Decreto federale sui sussidi federali nell'assicurazione malattie del 31 maggio 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 66 capoverso 2 della legge federale sull'assicurazione malattie1; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 settembre 19982, decreta:

Art. 1 Per il periodo dal 2000 al 2003 i sussidi federali ammontano al massimo a: a.

2213 milioni di franchi

per l'anno 2000;

b.

2246 milioni di franchi

per l'anno 2001;

c.

2280 milioni di franchi

per l'anno 2002;

d.

2314 milioni di franchi

per l'anno 2003.

Art. 2 Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 15 marzo 1999

Consiglio nazionale, 31 maggio 1999

Il presidente, Rhinow Il segretario, Lanz

La presidente, Heberlein Il segretario, Anliker

1121

1 2

RS 832.10 FF 1999 687

4486

1999-4493