge. A tal fine, la sottocommissione ha interpellato un esperto dell'Ufficio federale di giustizia e ha consultato i rappresentanti della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS), della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze (CDF), dell'Associazione dei Comuni Svizzeri e dell'Unione delle Città Svizzere. Il 14 novembre 2011 la CSSS-S ha approvato il progetto preliminare della sottocommissione, corredato del relativo rapporto esplicativo, e ha deciso di indire una procedura di consultazione.

In sede di consultazione, 21 Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, FR, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SH, SG, SO, SZ, UR,VS, TG, TI e ZG) hanno approvato senza riserve la soppressione dell'obbligo del Cantone di origine di rimborsare le spese al Cantone che presta aiuto sociale. Analogamente si sono espressi quattro partiti (PPD, PEV, PLR e UDC) e cinque organizzazioni (tra cui l'Associazione dei Comuni Svizzeri), secondo cui l'attribuzione della competenza in base al luogo di attinenza è un criterio sorpassato e la soppressione dell'obbligo di rimborso comporta un notevole sgravio amministrativo.

Cinque Cantoni (BS, GE, NE, VD e ZH) hanno respinto la soppressione dell'obbligo di rimborso, che avrebbero approvato soltanto se fosse stata prevista una compensazione. Dello stesso parere sono anche due partiti (i Verdi e PS), l'Unione delle Città Svizzere e un'altra organizzazione. Questi
partecipanti hanno proposto, a titolo di compensazione, innanzitutto un aumento della perequazione dell'aggravio sociodemografico nell'ambito della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC).

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RS 851.1

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Parere del Consiglio federale

Negli ultimi decenni la relazione tra i cittadini e i rispettivi luoghi e Cantoni di origine ha perso considerevolmente importanza. Pertanto, l'assunzione da parte del Cantone di origine delle spese di aiuto sociale sostenute dal Cantone di dimora o di domicilio appare sempre più sorpassata.

La soppressione dell'obbligo di rimborso da parte dei Cantoni di origine rafforza il principio del Cantone di domicilio e comporta un sensibile sgravio amministrativo sia per i Cantoni che versano l'aiuto sociale sia per quelli di origine. Il Consiglio federale è pertanto favorevole alla soppressione proposta.

Come emerso in sede di consultazione, sul piano oggettivo il principio che sancisce la rinuncia al rimborso da parte dei Cantoni di origine è praticamente indiscusso. È per contro difficile definire l'entità delle ripercussioni finanziarie sui Cantoni e il modo di compensarle. Al punto 2.3 del rapporto della CSSS-S figurano le varianti di compensazione esaminate e successivamente scartate perché ritenute inadeguate. Il Consiglio federale condivide le ragioni esposte. Come la CSSS-S, ritiene, in particolare, che l'opzione prediletta dalla CDOS ­ ossia una compensazione sulla base della perequazione finanziaria ­ non sia sostenibile. Le ragioni principali sono esposte qui di seguito.

La compensazione degli oneri secondo la NPC è finanziata dalla Confederazione. Il trasferimento degli oneri che deriverebbe dalla soppressione proposta riguarda il settore dell'aiuto sociale, ovvero un compito di specifica competenza dei Cantoni.

Sarebbe quindi contrario al sistema avvalersi di un aumento della compensazione degli oneri tra la Confederazione e i Cantoni (verticale) per compensare esclusivamente il trasferimento di oneri fra Cantoni (orizzontale).

Il Consiglio federale si oppone altresì all'adeguamento dei criteri di ripartizione e dunque alla ridistribuzione tra i Cantoni delle risorse derivanti dalla perequazione dell'aggravio sociodemografico. I criteri di ripartizione della NPC sono chiaramente definiti e coordinati in modo da ammortizzare l'onere globale derivante ai Cantoni dalla loro situazione sociodemografica e geotopografica. Un intervento discrezionale sui criteri di ripartizione per compensare un adeguamento unico dei criteri di competenza alle nuove circostanze sarebbe contrario al sistema e
creerebbe un precedente indesiderato in vista di possibili future piccole ridistribuzioni tra i Cantoni.

Vi si aggiunge inoltre il fatto che già oggi nel perequare l'aggravio sociodemografico in base alla struttura della popolazione si tiene conto dei beneficiari di prestazioni di aiuto sociale (cfr. art. 34 dell'ordinanza del 7 novembre 2007 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri, RS 613.21). In realtà, inoltre, il principio del Cantone di domicilio è già applicato, poiché i rimborsi disposti dai Cantoni di origine non sono presi in considerazione nel calcolo. In altre parole, già oggi si tiene parzialmente conto dell'onere supplementare che deriverebbe ad alcuni Cantoni dalla modifica proposta.

Va considerato, infine, che gli importi in discussione sono relativamente modesti rispetto all'onere complessivo delle spese sostenute dai Cantoni per gli aiuti sociali.

Sui Cantoni, inoltre, non graverebbero più gli oneri amministrativi connessi alle pratiche di rimborso.

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Il Consiglio federale comprende il tentativo della CSSS-S di trovare altre varianti di compensazione, tuttavia, ritiene che si tratti di un'impresa ardua, visto che tutte le varianti ipotizzate finora sono state (giustamente) scartate.

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Proposta del Consiglio federale

Per i motivi suesposti il Consiglio federale propone di approvare il progetto della CSSS-S.

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