99.055 Messaggio relativo alla legge sul mercato dell'energia elettrica (LMEE) del 7 giugno 1999

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di legge federale sul mercato dell'energia elettrica (LMEE).

Nel contempo vi chiediamo di togliere di ruolo i seguenti interventi parlamentari: 1997 P

96.3643 Apertura del mercato dell'elettricità: condizioni quadro (N 21.3.97, Semadeni)

1997 M 97.3005 Apertura del mercato nel settore dell'energia (N 4.6.97, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale, 96.067; S 9.10.97) 1998 P

98.3208 Tassa sull'energia. Tenuta in considerazione delle disposizioni dell'OMC (N 9.10.98, Rechsteiner-Basel)

1998 P

98.3339 Riscossione di una tassa sui diritti di transito e la posa di linee ad alta tensione (N 18.12.98, Suter)

1998 P

98.3358 Competitività dell'energia idroelettrica (S 6.10.98, Delalay)

1998 P

98.3627 Liberalizzazione anticipata del mercato per le nuove forme di energia rinnovabile (N 19.3.98, Rechsteiner-Basel)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

7 giugno 1999

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

1999-4275

6311

Compendio Nell'ambito del secondo pacchetto di misure volte a rinnovare la nostra economia, il Consiglio federale ha incaricato il DATEC di elaborare un rapporto relativo alle possibilità di un'apertura del mercato nel settore delle energie di rete. È quindi stato presentato il rapporto «Öffnung des Elektrizitätsmarktes» (apertura del mercato dell'energia elettrica), elaborato da un gruppo di lavoro composto di rappresentanti dell'amministrazione federale, del mercato dell'energia elettrica e dei grandi consumatori industriali di energia, nonché il rapporto «Marktöffnung im Elektrizitätsbereich» (apertura del mercato nel settore dell'energia elettrica) elaborato da un gruppo di lavoro allargato di cui facevano parte anche i Cantoni, i piccoli consumatori e le organizzazioni ambientaliste. Il Consiglio federale ha preso conoscenza di tali rapporti il 22 dicembre 1995 e il 25 giugno 1997 rispettivamente, ed ha incaricato il DATEC di elaborare un disegno di legge sul mercato dell'energia elettrica.

Il 18 febbraio 1998, il DATEC ha sottoposto a procedura di consultazione, durata fino al 15 maggio 1998, l'avamprogetto di legge sul mercato dell'energia elettrica con il relativo rapporto esplicativo. L'intento di aprire il mercato dell'energia elettrica anche in Svizzera è stato accolto favorevolmente da praticamente tutti i partecipanti alla procedura di consultazione. Anche l'apertura completa del mercato dell'energia elettrica alla scadenza di un determinato periodo di transizione, obiettivo contenuto nel progetto posto in consultazione, ha riscosso un ampio consenso.

Tuttavia, le opinioni si sono divise nella valutazione del progetto nel suo insieme.

Particolarmente controverse si sono rivelate le questioni riguardanti la costituzione di una società svizzera dei gestori di reti, l'indennizzo di investimenti non ammortizzabili e i tempi dell'apertura del mercato (ammissione delle aziende di distribuzione già dall'inizio dell'apertura del mercato).

Il 16 settembre 1998, il Consiglio federale ha preso conoscenza dei risultati della procedura di consultazione e ha pubblicato il relativo rapporto. Il DATEC è stato incaricato di condurre colloqui bilaterali con le forze politiche più importanti sui punti di disaccordo. Il Consiglio federale ha quindi deciso, nell'autunno del 1998, di conservare il
principio della costituzione di una società nazionale dei gestori di reti, ma di non dare seguito all'indennizzo degli investimenti non ammortizzabili per le centrali nucleari. La costituzione di una società svizzera dei gestori di reti è necessaria ai fini della realizzazione di un vero e proprio mercato nel settore dell'energia, nonché per un accesso non discriminatorio alla rete. All'inizio del 1999, il Consiglio federale ha inoltre deciso di sostenere una distribuzione di energia limitata nel tempo (con introiti tra i 300 e i 450 mio. di franchi all'anno) quale soluzione di transizione verso una riforma fiscale ecologicamente compatibile. Nel marzo 1999, infine, il Consiglio federale si è pronunciato a favore di un indennizzo restrittivo, circoscritto a casi particolari, degli investimenti non ammortizzabili relativi alle centrali idroelettriche.

Il presente disegno di legge sul mercato dell'energia elettrica costituisce una legge quadro che tiene conto del principio di sussidiarietà e di cooperazione. La legge sul

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mercato dell'energia elettrica consentirà di aprire il mercato dell'energia grazie al diritto disciplinato di accedere alla rete su base contrattuale (Regulated Third Party Access). Questo significa che i gestori di reti elettriche sono obbligati per contratto a lasciar transitare sulla propria rete energia elettrica per i clienti che ne hanno diritto, in modo non discriminatorio. Per questo servizio, i gestori di reti elettriche devono essere retribuiti sulla base dei costi ritenuti necessari all'esercizio.

All'entrata in vigore della legge, sono considerati clienti autorizzati i grandi consumatori con un consumo annuo che supera i 20 GWh. Si tratta in Svizzera di circa 110 aziende. Al momento in cui entrerà in vigore la legge, anche le aziende distributrici dovranno avere accesso al mercato, segnatamente in ragione delle quantità che forniscono ai clienti autorizzati come pure in ragione del 10 per cento del loro smercio annuo a clienti stabili. In tal modo, la quota di apertura del mercato corrisponderà inizialmente al 21 per cento circa; l'UE richiede dai suoi Stati membri una quota di apertura del mercato del 29 per cento circa entro il 2001 (probabile entrata in vigore della LMEE). Dopo tre anni, il valore soglia per i grandi consumatori dovrà essere ridotto in Svizzera a 10 GWh. Contemporaneamente, la quota dello smercio annuo delle aziende distributrici salirà al 20 per cento. La quota di apertura del mercato corrisponderà dunque, dopo tre anni, al 34 per cento circa.

Sei anni dopo l'entrata in vigore della legge sul mercato dell'energia elettrica, tutti i consumatori finali e le aziende di distribuzione disporranno di un diritto illimitato al transito di energia elettrica. A quel punto sarà realizzata la liberalizzazione completa del mercato dell'energia.

Per gestire la rete di trasmissione, il disegno di legge propone la costituzione di una società svizzera dei gestori di reti. Una siffatta società è necessaria soprattutto sulla base di considerazioni relative alla politica della concorrenza. Gli attuali gestori di reti di trasmissione possono cercare una soluzione loro confacente durante un periodo di transizione di tre anni dall'entrata in vigore della legge.

È stato possibile snellire il disegno di legge sul mercato dell'energia elettrica rispetto al progetto posto in consultazione. In
ragione delle tasse sull'energia pendenti in Parlamento, il disegno rinuncia a diverse misure d'accompagnamento. La legge non contiene disposizioni riguardanti l'indennizzo di investimenti non ammortizzabili. L'indennizzo restrittivo per le centrali idroelettriche, limitato a casi particolari, sarà disciplinato nell'ambito della legislazione d'applicazione relativa alle tasse sull'energia da definire.

Il disegno di legge sul mercato dell'energia elettrica è compatibile con la direttiva 96/92/CE del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, eccettuati i tempi di apertura del mercato. Durante i primi tre anni dall'entrata in vigore della legge, il grado di apertura del mercato svizzero sarà leggermente inferiore a quello auspicato dalla direttiva CE. In seguito, tuttavia, esso aumenterà fino a raggiungere il livello della direttiva CE e, a partire dall'anno 2006, lo supererà. Contrariamente alla direttiva CE, la legge sul mercato dell'energia elettrica stabilisce già oggi l'obiettivo di un'apertura totale del mercato dopo sei anni.

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All'attuale stato delle conoscenze, le ripercussioni finanziarie per la Confederazione determinate dall'entrata in vigore della legge sul mercato dell'energia dovrebbero essere di poco conto. La legge non contiene basi legali che motivino prestazioni finanziarie da parte della Confederazione. Per l'esecuzione della legge occorrerà creare tra 11 e 14 nuovi posti federali. La legge sul mercato dell'energia elettrica comporta conseguenze finanziarie indirette sui Cantoni e sui Comuni. I Cantoni di montagna ne risentiranno sul piano finanziario; ma anche nei Comuni e nelle città di pianura le tasse di concessione e la resa di utili potrebbero subire una certa pressione.

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Messaggio 1

Parte generale

11

Situazione iniziale

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Motivazione e contesto generale dell'apertura del mercato nel settore dell'energia elettrica

Il mercato europeo dell'energia elettrica sta vivendo una radicale trasformazione. I monopoli regionali e nazionali nell'approvvigionamento vengono smantellati. Il commercio di energia elettrica svolto esclusivamente dalle grandi aziende di approvvigionamento cede il posto a un mercato caratterizzato da relazioni contrattuali dirette tra produttore e consumatore. A seconda dello Stato, l'accesso al mercato è garantito sia al grande consumatore industriale sia al piccolo consumatore. Questa tendenza è riscontrabile anche al di fuori dei confini europei, nel resto del mondo: oltre agli Stati Uniti e a singoli Stati dell'America del Sud, sono stati aperti i mercati australiano e neozelandese e anche in Asia, specie in Giappone, si stanno intraprendendo notevoli sforzi sulla via della liberalizzazione.

L'entrata in vigore della direttiva CE 96/92 (cfr. n. 51), il 19 febbraio 1997, ha gettato le basi per l'istituzione di un mercato interno UE dell'energia elettrica. Ad eccezione del Belgio, dell'Irlanda e della Grecia, tutti i 15 Stati UE erano tenuti a trasporre tale direttiva nella propria legislazione nazionale entro un termine di due anni. Il 19 febbraio 1999, dunque, il mercato interno è diventato ­ perlomeno dal punto di vista giuridico ­ realtà. Per la Svizzera, questa evoluzione è significativa per due ragioni: innanzitutto il nostro Paese è un'importante piattaforma girevole nel commercio di energia situata nel cuore dell'Europa. La quota delle esportazioni (confrontata con il consumo interno) è del 50 per cento circa, il valore più alto in Europa. Occorre evitare che gli impianti di produzione svizzeri rimangano isolati dal mercato europeo e assicurare il libero accesso ai mercati UE. Secondariamente, soprattutto i grandi consumatori indigeni dell'industria devono avere le stesse opportunità dei loro concorrenti nello spazio UE nella scelta dei propri fornitori di energia, in modo da poter anche beneficiare di prezzi più vantaggiosi. L'apertura del mercato dovrebbe dunque comportare una maggior efficienza di tutta l'economia, migliorando la concorrenzialità della piazza economica Svizzera.

Il mercato svizzero dell'energia elettrica deve dunque essere aperto nel modo più compatibile possibile con il mercato interno UE. Sul piano interno, l'apertura del mercato deve rispettare i principi
sanciti dalla Costituzione ed essere impostata secondo gli obiettivi dell'articolo sull'energia. Oltre a un approvvigionamento energetico sicuro ed economico, sono prioritari gli obiettivi del promovimento di un impiego parsimonioso e razionale dell'energia, nonché delle energie rinnovabili. I requisiti in materia di protezione ambientale devono essere osservati anche in occasione dell'apertura del mercato.

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Obiettivi dell'apertura del mercato

Lo scopo dell'apertura del mercato è un aumento dell'efficienza determinato da una maggiore concorrenza. Già oggi vige una certa concorrenza, in particolare sul mer6315

cato europeo dell'energia a livello di sistemi di interconnessione. L'apertura del mercato a nuovi offerenti e la libera scelta del fornitore per i consumatori sono tuttavia le condizioni essenziali per garantire la concorrenza e quindi la maggior efficienza possibile nell'approvvigionamento energetico. Il libero accesso alla rete deve inoltre essere garantito fondamentalmente a tutti i consumatori e produttori. Poiché per motivi di redditività e di protezione del paesaggio non entrano in considerazione reti parallele, rimangono attivi i monopoli di rete. Nel settore della trasmissione e della distribuzione devono dunque essere create le condizioni quadro che consentano, malgrado una mancanza di concorrenza, prestazioni efficienti e un accesso equo e non discriminatorio alle reti.

L'apertura del mercato non può essere semplicemente finalizzata a mettere a disposizione energia a buon mercato per alcuni gruppi di consumatori, come ad esempio i grandi acquirenti. Si tratta piuttosto di ottenere vantaggi per l'economia in generale e, a lungo termine, di far beneficiare tutti i gruppi di consumatori grazie a un'apertura completa del mercato. La concorrenza, tuttavia, non garantisce automaticamente un approvvigionamento ottimale di energia elettrica e il rispetto delle esigenze macroeconomiche. Occorre dunque creare le condizioni quadro e prendere misure atte a contenere le difficoltà di transizione al fine di ridurre le perdite economiche.

Le aziende che assicurano l'approvvigionamento energetico possono garantire un comportamento impostato in funzione della concorrenza soltanto se dispongono di un margine di manovra sufficiente. Inutili interventi politici sulle decisioni inerenti all'economia aziendale dovrebbero essere soppressi volontariamente. Il fatto di rendere autonome le aziende pubbliche potrebbe rivelarsi una strategia efficace.

L'integrazione del mercato svizzero dell'energia elettrica nell'appena costituito mercato interno europeo a condizioni equivalenti a quelle dei concorrenti UE richiede un adeguamento generalizzato alle normative europee, anche se la Svizzera non è membro dell'UE. Gli interessi degli operatori del mercato e dei consumatori di energia elettrica devono essere garantiti nelle relazioni con l'Unione europea. È fondamentale che la posizione del settore svizzero dell'energia elettrica, importante anche dopo l'apertura del mercato, possa essere conservata e possibilmente rafforzata in presenza delle nuove condizioni quadro.

113

Condizioni quadro della politica energetica

L'esito della votazione popolare del 23 settembre 1990 affida alla politica energetica svizzera un compito ben definito. L'articolo sull'energia (art. 24octies Cost.) è stato approvato con una chiara maggioranza, pari al 71 per cento dei voti, e il consenso di tutti i Cantoni. Contemporaneamente, il Popolo ha accettato l'iniziativa popolare «Alt alla costruzione di centrali nucleari (moratoria)» e l'iniziativa «per un abbandono progressivo dell'energia nucleare». Accettando gli oggetti in votazione, gli elettori hanno affidato alla Confederazione il compito di impostare una politica energetica efficace e moderna, come pure di mettere in atto misure concrete per un impiego parsimonioso e razionale dell'energia e per l'utilizzazione di energie rinnovabili.

Nel febbraio del 1991, il nostro Collegio ha approvato il programma d'azione Energia 2000, che persegue i seguenti obiettivi:

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­

stabilizzare il consumo di vettori fossili e le emissioni di CO2 entro l'anno 2000 ai livelli del 1990 e in seguito ridurlo (secondo il disegno di legge sul CO2, del 10 per cento entro il 2010 rispetto al 1990);

­

ridurre il tasso di crescita nel consumo di energia elettrica e stabilizzare il consumo a partire dal 2000;

­

favorire l'impiego di energie rinnovabili per aumentare, entro l'anno 2000, la loro quota nella produzione di elettricità dello 0,5 per cento e nella produzione di calore del 3 per cento e

­

aumentare del 5 per cento lo sfruttamento delle forze idriche e del 10 per cento la potenza delle centrali nucleari esistenti.

Il 21 ottobre 1998, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di elaborare un programma di proseguimento relativo al programma d'azione Energia 2000 in collaborazione con i Cantoni e con gli operatori economici.

Dal 1° gennaio 1999 è in vigore la legge sull'energia che ha sostituito il decreto federale del 14 dicembre 1990 sull'impiego parsimonioso e razionale dell'energia. La Confederazione dispone così di una base legale a tempo indeterminato per svolgere una politica energetica moderna e ecologicamente sostenibile. In collaborazione con i Cantoni, gli ambienti economici e altre organizzazioni, la Confederazione può stabilire misure finalizzate a garantire una produzione e una distribuzione dell'energia economiche e compatibili con le esigenze ambientali, un impiego parsimonioso e razionale dell'energia e un maggiore impiego delle energie indigene e rinnovabili.

Il 1° gennaio 1993 sono state emanate, sulla base del decreto sull'energia, raccomandazioni del DATEC concernenti il pagamento dell'energia offerta dai produttori in proprio le quali prevedono una rimunerazione per l'energia elettrica proveniente da energie rinnovabili di 16 cts./kWh in media, mentre per l'energia elettrica proveniente da energie non rinnovabili si applica la tariffa al dettaglio del maggiore livello di tensione successivo. La legge sull'energia comprende disposizioni modificate relative all'indennizzo dell'elettricità proveniente da centrali idroelettriche e da impianti di cogenerazione alimentati con combustibili fossili. È prevista l'emanazione di raccomandazioni corrispondenti alle nuove disposizioni entro il 1° gennaio 2000.

Il Gruppo di soluzione dei conflitti Energia idroelettrica (KOWA) del programma d'azione Energia 2000 ha concluso i suoi lavori nell'estate del 1995. Esso aveva il compito di valutare le possibilità di potenziamento dell'energia idroelettrica e di proporre raccomandazioni in materia. Questo consentirà di raggiungere più agevolmente l'obiettivo di Energia 2000 di aumentare del 5 per cento lo sfruttamento dell'energia idroelettrica. Nell'ambito dei lavori del KOWA è stato stimato il potenziale produttivo supplementare di rinnovamenti, ampliamenti e della sostituzione di impianti esistenti, come pure dei
nuovi edifici per cui è in corso una procedura di approvazione. In base a tale valutazione, la trasformazione di impianti esistenti può contribuire nella misura dell'80 per cento circa al raggiungimento degli obiettivi.

L'aumento ottenuto per la fine del 1998 grazie a ristrutturazioni e nuove costruzioni corrisponde al 71 per cento dell'obiettivo prefissato. Un ulteriore 14 per cento è in corso di realizzazione. Tuttavia, la pressione sui prezzi di produzione dovuta all'apertura del mercato potrebbe compromettere la realizzazione del potenziale rimanente. In seno al Gruppo di soluzione dei conflitti Circuiti di trasmissione (KGÜ) viene proseguita la discussione relativa alla procedura per l'ampliamento della rete.

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Il piano settoriale concernente i circuiti di trasmissione elaborato dal KGÜ a tale scopo sarà presumibilmente sottoposto al nostro Collegio per approvazione entro l'estate del 2000. Nell'ambito dell'utilizzazione e del potenziamento delle reti di trasmissione, l'apertura svizzera e internazionale dei mercati dell'energia elettrica assumerà in futuro un ruolo determinante.

Nell'ambito del dialogo sulla politica energetica relativo al programma di proseguimento di Energia 2000 è stato discusso tra l'altro anche il promovimento dell'abbinamento forza-calore (WKK). Sebbene il dialogo non si sia ancora concluso, il contributo della tecnologia di abbinamento forza-calore nell'approvvigionamento energetico è, in linea di massima, accolto favorevolmente. Le condizioni di raccordo per siffatti impianti devono essere impostate, secondo il gruppo di dialogo, in modo equo e adeguato alle esigenze del futuro mercato dell'energia elettrica.

Il programma di proseguimento relativo a Energia 2000, Programma di politica energetica dopo il 2000, è attualmente in preparazione. Il suo scopo è quello di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della politica energetica e climatica della Svizzera. Esso dovrà inoltre affiancare l'esecuzione della legge sull'energia e della legge sul CO2 come pure un programma di promovimento sulla base di un'eventuale tassa sull'energia a destinazione vincolata. Una volta da noi approvato, sostituirà il programma d'azione Energia 2000 il 23 settembre 2000.

