Termine di referendum: 7 ottobre 1999

Decreto federale concernente provvedimenti intesi a migliorare l'offerta di posti di tirocinio e a sviluppare la formazione professionale (2° decreto sui posti di tirocinio) del 18 giugno 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31quinquies e 34ter della Costituzione federale; visto il rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale del 22 gennaio 19991; visto il parere del Consiglio federale del 1° marzo 19992, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 1

Principio

La Confederazione accorda contributi per provvedimenti destinati a: a.

aumentare l'offerta di posti di tirocinio e ridurre i problemi strutturali del mercato dei posti di tirocinio;

b.

promuovere la parità effettiva fra donne e uomini;

c.

sperimentare nuove forme di collaborazione nel settore della formazione professionale;

d.

preparare riforme per assicurare la transizione alla riveduta legge sulla formazione professionale.

2

L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (Ufficio federale) può affidare l'attuazione dei provvedimenti ai sensi dell'articolo 2 ai Cantoni, alle associazioni professionali, ad altre istituzioni appropriate o a terzi.

1 2

FF 1999 2641 FF 1999 2664

1999-4456

4437

Provvedimenti intesi a migliorare l'offerta di posti di tirocinio e a sviluppare la formazione professionale

Art. 2 1

Progetti

I contributi possono essere accordati per: a.

aprire possibilità di formazione in settori molto specializzati per i quali vi è già o si prevede una richiesta di personale qualificato, in particolare nel campo dell'alta tecnologia e in ambiti di punta del settore dei servizi;

b.

aprire possibilità di formazione in settori con attività prevalentemente pratiche, in particolare mediante l'istituzione di provvedimenti transitori e la promozione di nuove professioni che offrano possibilità di evoluzione;

c.

sostenere particolari offerte in materia di formazione, promuovere il tirocinio e realizzare progetti di sensibilizzazione per la scelta della professione a favore delle donne;

d.

sostenere altri provvedimenti per migliorare l'offerta di posti di tirocinio e facilitare la riforma della formazione professionale (ad es. analisi e studi per ottimizzare i dati sulla formazione professionale, campagne d'informazione mirate e progetti pilota).

2

Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei contributi. Può derogare alle aliquote di contribuzione di cui all'articolo 64 della legge federale del 19 aprile 19783 sulla formazione professionale.

Art. 3

Beneficiari

1

I contributi possono essere versati ai Cantoni, alle associazioni professionali, ad altre istituzioni appropriate e a incaricati dell'Ufficio federale.

2

Per compiti affidati a terzi ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2, la Confederazionepuò assumersi i costi complessivi.

3

Per l'esecuzione dei provvedimenti l'Ufficio federale può concludere accordi di prestazioni.

Art. 4

Condizioni

1

I corsi di formazione sussidiati devono essere aperti a tutte le persone che adempiono le condizioni per quanto riguarda età e formazione preliminare.

2

I provvedimenti sussidiati vanno sottoposti a una valutazione.

3

I progetti devono tenere conto del principio della parità fra donne e uomini dalla pianificazione fino all'esecuzione.

Art. 5

Finanziamento

Per il finanziamento dei contributi, l'Assemblea federale stanzia mediante decreto federale semplice un credito d'impegno di durata limitata.

3

RS 412.10

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Provvedimenti intesi a migliorare l'offerta di posti di tirocinio e a sviluppare la formazione professionale

Sezione 2: Procedura e rimedi giuridici Art. 6

Presentazione delle domande

1

Le domande, con la necessaria documentazione, vanno presentate all'autorità cantonale competente. Questa le trasmette con la sua proposta all'Ufficio federale.

2

Le domande che hanno un interesse nazionale o sovraregionale nonché i progetti pilota importanti sono presentati direttamente all'Ufficio federale.

Art. 7

Versamento

I contributi sono versati al più tardi fino al 31 dicembre 2004.

Art. 8

Rimedi giuridici

Le decisioni dell'Ufficio federale possono essere impugnate davanti alla commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia; essa decide definitivamente.

Sezione 3: Disposizioni finali Art. 9

Esecuzione

1

In quanto non spetti ai Cantoni, l'esecuzione del presente decreto compete al Consiglio federale.

2

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

3

I provvedimenti della Confederazione sono interamente a carico del credito di cui all'articolo 5.

Art. 10 1

Referendum, entrata in vigore e durata di validità

Il presente decreto, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.

2

È applicabile dal 1° gennaio 2000 e perde la sua validità un anno dopo l'entrata in vigore della nuova legge federale sulla formazione professionale.

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Provvedimenti intesi a migliorare l'offerta di posti di tirocinio e a sviluppare la formazione professionale

Consiglio nazionale, 18 giugno 1999

Consiglio degli Stati, 18 giugno 1999

La presidente: Heberlein Il segretario: Anliker

Il presidente: Rhinow Il segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 29 giugno 19994 Termine di referendum: 7 ottobre 1999

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FF 1999 4437

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