Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere Modifica del 9 novembre 1999

Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere, allegato al decreto del Consiglio federale del 11 dicembre 19961, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:2 Art. 6

Durata del rapporto di lavoro

Art. 7

Disdetta del rapporto di lavoro

Art. 24

Durata del lavoro

Art. 25

Lavoro straordinario

Art. 28

Durata e attribuzione delle vacanze

Art. 30

Retribuzione durante le vacanze

Art. 32

Giorni festivi

Art. 37

Sistema salariale

Art. 40

Salari minimi

Art. 43

Assicurazione indennità di malattia

Art. 44

Assicurazione maternità

Art. 51

Pene convenzionali

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000 e ha effetto sino al 31 dicembre 2000.

9 novembre 1999

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

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FF 1996 V 885 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'EDMZ, 3003 Berna.

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1999-5637