La politica energetica è caratterizzata da un consenso, raggiunto in diverse fasi, in settori determinanti quali l'impiego razionale di energia e l'utilizzo di energie rinnovabili nell'ambito del programma d'azione Energia 2000. Finora, tuttavia, non è ancora stato raggiunto un consenso in materia di energia nucleare. L'apertura del mercato, anche se scaturisce da una logica economica, deve essere adattata alle condizioni quadro politico-legislative vigenti. Ciò significa che un'apertura del mercato non deve interferire con gli obiettivi prefissati in materia di politica energetica e ambientale e che i suoi effetti sociali devono essere resi meno gravosi.

114

Sviluppi a livello internazionale

Nel corso degli ultimi dieci anni, diversi Stati hanno adeguato le condizioni quadro vigenti sul proprio mercato dell'energia elettrica in modo tale da lasciare maggiore spazio alla concorrenza. Tra gli Stati industrializzati extraeuropei hanno proceduto in questa maniera singoli Stati USA (a livello federale, vi sono disciplinamenti concernenti l'armonizzazione delle diverse normative e del commercio interstatale), la Nuova Zelanda e l'Australia. Pure il Giappone sta mettendo a punto una liberalizzazione, al pari di altri Stati asiatici. Nel continente sudamericano, il Cile e l'Argentina sono i pionieri dell'apertura del mercato. In Europa, l'Inghilterra e il Galles (1989), come pure la Norvegia (1991) sono considerati i precursori. All'altezza della primavera del 1999, la maggior parte degli Stati dell'Unione europea ha realizzato l'apertura del mercato: dopo la Finlandia (1995) e la Svezia (1996), nel 1998 l'Austria, la Danimarca, la Germania, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo e la Spagna hanno adempiuto i propri obblighi nei confronti dell'UE adeguando le proprie legislazioni nazionali alla direttiva CE 96/92. In Italia e Francia, i disegni di legge corrispondenti sono stati sottoposti al Parlamento. Ad eccezione di Belgio, Grecia e Irlanda, tutti gli Stati dell'UE sono tenuti a trasporre la direttiva nella propria legislazione nazionale entro due anni dalla sua entrata in vigore.

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In Inghilterra e nel Galles, la privatizzazione e l'apertura del mercato dell'energia hanno innescato un imponente mutamento strutturale nel settore dell'energia. Dal 1992, la quota di mercato del carbone si è dimezzata passando dal 66 al 33 per cento. Sull'altro versante, nello stesso periodo la quota dell'energia da gas naturale è balzata dall'1,4 al 33 per cento. La quota dell'energia nucleare è rimasta ferma al 26 per cento, mentre la quota di energie rinnovabili ammontava nel 1997 al 2 per cento circa. Rispetto al 1990, i prezzi dell'energia per i consumatori sono diminuiti, in termini reali, tra il 20 (economie domestiche) e il 30 per cento (industria). Dall'autunno del 1998, la concorrenza è possibile anche a livello di commercio al dettaglio.

A partire dal mese di giugno del 1999, ogni economia domestica può scegliere liberamente il proprio fornitore. In considerazione dei drastici mutamenti strutturali nella produzione energetica, nel dicembre 1997 il Governo ha varato un programma di emergenza che comprende una moratoria nella costruzione di centrali elettriche alimentate a gas, una verifica dei contratti di fornitura vigenti nel pool, come pure un riesame della politica energetica per i prossimi 20 anni. Il Governo ha presentato le proprie linee direttrici in materia di politica energetica in un libro bianco. Sicurezza di approvvigionamento, diversità, sostenibilità ecologica e mercati funzionanti sono i pilastri di tale politica. Il blocco a tempo indeterminato dei permessi di costruzione per le centrali elettriche alimentate a gas rimane in vigore nonostante un'aspra critica da parte delle aziende produttrici e degli investitori stranieri.

L'attuale meccanismo fondato sul pool dovrà essere sostituito nei prossimi tre anni da un sistema più trasparente e più aderente al mercato. Oltre a migliori condizioni garantite alle forniture delle centrali alimentate a carbone e a una separazione più netta delle attività di produzione e distribuzione nelle aziende ormai nuovamente integrate verticalmente, è pure previsto un maggior promovimento delle energie rinnovabili.

In Norvegia, l'apertura del mercato è avvenuta senza particolari difficoltà poiché è stato possibile trasporre gli accordi bilaterali esistenti nella nuova struttura del mercato e rinegoziarli sulla base dei nuovi rapporti di
prezzo. A differenza dell'Inghilterra e del Galles non c'è stata privatizzazione. È stato introdotto il libero accesso alla rete su tutta la rete elettrica norvegese. Le tasse di utenza della rete sono state fissate in modo da promuovere la commercializzazione di energia elettrica. Gli offerenti cui viene affidata la fornitura sulla base della formazione dei prezzi producono l'energia stabilita e alimentano la rete. I clienti possono rifornirsi conformemente al proprio fabbisogno e premunirsi contro le fluttuazioni di prezzo. Il compito principale del gestore indipendente della rete Stattnet, che gestisce un mercato 24 ore su 24, un mercato settimanale e un mercato per l'energia di regolazione, è lo svolgimento del commercio. Ogni ora è ripartita tra le parti contrattuali. I contratti standardizzati agevolano l'accesso alla rete e il calcolo dell'energia fornita. Se nella rete interconnessa dovessero verificarsi difficoltà, le zone interessate vengono disgiunte e per ogni regione viene calcolato un prezzo separato.

Dal gennaio 1996 è attiva in Scandinavia la borsa dell'energia «NordPool», di cui fanno parte la Svezia, la Norvegia, la Finlandia e prossimamente anche la Danimarca. Il commercio transfrontaliero di energia consente di sfruttare ancora meglio i vantaggi dei diversi parchi di centrali elettriche nazionali. Tuttavia, finora non è sempre stato possibile formare prezzi omogenei per tutto il comprensorio a causa di insufficienze di capacità nell'ambito della trasmissione: al Nord sono infatti situate le maggiori capacità produttive, mentre al Sud si trovano le regioni con il maggior consumo. Il modello NordPool evidenzia che la negoziabilità dell'energia elettrica, specie sulle lunghe distanze, si scontra con i limiti fisici degli impianti di trasmissio6319

ne. La rete norvegese dispone inoltre, proporzionalmente, di una ridotta capacità di trasmissione, determinando un alto numero di raccordi anulari attraverso la più efficiente rete svedese. Il trasporto di energia elettrica dalle centrali norvegesi verso il mercato scandinavo avviene dunque in gran parte attraverso la rete svedese, ed è quindi cofinanziato dagli utenti della rete svedese1.

Un mercato interno europeo con un prezzo unitario per l'elettricità è realizzabile soltanto con un investimento non indifferente a causa delle grandi distanze e degli agganci in parte poco efficaci con singole sezioni di rete2. Negli Stati dell'UE, si sono così formati mercati regionali in Scandinavia, sulla penisola iberica, in Gran Bretagna e nell'Europa continentale. Questo spiega, tra l'altro, la creazione di diverse borse decentralizzate dell'elettricità in Europa (cfr. tav. 1). In Gran Bretagna, negli Stati scandinavi e in Spagna, sono già state istituite piazze commerciali per le forniture a clienti finali. Nel corso del 1999, nei Paesi Bassi verrà introdotta la borsa dell'energia di Amsterdam. Tuttavia, la Borsa di Amsterdam potrebbe risentire della concorrenza da parte della futura borsa tedesca dell'energia, la cui ubicazione definitiva non è ancora stata stabilita. Le candidate sono Francoforte, Düsseldorf e Hannover. In Svizzera, in seguito all'istituzione dello SWEP (Swiss Electricity Price Index) nel marzo del 1998 per l'energia proveniente da Laufenburg, è disponibile un indice regionale dei prezzi (regione di commercializzazione: Svizzera, Germania meridionale, Francia, Austria, Italia). Nel marzo del 1999, è stato lanciato un ulteriore indice dei prezzi per l'Europa settentrionale, il CEPI (Central European Power Index), il quale raggruppa i prezzi dell'energia della regione comprendente la Germania settentrionale, il Belgio, i Paesi Bassi, la Danimarca.

Piazze commerciali per l'energia elettrica in Europa UK Electricity Pool

NordPool

Wholesale power market Spagna

In funzione dal:

1990

1996

Nazionalità delle aziende partecipanti:

Inghilterra, Galles, Francia (mediante raccordo via cavo) entro 24 ore; è previsto il passaggio all'esecuzione in tempo reale Spot

Svezia, Finlandia, Norvegia

Esecuzione:

Contratti trattati:

Tavola 1 Amsterdam Power Exchange

Strombörse Deutschland

1998

1999

probab. 1999

Spagna

Paesi Bas- Germania si, Germania, Belgio

entro 24 ore

il giorno stesso (in tempo reale)

entro 24 ore

Spot, Futures; Options previsto

Spot, Futures

Spot, in Spot, seguito an- Futures che Futures

non ancora definito

Dal punto di vista economico, le esperienze fatte nei Paesi in cui vige l'apertura del mercato sono in gran parte positive. I prezzi sono diminuiti, seppure in modo diffe1

2

Anche per la Svizzera la questione dei flussi anulari e del loro indennizzo dovrebbe rivestire una particolare importanza. Dovrebbero risultare flussi anulari attraverso la Svizzera dalla maggior parte delle forniture di energia elettrica tra gli Stati con noi confinanti.

L'UE intende terminare la realizzazione della rete interconnessa transeuropea verso nord (anello del Mar Baltico) e verso sud entro la fine del 1999.

6320

renziato. Tuttavia si può osservare che, dall'inizio degli anni Novanta, anche nei Paesi che non hanno operato un'apertura del mercato (p. es. Germania, Francia) i prezzi dell'energia elettrica per i consumatori industriali sono diminuiti tra il 3 e il 5 per cento in ragione delle eccedenze energetiche registrabili in tutta l'Europa. Anche i piccoli consumatori hanno potuto beneficiare dell'apertura o perlomeno non hanno subito svantaggi. Il timore, più volte espresso, secondo cui l'apertura del mercato andrebbe a carico dei piccoli consumatori non ha trovato conferma nelle esperienze fatte finora. La concorrenza ha però dato luogo a maggiori fluttuazioni dei prezzi.

Nel mercato dell'energia elettrica hanno dunque fatto ingresso anche gli strumenti di garanzia finanziaria3 da tempo impiegati nei mercati tradizionali delle materie prime.

La liberalizzazione del mercato dell'energia cela però un certo rischio dal punto di vista del mercato: a causa dell'omogeneità del prodotto elettricità e dei vantaggi in termini di costi per le grandi aziende («economies of scale») vi è una tendenza alla formazione di aziende che dominano il mercato. Una legislazione efficace in materia di concorrenza e la relativa sorveglianza sono condizioni indispensabili per garantire il buon funzionamento del mercato.

Per quanto concerne il comportamento in materia di investimenti nel settore della produzione, è riscontrabile un'evidente tendenza ad effettuare investimenti a più breve termine nonché ad accelerare gli ammortamenti. È data la preferenza agli investimenti a bassa intensità di capitale e a rischio tecnico e politico ridotto (in Inghilterra, per esempio, le centrali nucleari esistenti sono state privatizzate solo a rilento). Questo comportamento in materia di investimenti è inoltre favorito dallo sviluppo di nuove tecnologie di trasformazione (centrali ad alimentazione combinata, turbine a gas) con un grado di resa elevato e da costi d'investimento più contenuti per kWh di potenza installata, pianificabili e realizzabili in periodi relativamente brevi. Nei Paesi con un tasso elevato di centrali alimentate a carbone, l'accresciuto impiego di gas naturale si ripercuote positivamente sull'ambiente facendo registrare una sensibile riduzione delle emissioni di CO2 e di agenti inquinanti nell'aria. Risveglia tuttavia
preoccupazioni la minor diversificazione delle energie primarie. In caso di un elevato impiego di gas naturale nella produzione di energia, si temono deficit locali nell'approvvigionamento di gas naturale, poiché nei periodi di maggior fabbisogno il gas naturale è utilizzato sia per riscaldare sia per produrre energia. Da un punto di vista economico, rimane inoltre irrisolta la questione dell'evoluzione a lungo termine dei prezzi del gas naturale. Alcuni contratti di fornitura di gas non fanno già più riferimento al prezzo del petrolio, bensì ai prezzi dell'energia elettrica conseguibili sul mercato.

115

Struttura e caratteristiche del mercato svizzero dell'energia elettrica

115.1

Struttura

L'approvvigionamento energetico è assicurato in Svizzera da oltre 1000 centrali elettriche che si differenziano, per ragioni storiche, dal profilo delle dimensioni (area di smercio, quantità fornite), della struttura aziendale (produzione, trasmissione, distribuzione) come pure dal punto di vista della forma organizzativa e giuridica (aziende regionali, cantonali o comunali, cooperative locali, società private, 3

Per esempio contratti di opzione, futures, forwards, spreads, swaps.

6321

«Partnerwerke»). In alcuni Cantoni e città, un'unica azienda integrata verticalmente è responsabile per tutta la catena dell'approvvigionamento, mentre in altri Cantoni i tre livelli dell'approvvigionamento (produzione, trasmissione e distribuzione) sono garantiti da tre diverse aziende. La figura 1 fornisce una rappresentazione schematica: Rappresentazione schematica delle centrali elettriche svizzere

Figura 1

Produzione

Trasmissione

Distribuzione Consumatori finali "Aziende regionali" (6) Partnerwerke (~ 80)

Interconnessione con l'estero Centrali elettriche comunali/cittadine (~900) Aziende cantonali (~10), distributori regionali (~20)

Le differenze tra le dimensioni delle singole centrali sono notevoli. Le quaranta maggiori aziende d'approvvigionamento coprono già oltre il 60 per cento del fabbisogno indigeno di energia. Per contro, le 500 centrali più piccole raggiungono assieme soltanto una quota di mercato del 10 per cento. Molte centrali comunali fanno parte dell'amministrazione comunale e svolgono altre funzioni, fra l'altro nei settori dell'approvvigionamento idrico, di gas e di calore.

Nell'ambito della fornitura di energia elettrica ad aziende di distribuzione, clienti finali e sul mercato internazionale, le aziende regionali formano il gruppo delle aziende più importanti (cfr. fig. 2). Il mercato interno è dominato dalle Nordostschweizerische Kraftwerke (NOK), seguite da BKW FMB Energie SA (BKW), Energie de l'Ouest Suisse (EOS) e dalle Centralschweizerische Kraftwerke (CKW).

La Aare Tessin SA (Atel) e la Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg (EGL), invece, concentrano la maggior parte della loro attività nel commercio internazionale.

6322

Energia erogata e quota di commercio delle aziende regionali nel 1997

Figura 2

Aare-Tessin Aare-Tessin SA AG (ATEL) (ATEL)

22.591 GWh

Nordostschweizerische Kraftwerke (NOK)

20.134 GWh

Elektrizitätsgesellschaft Elektrizitätsgesellschaft Laufenburg (EGL)

17.200 GWh

BKW SA BKW FMB FMB Energie Energie AG (BKW) (BKW)

10.315 GWh

Energie dede l'Ouest Energie l'Ouest Suisse (EOS) Suisse (EOS)

7.358 GWh

Centralschweizerische Kraftwerke (CKW)

4.066 GWh 0

5000

10000

15000

20000

25000

Abgabe im Versorgungsgebiet und Handel Distribuzione nel comprensorio e commercio di cui commercio davon Handel

Sebbene le aziende regionali costituiscano, su scala svizzera, le maggiori imprese del settore, in un confronto europeo si riducono ad aziende relativamente piccole.

Sommando la cifra d'affari delle sei aziende si raggiunge circa il 15 per cento di Electricité de France, circa il 20 per cento dell'ENEL (Italia), circa un terzo della maggiore azienda tedesca (RWE), ovvero all'incirca la cifra d'affari di Energie Baden-Würtemberg (EnBW). Questo fattore, sommato ad altri quali un posizionamento a lungo termine, la politica di disinvestimento delle grandi banche svizzere, considerazioni strategiche relative alla gestione e all'impiego delle linee di trasmissione, hanno fatto sì che in poco tempo si formassero il «Gruppo Ovest» e il «Gruppo Est» (cfr. fig. 3 e 4).

Nel «Gruppo Ovest», BKW FMB Energie SA, Aare-Tessin SA e Energie de l'Ouest Suisse si sono riunite in una cooperazione nei settori dell'economia e della tecnica energetica. Il «Gruppo Est» è composto dal gruppo Watt e dalle NOK, che a quest'ultimo detengono una partecipazione.

6323

Situazione delle partecipazioni nel «Gruppo Ovest» Canton Berna

UBS RWE EDF 20%

20% 14.8%

Preussen Elektra

Figura 3 Città di dosanna L

CVE-Romande Energie

Bayerische Hypothekenund Wechselbank

Services Industriels de Genève

Motor Col.

59.8%

10.7% 1)

27.2%

19.7% 22.7%

5%

Energieversorgung Niederösterreich

56.5%

ATEL

BKW

EOS

cooperazione "Ovest" Abbreviazioni: RWE: RWE Energie SA EDF: Electricité de France Motor Col.: Motor Columbus SA ATEL: Aare-Tessin SA BKW: BKW FMB Energie SA EOS: Energie de l'Ouest Suisse

1) Annunciato un aumento della quota di Preussen Elektra

Situazione delle partecipazioni nel «Gruppo Est»

CS Group CS Group

Bayernwerke Bayernwerke

EnBW EnBW

20%

24.5%

24.5%

20%

24.5%

24.5%

Watt Watt

Canton Zurigo Canton Zurigo 18.375%

Canton Canton Argovia Canton Sciaffusa.

Canton Argovia 7.875% Sciaffusa.

14%

Canton Glarona Canton Glarona 1.75%

Canton Zugo Canton Zugo 0.875%

18.375%

14%

1.75%

0.875%

EKZ EKZ

7.875%

AEW AEW

SAK SAK

Città di Zurigo Città di Zurigo

EKT EKT

18.375%

14%

12.5%

12.25%

18.375%

14%

12.5%

12.25% 100%

31%

73%

56.3%

73%

56.3%

EGL EGL

Figura 4

100%

31%

CKW CKW

NOK NOK

EWZ EWZ

Abbreviazioni: Energie Baden-Würtemberg EnBW Abbreviazioni: Energie Baden-Würtemberg EKZ Elektrizitätswerke Kanton Zürich EnBW AEW Aargauisches Elektrizitätswerk EKZ Elektrizitätswerke Kanton Zürich Kraftwerke SAK St. Gallisch-Appenzellische AEW Aargauisches Elektrizitätswerk Gallisch-Appenzellische Kraftwerke EKT Elektrizitätswerk des Kantons Thurgau SAK St.

EKT Elektrizitätswerk des Kantons Thurgau EGL Elektrizitätsgesellschaft Laufenburg SA CKW Centralschweizerische Kraftwerke SA EGL Elektrizitätsgesellschaft Laufenburg AG CKW Centralschweizerische NOK NordostschweizerischeKraftwerke KraftwerkeAG SA NOK Nordostschweizerische Kraftwerke EWZ Elektrizitätswerk der Stadt Zürich AG EWZ Elektrizitätswerk der Stadt Zürich

L'azienda elettrica della città di Zurigo (EWZ), pur non essendo direttamente integrata nel «Gruppo Est», vi è molto vicina in ragione della sua intenzione di collaborare a livello di rete di trasmissione. L'EWZ dispone di uno statuto particolare, poiché non costituisce un'azienda regionale nel senso tradizionale del termine.

6324

Tuttavia, considerata l'importanza della sua produzione, la disponibilità di proprie linee di trasmissione e le sue partecipazioni in altre centrali e in società di partecipazione con diritti di prelievo di elettricità all'estero è paragonabile alle aziende regionali.

