Legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare

Allegato 6 Disegno

(LTEO) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 aprile 19991, decreta: I La legge federale del 12 giugno 19592 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO) č modificata come segue: Art. 45 cpv. 1 e 3 (nuovo) 1

I Cantoni versano alla Confederazione il gettito lordo della tassa d'esenzione, detratto un emolumento di riscossione, nel termine di 30 giorni dalla fine dell'anno di riscossione.

3

L'emolumento di riscossione ammonta al 20 per cento del gettito lordo della tassa d'esenzione.

II

1

La presente legge sottostā al referendum facoltativo.

2

Entra in vigore contemporaneamente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999, sempre che il referendum non sia domandato; altrimenti il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1567

1 2

FF 1999 6784 RS 661; RU 1999 ...

1999-4933

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