99.053 Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con la Repubblica di Croazia del 31 maggio 1999

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente una Convenzione di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio con la Repubblica di Croazia, firmata il 12 marzo 1999.

Vogliate gradire, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

31 maggio 1999

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

6530

1999-4262

Compendio Il 12 marzo 1999 è stata firmata con la Repubblica di Croazia una convenzione di doppia imposizione. Dopo la conclusione della convenzione con la Slovenia, è la seconda convenzione fiscale completa (reddito e patrimonio) conclusa dalla Svizzera con uno degli Stati dell'ex Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia. Gli investimenti diretti dell'economia svizzera nella Repubblica di Croazia sono ancora modesti, ma nei prossimi anni dovrebbero acquistare in importanza. Oltre all'eliminazione della doppia imposizione, la presente Convenzione offre alle imprese investitrici una protezione fiscale. Essa garantisce inoltre che questioni di natura fiscale non indeboliscano la posizione competitiva delle imprese svizzere rispetto a quella dei loro concorrenti degli altri Stati industrializzati dell'Occidente.

La presente Convenzione segue in larga misura la convenzione modello elaborata dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ed è conforme alla prassi svizzera in materia di convenzioni. I Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno approvato la conclusione della Convenzione.

6531

Messaggio 1

Premesse

Già da diverso tempo la Repubblica di Croazia sta mostrando forte interesse ad avviare con la Svizzera trattative per la conclusione di una convenzione di doppia imposizione. Dopo che nel mese di giugno del 1996 la Svizzera ebbe concluso con la Slovenia, un altro degli Stati dell'ex Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, una convenzione di doppia imposizione e grazie anche al miglioramento della situazione politica generale registrato nell'area dei Balcani negli anni successivi, il 30 settembre e il 1° ottobre del 1997 è stato possibile procedere a Berna a una prima tornata di negoziati tra la Svizzera e la Croazia. Nonostante la durata limitata di questi negoziati, sono stati fatti progressi soddisfacenti, essendo stata raggiunta un'intesa sulla formulazione materiale di una gran parte delle disposizioni della Convenzione. Non è stato invece ancora possibile raggiungere un accordo esaustivo nei settori, per la Svizzera importanti, delle imposte alla fonte sui dividendi, sugli interessi e sui canoni. Inoltre la Croazia ha insistito affinché nella Convenzione fossero introdotte disposizioni sullo scambio di informazioni e il «tax sparing». I negoziati si sono conclusi con la redazione di un progetto di convenzione comune contenente anche i punti per il momento ancora in sospeso.

La seconda tornata di negoziati si è svolta solo pochi mesi più tardi, il 15 e 16 aprile 1998 a Zagabria. In quest'occasione sono state trovate soluzioni conformi alla politica svizzera in materia di convenzioni nei confronti dei Paesi di questa regione nei settori delle imposte alla fonte sui dividendi, sugli interessi e sui canoni, di centrale importanza per la Svizzera. Per quest'ultima occorre menzionare in particolare l'aliquota dello zero per cento ottenuta per i canoni. Gli altri punti rimasti in sospeso sono stati pure risolti ed è stato possibile parafare un progetto di convenzione che, globalmente, tiene conto in larga misura degli interessi della Svizzera.

La conclusione di una convenzione di doppia imposizione con la Repubblica di Croazia riveste per la Svizzera grande importanza, sia sul piano economico sia su quello politico. Con investimenti diretti di oltre 100 milioni di franchi, nel 1997 la Svizzera figurava al terzo posto nella graduatoria degli investitori stranieri attivi in Croazia.