Parallelamente agli accordi di cooperazione esistenti nei due gruppi, vi sono due diversi progetti relativi alla costituzione di una società nazionale dei gestori di reti: il «Gruppo Ovest» ha fondato la «Società svizzera dei gestori di reti SA», mentre il «Gruppo Est» sta lavorando alla costituzione della «Swissgrid SA». Anche un gruppo di impresari privati si sta inoltre adoperando per la costituzione di una società di gestori di reti.

Una particolarità in materia di partecipazioni al capitale è costituita dalle circa 80 cosiddette «Partnerwerke». Generalmente si tratta di società anonime autonome che sono state fondate ai fini del finanziamento e della gestione di centrali idroelettriche o nucleari di grandi dimensioni. I principali azionisti sono le aziende regionali, cantonali e comunali come pure i Cantoni, i Comuni e le FFS. Le sole aziende regionali partecipano al capitale sociale delle «Partnerwerke» (di circa 2,8 mia. di franchi) nella misura di oltre il 70 per cento.

Le società di partecipazione AKEB e ENAG, che beneficiano di diritti di prelievo all'estero, formano una categoria a sé stante. Queste società detengono quote con carattere d'investimento nel parco delle centrali francesi (ENAG), nelle centrali nucleari di Bugey e di Cattenom in Francia e nella centrale nucleare di Leibstadt (AKEB). I diritti di prelievo valgono per decenni e consentono d'importare energia di banda destinata al consumo interno e all'alimentazione di centrali ad accumulazione per pompaggio nei periodi di debole carico. In entrambe le società, i maggiori azionisti sono EGL, CKW e le FFS.

115.2

Produzione di elettricità in Svizzera

L'energia idraulica rappresenta, con una proporzione del 56,3 per cento sulla produzione indigena di elettricità nell'anno 1998, la fonte più importante di energia.

Dalle centrali a filo d'acqua proviene il 24,6 per cento e dalle centrali a bacino d'accumulazione il 31,7 per cento della produzione indigena. Circa 500 impianti di medie e grandi dimensioni con una potenza che supera i 300 kW assicurano pressoché il 99 per cento dell'energia idraulica, mentre altri 800 piccoli impianti con una potenza inferiore ai 300 kW contribuiscono alla produzione di energia idraulica soltanto nella misura dell'uno per cento. I grandi impianti sono generalmente «Partnerwerke» oppure proprietà esclusiva delle aziende regionali. Gli impianti di piccole e medie dimensioni sono di regola di proprietà di aziende elettriche cantonali o regionali, mentre le piccole centrali idroelettriche appartengono spesso a Comuni o a privati.

La quota delle cinque centrali nucleari nella produzione interna di energia corrispondeva nel 1998 al 40 per cento. I due maggiori impianti di Leibstadt (1030 MW) e di Gösgen (970 MW) sono «Partnerwerke». Le tre centrali più piccole di Beznau I (365 MW), Beznau II (357 MW) e Mühleberg (355 MW) sono integrate nelle società NOK e BKW Energie AG.

Nel 1998, la produzione termica non nucleare ha contribuito alla produzione indigena nella misura del 3,7 per cento. La quota più importante proviene dalla centrale 6325

termica di Vouvry, alimentata con combustibili fossili, e da 26 impianti d'incenerimento dei rifiuti. Un ulteriore gruppo importante è formato da 23 impianti di cogenerazione industriali e da 4 centrali di riscaldamento a distanza. I numerosi piccoli impianti di cogenerazione (circa 700) hanno finora avuto soltanto un ruolo subordinato nella produzione di energia termica. In questo settore, i rapporti di proprietà sono molto differenziati. Ad eccezione di Vouvry (EOS), la maggior parte dei grandi impianti è di proprietà di aziende cittadine o dell'industria. Le piccole installazioni, in forte aumento negli ultimi anni, appartengono generalmente a privati.

Evoluzione della produzione indigena dal 1950 al 1997

Figura 5

70.000 60.000

GWh

50.000 40.000 30.000 20.000 10.000

centr. therm. conv.

centr. term. conv.

115.3

centr. nucl.

centr. nucl.

centr.fil a filo au ded'acqua l'eau

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

1980

1978

1976

1974

1972

1970

1968

1966

1964

1962

1960

1958

1956

1954

1952

1950

0

ad accumulaz.

àcentr.

accumulation

Importanza finanziaria del mercato dell'elettricità

L'Ufficio federale dell'energia rileva, nell'ambito della statistica sull'elettricità, i dati finanziari relativi a 177 aziende elettriche, le quali assicurano grosso modo il 95 per cento della produzione di energia e il 72 per cento della distribuzione a consumatori finali. La cifra d'affari relativa alla distribuzione a consumatori finali ammontava nel 1997 a circa 7,9 miliardi di franchi. Il bilancio complessivo di tutte queste aziende raggiungeva nel 1997 circa 42 miliardi di franchi. Al capitale sociale di circa 6,5 miliardi di franchi partecipano i Cantoni in ragione del 43 per cento, i Comuni con il 31 per cento, i privati e le società con il 14 per cento, le aziende estere con il 10 per cento e le FFS con un 2 per cento. La quota di capitale sociale detenuta dai poteri pubblici dovrebbe essere ancora più importante, poiché questa statistica non contempla le numerose aziende di distribuzione a livello comunale direttamente inserite nelle contabilità comunali. Il grado di autofinanziamento pari a soltanto il 25 per cento è da ricondurre in gran parte al fatto che la solvibilità del debitore era giudicata buona grazie alla posizione di monopolio che vigeva finora. I prestiti relativi a centrali elettriche e a imprese dell'approvvigionamento pubblico costituiscono, con una capitalizzazione globale pari a circa 16 miliardi di franchi, uno dei segmenti principali del mercato svizzero dei capitali (ca. l'8% della somma complessiva relativa all'emissione di tutti i prestiti indigeni nell'autunno del 1997).

Sul versante degli attivi, gli investimenti negli impianti di produzione costituiscono, 6326

con il 34,5 per cento, la quota più importante. Gli impianti di trasmissione e di distribuzione rappresentano invece unicamente il 12 per cento. In seconda posizione figurano le partecipazioni nelle centrali elettriche e le partecipazioni finanziarie, con il 19,8 per cento.

Anche dal punto di vista della politica occupazionale e finanziaria, l'apporto delle aziende che figurano nella statistica non è indifferente: nel 1997 sono stati spesi per salari e prestazioni sociali circa 1,9 miliardi di franchi, una cifra che corrisponde pressappoco a 20 000 posti di lavoro (stima). Le imposte dirette versate erano pari a 282 milioni di franchi. Nello stesso anno, le tasse sui diritti d'acqua e le tasse di concessione ammontavano a 373 milioni di franchi.

115.4

Posizione delle aziende svizzere negli scambi internazionali di energia

Il mercato svizzero dell'elettricità occupa una posizione importante negli scambi internazionali di energia elettrica, specie tra la Francia, la Germania e l'Italia (cfr.

fig. 6). Da un lato, la Svizzera dispone di notevoli possibilità di regolazione grazie alle centrali ad accumulazione, facilmente attivabili e disattivabili. L'accumulazione mediante pompaggio consente inoltre di trasformare energia di banda, di minor valore sul piano energetico, in energia di punta regolabile.

Scambi transfrontalieri di energia elettrica della Svizzera nel 1998 (rete interconnessa) Esportazioni

Figura 6

Importazioni

Austria Benelux Altri Francia Germania Italia

-30.000

-20.000

-10.000

0

10.000

20.000

30.000

(GWh)

Negli anni del dopoguerra è stata messa a punto un'efficiente rete di trasmissione che, oltre all'approvvigionamento del Paese, consente anche di effettuare scambi energetici con l'estero. Dispositivi d'interconnessione a capacità elevata collegano la Svizzera con gli Stati confinanti (cfr. tav. 2). La centrale di attivazione e coordinamento negli scambi con i nostri Paesi confinanti è situata presso la EGL a Laufenburg.

6327

Dispositivi di interconnessione internazionali

Tavola 2

capacità delle linee

Svizzera ­ Germania Svizzera ­ Francia Svizzera ­ Italia Svizzera ­ Austria

10,5 GW 5,4 GW 3,5 GW 3,2 GW

La Svizzera dispone dunque, in un confronto europeo, di una delle maggiori capacità di interconnessione rispetto al consumo indigeno.

115.5

Struttura del consumo di elettricità in Svizzera

Negli ultimi anni, si è potuto osservare un aumento della quota di consumo di elettricità nelle economie domestiche e nel settore dei servizi. La quota di consumo dell'industria (cfr. fig. 7) è invece diminuita. Nel 1998, la quota del consumo delle economie domestiche rispetto al consumo indigeno raggiungeva il 30,5 per cento, quella dei servizi e dell'agricoltura il 28 per cento, mentre nello stesso anno l'industria e l'industria di trasformazione facevano registrare un 33,5 per cento e il settore dei trasporti l'8 per cento.

Evoluzione del consumo di elettricità nei diversi settori dal 1984 al 1998

Figura 7

50000 Trasporti Industria/industria di trasformazione

40000 30000 GWh 20000

Servizi/Agricoltura

Economie domestiche

10000

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

0

Rispetto ad altri Paesi europei, in Svizzera sono pochi i grandi consumatori di elettricità. Essi si concentrano sostanzialmente nei settori dell'acciaio, delle materie prime, della carta e della chimica. Secondo una valutazione dell'UCS, soltanto una cinquantina di punti di consumo oltrepassano i 40 GWh di elettricità all'anno. Il consumo di queste aziende corrisponde a una quota di mercato pari a circa l'8 per

6328

cento del consumo indigeno. A titolo di raffronto, le aziende dell'UE con un consumo superiore ai 40 GWh rappresentano una quota di mercato pari al 26,5 per cento.

La tavola 3 illustra la quota di mercato indigena e il numero dei maggiori consumatori secondo il rispettivo consumo annuo.

Numero e quota di mercato dei maggiori consumatori di elettricità in Svizzera (stima UCS 1997)

Tavola 3

Stima per tutta la Svizzera Consumo annuo di elettricità superiore a

numero di aziende (cumulato)

quota di mercato rispetto al consumo indigeno (percentuale)

80 GWh 60 GWh 40 GWh 30 GWh 20 GWh 10 GWh 5 GWh

16 24 48 73 114 249 496

4,5 5,6 7,8 9,9 12,0 15,7 19,3

115.6

Prezzi dell'elettricità in Svizzera

L'elevato numero di aziende di distribuzione spiega la varietà delle tariffe, non soltanto dal punto di vista finanziario bensì anche da quello della ripartizione dei clienti (settore, quantità prelevata). Inoltre, i clienti industriali beneficiano spesso di condizioni speciali che non figurano nelle statistiche o che vi figurano soltanto in modo insufficiente. A seconda dei dati disponibili e del metodo statistico applicato, i prezzi dell'elettricità per l'industria in Svizzera risultano o al primo posto (Eurostat, UNIPEDE) oppure nel terzo superiore dietro Portogallo, Giappone e Italia (Electricity Association). Oltre alla problematica del tasso di cambio (sopravvalutazione del franco svizzero) occorre tenere conto del consumo mediamente più esiguo dei consumatori industriali svizzeri. Se il consumo annuo è contenuto, sono minori anche eventuali sconti sulle quantità. Le tasse di utenza della rete sono inoltre sensibilmente più elevate in caso di prelievi a un livello inferiore di tensione. Il confronto dei prezzi dell'elettricità per l'industria, rappresentato nella figura 8 conformemente alla statistica AIE, deve dunque essere interpretato alla luce delle citate riserve.

6329

Confronto dei prezzi dell'elettricità per l'industria nel 1997 in alcuni Paesi industrializzati

Figura 8

Giappone Japon Svizzera Suisse Portogallo Portugal Italia Italie

Autriche Austria Allemagne Germania Grande-Bretagne Gran Bretagna Danimarca Danemark Paesi Bassi Pays-Bas Grecia Grèce Finlandia Finlande Francia France

Etats-Unis Stati Uniti Suède Svezia 0

0.02 0.04 0.06 0.08

0.1

0.12 0.14 0.16

Dollari Dollaram./kWh US/kWh Fonte: Questioni energetiche internazionali, AIE, 3° trimestre 1998

La situazione è leggermente diversa se si passa ai prezzi dell'elettricità per le economie domestiche (cfr. fig. 9). In questo settore, la Svizzera si situa nella media degli Stati europei e dell'OCSE. Occorre tuttavia considerare che l'imposta sul valore aggiunto, compresa nel prezzo, è inferiore di circa 10 punti percentuali a quella praticata negli altri Stati UE.

6330

Confronto dei prezzi dell'elettricità per le economie domestiche nel 1997 in alcuni Paesi industrializzati

Figura 9

Giappone Japon Danimarca Danemark

Autriche Austria Germania Allemagne Italia Italie

Portugal Portogallo Suisse Svizzera Francia France

Pays-Bas Paesi Bassi Grande-Bretagne Gran Bretagna Grecia Grèce

Suède Svezia Finlandia Finlande Stati Uniti Etats-Unis 0

0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 0.22

Dollari Dollaram./kWh US/kWh Fonte: Questioni energetiche internazionali, AIE, 3° trimestre 1998

I prezzi dell'elettricità pagati in Svizzera dall'industria, dalle aziende di servizi e dalle economie domestiche comprendono i costi per la produzione, la trasmissione, la distribuzione e il servizio alla clientela (noleggio dei contatori, lettura, fatturazione, ecc.) come pure, per quanto concerne le tariffe applicabili alle economie domestiche e alle imprese, l'imposta sul valore aggiunto. In una pubblicazione dell'anno 1997, l'UCS ha effettuato una stima della ripartizione dei costi partendo da tariffe medie per le economie domestiche e la grande industria (cfr. fig. 10). Nel caso della tariffa per le industrie, la quota dei costi di produzione ammonta pressoché a tre quarti. In merito alle tariffe per le economie domestiche, la quota dei costi di produzione, da un lato, e quella per la trasmissione e la distribuzione, dall'altro, si equivalgono. Rispetto ad altri Stati, le quote assolute dei costi di produzione sono analoghe, mentre quelle concernenti la trasmissione e la distribuzione sono le più alte d'Europa. Le ragioni di questa differenza potrebbero risiedere nelle elevate esigenze 6331

in materia di qualità, nell'alto grado di cablaggio delle reti di distribuzione, come pure nel fatto che, in passato, la coordinazione nella costruzione di linee di trasmissione era insufficiente. I consumatori indigeni, inoltre, si assumono una parte dei costi delle capacità di trasmissione riservate all'importazione, all'esportazione e al transito.

Ripartizione media dei costi per l'elettricità in Svizzera

Figura 10

Industria Industrie

Haushalte Economie domestiche 0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0 cts./kWh Rp./kWh

Produzione Produktion

Trasmissione Übertragung

Distribuzione Verteilung

Servizio clientela Kundenkosten

IVA MWST

Fonte: UCS 1997

12

Principali caratteristiche dell'apertura del mercato nel settore dell'energia elettrica

Il mercato dell'energia elettrica era considerato finora un tipico esempio di monopolio naturale che risultava alla concorrenza a causa della dipendenza dalle linee esistenti e dell'impossibilità di immagazzinare l'energia elettrica. Fino all'inizio di questo decennio, inoltre, l'approvvigionamento energetico nei Paesi europei era interamente o almeno in gran parte appannaggio dello Stato. Il suo statuto particolare veniva giustificato con il fatto che si tratta di un'infrastruttura indispensabile a un'economia funzionante e altamente sviluppata. Se si suddivide l'approvvigionamento energetico nei quattro settori produzione, trasmissione, distribuzione e applicazioni e servizi, si osserva che diversi di questi settori possono senz'altro funzionare in condizioni di concorrenza (cfr. tav. 4).

6332

Settori che si prestano alla concorrenza nell'approvvigionamento di energia elettrica

Tavola 4

Settori

Concorrenza possibile?

Esempi di concorrenza prima dell'apertura del mercato

Produzione



Produzione propria, scambi nella rete internazionale interconnessa

Trasmissione

no

­

Distribuzione

ev.

Autoapprovvigionamento, servizio isolato

Vendita, applicazione, prestazione di servizi energetici



Scelta della tecnologia di applicazione e degli apparecchi da impiegare, contracting, concorrenza nel settore del calore

L'apertura del mercato comporta innanzitutto l'introduzione della concorrenza nel settore della produzione. In questo settore esiste già un certo grado di concorrenza nel senso che, per esempio, i consumatori industriali con un elevato fabbisogno di energia e di calore possono decidere di installare una propria turbina a gas. Occorre citare anche la concorrenza e gli scambi nella rete internazionale interconnessa, della quale in Svizzera possono tuttavia far parte essenzialmente solo le aziende regionali.

La rete di trasmissione riveste un'importanza particolare in materia di concorrenza: oltre due terzi dell'approvvigionamento indigeno, come pure l'insieme degli scambi transfrontalieri si svolgono su questa rete. L'accesso non discriminatorio alla rete costituisce dunque una delle condizioni irrinunciabili per il buon funzionamento della concorrenza tra produttori indigeni ed esteri. In tutti i Paesi che hanno liberalizzato il proprio mercato dell'energia, il monopolio per il trasporto di energia è così affidato per legge alla rete di trasmissione. Anche dal punto di vista della protezione del paesaggio e per ragioni economiche, la concorrenza nel settore della trasmissione mediante linee parallele non è auspicabile. La costruzione di siffatti impianti potrebbe al limite risultare redditizia in caso di deficit cronici di capacità. Gli impianti esistenti, per i quali sono già stati operati ammortamenti per un periodo prolungato, sono di regola nettamente più vantaggiosi.

Come dimostrano le esperienze svolte in Paesi in cui già vige la liberalizzazione del mercato, l'efficienza del mercato è determinata dalla regolazione del monopolio di trasmissione mediante norme di accesso al mercato, retribuzioni per l'utilizzazione della rete, assicurazione dell'efficienza e della trasparenza del mercato, come pure mediante la garanzia della sicurezza del sistema di approvvigionamento e degli obblighi di servizi pubblico. Anche se questo può apparire contraddittorio, una regolazione efficace del monopolio costituisce la condizione più importante per un buon funzionamento della concorrenza nella produzione.

Per gli stessi motivi enunciati nell'ambito della rete di trasmissione, dev'essere instaurato un monopolio anche a livello di distribuzione. Sebbene i requisiti in materia di neutralità delle aziende di
distribuzione siano meno rigidi, anche in questo settore si applicano i principi della non discriminazione e della trasparenza. Alle aziende di distribuzione, inoltre, sono generalmente affidati compiti nel settore del servizio pubblico. Il calcolo individuale del consumo continuerà presumibilmente ad essere

6333

assicurato dalle aziende di distribuzione. Un metodo di rilevazione costoso e inadeguato può costituire ­ come lo dimostrano le esperienze di altri Paesi ­ un importante ostacolo alla concorrenza. Dovrebbe dunque essere possibile accedere anche a questa prestazione sul mercato.

Nel settore dell'applicazione e della fornitura di energia utile è superfluo stabilire disciplinamenti speciali poiché vi è già concorrenza tra gli offerenti di impianti e di apparecchi per l'impiego di energia elettrica. Eventuali restrizioni della concorrenza sono dettate, in questo contesto, da considerazioni relative alla politica energetica, le quali sono però disciplinate dalla legge sull'energia e da atti normativi cantonali in modo da non influenzare la concorrenza (p. es. prescrizioni relative al consumo per impianti e apparecchi, obbligo dell'autorizzazione per gli impianti di riscaldamento elettrici).

121

Modello di accesso al mercato

Nell'ambito dell'applicazione della direttiva CE sul mercato interno dell'energia elettrica (cfr. n. 51), si è imposto ­ salvo poche eccezioni ­ il modello dell'accesso alla rete disciplinato, sebbene la direttiva ammetta più varianti, come illustra la figura 11.

