Legge federale Disegno sull'adozione di condizioni relative alla messa in servizio di navi della navigazione renana e di misure per il promovimento della navigazione renana del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 87 della Costituzione federale; visto il Protocollo aggiuntivo n. 5 del 28 aprile 19991 alla Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno; visti il regolamento della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) del 28 aprile 19992 sulle condizioni relative alla messa in servizio di navi della navigazione renana e di misure per il promovimento della navigazione renana, come pure il regolamento della CCNR del 28 aprile 1999 con entrata in vigore il 1o gennaio 2000, modificante il regolamento citato; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 19993, decreta:
Art. 1
Fondo della navigazione interna
1
È istituito un Fondo svizzero della navigazione interna (in seguito: Fondo) per realizzare le condizioni relative alla messa in servizio di navi della navigazione renana e le misure per il promovimento della navigazione renana; il Fondo non è dotato di personalità giuridica propria.
2
Il Fondo viene alimentato da un lato dalla quota del saldo finale della Cassa svizzera di demolizione finanziata dai trasportatori, e d'altro lato dai contributi versati dai proprietari delle navi in base alla regola «vecchio per nuovo».
3
Il Fondo è aggregato all'Ufficio svizzero della navigazione marittima. L'Associazione svizzera di navigazione e di economia portuale (ASN) è associata alla sua gestione.
Art. 2
Esecuzione
1
Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie a realizzare le condizioni per la messa in servizio di navi della navigazione renana e di misure per il promovimento della navigazione renana; in particolare, definisce i compiti e le competenze del Fondo.
2
Il Consiglio federale può determinare le misure coercitive che potranno essere applicate per imporre gli obblighi derivanti dalle condizioni per la messa in servizio di navi della navigazione renana.
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RS 0.747.224.101 RS 747.224.010 FF 1999 8041
1999-5219
8051
Promovimento della navigazione renana. LF
Art. 3
Opposizione
Contro le decisioni del Fondo può essere fatta opposizione.
Art. 4
Disposizioni penali
Chiunque contravviene alle disposizioni d'esecuzione della Confederazione o della Commissione centrale per la navigazione sul Reno, la cui violazione è dichiarata punibile, è punito con la multa fino a 50 000 franchi, a meno che in virtù di un'altra legge non sia passibile di una pena più severa.
Art. 5
Applicabilità del diritto penale amministrativo
1
Le infrazioni sono perseguite e giudicate conformemente alle disposizioni della legge federale sul diritto penale amministrativo4.
2
L'autorità incaricata del perseguimento e del giudizio è il Dipartimento federale degli affari esteri.
Art 6
Referendum, entrata in vigore e validità
1
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale; sottostà al referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale.
Entra in vigore il 1o gennaio 2000 e ha effetto fino all'esaurimento dei mezzi del Fondo, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2005.
2
3
Il Consiglio federale è autorizzato ad abrogare la presente legge prima di tale data.
1625
4
RS 313.0
8052