Termine di referendum: 17 gennaio 2013

Codice di diritto processuale civile svizzero e Codice di diritto processuale penale svizzero (Disposizioni sulla verbalizzazione) Modifica del 28 settembre 2012 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 16 aprile 20121; visto il parere del Consiglio federale del 23 maggio 20122, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice di procedura civile3 Art. 176 cpv. 1 e 3 Le deposizioni sono verbalizzate nel loro contenuto essenziale e quindi lette o date da leggere al testimone e da questi firmate. Se una parte lo chiede, sono messe a verbale anche le domande completive proposte dalle parti, ma non ammesse dal giudice.

1

Se durante un'udienza le deposizioni sono registrate mediante strumenti tecnici secondo il capoverso 2, il giudice unico, il collegio giudicante o il membro dello stesso che procede all'esame testimoniale può rinunciare a leggere o a dare da leggere il verbale al testimone e a farglielo firmare. Le registrazioni sono acquisite agli atti e conservate assieme al verbale.

3

1 2 3

FF 2012 5043 FF 2012 5055 RS 272

2012-0942

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Disposizioni sulla verbalizzazione

Titolo prima dell'art. 404

Titolo terzo: Disposizioni transitorie Capitolo 1: Disposizioni transitorie del 19 dicembre 2008 Titolo prima dell'art. 407a

Capitolo 2: Disposizione transitoria della modifica del 28 settembre 2012 Art. 407a Nei procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2012 del presente Codice gli atti procedurali compiuti dall'entrata in vigore della stessa sono retti dal nuovo diritto.

2. Codice di procedura penale4 Art. 78 cpv. 5bis e 7 5bis Se nella procedura dibattimentale l'interrogatorio è registrato mediante dispositivi tecnici, il giudice può rinunciare a leggere o a dare da leggere il verbale all'interrogato e a farglielo firmare. Le registrazioni sono acquisite agli atti.

I verbali manoscritti non ben leggibili e le deposizioni registrate stenograficamente sono trascritti senza indugio in bella copia. Gli appunti sono conservati sino alla chiusura del procedimento.

7

Titolo prima dell'art. 456a

Sezione 5: Disposizione transitoria della modifica del 28 settembre 2012 Art. 456a Nei procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2012 del presente Codice gli interrogatori svolti dall'entrata in vigore della stessa sono retti dal nuovo diritto.

4

RS 312.0

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Disposizioni sulla verbalizzazione

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 28 settembre 2012

Consiglio nazionale, 28 settembre 2012

Il presidente: Hans Altherr Il segretario: Philippe Schwab

Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 9 ottobre 20125 Termine di referendum: 17 gennaio 2013

5

FF 2012 7193

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Disposizioni sulla verbalizzazione

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