Varianti dell'accesso alla rete conformemente alla direttiva CE

Figura 11

Diritto di scelta tra accesso su base contrattuale

acquirente unico

accesso negoziato

accesso disciplinato

con obbligo di acquisto

senza obbligo di acquisto

Variante N1

Variante N2

Variante A1

Variante A2

La variante N1 (fig. 11) corrisponde all'accesso alla rete previsto in Germania dalla legge sull'economia energetica, entrata in vigore il 29 aprile 1998 (cfr. n. 54.1).

L'utilizzazione della rete dev'essere negoziata in occasione di ogni transito di energia elettrica. Secondo l'attuale stato delle conoscenze, la Grecia sembra essere l'unico Paese in cui questo modello di accesso alla rete potrebbe ancora essere adottato.

La maggior parte degli Stati UE ha optato per la variante N2. Questa variante prevede che la tassa di utenza della rete sia disciplinata legalmente. Un'autorità cui compete la regolazione della rete può impedire o correggere successivamente eventuali abusi.

In Portogallo, e in futuro presumibilmente anche in Italia (cfr. n. 54.3), soltanto l'approvvigionamento dei clienti non autorizzati ad accedere al mercato è realizzato secondo il modello dell'acquirente unico ­ i clienti autorizzati hanno accesso alla rete conformemente alla variante N2. Il modello dell'acquirente unico è stato ini6334

zialmente concepito per i Paesi con un'unica azienda di approvvigionamento statale che detiene il monopolio. A causa degli elevati costi di transazione (obbligo d'acquisto) e del pericolo latente di discriminazione, tale modello ha perso notevolmente importanza.

Dopo le discussioni iniziali, la Svizzera ha dato la preferenza all'accesso alla rete disciplinato. L'idea formulata in un primo tempo dagli operatori del mercato dell'energia elettrica di istituire un sistema di acquirenti unici regionali all'interno dei comprensori delle aziende regionali è stata abbandonata. Il dibattito ruota oggi attorno alla ricerca di una soluzione per riunire le reti di trasmissione in una società svizzera dei gestori di reti, al fine di garantire la neutralità del gestore, la trasparenza e la non discriminazione di terzi.

L'accesso alla rete disciplinato Per il modello dell'accesso alla rete disciplinato, la determinazione dei prezzi per l'utilizzazione della rete può avvenire secondo il principio della copertura dei costi o secondo quello della regolazione degli utili. Entrambi gli approcci presentano vantaggi e inconvenienti: il primo caso tiene maggiormente conto del principio di causalità; sussiste però il pericolo di investimenti e spese inefficaci dal momento che questi ultimi possono essere riversati sui prezzi. Il regolamento degli utili obbliga i gestori ad essere efficienti ma penalizza le aziende che, per diversi motivi, dispongono di strutture di trasmissione e distribuzione costose. In Svizzera dev'essere privilegiato il principio del prezzo determinato in base ai costi. Il fatto che le tariffe per il transito di energia siano soggette a verifica da parte della Commissione di arbitrato garantisce che, nonostante la mancanza di concorrenza, non possano essere realizzati utili eccessivi. Poiché a partire dall'entrata in vigore della legge sul mercato dell'energia elettrica un numero elevato di aziende di distribuzione opereranno sul mercato svizzero a tempo indeterminato, è ipotizzabile l'elaborazione di tavole comparative dei prezzi e delle prestazioni di tali aziende ("benchmarking").

Per quanto concerne la determinazione delle tariffe, è auspicabile adottare un modello indipendente dalla distanza, conformemente al principio del francobollo.

L'Unione delle centrali svizzere di elettricità (UCS)
ha elaborato un modello per il calcolo dei prezzi di utenza della rete. Per determinare tali costi si è basata sul modello del punto di raccordo, il quale rappresenta i costi causati per ogni livello di rete, servendosi di un calcolo standardizzato. Il prezzo dev'essere calcolato tenendo conto del principio di solidarietà tariffale entro lo stesso livello di tensione del gestore della rete. In ragione della struttura disuguale delle aziende di distribuzione, l'UCS valuta attualmente che si creerebbero oltre 900 diversi «francobolli» i cui prezzi, soprattutto nell'ultimo segmento della rete ­ ossia al momento della vera e propria distribuzione al dettaglio ­ possono variare sensibilmente. Come prevede il progetto dell'UCS, i prezzi di utenza della rete potrebbero variare, a seconda dell'azienda di distribuzione, entro i margini di oscillazione illustrati nella tavola 5.

Le prestazioni relative al sistema, le rilevazioni, i conteggi come pure le perdite nella rete sarebbero l'oggetto di una retribuzione supplementare di 4 cts./kWh al massimo. L'imposta sul valore aggiunto non è compresa in queste valutazioni. A titolo comparativo, ricordiamo che nel 1997 le economie domestiche hanno pagato in media 8,3 cts./kWh per la trasmissione e la distribuzione (cfr. fig. 10). I prezzi illustrati dalla statistica, in parte molto elevati (9-17 cts./kWh) dovranno essere esaminati singolarmente. Una tariffa per il transito di energia elettrica troppo elevata non favorisce la concorrenza e costituisce un incentivo alla produzione di energia sul posto

6335

di consumo con piccoli impianti a buon mercato, per esempio piccoli impianti di abbinamento forza-calore alimentati con combustibili fossili.

Margini di oscillazione dei prezzi di utenza della rete Livello di tensione

380/220 kV

Funzione

Rete di trasmissione: importazioni, esportazioni, transito, distribuzione a grandi consumatori Trasformazione Trasformazione dalla rete di trasmissione da 380/220 kV alla rete di distribuzione sovraregionale: in 150 fino distribuzione senza il ricorso alle reti a 50 kV di distribuzione di 150-50 kV 150 fino Reti di distribuzione sovraregionali: a 50 kV distribuzione a grandi consumatori Trasformazione Trasformazione dalla rete di distribuzioda 150/50 kV ne sovraregionale a quella regionale: diin 30 kV stribuzione senza il ricorso alle reti di distribuzione di 30 kV fino a 30 kV Reti di distribuzione regionali: distribuzione a consumatori fino a 30 kV Trasformazione Trasformazione dalla rete di distribuzioda 30 kV ne regionale a quella locale: distribuzioa 1 kV ne senza il ricorso alle reti di distribuzione fino a 1 kV fino a 1 kV Reti di distribuzione locali: distribuzione a piccoli consumatori fino a 1 kW

Tavola 5

Prezzo per categoria Prezzo per categoria di rete di rete (cumulato):

meno di 1 ct./kWh

meno di 1 ct./kWh

mass.

1 ct./kWh

1 a 2 cts./kWh

1 a 3 cts./kWh

2 a 5 cts./kWh

1 cts./kWh

3 a 6 cts./kWh

1 a 2 cts./kWh

4 a 8 cts./kWh

2 a 3 cts./kWh

6 a 11 cts./kWh

3 a 8 cts./kWh

9 a 17 cts./kWh

Per quanto concerne l'organizzazione del mercato, il nostro Collegio non ha ancora optato per un modello particolare, eccezion fatta per l'accesso alla rete. Conformemente alle esperienze internazionali, il modello del pool obbligatorio finora applicato in Gran Bretagna non si è rivelato ottimale. Sui mercati dell'elettricità recentemente istituiti (p. es. Spagna) gli scambi avvengono con l'intermediazione di un pool (mercato spot) e attraverso un mercato retto da accordi bilaterali (in particolare contratti di prelievo a lungo termine). È compito degli operatori del mercato dell'energia adottare i provvedimenti atti a garantire un mercato trasparente ed efficiente.

122

Ritmo di apertura dei mercati, criteri di accesso

Fondamentalmente, l'apertura del mercato dell'elettricità può avvenire in diverse tappe, fino a un determinato grado di apertura o fino all'apertura totale ai consumatori. L'UE prevede un'apertura in tre tappe, fino a una quota minima del 33 per cento nel 2003. Alcuni Stati UE intendono realizzare una liberalizzazione a tappe soltanto conformemente ai gradi minimi di apertura previsti dalla direttiva CE: è il caso della Francia, della Grecia e del Portogallo. Altri Stati si spingono oltre: p. es.

l'Austria (50% entro l'anno 2003) e l'Italia (40% entro il 2002). La maggior parte degli Stati membri dell'UE prevedono un'apertura completa in diverse tappe (Belgio

6336

2010, Paesi Bassi e Spagna 2007) o l'hanno già realizzata (Finlandia, Germania, Gran Bretagna, Svezia).

L'apertura effettiva del mercato dell'elettricità esige che siano adempiuti diversi nuovi requisiti. Oltre alle disposizioni giuridiche, si tratta innanzitutto di nuove condizioni quadro istituzionali delle aziende, in particolare dell'autonomia decisionale delle società integrate nell'amministrazione pubblica, della separazione tra rete e produzione, come pure della messa a punto dell'infrastruttura tecnica e delle tecnologie informatiche di un sistema sempre più decentralizzato. Poiché, presumibilmente, le tariffe fisse saranno soppresse e i prezzi dell'energia dovranno essere rinegoziati, occorrerà creare istituzioni adeguate che fungano da «piazza del mercato» e che assicurino una trasparenza dei prezzi. Il passaggio dal monopolio alla concorrenza richiede dunque un certo periodo di tempo.

In Svizzera, la questione della realizzazione a tappe dev'essere intesa come metodo per evitare i costi non ammortizzabili (cfr. n. 133). Al fine di risolvere questo problema, l'UE prevede che la Commissione possa autorizzare, su richiesta di uno Stato membro, una deroga transitoria all'applicazione della direttiva. Secondo la definizione della direttiva, tali deroghe devono essere motivate da impegni e garanzie d'esercizio che esistevano prima della sua entrata in vigore. Conformemente a quanto precisato dalla Commissione, deve trattarsi di impegni e garanzie chiaramente definiti, la cui osservanza sarebbe resa impossibile dall'applicazione della direttiva. Eventuali misure devono essere adeguate e limitate nel tempo. Le misure che non rispondono a queste condizioni sono considerate aiuti statali illeciti. Secondo la Commissione, in linea di principio possono essere considerati «stranded costs» i seguenti impegni: contratti esistenti per l'approvvigionamento di combustibili e forniture di energia, investimenti che non hanno un rapporto diretto con l'approvvigionamento energetico i quali, conformemente alle disposizioni legali, sono a carico delle aziende d'approvvigionamento di energia elettrica (p. es. strade, misure di protezione ambientale), obblighi futuri relativi allo spegnimento e allo smantellamento di impianti, eliminazione delle scorie nucleari, investimenti in impianti poco redditizi basati
su garanzie d'acquisto e su un monopolio nell'approvvigionamento.

Nel calcolo degli «stranded costs» occorre tener conto dei progressi realizzati in materia di efficienza come pure della sostenibilità economica per le aziende. Nella misura in cui non sia pregiudicata la loro esistenza (p. es. per fallimento), le aziende interessate sono tenute a sostenere una parte degli «stranded costs». Di regola, le compensazioni dovrebbero essere concesse sotto forma di contributi d'esercizio, e non sotto forma di contributi agli investimenti, ed essere definiti inizialmente sulla base di piani commerciali senza possibilità di proroga. La Commissione intende trattare tutte le richieste nella primavera del 1999, nell'ambito di una procedura globale. La pubblicazione della sua decisione è prevista per il giugno dello stesso anno.

Per quanto concerne il ritmo di apertura del mercato, oltre ai costi di adeguamento degli operatori del mercato dell'energia, occorre tenere conto dei vantaggi per i consumatori indigeni, nonché per i produttori di energia elettrica e i fornitori di servizi indipendenti. La liberalizzazione dovrebbe comportare non soltanto prezzi più vantaggiosi per l'industria indigena e l'artigianato, bensì anche vantaggi per i piccoli consumatori. È ipotizzabile che in futuro nuovi prodotti quali «l'energia ecologica» proveniente da fonti rinnovabili, le prestazioni dei servizi energetici, il contracting, la consulenza in materia di risparmio energetico, ecc. possano essere acquistati liberamente presso produttori e fornitori di servizi indipendenti.

6337

Tenuto conto delle disposizioni UE in materia di reciprocità (cfr. n. 51 e 52), dev'essere esaminata anche la questione delle possibilità di fornire energia svizzera agli Stati UE confinanti in funzione dei tempi di apertura del mercato. In caso di applicazione della reciprocità, un'apertura lenta del mercato svizzero si tradurrebbe inizialmente soltanto in un accesso al mercato dei grandi clienti negli Stati UE. Questo gruppo di clienti, però, è poco interessante a causa dei ridotti margini di guadagno e delle distanze talvolta eccessive fino al punto di produzione in Svizzera.

Nell'ambito del progetto di legge sul mercato dell'energia elettrica posto in consultazione, il nostro Collegio aveva proposto un'apertura in tre fasi: durante i primi tre anni dall'entrata in vigore della legge, avrebbero avuto accesso al mercato soltanto i grandi consumatori con un consumo minimo annuo di 20 GWh. Parallelamente, le aziende distributrici avrebbero ottenuto l'accesso al mercato in ragione del 10 per cento del loro smercio a clienti stabili. In una seconda fase di tre anni, sarebbero stati ammessi al mercato i grandi consumatori con un consumo annuo superiore ai 10 GWh come pure le aziende distributrici in ragione del 20 per cento del loro smercio a clienti stabili. Durante la terza fase di tre anni, infine, avrebbero beneficiato dell'accesso al mercato i grandi consumatori con un consumo annuo superiore a 5 GWh e le aziende distributrici in ragione del 50 per cento del loro smercio a clienti stabili. Dopo nove anni dall'entrata in vigore della legge, dunque, il mercato svizzero dell'energia elettrica sarebbe stato completamente aperto (cfr. fig. 12).

Fasi di apertura del mercato secondo il progetto di LMEE posto in consultazione

Figura 12

100% 80% 60% 40% 20% 0% 1

2

3

4

Clienti autorizzati Berechtigte Kunden

5

6

7

8

9

10

Quota di distribuzione Anteilaziende Verteilunternehmen

Il piano di apertura del mercato previsto dal progetto messo in consultazione avrebbe comportato un'apertura del 21 per cento circa durante i primi tre anni, del 34 per cento circa nei tre anni seguenti, e del 60 per cento circa durante gli ultimi tre anni.

Nel decimo anno dall'entrata in vigore della legge, tutti i consumatori avrebbero avuto accesso al mercato.

6338

Un'ulteriore proposta di apertura del mercato è stata formulata dall'Unione delle Centrali Svizzere di elettricità (UCS) quale risultato della posizione comune adottata dai membri dell'UCS e dalle organizzazioni dei rivenditori il 24 dicembre 1997.

Tale proposta si differenzia dal progetto messo in consultazione per il fatto che prevede un'apertura del mercato su un arco di tempo di almeno dieci anni. La legge sul mercato dell'energia elettrica (LMEE) dovrebbe inoltre stabilire i valori soglia applicabili ai consumatori finali autorizzati e le quote percentuali per le aziende d'approvvigionamento e di distribuzione durante i primi sette anni. Nel corso dei primi tre anni avrebbero accesso al mercato soltanto i grandi consumatori con un consumo minimo annuo di 20 GWh. Tra il quarto e il sesto anno sarebbero ammessi al mercato i grandi consumatori con un consumo minimo annuo di 9 GWh come pure le aziende di distribuzione in ragione del 10 per cento del loro smercio a clienti stabili. Durante il settimo anno, sarebbero ammessi i grandi consumatori con un consumo minimo annuo di 5 GWh e le aziende di distribuzione in ragione del 20 per cento del loro smercio a clienti stabili. La fase compresa tra l'ottavo e il decimo anno dovrebbe ancora essere negoziata con il nostro Collegio. L'accesso al mercato potrebbe essere accordato ai grandi consumatori con un consumo minimo di 4 GWh nell'ottavo anno, di 3 GWh nel nono e di 0,25 GWh nel decimo anno. Anche l'accesso autonomo al mercato delle aziende di distribuzione dovrebbe essere negoziato con il Consiglio federale. Presumibilmente, lo stesso sarà accordato in ragione del 30 per cento dello smercio a clienti stabili nell'ottavo anno, del 40 per cento nel nono e del 50 per cento nel decimo anno (cfr. fig. 13).

Fasi dell'apertura del mercato conformemente alla posizione comune UCS

Figura 13

100% 80% 60% 40% 20% 0% 1

2

3

4

5

Clienti autorizzati Berechtigte Kunden

6

7

8

9

10

11

Quota di distribuzione Anteilaziende Verteilunternehmen

Lo scadenzario proposto dall'UCS comporterebbe un notevole rallentamento dell'apertura del mercato. Soltanto nel settimo anno dall'entrata in vigore della legge sarebbe realizzabile un'apertura del 35 per cento analoga a quella dell'UE. Il vantaggio di questa soluzione consiste nel fatto che anche gli impianti di produzione costosi, di recente costruzione o recentemente rinnovati potrebbero essere ammortizzati integralmente o almeno in gran parte (cfr. n. 133).

6339

In fase di procedura di consultazione, è stato dibattuto un terzo modello proposto dalla Conferenza dei Governi dei Cantoni di montagna. Questa variante vorrebbe un'apertura possibilmente rapida del mercato, senza però proporre valori soglia o quote di apertura concreti. Si può presumere che con questa variante il mercato dell'elettricità sarebbe aperto secondo i tempi e le quote di apertura previsti dall'UE.

Quest'ultimo modello prevede un'apertura del mercato di almeno il 30 per cento a partire dall'entrata in vigore della legge; vi avrebbero per esempio accesso i grandi consumatori con un consumo minimo annuo di 10 GWh come pure le aziende di distribuzione in ragione del 20 per cento del loro smercio a clienti stabili. Per compensare eventuali investimenti non ammortizzabili, la Conferenza dei Governi dei Cantoni di montagna propone l'istituzione di un fondo alimentato da una tassa d'incitamento sull'energia. Un aiuto di questo tipo sarebbe accordato soltanto in casi gravi e implicherebbe la costituzione in pegno dell'impianto interessato e la cessione di azioni dell'azienda.

Nell'ambito dei dibattimenti relativi al decreto federale sulla tassa d'incentivazione (DTI) è all'esame un modello analogo. Secondo tale modello, sarebbe possibile accordare contributi finanziari alle centrali idroelettriche i quali momentaneamente non sono ammortizzabili a causa dell'apertura del mercato. Sempre in base a questo modello competerebbe al Consiglio federale designare di volta in volta gli impianti interessati. I contributi dovranno essere rimborsati se la situazione finanziaria di tali aziende migliora a lungo termine. Resta ancora da stabilire se gli aiuti finanziari accordati dovranno essere garantiti mediante costituzione in pegno nei confronti del finanziatore.

123

Società svizzera dei gestori di reti, separazione delle reti di distribuzione

Una delle principali condizioni che reggono un mercato dell'energia elettrica funzionante è l'accesso non discriminatorio alla rete per i clienti autorizzati e i loro fornitori (cfr. n. 121). Nella trasmissione di energia occorre fare in modo che i gestori della rete di trasmissione si attengano alla massima neutralità nei confronti di terzi. Il nostro Collegio è dunque favorevole alla costituzione di una società svizzera dei gestori di reti indipendente dalle aziende di produzione. La costituzione di una società «svizzera» dei gestori, disgiunta in «Gruppo Ovest» e «Gruppo Est» non adempie le citate condizioni. L'argomento secondo cui due società svizzere dei gestori consentirebbero la concorrenza in rete non convince se si tiene conto delle caratteristiche fisiche della rete, la quale copre due diverse regioni del Paese. La separazione della rete in due parti potrebbe addirittura ostacolare la concorrenza nella produzione e quindi pregiudicare l'approvvigionamento di clienti indigeni ed esteri.

