Decreto federale sui sussidi federali nell'assicurazione malattie del 31 maggio 1999
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 66 capoverso 2 della legge federale sull'assicurazione malattie1; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 settembre 19982, decreta:
Art. 1 Per il periodo dal 2000 al 2003 i sussidi federali ammontano al massimo a: a.
2213 milioni di franchi
per l'anno 2000;
b.
2246 milioni di franchi
per l'anno 2001;
c.
2280 milioni di franchi
per l'anno 2002;
d.
2314 milioni di franchi
per l'anno 2003.
Art. 2 Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.
Consiglio degli Stati, 15 marzo 1999
Consiglio nazionale, 31 maggio 1999
Il presidente, Rhinow Il segretario, Lanz
La presidente, Heberlein Il segretario, Anliker
1121
1 2
RS 832.10 FF 1999 687
4486
1999-4493