In deroga
alla politica svizzera in materia di convenzioni attuata nei confronti degli Stati non membri dell'OCSE, il progetto di convenzione contiene una disposizione sullo scambio di informazioni. A tal proposito, bisogna rilevare che le esperienze fatte dalla Svizzera negli ultimi tempi hanno dimostrato una difficoltà sempre maggiore, anche nelle trattative con Paesi non membri dell'OCSE, a far passare la pretesa svizzera di una rinuncia totale ad accogliere nella convenzione una disposizione di scambio di informazioni o, in alternativa, come ad esempio è stato ancora possibile con la Russia, a limitarsi a uno scambio di lettere che riassume la posizione della Svizzera sull'argomento. Questa concessione della Svizzera alla Croazia si giustifica con il fatto che, conformemente alla costante politica svizzera in materia di convenzioni nei confronti degli Stati membri dell'OCSE, anche nel rapporto con Stati che non fanno parte dell'OCSE, oggetto dello scambio possono essere soltanto le informazioni necessarie alla corretta applicazione della Convenzione (la cosiddetta «piccola» clausola dell'assistenza amministrativa). A ciò si aggiunga che la soluzione accordata alla Croazia di principio non è nuova e figura già in diverse 6532

convenzioni di doppia imposizione concluse dalla Svizzera con Stati non membri dell'OCSE (Cina, India, Slovenia e Thailandia). Inoltre, non bisogna trascurare il fatto che questa disponibilità ad accogliere le esigenze della maggioranza delle sue controparti convenzionali permette alla Svizzera di ottenere in cambio soluzioni più favorevoli in settori per essa altrettanto importanti. L'introduzione, da parte svizzera, di una «piccola» clausola dell'assistenza amministrativa dipenderà quindi sempre anche dal fatto se le soluzioni trovate nella convenzione globalmente tengano sufficientemente conto degli interessi della Svizzera. Il risultato dei negoziati con la Croazia risponde a quest'importante criterio.

2

Osservazioni in merito alle disposizioni della Convenzione

Sotto l'aspetto formale e materiale, la Convenzione tra la Svizzera e la Repubblica di Croazia segue in larga misura la convenzione modello elaborata dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ed è conforme alla relativa prassi svizzera in materia di convenzioni. Qui di seguito ci limiteremo pertanto a commentare le differenze più significative rispetto alla convenzione modello e a evidenziare le particolarità della Convenzione.

Art. 2

Imposte considerate

La Convenzione si applica a tutte le imposte sul reddito e sul patrimonio. La Croazia non preleva attualmente alcun'imposta sul patrimonio. Le imposte prelevate alla fonte sulle vincite alle lotterie non ricadono nel campo d'applicazione della Convenzione (art. 2 par. 5).

Art. 5

Stabile organizzazione

Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio e le attività di sorveglianza a essi collegate costituiscono una stabile organizzazione soltanto se la loro durata supera i dodici mesi.

Art. 7

Utili delle imprese

La Convenzione segue il principio stabilito nella convenzione modello dell'OCSE secondo la quale una stabile organizzazione può essere assoggettata all'imposta soltanto per gli utili che possono esserle attribuiti. La disposizione del protocollo unica rafforza questo principio e garantisce che per la determinazione dell'utile della stabile organizzazione non si deve partire dal principio della forza d'attrazione della stessa.

Art. 10

Dividendi

L'imposta a favore dello Stato della fonte è del 5 per cento nel caso di partecipazioni di almeno il 25 per cento che sono detenute da una società (sono escluse le società di persone). Nei rimanenti casi il diritto di imposizione del suddetto Stato è limitato al 15 per cento.

Art. 11

Interessi

L'imposta a favore dello Stato della fonte è limitata in generale al 5 per cento.

6533

Art. 12

Canoni

I canoni sono imponibili soltanto nello Stato di domicilio del beneficiario.

Art. 13

Utili di capitale

Come in altre convenzioni di doppia imposizione concluse dalla Svizzera, il diritto d'imposizione degli utili in capitale derivanti dall'alienazione di partecipazioni a una società immobiliare i cui beni sono principalmente costituiti da beni immobili situati nell'altro Stato, è attribuito a quest'altro Stato.