Un ulteriore argomento a favore della costituzione di una sola società dei gestori di reti è costituito dai rapporti istituzionali con i gestori di reti negli Stati UE. Le questioni riguardanti le tariffe per le forniture transfrontaliere o il transito attraverso la Svizzera dovrebbero essere affrontate nell'interesse dell'intera rete, come pure in funzione della sicurezza e della stabilità del sistema nel suo insieme il quale, nonostante la sua efficienza, risulta relativamente piccolo. Poiché l'obbligo di garantire a terzi l'accesso non discriminatorio alla rete toglie alla stessa la sua importanza strategica per gli attuali proprietari, non sussistono motivi che giustifichino economicamente l'esistenza di più società di gestori in Svizzera.

6340

A livello di reti di distribuzione, le condizioni di neutralità poste ai gestori sono meno rigide. Per evitare sovrapposizioni nelle sovvenzioni, le aziende dovranno gestire conti separati. Le attività svolte nei settori della produzione e della gestione della rete dovranno dunque essere contabilizzate separatamente, ma anche le attività che esulano dal settore dell'elettricità (p. es. approvvigionamento di acqua e di gas).

124

Obblighi di servizio pubblico

In questo settore, la direttiva CE prevede ampie competenze, di cui è tuttavia fatto uso in maniera estesa soltanto in pochi Stati (p. es. la Francia, cfr. n. 54.2). Poiché in Svizzera né l'attuale approvvigionamento energetico né la prevista apertura del mercato sono tenuti a svolgere una funzione sociopolitica, gli obblighi in tal senso si limitano, analogamente ad altri Stati che hanno completamente liberalizzato il proprio mercato, alla garanzia dell'allacciamento alla rete per tutti i consumatori (cfr.

n. 204) e al principio della solidarietà nella determinazione dei prezzi di utenza della rete (cfr. n. 202.2).

125

Protezione dell'ambiente, obiettivi di politica energetica

Conformemente alla direttiva CE, la liberalizzazione deve tener conto anche degli obiettivi di politica ambientale e di politica energetica. La realizzazione di questa possibilità si limita tuttavia alle seguenti applicazioni: ­

se le capacità della rete di trasmissione sono scarse o insufficienti, il trasporto di energia elettrica prodotta con energie rinnovabili può ottenere la priorità su quello di energia elettrica prodotta con energie non rinnovabili; in tale ambito, l'energia prodotta in Svizzera e quella prodotta all'estero sono poste sullo stesso piano;

­

nella gestione delle reti di distribuzione può essere richiesto l'impiego prioritario di impianti di produzione che utilizzano energie rinnovabili.

Le esperienze fatte finora hanno evidenziato che la regola della priorità pone problemi di ordine pratico, poiché non è possibile verificare in ogni momento il grado di occupazione della rete e i contratti a cui si riferiscono i transiti. Il trattamento di favore nella rete di trasmissione e di distribuzione, comunque, dovrebbe trovare applicazione soltanto nei casi di insufficienze di capacità, una situazione poco probabile o solo di breve durata in una rete ben sviluppata.

13

Ripercussioni dell'apertura del mercato

131

Riflessioni sull'evoluzione dei prezzi

All'attuale stato delle conoscenze, non è possibile sapere con esattezza in che modo evolveranno i prezzi nel mercato liberalizzato. In un regime di concorrenza, soltanto i produttori in grado di offrire prezzi di volta in volta più convenienti possono trovare un acquirente. I primi ad essere sollecitati sono gli impianti che producono a costi inferiori. Fino a copertura della domanda vengono rivolte richieste d'offerta ai successivi impianti più cari. Conformemente ai modelli di formazione dei prezzi dei 6341

mercati dell'elettricità esistenti, il prezzo si situa al livello dell'offerta più cara ancora venduta. La figura 14 illustra il meccanismo di una siffatta formazione dei prezzi.

Formazione dei prezzi sul mercato

Figura 14 Offerta

Prezzo (fr./MWh)

Prezzo pagato per tutte le forniture Domanda

Offerta più conveniente

Offerta più cara ancora venduta

Quantità trattata (MWh)

Un produttore non può proporre prezzi bassi a sua discrezione. A breve termine può rinunciare ai suoi utili e eventualmente ritardare l'ammortamento e il pagamento di interessi sul capitale di terzi. I costi variabili devono però essere coperti. La maggior offerta ancora vendibile sul mercato corrisponderà quindi ai costi variabili degli impianti di generazione rilevanti che producono a costi più elevati. Nel parco europeo delle centrali elettriche, i costi variabili più elevati sono registrati dalle centrali termiche a vapore alimentate a carbone (da 5,5 a 5,7 cts./kWh). Possiamo quindi supporre che nel punto più basso della formazione dei prezzi sia trattata energia di banda a questo livello di prezzo, salvo sovvenzionamenti sovrapposti provenienti da altri settori ­ per esempio forniture più costose per clienti senza accesso al mercato.

Per brevi periodi legati alle fluttuazioni stagionali, sui mercati delle operazioni singole (spot) i prezzi potrebbero scendere al di sotto dell'offerta più conveniente.

Sebbene la Svizzera benefici di vantaggi concorrenziali grazie ai costi variabili ridotti del suo parco di produzione, non bisogna dimenticare che le centrali idroelettriche e nucleari indigene presentano costi fissi comparativamente elevati sotto forma di costi del capitale.

Se a medio e lungo termine il livello dei prezzi dovesse mantenersi in media attorno ai 5,5-5,7 cts/kWh, le centrali termiche a carbone saranno presumibilmente le prime ad essere chiuse per ragioni economiche (impossibilità di assicurare il pagamento degli interessi e l'ammortamento del debito). In questo modo le sovraccapacità a livello europeo verrebbero in larga misura eliminate. I prezzi potrebbero in seguito aumentare di nuovo e assestarsi almeno attorno ai costi integrali delle tecnologie più economiche (dal punto di vista attuale, probabilmente le centrali ad alimentazione combinata a gas). A lungo termine, i prezzi per l'onere di base e in particolare per le energie di punta potrebbero subire ancora un leggero aumento. La figura 15 illustra una possibile evoluzione dei prezzi nei cinque-dieci anni dopo l'apertura del mercato. Tale evoluzione si fonda su considerazioni teoriche ed ha un valore puramente

6342

indicativo. Poiché i prezzi effettivi sono il frutto delle dinamiche di mercato, è difficile formulare pronostici.

Possibile evoluzione dei prezzi di produzione reali in Europa (schema) Prezzo a partire dall'impianto di produzione (cts./kWh)

Figura 15

Costi integrali della tecnologia di produzione più conveniente

Evoluzione dei prezzi

ca. 6 cts./kWh

5-10 anni

Tempo

Inizio dell'apertura del mercato

È possibile che lo smantellamento delle sovraccapacità, e dunque l'assestamento dei prezzi a un livello leggermente superiore, subisca un ritardo a causa di fenomeni di distorsione del mercato, quali ad esempio gli interventi statali sui mercati del gas e del carbone, che vengono finanziati grazie a fondi generali delle economie pubbliche o mediante maggiorazioni di prezzo a carico dei consumatori (p. es. le centrali alimentate a carbone in Inghilterra, cfr. n. 114). Occorre tenere conto dell'aumento degli impianti alimentati a gas, i cui costi variabili sono praticamente nulli grazie ai cosiddetti contratti «take or pay»4. L'apertura progressiva del mercato, di cui beneficerebbero inizialmente solo i grandi clienti, come pure un'apertura parziale possono comportare distorsioni del mercato: nel settore dei clienti autorizzati verrebbero negoziati i prezzi più convenienti, mentre in quello dei clienti stabili verrebbero pagati prezzi più elevati e continuerebbero ad essere gestiti impianti poco redditizi.

Sulla base delle precedenti considerazioni possiamo trarre le seguenti conclusioni5:

4

5

­

Durante la fase di transizione, le attuali sovraccapacità a livello europeo provocheranno una diminuzione tendenziale dei prezzi al produttore, che scenderanno leggermente al di sotto del livello dei costi variabili delle centrali più care. Anche in un mercato solo parzialmente liberalizzato, il punto più basso potrebbe situarsi attorno a questi valori. Lo dimostra quanto si è verificato in Inghilterra dove, pur con un eccesso di capacità, i prezzi stabiliti dal pool non erano scesi di molto al di sotto dei 6 cts./kWh.

­

Quanto più lenta è l'apertura del mercato e maggiore è la proporzione di clienti stabili nello smercio di energia delle aziende verticalmente integrate, I contratti «take or pay» prevedono l'acquisto e il pagamento di quantità fisse di energia o di capacità che devono essere fornite entro un certo termine, indipendentemente dal fatto che esse siano ritirate o meno.

Cfr. lo studio «Strommarktliberalisierung, Auswirkungen der Marktöffnung, kompensatorische Massnahmen», Econcept, gennaio 1998, UCFSM n. 805.588.

6343

tanto più possono diminuire i prezzi sul mercato delle operazioni singole, poiché le eccedenze che vi sono trattate devono semplicemente coprire i costi variabili di produzione.

­

La diminuzione dei prezzi favorisce innanzitutto le grandi industrie e solo in seguito le industrie medie e piccole. Tra il 1990 e il 1997, in Inghilterra i prezzi per queste categorie di consumatori sono diminuiti tra il 24 e il 30 per cento, mentre le economie domestiche hanno potuto beneficiare, e solo negli ultimi due anni, di una diminuzione pari all'11 per cento.

­

A medio e lungo termine i prezzi si orienteranno in base ai costi marginali dell'energia di produzione più conveniente. L'energia di punta diverrà (di nuovo) nettamente più costosa dell'energia di banda.

­

La maggior parte dei produttori non riuscirebbe a sostenere finanziariamente un assestamento prolungato dei prezzi al produttore sul livello dei costi variabili. Il processo di concentrazione già in atto potrebbe accelerare molto rapidamente e instaurare strutture oligopolistiche. In questo modo i produttori acquisirebbero il potere di adattare l'offerta alla domanda e di riversare tutte le loro spese, ed eventualmente anche una rendita di monopolio, sui distributori e sui consumatori.

­

Dopo un periodo di difficoltà, le centrali idroelettriche svizzere, in particolare quelle ad accumulazione, miglioreranno la loro posizione di mercato. Più velocemente si svolgeranno l'apertura del mercato a livello europeo e lo smantellamento delle sovraccapacità, più i prezzi dell'energia di punta diventeranno di nuovo attrattivi.

132

Ripercussioni economiche

In Svizzera saranno soprattutto le aziende ad alto consumo energetico dell'industria di base a beneficiare di prezzi più vantaggiosi. Secondo uno studio condotto dall'Università di Colonia, pubblicato nel 1997, la riduzione dei costi di produzione dovrebbe tradursi in un abbassamento dei prezzi per i prodotti finiti, aumentando il reddito disponibile dei consumatori finali ed esercitando un effetto di rilancio sull'economia. È difficile quantificare la portata di questo effetto, poiché le minori entrate provenienti dal settore dell'elettricità potrebbero comportare redditi più bassi nell'economia pubblica, ripercuotendosi negativamente sull'attività d'investimento e sul reddito del lavoro. Tuttavia, la riduzione dei prezzi non dovrebbe essere l'unico e il principale vantaggio da attendersi dall'apertura del mercato. Per l'economia nazionale, un fattore determinante è rappresentato dal maggiore orientamento del settore dell'elettricità verso le dinamiche di mercato. L'apertura del mercato deve dunque costituire l'asse portante degli sforzi di rivitalizzazione nel settore dell'energia elettrica, da noi richiesti nel quadro del secondo pacchetto di misure finalizzate al rilancio economico.

133

Ripercussioni sulla produzione indigena di energia elettrica

Il rafforzamento della concorrenza interna ed europea in seguito all'apertura del mercato dovrebbe esplicare i suoi effetti soprattutto sulla produzione di energia

6344

elettrica. Finora, nel caso di investimenti a lungo termine in centrali elettriche si partiva dal principio che i costi di produzione venissero riversati sui prezzi e sulle tariffe. Le condizioni di fornitura e di acquisto erano generalmente determinate dalla struttura delle aziende regionali, cantonali e di distribuzione o erano garantiti da contratti a lungo termine. L'apertura del mercato muta questa situazione, dato che i clienti autorizzati possono beneficiare liberamente delle offerte più convenienti sul mercato. A causa dei prezzi più bassi praticati da determinati produttori, gli impianti di produzione che registrano i costi di produzione più elevati non saranno più in grado di coprire tutte le spese. Alcuni impianti non potranno quindi più essere ammortizzati nella misura prevista, dando luogo a investimenti non ammortizzabili (INA).

L'Ufficio federale dell'energia (UFE) ha fatto valutare la portata degli investimenti non ammortizzabili in uno studio condotto in collaborazione con gli operatori del mercato dell'energia elettrica6, i cui scenari si sono basati sui diversi tempi di apertura del mercato e dello smantellamento delle sovraccapacità a livello europeo, deducendone il volume degli INA. Gli scenari più probabili (3 e 5), con tassi di interesse reali del 3-4 per cento, prospettano investimenti non ammortizzabili tra i 700 e i 1 800 milioni di franchi (cfr. tav. 6).

Secondo lo studio dell'UFE, se l'evoluzione dei prezzi sarà quella prevista e gli eccessi di capacità saranno smantellati a medio termine, due terzi delle 44 più recenti centrali a filo d'acqua prese in esame non potrebbero essere completamente ammortizzate. Tra queste figurano soprattutto centrali che producono fino a 10 Megawatt.

Un buon 40 per cento delle centrali a filo d'acqua si situa nelle zone di montagna.

Tra le 10 più recenti centrali ad accumulazione esaminate, cinque non sarebbero pienamente ammortizzabili. Si trovano nella zona di montagna ma sono «Partnerwerke» di società che operano in pianura. Per entrambe le categorie di centrali idroelettriche, un numero esiguo di impianti non redditizi è responsabile di una parte considerevole degli INA complessivi. Le stesse osservazioni valgono anche per le centrali nucleari.

In base alle previsioni dell'Unione delle centrali svizzere di elettricità (UCS), lo
scenario 6 implicherebbe, in caso di apertura del mercato nel 1999, investimenti non ammortizzabili per 4,8 miliardi di franchi. L'UCS si basa su prezzi sensibilmente più bassi che fanno riferimento all'attuale mercato delle operazioni singole e si attende ripercussioni marcate e perduranti sul mercato. Nei 4,8 miliardi di franchi non sono compresi i diritti di prelievo a lungo termine all'estero, pari a 3 miliardi di franchi, che secondo l'UCS dovrebbero essere considerati in caso di un'eventuale indennizzo.

6

Nichtamortisierbare Investitionen als Folge der Marktöffnung im Elektrizitätsbereich, Econcept, settembre 1997, UCFSM n. 805.586 d.

6345

Investimenti non ammortizzabili in base a diversi scenari

Tavola 6

Investimenti non ammortizzabili [mio. di fr. 1999]

Apertura 1999 (prezzi del mercato europeo a partire dal 1999) Tasso d'interesse r=3% Tasso d'interesse r=4 % Apertura 2006 (prezzi del mercato europeo a partire dal 2006) Tasso d'interesse r=3% Tasso d'interesse r=4%

Scenario 2 Eccedenze fino al 2005, in seguito prezzi leggermente più alti di quelli attuali

Scenario 3 Eccedenze fino al 2005, in seguito prezzi inferiori a quelli attuali Scenario probabile in caso di chiusure di impianti

Scenario 4 Eccedenze fino al 2005, in seguito prezzi nettamente più alti di quelli attuali

Scenario 5 Eccedenze fino al 2009, in seguito come lo scenario 3 Scenario probabile in caso di prolungate eccedenze di produzione

655

1205

277

1454

901

1416

337

1766

331

668

94

821

343

714

128

858

Scenario 6 Eccedenze fino al 2009, in seguito evoluzione simile a quella dello scenario 3 Variante degli operatori del settore, eccedenze durature e prezzi bassi

4879

Sarà possibile stabilire l'evoluzione dei prezzi e come si ripercuoteranno sul grado di ammortamento degli investimenti in questione in Svizzera soltanto una volta che il mercato verrà aperto. Occorre tuttavia rilevare che le aziende interessate possono reagire agli INA in modo differenziato. Alcune aziende regionali dovrebbero senz'altro essere in grado di operare gli ammortamenti anticipatamente mediante l'utilizzo delle riserve (p. es. le NOK nel caso della centrale di Ilanz). È ipotizzabile anche una vendita di impianti alla società svizzera dei gestori di reti, il cui profitto potrebbe essere utilizzato per il rimborso dei capitali presi a prestito. Le piccole aziende, quali centrali cantonali o di distribuzione, non dispongono di tali possibilità.

Le cifre che figurano nella tavola 6 si basano sui costi attualmente registrati dalle aziende elettriche, i quali comprendono gli utili, le spese e altre retribuzioni oggi ancora in uso e non sfruttano nemmeno i potenziali di riduzione dei costi. Una riduzione del 20 per cento dei costi di produzione registrati (compresi i guadagni e le imposte sugli utili) ridurrebbe di oltre un quarto gli investimenti non ammortizzabili stimati. Occorre inoltre considerare che lo scenario 5, ritenuto più plausibile, che prevede INA pari a 1,8 miliardi di franchi, parte dal presupposto di un'apertura completa del mercato a partire dal 1999. Tuttavia, dal momento che le prime fasi di apertura del mercato saranno realizzate soltanto a partire dall'entrata in vigore della LMEE, ossia nell'anno 2001, il volume degli INA si riduce ulteriormente. Considerata un'apertura graduale del mercato in ragione del 21 per cento durante i primi tre anni e del 34 per cento nel corso dei tre anni seguenti, gli investimenti non ammortizzabili diminuiscono ancora. Durante il periodo di transizione, infatti, sarà sempre 6346

possibile riversare i costi sui clienti stabili pressappoco nella stessa misura in cui questo viene fatto già oggi. Un altro elemento di cui lo studio non tiene conto è l'aumento delle capacità della centrale nucleare di Leibstadt il quale, a lungo termine, avrà per effetto una riduzione dei costi di produzione per questo impianto a un livello competitivo. Alla luce di queste considerazioni, una stima attualizzata degli INA dovrebbe dare valori nettamente inferiori. Per il resto, nell'ambito dell'aumento delle capacità della centrale nucleare di Leibstadt e della proroga dell'autorizzazione d'esercizio per la centrale di Mühleberg, il nostro Collegio si è dichiarato contrario a una copertura degli investimenti non ammortizzabili per le centrali nucleari.

134

Ripercussioni sulla struttura del mercato dell'energia elettrica

In tutti i Paesi che hanno liberalizzato i propri mercati dell'energia elettrica l'apertura ha cambiato in modo sostanziale la struttura del settore. Anche in Svizzera si prospetta un'evoluzione di questo tipo, specie per quanto concerne le strutture limitate a piccoli spazi o quelle modulari. La pressione sui costi e sulla produttività indurrà a sfruttare ogni minima potenzialità di risparmio e di efficienza, in particolare mediante cooperazioni o fusioni. I vantaggi legati alle proporzioni di un'azienda, inoltre, diventeranno sempre più importanti. Le grandi aziende, infatti, nell'acquisizione di mezzi di investimento e di gestione, come pure sul mercato dei capitali, potranno sfruttare la propria posizione di mercato per negoziare condizioni più vantaggiose e disporranno di maggiori informazioni e conoscenze tecniche. I mutamenti strutturali sono però anche una conseguenza inevitabile quando le aziende che incorrono in problemi finanziari non riescono a sopravvivere e sono costrette a procedere a fusioni, vendere o, nel peggiore dei casi, a dichiarare fallimento.

