Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere Modifica del 9 novembre 1999
Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere, allegato al decreto del Consiglio federale del 11 dicembre 19961, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:2 Art. 6
Durata del rapporto di lavoro
Art. 7
Disdetta del rapporto di lavoro
Art. 24
Durata del lavoro
Art. 25
Lavoro straordinario
Art. 28
Durata e attribuzione delle vacanze
Art. 30
Retribuzione durante le vacanze
Art. 32
Giorni festivi
Art. 37
Sistema salariale
Art. 40
Salari minimi
Art. 43
Assicurazione indennità di malattia
Art. 44
Assicurazione maternità
Art. 51
Pene convenzionali
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2000 e ha effetto sino al 31 dicembre 2000.
9 novembre 1999
In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
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FF 1996 V 885 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'EDMZ, 3003 Berna.
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1999-5637