Art. 17

Artisti e sportivi

Conformemente alla prassi svizzera in materia di convenzioni, l'imposizione nel luogo in cui l'attività è svolta di regola è applicabile anche ai redditi attribuiti a una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo. Quest'imposizione non ha tuttavia luogo qualora possa essere stabilito che né l'artista o lo sportivo né persone a loro associate partecipano agli utili di quest'altra persona. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nemmeno se i redditi dell'artista o dello sportivo derivano in materia rilevante, direttamente o indirettamente, da fondi pubblici.

Art. 21

Altri redditi

Tali redditi sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del beneficiario.

Art. 23

Eliminazione della doppia imposizione

La Croazia evita la doppia imposizione per mezzo del metodo del computo; la Svizzera applica di regola il metodo dell'esenzione dall'imposta e concede il computo globale d'imposta per i dividendi e gli interessi.

Art. 26

Scambio di informazioni

Come già più sopra esposto, la Svizzera si è dichiarata disposta a introdurre nella Convenzione un articolo sullo scambio di informazioni di natura fiscale. Conformemente alla prassi convenzionale svizzera costante possono essere però scambiate unicamente le informazioni necessarie alla corretta applicazione della Convenzione.

Art. 28

Entrata in vigore

La Convenzione entrerà in vigore con lo scambio degli strumenti di ratifica per via diplomatica e le sue disposizioni saranno applicabili alle imposte sul reddito e sul patrimonio degli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno successivo alla seconda delle due notificazioni, o dopo tale data.

3

Conseguenze finanziarie

In una convenzione di doppia imposizione i due Stati contraenti rinunciano a determinate entrate fiscali. Per la Svizzera queste perdite di introiti fiscali risultano in particolare dal rimborso parziale dell'imposta preventiva e dal computo delle imposte prelevate dalla Repubblica di Croazia sui dividendi e sugli interessi. Dal momento che per ora gli investimenti croati in Svizzera sono insignificanti, le perdite risultanti dal rimborso parziale dell'imposta preventiva a persone residenti della Repubblica di Croazia, non dovrebbero rivestire una grande importanza. Per contro, il 6534

computo globale dell'imposta, introdotto con il decreto del Consiglio federale del 22 agosto 1967, graverà il fisco svizzero a ogni livello. Queste perdite, che non possono essere valutate a causa della mancanza di dati appropriati, sono controbilanciate da vantaggi finanziari per il nostro erario. Infatti, se finora le imposte alla fonte croate sui dividendi, sugli interessi e sui canoni dovevano essere ammesse in deduzione, in futuro i redditi provenienti dalla Repubblica di Croazia potranno essere assoggettati in Svizzera sulla base dell'ammontare lordo, perciò risulterà un aumento generale del reddito imponibile.

A queste ripercussioni di natura fiscale vanno d'altra parte contrapposti i notevoli vantaggi per l'economia svizzera che scaturiscono dal promovimento del commercio e dalla facilitazione degli investimenti nella Repubblica di Croazia. Inoltre, giova ricordare che le convenzioni di doppia imposizione sono essenzialmente concluse nell'interesse dei contribuenti e della cooperazione economica, elemento chiave della politica svizzera in materia di commercio estero.

4

Costituzionalità

La presente Convenzione si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale (Cost.)

che accorda alla Confederazione il diritto di stipulare trattati con Stati esteri. Secondo l'articolo 85 numero 5 Cost., spetta all'Assemblea federale approvarla. La Convenzione, pur essendo conclusa per un periodo indeterminato, è però denunciabile per la fine di ogni anno civile. Essa non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale e non implica un'unificazione multilaterale del diritto. Il decreto federale non è dunque sottoposto al referendum facoltativo giusta l'articolo 89 capoverso 3 della Cost.

5

Conclusioni

La Convenzione con la Repubblica di Croazia segue ampiamente la convenzione modello dell'OCSE e la prassi svizzera in materia di convenzioni. Essa apporta agli investitori svizzeri un importante sgravio delle imposte croate e dovrebbe favorire, in linea di massima, un ulteriore sviluppo delle relazioni economiche bilaterali.

1514

6535