La dinamica di adattamento potrebbe variare in funzione del fatto che un'azienda sia esposta alla concorrenza dei produttori o agisca in un contesto disciplinato di trasmissione e di distribuzione. Nel campo della produzione, si dovrebbe assistere a una concentrazione accelerata di aziende, come dimostrano le esperienze fatte in Inghilterra e nei Paesi Bassi. Per quanto attiene alle centrali regionali, si prospettano soprattutto alleanze e interdipendenze con partner svizzeri o esteri. A livello di «Partnerwerke» è prevedibile una disgiunzione mediante scambio di partecipazioni, il che comporterà rapporti di proprietà e di maggioranza più chiari tra i futuri concorrenti.

Dopo l'apertura del mercato, le aziende di distribuzione dovrebbero essere interessate dalla pressione sulla concorrenza e sui costi in misura minore rispetto alle aziende di produzione, poiché hanno più possibilità di riversare i propri costi sui consumatori. Tuttavia, anche a livello di aziende di distribuzione si dovrebbe assistere a una concentrazione di aziende dovuta ai vantaggi legati alle proporzioni. Una domanda sufficientemente forte consentirà loro di influire notevolmente sul fattore di costo più importante, ossia l'acquisto di energia elettrica. I vantaggi
legati alle dimensioni potrebbero essere utilizzati anche nei settori amministrativi della rilevazione del consumo e della fatturazione. Come rivelano esperienze fatte in altri Paesi, possono crearsi nuovi settori d'attività mediante alleanze con aziende estranee al settore (telecomunicazioni, gestione e manutenzione, installazioni, sicurezza ecc.).

Lo sviluppo, osservato in Svizzera negli ultimi anni, di aziende che offrono servizi

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nel settore dell'energia e sono attive sul mercato del calore, della produzione, del commercio e della vendita di energie rinnovabili come pure nei servizi destinati ai consumatori dovrebbe perdurare ed eventualmente rafforzarsi.

L'apertura del mercato potrebbe significare l'apparizione di nuove figure quali il broker e il commerciante di energia elettrica. Avvalendosi di un anticipo sulle informazioni concernenti prezzi e condizioni come pure sulle questioni riguardanti i rapporti tra domanda e offerta, essi sarebbero in grado di negoziare contratti vantaggiosi per i clienti autorizzati ad accedere al mercato. Questi nuovi operatori dovrebbero poter trarre beneficio dal fatto che, per un cliente con accesso al mercato, la ricerca dell'offerta più vantaggiosa comporta un lavoro non indifferente. Non è escluso che le aziende di distribuzione stesse decidano di offrire servizi di questo tipo.

Un contesto economico soggetto a mutamenti sempre più rapidi costringe anche le aziende attive nel settore dell'energia elettrica a rendere più flessibili i propri processi decisionali. Le aziende di diritto pubblico, a regime misto o integrate nelle amministrazioni comunali, sono svantaggiate a causa di lunghe e complicate procedure decisionali. È quindi probabile che numerose centrali cantonali e comunali saranno trasformate in società anonime. Trasformazione non significa necessariamente privatizzazione, il che significa che potrebbero rimanere di proprietà dell'ente pubblico. Una siffatta trasformazione implica però anche che la vendita a privati risulterebbe facilitata. La privatizzazione delle aziende pubbliche non sarebbe dunque un mezzo della liberalizzazione, bensì una possibile conseguenza.

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Ripercussioni sul consumo energetico e sull'ambiente

L'UFE ha commissionato uno studio sulle ripercussioni che un'apertura del mercato avrebbe sul consumo energetico e sull'ambiente7. I risultati mostrano che l'aumento della domanda di energia elettrica dovuto al calo dei prezzi influirebbe sull'ambiente solo in modo limitato. La riduzione dei prezzi andrebbe tuttavia in direzione opposta agli obiettivi di risparmio a lungo termine formulati nell'ambito del programma Energia 2000 e del relativo programma di proseguimento, i quali diventeranno ancora più difficilmente realizzabili. Lo stesso si può dire per le possibilità di commercializzazione di tutte le energie rinnovabili e dell'abbinamento forza-calore. Il nuovo disciplinamento dei diritti di transito, tuttavia, potrebbe determinare l'apertura di un nuovo mercato per la vendita di energia elettrica prodotta in impianti di cogenerazione. Se dopo il 2010 le centrali nucleari dovessero essere sostituite da impianti indigeni alimentati con combustibili fossili ­ ipotesi plausibile alla luce della pressione economica della liberalizzazione verso impianti che richiedono minori investimenti di capitale e sono realizzabili velocemente -, le emissioni di anidride carbonica aumenterebbero sensibilmente. Un'evoluzione in questo senso potrebbe essere evitata solo mediante sforzi sostenuti nel ricupero del calore disperso, nell'impiego più massiccio di pompe di calore (in sostituzione dei riscaldamenti elettrici a resistenza) nonché di energie rinnovabili, come pure nel consumo razionale di energia, e soprattutto di elettricità. Lo stesso problema sarebbe dato se la produzione delle centrali nucleari fosse gradatamente sostituita con un aumento delle importazioni di energia, ottenuta essenzialmente con procedimenti di combustione fossile. La situa7

Cfr. nota 5.

6348

zione dal punto di vista ambientale s'inasprirebbe se le centrali idroelettriche esistenti non fossero rinnovate perché non abbastanza competitive. Per tal motivo, il nostro Collegio intende rafforzare sostanzialmente il programma di proseguimento relativo a Energia 2000 mediante tasse sull'energia a destinazione vincolata e sostituire progressivamente ­ nei limiti del possibile senza provocare ulteriori aumenti delle emissioni di CO2 ­ le centrali nucleari esistenti soprattutto con tecnologie ad alto rendimento energetico, energie rinnovabili (energia idraulica compresa) e ­ se necessario ­ una strategia combinata di abbinamento forza-calore e pompe di calore.

Con ogni probabilità, l'estensione delle condotte di trasmissione condizionata dall'apertura del mercato sarà contenuta. È prevedibile che nei prossimi anni l'Italia creerà nuove capacità produttive ricorrendo soprattutto alle centrali a gas combinate.

Di conseguenza l'importanza della Svizzera come Paese di transito per l'energia elettrica potrebbe diminuire. Studi analoghi svolti sulla Germania mostrano che gli scambi di energia elettrica potrebbero aumentare per un beve periodo, per poi stabilizzarsi a un livello inferiore rispetto a quello attuale. Questa evoluzione è dovuta al fatto che i prezzi per l'energia primaria sul mercato europeo si equivalgono. Poiché trasportare energia primaria è più conveniente che trasportare energia elettrica, le centrali sono edificate dove vi è maggior domanda. Questo dovrebbe comportare un aumento delle capacità di trasmissione proporzionalmente inferiore a quello del consumo complessivo di energia.

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Ripercussioni sulla politica regionale

Saranno i Cantoni di montagna a risentire maggiormente degli effetti dell'apertura del mercato. Come dimostrano una ricerca commissionata dalla Conferenza dei governi dei Cantoni di montagna8 e le valutazioni cui è giunto uno studio dell'Unione delle centrali svizzere di elettricità9 (cfr. tav. 7), i Cantoni e i Comuni del Ticino, dei Grigioni, di Glarona, della Svizzera centrale, dell'Oberland bernese e del Vallese hanno finora beneficiato in diversi modi dello sfruttamento dell'energia idraulica. Il fattore economico energia idraulica rappresenta per i Cantoni di montagna un beneficio economico annuo pari a circa 1 miliardo di franchi.

8 9

BRUGGER, HANSER UND PARTNER AG, Öffnung des Elektrizitätsmarktes Schweiz, luglio 1997.

Prof. Dr. A. MENZL, UCS, Finanzielle Belastung der Elektrizität durch öffentliche Gemeinwesen, settembre 1996.

6349

Stima del beneficio dell'energia idraulica per l'economia dei Cantoni di montagna Genere di beneficio

Volume annuo

Osservazioni 1)

Diritti d'acqua, oneri, tasse

410 mio. di fr.

Investimenti in centrali elettriche

300 mio. di fr.2)

Occupazione e massa 200 mio. di fr.3) salariale nella produzione Contributi per infrastrutture ecc.

40 mio di fr.3)

Potenziale di riversione, indennizzi di rinuncia

50 mio. di fr.3)

1) 2) 3)

Tavola 7

Il 40% circa ai Comuni Valore medio 1991-1995, di cui il 43% incisivo sui posti di lavoro nelle zone di montagna, pari a circa 600-800 annipersona 2000 anni-persona all'anno (stima)

Valore medio annuo. Forti differenze in base al tipo di concessione

Cantoni di Uri, Svitto, Obwaldo, Grigioni, Ticino, Vallese Cantoni di Uri, Svitto, Obwaldo, Nidwaldo, Glarona, Grigioni, Ticino, Vallese Stima comprendente tutte le regioni di montagna (Oberland bernese compreso)

Sul mercato parzialmente o totalmente liberalizzato la posizione dell'energia idraulica cambierà. I diritti d'acqua, gli oneri particolari e le prestazioni preferenziali di cui beneficiano i Comuni in cui gli impianti hanno sede potrebbero subire una contrazione. Secondo i dati forniti dai Cantoni di montagna, questi oneri ammontano a circa 1,7 cts./kWh, una cifra che in relazione al prezzo attualmente pagato dai consumatori sembra ancora ragionevole. Rispetto ai ricavi sulle vendite nelle esportazioni, pari a circa 5,7 cts./kWh, costituiscono però una quota del 30 per cento circa.

A dipendenza dei costi di produzione di un impianto, l'ammontare degli oneri determinerà la possibilità di fissare un prezzo di vendita che riesca a coprire i costi. Rispetto agli impianti alimentati con combustibili fossili, le centrali idroelettriche presentano costi variabili inferiori. Questo consente loro di coprire i costi di produzione anche quando il livello dei prezzi è basso. Tuttavia, poiché una simile situazione rallenterebbe il pagamento degli interessi e l'ammortamento del capitale di terzi, è probabile che i proprietari e gli investitori eserciterebbero una pressione al fine di ridurre gli oneri.

A lungo termine, il rinnovamento delle centrali idroelettriche non potrebbe probabilmente più essere garantito integralmente. In un mercato mobile, in cui gli utili sono difficilmente pronosticabili, periodi di ammortamento di 80 anni rappresentano un grosso rischio che d'ora in poi non sarà più possibile finanziare con un'alta quota di capitale di terzi e a condizioni molto favorevoli. In futuro, il volume annuo degli investimenti scenderà con ogni probabilità nettamente al di sotto della media registrata per molti anni. Per questo motivo, concordiamo con la proposta delle vostre Camere di sostenere il mantenimento e il rinnovo delle centrali idroelettriche esistenti a mezzo dei profitti della tassa sull'energia.

6350

La pressione sui costi potrebbe ripercuotersi sull'occupazione. L'automatizzazione e la razionalizzazione contribuiranno a rendere più efficienti la produzione e la trasmissione di energia. Durante il prossimo decennio, il 20-30 per cento10 degli attuali 2000 posti di lavoro nella produzione di energia elettrica nelle zone di montagna potrebbe essere a rischio. In pianura questa evoluzione dovrebbe essere più contenuta. Infatti, poiché qui la proporzione della manodopera impiegata nel settore dell'energia elettrica è più esigua rispetto al totale della popolazione attiva, le conseguenze macroeconomiche dovrebbero essere più circoscritte. È probabile che la tendenza all'automazione e alla razionalizzazione, osservata negli ultimi anni, perdurerà. Per i prossimi dieci anni, dunque, si prevede la soppressione del 10-15 per cento dei 20 000 posti di lavoro assicurati dall'industria svizzera dell'energia elettrica (cfr. n. 115.3).

Un'ulteriore sfida è costituita dalla garanzia di un approvvigionamento vantaggioso nelle zone periferiche e scarsamente abitate, ossia l'obbligo di garantire l'approvvigionamento di base (servizio pubblico). Nel settore dell'approvvigionamento energetico si possono osservare gli stessi meccanismi che vigono in altri settori dell'infrastruttura (p. es. trasporti, telecomunicazioni): la concorrenza non è in grado di garantire da sola un approvvigionamento ottimale e la salvaguardia degli interessi della collettività. Senza le misure d'accompagnamento, le centrali elettriche che operano secondo criteri di redditività si concentrerebbero essenzialmente sulle cerchie di clienti che causano meno spese, e che quindi assicurano il massimo profitto. Le reti di distribuzione che provocano costi d'investimento e di manutenzione elevati e che verrebbero utilizzate unicamente per il transito di esigue quantità di energia diventerebbero poco interessanti. Le sezioni di rete che comportano costi di gestione contenuti e che dunque promettono un maggior rendimento ­ generalmente situate in zone densamente popolate ­ godrebbero di più autonomia. I segmenti di rete rimanenti, che causano costi d'esercizio elevati, non verrebbero più potenziati e la manutenzione sarebbe ridotta a un minimo o soppressa. Nel peggiore dei casi, l'assenza di misure d'accompagnamento potrebbe significare la
disattivazione di tronchi di rete e quindi l'abbandono di regioni precedentemente allacciate. La legge sul mercato dell'energia elettrica comprende dunque due misure atte a prevenire efficacemente una simile evoluzione. Da un lato, prevede l'obbligo per i gestori di reti di allacciare tutti i consumatori finali come pure i produttori di energia elettrica del proprio comprensorio, nonché la competenza dei Cantoni di obbligare i gestori di reti a potenziare la propria rete e ad allacciare anche i consumatori finali discosti dalla rete esistente (cfr. n. 204). A ciò si aggiunge l'introduzione della solidarietà tariffale per il transito di energia (cfr. n. 202.2, secondo paragrafo). Questo principio consente di ripartire i costi di rete su tutti i consumatori finali e quindi di impedire che le regioni già sfavorite sul piano economico debbano farsi carico di oneri unilaterali.

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Ripercussioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento

La sicurezza dell'approvvigionamento energetico si basa fondamentalmente sull'interconnessione a livello europeo e sulle capacità produttive esistenti, in particolare sulle capacità eccedentarie. Mentre la rete di trasmissione si trova in fase di esten-

10

Stima formulata dello studio di cui alla nota 5.

6351

sione a favore del mercato interno europeo, è prevedibile un consolidamento del parco di centrali elettriche esistenti e un riorientamento della produzione.

Le sovraccapacità esistenti nell'Europa continentale possono essere calcolate sulla base dell'energia ancora disponibile dopo il consumo effettivo, più l'energia di riserva. I valori variano a seconda della stagione (consumo più basso in estate e più alto in inverno) e delle possibilità d'impiego (utilizzabile a corto termine: energia di punta proveniente da impianti ad accumulazione e da turbine a gas; utilizzabile a lungo termine: energia di banda e centrali modulabili). Conformemente al rapporto semestrale II/98 dell'UCPTE (Union pour la Coordination de la Production et du Transport de l'Electricité), l'energia disponibile dei membri associati all'UCPTE ammontava nel gennaio 1997 al 5,4 per cento della potenza complessiva delle centrali e della quantità prelevata, di cui il 3,4 per cento era utilizzabile a lungo termine.

Nel luglio del 1997, l'energia disponibile ammontava all'11,1 per cento, di cui il 5,3 per cento utilizzabile su un lungo periodo. L'energia disponibile prodotta negli impianti svizzeri è formata esclusivamente da capacità utilizzabili a corto termine. Secondo le stime dell'UCPTE, tali capacità sono valutate a circa 3,8 GW per il semestre invernale 2001 e circa 6,5 GW per il semestre estivo 2001.

La scomparsa dei monopoli nell'approvvigionamento significa che i gestori degli impianti esistenti fisseranno i loro prezzi in base alle dinamiche di mercato e che gli impianti poco redditizi saranno disattivati (cfr. n. 131). D'altro canto, faranno la loro apparizione sul mercato nuovi operatori con centrali che producono a costi più contenuti (p. es. centrali ad alimentazione combinata forza-gas) fintanto che il prezzo realizzabile sul mercato assicurerà una redditività sufficiente. Conformemente alle leggi di mercato, lo smantellamento sarà così controbilanciato dalla creazione di nuove capacità. È dunque impossibile determinare con esattezza l'evoluzione delle capacità di produzione. Si può prevedere una tendenza alla riduzione delle sovraccapacità. Parallelamente, il comportamento degli investitori sarà caratterizzato da maggior flessibilità, nel senso che investiranno in base alla probabile evoluzione dei prezzi, contrariamente
a quanto avviene nell'attuale situazione di monopolio in cui la pianificazione degli investimenti si fonda sulla possibilità di riversare i costi sui consumatori. Al consumatore, dunque, la sicurezza dell'approvvigionamento potrebbe costare meno cara che finora.

Prescindendo dalla sicurezza dell'approvvigionamento in energie primarie necessarie (soprattutto il gas naturale), si può dire, in linea generale, che non c'è da attendersi un peggioramento sensibile della sicurezza dell'approvvigionamento in elettricità.

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Valutazione delle ripercussioni

In un'ottica generale, durante la fase di transizione potrebbero prevalere le ripercussioni negative dell'apertura del mercato. Soltanto a più lungo termine i vantaggi macroeconomici riequilibreranno la situazione o addirittura la miglioreranno. È dunque indispensabile che gli svantaggi dell'apertura del mercato siano evitati o quantomeno attutiti mediante misure d'accompagnamento durante il periodo di transizione e oltre. Gli elementi più importanti di una tale strategia sono i seguenti: ­

6352

Apertura graduale in due fasi di tre anni ciascuna: durante i primi tre anni, accesso al mercato per i grandi consumatori con un consumo annuo superiore a 20 GWh e per le aziende di distribuzione in ragione del 10 per cento del

loro smercio a clienti stabili. Nel corso dei tre anni seguenti, accesso per i grandi consumatori con un consumo annuo superiore a 10 GWh e per le aziende di distribuzione in ragione del 20 per cento del loro smercio a clienti stabili.

­

Garanzia del servizio pubblico: introduzione dell'obbligo di allacciare tutti i consumatori finali e i produttori di energia elettrica alle reti esistenti; introduzione della competenza cantonale di ordinare il potenziamento delle reti e l'allacciamento di consumatori finali discosti dalle reti esistenti; introduzione della solidarietà tariffale per il transito di elettricità sullo stesso livello di tensione.

­

Introduzione di una tassa d'incitamento sull'energia e destinazione di una parte dei proventi al sostegno finanziario delle nuove energie rinnovabili e dell'impiego razionale di energia (elettricità compresa), al mantenimento e al rinnovo delle centrali idroelettriche esistenti, nonché alla concessione di contributi finanziari per gli investimenti non ammortizzabili (temporaneamente) in centrali idroelettriche (cfr. n. 145).

Il nostro Collegio ritiene che queste misure d'accompagnamento consentiranno di ridurre al minimo le ripercussioni negative dell'apertura del mercato.

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Rapporto con la legislazione in materia di concorrenza e di energia

Il disegno di legge sul mercato dell'energia elettrica modifica parzialmente la ripartizione delle competenze tra la legislazione sulla concorrenza e quella sull'energia.

La Commissione di arbitrato giudica, fondandosi sulla LMEE, in merito alle questioni riguardanti l'obbligo di garantire il transito e la relativa retribuzione. Il preposto alla sorveglianza dei prezzi ha unicamente il diritto di formulare, a destinazione della Commissione di arbitrato, raccomandazioni relative all'abuso in materia di prezzi (art. 14 cpv. 3).

Per conto, l'articolo 15 attribuisce al preposto alla sorveglianza dei prezzi possibilità d'intervento più incisive per quanto riguarda i prezzi dell'energia elettrica fissati o approvati dalle autorità. In questo contesto, il preposto alla sorveglianza dei prezzi non ha soltanto il diritto di formulare raccomandazioni, ma può prendere misure conformemente agli articoli 9-11 della legge sulla sorveglianza dei prezzi.

