Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione Modifica del 13 dicembre 2012 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore svizzero dell'isolazione, allegato ai decreti del Consiglio federale del 4 marzo 2008, del 16 febbraio 2009, del 16 febbraio 2010, del 10 gennaio 2011, del 25 febbraio 2011 e del 6 febbraio 20121, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Allegato 9 (sostituisce il precedente allegato 12)
«Cauzione» Art. 1
Principi
Art. 2
Ammontare della cauzione
Art. 3
Messa in conto
Art. 4
Utilizzazione della cauzione
Art. 5
Utilizzo della cauzione
Art. 6
Ristabilimento della cauzione a ritiro avvenuto
Art. 7
Liberazione della cauzione
Art. 8
Multe nel caso di cauzione non versata
Art. 9
Gestione della cauzione
Art. 10
Foro giuridico
1 2
FF 2008 1815, 2009 789, 2010 1545, 2011 1261 2315, 2012 1247 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.
2012-2734
8591
Contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione. DCF
II Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2013 con effetto sino al 30 giugno 2013.
13 dicembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
8592