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Legge sui cartelli

L'articolo 31bis capoverso 3 lettera d della Costituzione federale conferisce alla Confederazione il diritto di «emanare disposizioni per parare agli effetti nocivi di carattere economico o sociale prodotti dai cartelli e da organizzazioni analoghe». La legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (LCart; RS 251) ha lo scopo di «impedire gli effetti nocivi di ordine economico o sociale dovuti ai cartelli e alle altre limitazioni della concorrenza e di promuovere in tal modo la concorrenza nell'interesse di un'economia di mercato fondata su un ordine liberale» (art. 1 LCart). La legge si applica alle «imprese di diritto privato e di diritto pubblico che fanno parte di un cartello o di altri accordi in materia di concor-

6353

renza, dominano il mercato o partecipano a concentrazioni di imprese» (art. 2 cpv. 1 LCart). La legge sui cartelli trova tuttavia applicazione, secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera a, solo nella misura in cui altre prescrizioni non escludano la concorrenza, in particolare «quelle che fondano un regime statale di mercato o dei prezzi».

La legge sui cartelli riconosce in questo modo che un regime statale di mercato o dei prezzi può escludere la concorrenza in un determinato settore dell'economia. Essa è tuttavia applicabile ad un siffatto regime solo se permette un comportamento concorrenziale, permettendo quindi l'applicazione dei criteri del diritto della concorrenza (FF 1995 I 434 seg.).

Il disegno di legge sul mercato dell'energia elettrica formula tra l'altro principi concernenti l'obbligo di garantire il transito e la relativa retribuzione (art. 5 e 6) e la garanzia dell'approvvigionamento (art. 10 e 28). In questi settori vigono disciplinamenti speciali, motivo per cui la legge sui cartelli non vi trova applicazione. L'articolo 14 capoverso 1 del disegno di legge che vi presentiamo delega all'istituenda Commissione di arbitrato (cfr. n. 206) la composizione delle controversie concernenti l'obbligo di garantire il transito e la relativa retribuzione. Per le questioni riguardanti gli abusi in materia di prezzi, la Commissione chiede un parere alla sorveglianza dei prezzi.

La Commissione della concorrenza (rispettivamente la sua segreteria) può però, facendo riferimento alle sue competenze in materia di cartelli nonché sulla scorta dell'articolo 5 (accordi illeciti) e dell'articolo 7 (pratiche illecite di imprese che dominano il mercato) della legge sui cartelli, continuare ad avviare procedure contro imprese del settore dell'elettricità oppure esaminare le concentrazioni di tali imprese sottoposte all'obbligo di annuncio conformemente all'articolo 10 della stessa legge.

A questo proposito, occorre ricordare la questione ­ ancora irrisolta in Svizzera ­ volta a stabilire se il rifiuto di garantire il transito da parte di un gestore di rete può essere considerato un abuso determinato da una posizione dominante sul mercato ai sensi dell'articolo 7 della legge sui cartelli e quindi perseguibile dalla Commissione della concorrenza nell'ambito di una procedura prevista dalla stessa legge. Secondo
il messaggio relativo alla legge sui cartelli, sono dati tra l'altro gli estremi di un rifiuto illecito di relazioni commerciali di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera a della legge «quando un'impresa detiene un monopolio di diritto pubblico o quando essa è l'unica a disporre di attrezzature o installazioni indispensabili alla produzione di determinati beni o servizi» (FF 1995 I 453). Resta da stabilire se questa dichiarazione può essere intesa quale riconoscimento della «Essential facilities doctrine», applicata in particolare nella legislazione sulla concorrenza USA e dell'UE. Secondo tale dottrina, sussiste un abuso illecito dal punto di vista della legislazione sui cartelli quando un'impresa rifiuta a un'altra l'accesso alla propria rete o ad altre infrastrutture contro un'equa remunerazione, se l'altra impresa ­ per motivi giuridici o obiettivi ­ non ha la possibilità di operare sul mercato situato a valle quale concorrente.

Gli sviluppi relativi a tale dottrina non sono ancora noti e tanto meno lo sono le conseguenze in caso di una sua eventuale applicazione. Si può constatare che la Corte europea, nella sua giurisprudenza, ha finora dimostrato molto riserbo in merito all'applicabilità della stessa. L'apertura del mercato dell'energia elettrica richiede regole ben definite. Il fatto che una Commissione della concorrenza possa decidere di volta in volta in merito all'accesso alla rete da parte di terzi non basta a risolvere la problematica dell'apertura del mercato. Rimarrebbero aperte numerose questioni importanti concernenti ad esempio la società dei gestori di reti, la retribuzione dei transiti, gli obblighi di servizio pubblico, gli investimenti non ammortizzabili ecc. Il 6354

legislatore provvederà a disciplinare nel modo adeguato tutte queste tematiche centrali nell'ambito della presente legge.

Nell'eventualità di offerte che si situano al di sotto del prezzo di mercato (p. es. da parte di fornitori esteri), sorge infine la domanda se, una volta aperto il mercato dell'energia, la legge sui cartelli consenta di intervenire contro il dumping. L'articolo 7 capoverso 2 lettera d della legge sui cartelli definisce pratica illecita delle imprese che dominano il mercato la vendita sotto prezzo o ad altre condizioni commerciali diretta contro determinati concorrenti. Per imprese che dominano il mercato s'intendono, conformemente all'articolo 4 capoverso 2 della legge sui cartelli, le imprese che «per il tramite dell'offerta o della domanda sono in grado di comportarsi in modo ampiamente indipendente sul mercato rispetto agli altri partecipanti».

Considerate le attuali strutture del mercato, inizialmente nessuna società elettrica occuperà una posizione dominante. Al contrario, la concorrenza sarà favorita grazie alla possibilità per le società estere di rifornire clienti svizzeri.

Per una società che ha già effettuato i propri investimenti, la vendita di energia elettrica è redditizia a partire dal momento in cui il prezzo di mercato copre almeno i suoi costi variabili. Se i mercati dell'elettricità saranno caratterizzati da una concorrenza effettiva, i fornitori non fisseranno prezzi che non bastano a coprire i propri costi variabili. Questo perché le aziende non avranno più, in seguito, la possibilità di compensare le perdite determinate dalla vendita sottoprezzo applicando prezzi sproporzionati. Dal punto di vista della concorrenza, non vi è invece nulla da obiettare se, in una situazione di concorrenza effettiva, società elettriche estere offrono prezzi più vantaggiosi rispetto alle aziende indigene in quanto sono confrontate con costi variabili più contenuti. Ecco il motivo per cui la legge sui cartelli non prevede disposizioni che consentano di intervenire sui prezzi ridotti praticati da un'impresa non dominante sul mercato.

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Legge sulla sorveglianza dei prezzi

L'articolo 31septies della Costituzione federale autorizza e obbliga la Confederazione ad emanare, per impedire abusi nella formazione dei prezzi, disposizioni sulla sorveglianza dei prezzi e dei prezzi raccomandati per merci e servizi offerti da organizzazioni dominanti il mercato, di diritto pubblico o privato. Se lo scopo lo richiede, tali prezzi possono essere ridotti. La disposizione costituzionale si prefigge l'obiettivo di impedire abusi nella formazione dei prezzi. Il campo di applicazione materiale comprende i prezzi per merci e servizi, mentre quello personale racchiude tutte le organizzazioni dominanti il mercato. La disposizione interessa esplicitamente anche le aziende di diritto pubblico.

Secondo la legge federale del 20 dicembre 1985 sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr; RS 942.20) il Sorvegliante dei prezzi è tenuto ad osservare l'evoluzione dei prezzi e ad impedire o eliminare il loro aumento abusivo o il mantenimento di prezzi abusivi (art. 4 LSPr). Nella misura del possibile deve trovare una composizione amichevole con l'interessato (art. 9 LSPr). In passato sono state stipulate convenzioni di questo tipo con diversi produttori di energia elettrica. Il Sorvegliante dei prezzi può vietare un aumento di prezzo o ordinare una riduzione (art. 10 LSPr). La legge sulla sorveglianza dei prezzi non offre tuttavia una base legale per procedere contro il dumping.

6355

Se il prezzo è stabilito o approvato da un'autorità legislativa o esecutiva della Confederazione, di un Cantone o di un Comune, il Sorvegliante può proporre di rinunciare all'aumento di prezzo, ma non può esigerlo (art. 14 cpv. 1 LSPr). Qualora constati un abuso, ha quindi solo la possibilità di formulare raccomandazioni. Questa prescrizione è importante poiché, secondo il diritto vigente, le tariffe stabilite dalla maggior parte delle aziende elettriche svizzere devono essere approvate da un'autorità politica, conformemente alle prescrizioni cantonali e comunali.

Il disegno di legge che vi presentiamo contiene principi relativi alla retribuzione per il transito di energia elettrica (art. 6) e al calcolo delle tariffe per la fornitura di energia elettrica a clienti stabili (art. 28 cpv. 1 lett. b e cpv. 2). La Commissione di arbitrato decide in merito alle controversie concernenti la retribuzione del transito (art.

14 cpv. 1). In tale contesto, il Sorvegliante dei prezzi ha soltanto il diritto di formulare raccomandazioni (art. 14 cpv. 3). In materia di prezzi dell'energia (retribuzione per il transito esclusa), invece, rimane competente come finora in virtù della legge sulla sorveglianza dei prezzi. Con l'articolo 15 del disegno di LMEE proponiamo inoltre di rafforzare le sue competenze laddove i prezzi sono stabiliti o approvati da autorità legislative o esecutive.

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Legge federale contro la concorrenza sleale

La legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241) ha lo scopo di garantire una concorrenza leale e inalterata nell'interesse di tutte le parti. Nel contesto della liberalizzazione dei mercati dell'energia, si tratta di stabilire in quale misura la legge contro la concorrenza sleale consenta di lottare contro il dumping. Per i grandi produttori indigeni o esteri, l'apertura del mercato dell'energia elettrica può costituire una tentazione di scalzare concorrenti mediante una politica dei prezzi temporaneamente al ribasso, al fine di dominare da soli il mercato.

La legge federale contro la concorrenza sleale garantisce una protezione contro una politica sistematica dei prezzi bassi. Essa consente, da un lato, d'intervenire contro l'inganno (art. 3 lett. f LCSl), mentre dall'altro la sua clausola generale pone un freno alle offerte sottocosto (art. 2 LCSl).

La fattispecie dell'inganno racchiude il divieto di vendere sottocosto. Tale divieto è tuttavia impostato in modo da applicarsi soprattutto al commercio al dettaglio. Trova applicazione praticamente solo nel caso in cui il cliente è ingannato sulle capacità del fornitore in ragione del prezzo basso. Questo presuppone che vi siano settori in cui il prezzo sottocosto può essere compensato su altre merci o prestazioni. Un tale sovvenzionamento trasversale è fondamentalmente ipotizzabile anche tenuto conto delle diverse categorie di clienti nel settore dell'elettricità. La legge presuppone l'inganno quando l'offerta in questione è inferiore al prezzo corrente abituale. Il sospettato può tuttavia opporsi a quest'accusa provando che non vi è inganno o che la sua offerta non è inferiore al suo prezzo di costo individuale.

Conformemente alla clausola generale contenuta nell'articolo 2 della legge federale contro la concorrenza sleale, qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevole, o altrimenti lesivo delle norme della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e clienti, è sleale e illecito. L'offerta sottocosto, di per sé, fa parte degli strumenti ammessi dalla concorrenza. Sono le circostanze particolari che la rendono sleale. Secondo la dottrina e la giurisprudenza, tale fattispecie è 6356

adempiuta se è impiegata sistematicamente per ledere i concorrenti. Il Tribunale federale ha stabilito a questo proposito che una siffatta manovra non deve avere l'obiettivo di annientare la concorrenza mediante manipolazioni dei prezzi nell'intento di dominare incontrastati il mercato (DTF 85 II 443). Nel singolo caso, può risultare difficile provare tale intenzione.

La legge federale contro la concorrenza sleale è un atto normativo di diritto privato.

Di conseguenza, né la Confederazione né i Cantoni possono intervenire nel caso di un comportamento sleale di un fornitore estero di energia, a meno che i loro interessi economici siano lesi nella loro qualità di soggetti del diritto privato, di concorrenti o di clienti. I concorrenti, i clienti, le associazioni professionali o economiche, come pure le organizzazioni dei consumatori, invece, dispongono di un ampio ventaglio di possibilità di opposizione (art. 9, 10 e 23 LCSl).

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Legge sull'energia

La legge sull'energia (LEne; RS 730.0) è stata approvata dall'Assemblea federale il 26 giugno 1998 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1999, simultaneamente all'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia (RS 730.01). La legge sull'energia non contiene disposizioni relative all'apertura del mercato. Come base principale della futura politica energetica, tale legge permette di adempiere il mandato costituzionale affidato all'articolo sull'energia. Lo stesso vale per la legge sul mercato dell'energia elettrica; infatti, anche se l'apertura del mercato in tale ambito è volta innanzitutto a permettere di aumentare l'efficacia dell'approvvigionamento di energia elettrica, non vanno tralasciati gli altri obiettivi di politica energetica. L'approvvigionamento di energia elettrica deve essere non solo economico ma anche sicuro e compatibile con le esigenze ecologiche. Anche in un mercato aperto, l'elettricità deve essere utilizzata in modo parsimonioso e razionale e le energie indigene e rinnovabili non devono essere trascurate.

144.1

Impianti produttori di elettricità alimentati con combustibili fossili (art. 6 LEne)

L'articolo esige che prima di autorizzare la costruzione o la trasformazione di impianti produttori di elettricità alimentati con combustibili fossili, l'autorità competente secondo il diritto cantonale esamini se il fabbisogno energetico possa essere coperto mediante energie rinnovabili e in che modo possa essere recuperato il calore residuo prodotto. Questa disposizione risponde all'esigenza di un approvvigionamento energetico razionale e compatibile con le esigenze ecologiche e può, ma non necessariamente deve, entrare in conflitto con la necessità del cliente di procurarsi energia a un prezzo conveniente. È opportuno ricorrere all'utilizzazione del calore residuo o all'impiego di energie rinnovabili nella misura in cui siano economici.

Anche quando non soddisfano completamente i principi dell'economia aziendale, tali metodi possono essere compatibili con l'apertura del mercato, purché i relativi costi non siano sproporzionati. In linea di massima, sarebbe inammissibile considerare incompatibili con il mercato i provvedimenti di protezione dell'ambiente che causano costi netti (vanno infatti presi in considerazione anche i costi esterni). Questo vale anche per lo sfruttamento di energie rinnovabili e del calore residuo.

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144.2

Condizioni di raccordo per produttori indipendenti (art. 7 LEne)

Le aziende incaricate dell'approvvigionamento pubblico in energia devono accettare l'energia in eccesso prodotta regolarmente da produttori indipendenti (art. 7 cpv. 1 LEne): questa disposizione estende l'offerta e va quindi a favore dell'apertura del mercato. Tale obbligo è certamente in conflitto con gli obiettivi di un mercato liberalizzato, poiché limita la libertà delle aziende pubbliche di concludere contratti d'acquisto con i produttori di loro scelta, ma adempie il mandato costituzionale di promuovere le energie rinnovabili. Esso si giustifica soprattutto tenuto conto delle quantità di energia relativamente modeste in questione.

Più importante ancora dell'obbligo di acquisto è la determinazione dei principi per la rimunerazione (art. 7 cpv. 2 LEne). Nei casi in cui la rimunerazione si fonda sui prezzi d'acquisto di energia equivalente praticati sul mercato, il distributore obbligato all'acquisto non è in una posizione peggiore rispetto all'acquisto di energia presso grandi centrali cantonali o regionali. Per questo motivo non sussiste alcun ostacolo al mercato.

La rimunerazione di energia elettrica ottenuta con energie rinnovabili non si basa sui prezzi di mercato a breve termine, bensì sui costi marginali a lungo termine (art. 7 cpv. 3 LEne). Questo disciplinamento favorisce i piccoli impianti di produzione decentralizzati, i quali generalmente possono approfittare di prezzi più alti per l'energia elettrica e inoltre non forniscono energia in modo regolare e quindi prevedibile. Orientare i prezzi in base ai costi marginali a lungo termine conduce a una rimunerazione corretta a livello macroeconomico, ma impedisce alle aziende di approvvigionamento di beneficiare di acquisti vantaggiosi a breve termine di eccedenze di energia, provenienti dal mercato dell'elettricità. Affinché gli oneri a carico dei distributori non diventino eccessivi, per le centrali idroelettriche la rimunerazione in base ai costi marginali a lungo termine sarà limitata agli impianti con una potenza inferiore o uguale a 1 MW. In singoli casi, l'autorità competente secondo il diritto cantonale può inoltre ridurre adeguatamente la rimunerazione, soprattutto quando tra prezzo di acquisto e costi di produzione esiste un divario eccessivo.

L'obbligo di acquisto e di rimunerazione sarà senz'altro accettabile almeno fino a
quando le aziende incaricate dell'approvvigionamento pubblico avranno un numero sufficiente di clienti stabili (cioè quelli che non hanno ancora accesso al mercato). È tuttavia opportuno chiedersi se le condizioni di acquisto di energia in eccesso siano ancora indicate in un mercato completamente aperto. Le aziende d'approvvigionamento non avranno più clienti stabili e il loro mandato sarà forzatamente modificato. Si può quindi pretendere che continuino a promuovere le energie rinnovabili?

A tale proposito, va osservato che in virtù dell'articolo 7 capoverso 7 della legge sull'energia, i Cantoni possono istituire fondi di compensazione a favore delle aziende incaricate dell'approvvigionamento pubblico in energia che devono accettare energia elettrica dai produttori indipendenti in misura sproporzionata. Il fondo è alimentato da tutte le aziende che producono, trasmettono o distribuiscono energia elettrica nel Cantone in questione. Questo modello di ripartizione degli oneri derivanti dall'incentivazione delle energie rinnovabili tra tutti i consumatori di elettricità è compatibile con l'apertura del mercato. Conformemente al mandato costituzionale, le aziende d'elettricità possono essere tenute ad assumere obblighi di economia generale, anche in un mercato liberalizzato. Anche l'UE cerca condizioni quadro che permettano ai produttori indipendenti di mantenere le loro opportunità in un mercato libero.

6358

Le disposizioni restrittive della legge sull'energia in materia di rimunerazione nonché il citato fondo cantonale di compensazione fanno sì che le condizioni di raccordo previste dalla legge sull'energia possano essere mantenute anche in un mercato completamente aperto. Di conseguenza, non devono essere modificate nell'ambito della legislazione sul mercato dell'energia elettrica; naturalmente rimane salva la possibilità di un eventuale adeguamento in base alle esperienze fatte.

144.3

Promovimento della produzione di energia elettrica mediante energie rinnovabili (art. 13 LEne)

Gli aiuti finanziari versati dalla Confederazione e dai Cantoni per impianti non ancora redditizi possono comportare una certa distorsione del mercato, nonostante coprano soltanto in parte i costi supplementari non ammortizzabili (art. 14 cpv. 2 e 4 LEne). Ma trattandosi di un finanziamento iniziale, il sovvenzionamento dell'energia fotovoltaica, per esempio, è sostenibile anche nell'ottica della politica regolamentare. Inoltre, rispetto alla cifra d'affari globale del ramo, gli importi previsti a tale scopo sono poco rilevanti. A lungo termine, l'aumento della produzione di energia elettrica mediante energie rinnovabili comporterà un ampliamento dell'offerta e quindi un rafforzamento del mercato. Nel promovimento della produzione di energia elettrica mediante energie rinnovabili, occorre tener conto delle disposizioni della Convenzione dell'OMC sulle sovvenzioni e le misure compensative.

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Tasse sull'energia

Il 15 giugno 1998, il Consiglio nazionale ha adottato il decreto federale concernente una tassa ecologica sull'energia e l'ha trasmesso al Consiglio degli Stati. Il decreto è stato elaborato dalla Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia (CAPE) del Consiglio nazionale, dopo che la Camera bassa nel giugno 1997 aveva già inserito con la proposta Suter/David una tassa sull'energia nella relativa legge come articolo 14bis. La tassa sull'energia è stata separata dalla legge per permettere l'entrata in vigore di quest'ultima all'inizio del 1999, come previsto. Il decreto, con una durata limitata a 25 anni, permette di riscuotere una tassa di 0,6 cts/kWh sulle energie non rinnovabili (petrolio, gas, carbone, elettricità nucleare). Il provento, stimato a 800-900 milioni di franchi netti all'anno, confluirà in un fondo destinato a finanziare i settori seguenti: energie rinnovabili, tecnologie per l'impiego razionale dell'energia nonché mantenimento e rinnovo delle centrali idroelettriche esistenti.

Il decreto concernente una tassa sull'energia, adottato dal Consiglio nazionale, non ha trovato sostegno da parte del Consiglio degli Stati, soprattutto per motivi di costituzionalità. Il 10 marzo 1999, quest'ultimo ha approvato un controprogetto all'iniziativa «energia e ambiente», elaborato dalla sua Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia (CAPE). Si tratta di un articolo costituzionale 24octies capoversi 5-9 (nuovi) concernente una tassa d'incentivazione sulle fonti energetiche non rinnovabili che rappresenta il pilastro del nuovo regime finanziario basato su incentivi ecologici. Questo controprogetto dovrebbe permettere d'introdurre, a partire dal 2004, una tassa sull'utilizzazione di fonti energetiche fossili e nucleari, differenziata secondo l'impatto sul clima e l'ambiente e il cui provento servirà soprattutto a ridurre gli oneri salariali obbligatori. Il Consiglio degli 6359

Stati intende inoltre presentare un controprogetto all'iniziativa «solare», segnatamente una disposizione transitoria dell'articolo 24 (nuova) della Costituzione federale, limitata a dieci anni, che prevede una tassa d'incentivazione a destinazione vincolata di 0,2 cts/kWh. Il provento netto di circa 300 milioni di franchi all'anno sarà destinato a scopi analoghi a quelli del decreto concernente la tassa sull'energia (ma non per indennizzare gli investimenti non ammortizzabili nelle centrali idroelettriche). Il Consiglio degli Stati ha fatto un altro passo decisivo in direzione della proposta del Consiglio nazionale approvando, parallelamente alla disposizione transitoria, il decreto sulla tassa d'incentivazione, come relativa legislazione d'applicazione.

In caso di approvazione da parte del popolo e dei Cantoni, la tassa d'incentivazione potrà essere applicata a partire dal 2001. In tal modo, rispetto al progetto del Consiglio nazionale, la perdita di tempo è irrilevante. Il nostro Collegio si è sostanzialmente allineato alla proposta del Consiglio degli Stati e ne ha sostenuto l'orientamento per quanto concerne l'importo e la durata dei provvedimenti d'incentivazione nel settore della politica energetica.

Nella primavera del 1999, la CAPE del Consiglio nazionale ha accettato il principio della proposta del Consiglio degli Stati. Contrariamente a quest'ultimo, la Commissione intende tuttavia mantenere una tassa di 0,6 cts./kWh e limitare la disposizione transitoria a 20 anni. Secondo la Commissione, in singoli casi dovrà inoltre essere possibile stanziare mezzi finanziari per agevolare il finanziamento degli investimenti non ammortizzabili nelle centrali idroelettriche.

L'apertura del mercato dell'energia elettrica è strettamente legata alle tasse sulle energie non rinnovabili discusse in seno alle Camere federali. In effetti, l'introduzione di una tassa sull'energia permette di semplificare la legge sul mercato dell'energia elettrica. L'apertura del mercato rende necessaria l'introduzione di provvedimenti d'accompagnamento per evitare che le energie rinnovabili, in particolare l'energia idroelettrica indigena, siano penalizzate dalla liberalizzazione. Con la probabile diminuzione dei prezzi della corrente in seguito all'apertura del mercato è possibile che soprattutto le centrali idroelettriche
più recenti, le quali presentano elevati costi di produzione, non possano più essere competitive; tale evoluzione non è auspicabile per motivi di politica energetica e ambientale. Le misure proposte dagli articoli 8 paragrafo 311 e 11 paragrafo 312 della Direttiva CE concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica volte a dare la precedenza all'elettricità prodotta con energie rinnovabili sono da un lato difficili da attuare e dall'altro hanno un'efficacia limitata. Il disegno di legge sul mercato dell'energia elettrica rinuncia quindi a una normativa corrispondente. La tassa sulle energie non rinnovabili pendente in Parlamento rappresenta uno strumento più efficace di promozione dell'energia idroelettrica indigena, tanto più che una parte degli introiti deve essere utilizzata per sostenere i provvedimenti di mantenimento e di rinnovo delle centrali elettriche esistenti. Il trattamento prioritario dell'approvvigionamento di energia prodotta con fonti energetiche rinnovabili costituisce certamente una limitazione della libera concorrenza sul mercato dell'energia elettrica. Tuttavia, in con11

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«Lo Stato membro può imporre al gestore della rete che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l'obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche o rifiuti rinnovabili, ovvero che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica.» «Lo Stato membro può imporre al gestore della rete che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l'obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche o rifiuti rinnovabili, ovvero che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica.»

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fronto ai costi esterni causati dalle altre energie questa restrizione è minima e, grazie a un impiego mirato e a un volume di sussidi adeguato, è assolutamente proporzionata.

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Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani

Il 25 febbraio 1998, abbiamo approvato il messaggio concernente la legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (FF 1998 III 2029). Il progetto è per il momento dibattuto dalle vostre Camere (eliminazione delle divergenze). Tale atto normativo prevede una procedura di autorizzazione abbreviata per diversi progetti di infrastruttura; per ottemperare alle esigenze del diritto federale basterà una semplice autorizzazione. Gli altri uffici federali interessati saranno interpellati direttamente dall'autorità responsabile della procedura. Tutte le autorizzazioni necessarie a livello federale (legge sulla pianificazione del territorio, sulla protezione delle acque e sulle foreste ecc.) saranno quindi oggetto di una sola decisione. Le autorizzazioni cantonali non saranno più necessarie. Nel settore dell'energia questa nuova procedura riguarderà la costruzione di impianti elettrici, di impianti di trasporto in condotta e di centrali idroelettriche nelle zone di confine nonché le costruzioni in cui sono coinvolti più Cantoni (concessioni federali). La semplificazione delle procedure decisionali anche nel settore dell'energia contribuirà notevolmente al rinnovamento del mercato e al rafforzamento della piazza economica elvetica ed è in sintonia con gli obiettivi del disegno di legge sul mercato dell'energia elettrica.

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Legge sulle forze idriche e legge sulla protezione delle acque

Nell'ambito della revisione parziale della legge federale del 22 dicembre 1996 sull'utilizzazione delle forze idriche (legge sulle forze idriche, LUFI; RS 721.80), il canone massimo è stato portato da 54 franchi a 80 franchi per kW lordo (noi avevamo proposto un aumento a 70 franchi). L'energia idroelettrica rincarerà quindi di 0,37 cts/kWh. Questo aumento rappresenta un intervento notevole sul mercato dell'energia elettrica, poiché la maggior parte dei Cantoni sfrutta il massimo indicato dalla Confederazione (anche se non sono obbligati a farlo). Considerato tuttavia il fatto che la modifica in questione è entrata in vigore solo recentemente (1° maggio 1997), non risulta opportuno ritornare sulla questione dei canoni in questa sede. (Per quanto concerne la soppressione dell'obbligo dell'autorizzazione per l'esportazione di energia elettrica prodotta nelle centrali idroelettriche, cfr. n. 148).

Le disposizioni relative ai deflussi residuali e al risanamento dei corsi d'acqua (art.

31 segg. e 80 segg. LPAc) contenute nella legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20) si ripercuotono sulla produzione di energia idroelettrica, soprattutto durante i mesi invernali, che hanno una forte incidenza sull'economia elettrica. Nella maggior parte dei casi tuttavia, il loro impatto sui costi di produzione è minimo. I rari casi in cui il loro influsso è notevole segnalano generalmente un problema rilevante per l'ambiente. Quando ha adottato le disposizioni relative ai deflussi residuali, il Parlamento era consapevole di questo problema. L'attuale normativa è un compromesso tra gli interessi della protezione delle acque e quelli della loro utilizzazione. Essa rappresenta uno dei principali vincoli 6361

per la pianificazione e la gestione degli impianti idroelettrici nel rispetto delle esigenze ecologiche. La legge è stata approvata a grande maggioranza dal popolo il 17 maggio 1992. Per questi motivi non occorre modificarla.

148

Legge sull'approvvigionamento del Paese, legge sull'energia nucleare e legge sul CO2

La legge federale dell'8 ottobre 1982 sull'approvvigionamento economico del Paese (LAP; RS 531) disciplina i provvedimenti precauzionali in materia di difesa nazionale economica nonché quelli intesi a garantire l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi d'importanza vitale in caso di grave penuria non rimediabile dall'economia stessa. Non ha un rapporto diretto con l'apertura del mercato dell'energia elettrica e mantiene la sua validità anche dopo l'entrata in vigore della relativa legge (per quanto concerne le ripercussioni dell'apertura del mercato dell'energia elettrica sulla sicurezza dell'approvvigionamento, cfr. n. 137).

Secondo l'articolo 24quater capoverso 2 della Costituzione federale e l'articolo 4 capoverso 1 lettera d della legge del 23 dicembre 1959 sull'energia nucleare (LEn; RS 732.0), l'esportazione di energia prodotta nelle centrali idroelettriche e nelle centrali nucleari è sottoposta all'obbligo di una licenza. Con tale obbligo, si è voluto assicurare al Paese un approvvigionamento sufficiente in energia elettrica anche in periodi di penuria. Tale approvvigionamento è ora garantito dalla legge sull'approvvigionamento del Paese. L'obbligo di una licenza per l'esportazione di energia elettrica è perciò superato. Ad eccezione delle situazioni gravi, in cui si applica comunque la legge sull'approvvigionamento del Paese, tale obbligo contravviene agli articoli XI e XX dell'Accordo del GATT. Il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale (FF 1999 I 151) non prevede più l'obbligo dell'autorizzazione per esportare energia idroelettrica. L'articolo 24 del disegno di legge sul mercato dell'energia elettrica propone perciò di abrogare tale obbligo contenuto nella legge sulle forze idriche e in quella sull'energia nucleare (ma non l'obbligo d'autorizzazione per condurre l'acqua all'estero).

Sotto diversi aspetti, la legge sull'energia nucleare e il decreto federale del 6 ottobre 1978 concernente la legge sull'energia nucleare (DF LEn; RS 732.01) necessitano di una revisione. Inoltre, il decreto federale scade alla fine del 2000, così come la moratoria per la costruzione di nuove centrali nucleari, votata dal popolo e dai Cantoni il 23 settembre 1990 (art. 19 Disposizioni transitorie Cost.). Per questo motivo, nel secondo semestre del 1999 sarà aperta la
procedura di consultazione sulla revisione totale della legislazione sull'energia nucleare. Questi lavori legislativi sono necessari e urgenti, indipendentemente dallo sviluppo in materia di apertura del mercato dell'energia elettrica.

A livello giuridico, non vi è alcun legame diretto tra la legge sul mercato dell'energia elettrica e la futura legge sull'energia nucleare. Esiste tuttavia un nesso a livello materiale: la liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica comporterà un radicale cambiamento della politica d'investimento dell'economia elettrica. Gli impianti di produzione con grossi investimenti di capitali e lunghi periodi di ammortamento (in particolare le nuove centrali nucleari e le centrali idroelettriche) cederanno sempre più il posto a impianti che necessitano di meno capitali (centrali termoelettriche a gas e a vapore, turbine a gas, impianti di cogenerazione). L'apertura del mercato dell'energia elettrica aggraverà la situazione economica non solo nel settore delle 6362

energie rinnovabili, ma anche in quello dell'energia nucleare. Accanto ai problemi politici, tale fatto è un importante motivo per non costruire nuove centrali nucleari in un prossimo futuro e anche per non sostituire gli impianti esistenti.

L'obbligo di provare la necessità delle centrali nucleari è volto a impedire che si costruisca un numero di centrali nucleari superiore al necessario. In linea di massima si tratta di un elemento contrario al mercato, ma le decisioni sulle nuove capacità di produzione sono prese a livello politico e non dettate dal mercato. A tale proposito va tuttavia osservato che un progetto di costruzione di una centrale nucleare viene comunque presentato soltanto se implica anche un interesse economico. L'obbligo di provare la necessità ha una sua giustificazione a livello politico, poiché la popolazione interessata accetta nuovi impianti solo se sono indispensabili. Tuttavia, la necessità, anche se provata, è ben lungi dal garantire l'accettazione politica.

Il 17 marzo 1997, abbiamo presentato il messaggio concernente la legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 (FF 1997 III 370). Il disegno di legge proposto è attualmente esaminato dal Parlamento in vista di appianare le divergenze tra le Camere. Esso prevede di diminuire entro il 2010 le emissioni di CO2 del 10 per cento rispetto ai dati registrati nel 1990. Una tassa sul CO2 è introdotta solo se i provvedimenti già decisi, quelli previsti e quelli volontari non permettono di raggiungere gli obiettivi fissati, e comunque non prima del 2004 (i due rami del Parlamento non si sono accordati se la competenza di introdurre tale tassa (spetti al Consiglio federale o al Parlamento). I proventi della tassa sul CO2 dovranno essere integralmente restituiti alla popolazione e all'economia.

Con la legge sul CO2, la Svizzera potrà raggiungere i suoi obiettivi in materia di riduzione delle emissioni di anidride carbonica e adempiere gli obblighi assunti a livello internazionale per la riduzione dei gas a effetto serra. Se dovesse essere introdotta una tassa sul CO2, essa modificherebbe i rapporti di concorrenza dei diversi tipi di produzione d'energia elettrica, privilegiando le centrali alimentate con combustibili non fossili. Questo provvedimento si giustifica per motivi di protezione del clima; inoltre, il rincaro
dell'energia primaria incita a ricercare un grado di efficacia il più elevato possibile nella produzione di energia elettrica e a utilizzare il calore residuo. Inoltre, se si rinuncia a sostituire le centrali nucleari esistenti con nuovi impianti dello stesso tipo, la tassa sul CO2 riduce la tentazione di sostituirle con una produzione mediante combustibili fossili.

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Responsabilità civile in materia di impianti di accumulazione

Nel 1995, il DATEC e il DFGP hanno messo in consultazione un avamprogetto di legge federale sulla responsabilità civile in materia di impianti di accumulazione13.

Il progetto prevede una stretta responsabilità del titolare di un impianto di accumulazione per i danni causati dallo straripamento di masse d'acqua. Egli deve rispondere anche dei danni causati da eventi naturali straordinari, da conflitti o per colpa grave di un terzo. Il titolare è inoltre tenuto a coprire la sua responsabilità civile mediante assicurazioni private e a completarle con un'assicurazione federale. Il Consi-

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La legge del 18 marzo 1983 sulla responsabilità civile in materia nucleare (LRCN; RS 732.44) prevede già una responsabilità civile causale illimitata per danni nucleari provocati da impianti nucleari o dal trasporto di materie nucleari.

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glio federale dovrebbe essere autorizzato a prescrivere un importo di garanzia fino a un miliardo di franchi.

Nel corso della consultazione, l'avamprogetto ha raccolto un'ampia approvazione.

Sono tuttavia state presentate diverse proposte di modifica. Innanzitutto, sono state chieste spiegazioni più precise in merito ai premi d'assicurazione previsti. Nel 1996, abbiamo incaricato il DATEC di redigere un messaggio. Nel frattempo quest'ultimo ha deciso di modificare nello stesso momento anche la legge federale del 22 giugno 1877 sulla polizia delle acque (RS 721.10) e di unirla alle disposizioni in materia di responsabilità civile in un unico atto normativo (legge sugli impianti di accumulazione). Per questo nuovo avamprogetto sarà avviata una seconda consultazione. Visto che le ripercussioni economiche dei premi dell'assicurazione sulla responsabilità civile dipendono ampiamente dal nuovo disciplinamento del mercato dell'energia elettrica, questa consultazione sarà aperta solo dopo che il messaggio concernente la LMEE sarà stato accettato.

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Rapporto con il diritto cantonale

Il disegno della LMEE non riguarda le attuali competenze cantonali in materia di produzione di energia elettrica (in particolare art. 24bis cpv. 1 Cost.) e di consumo parsimonioso e razionale dell'energia (art. 24octies Cost.). Conformemente all'articolo 24quater capoverso 1 della Costituzione federale (articolo sull'energia elettrica), la Confederazione ha facoltà di emanare disposizioni legislative circa il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. Si tratta di una semplice norma di competenza che lascia al legislatore un ampio margine di manovra per decidere quale oggetto intende disciplinare. Questa norma costituzionale attribuisce alla Confederazione una competenza esaustiva in concorrenza con quelle dei Cantoni. Ciò significa che i Cantoni possono continuare a disciplinare oggetti di questo settore nella misura in cui la Confederazione non abbia fatto uso della sua competenza. Nella legge sul mercato dell'energia elettrica, la Confederazione utilizza la sua competenza in virtù dell'articolo 24quater capoverso 1 della Costituzione federale in quanto determina un obbligo di garantire il transito di energia elettrica e un obbligo di retribuzione (art. 5 e 6), emana prescrizioni sulla contabilità (art. 7) e, in particolare, esige l'istituzione di una Società svizzera dei gestori di reti per la gestione della rete ad alta tensione (di regola 220-380 kV; art. 8 e 26). Per il resto, i Cantoni conservano le loro competenze anche in materia di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica. Essi non possono tuttavia emanare disposizioni autonome che limitano le condizioni di mercato definite nella legge sul mercato dell'energia elettrica. Eventuali monopoli sull'approvvigionamento o obblighi di acquisto sanciti direttamente o indirettamente nel diritto cantonale, nella misura in cui concernano consumatori finali, produttori di energia elettrica e aziende di approvvigionamento aventi diritto al transito di energia in virtù della LMEE (art. 5 cpv. 1 e 25), sono annullati con l'entrata in vigore della legge (art. 3 Cost. e art. 2 Disposizioni transitorie Cost.) e devono quindi essere soppressi.

In base a questa ripartizione delle competenze, i Cantoni potrebbero per esempio, nell'ambito della libertà di commercio e d'industria, ordinare l'istituzione sul loro territorio di una società
cantonale per la gestione delle reti a bassa tensione (ossia quelle che non fanno parte della Società svizzera dei gestori di reti). La LMEE non impedisce in alcun modo ai Cantoni o ai Comuni di emanare prescrizioni concer-

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nenti la riscossione di un supplemento a destinazione vincolata sul prezzo dell'elettricità come misura di risparmio e a favore delle energie rinnovabili oppure di introdurre tasse d'incentivazione sul consumo di energia elettrica. In tale ambito le competenze cantonali restano intatte. Secondo l'articolo 15 della legge sul mercato dell'energia elettrica, i prezzi praticati in questo settore sono tuttavia sottoposti, senza restrizioni, alla sorveglianza dei prezzi, anche se sono stati fissati da un'autorità legislativa o esecutiva.

In un mercato liberalizzato, anche il transito di corrente attraverso un territorio pubblico (per es. prato comunale) resterà una forma di utilizzazione speciale di un bene pubblico. Come in precedenza, i poteri pubblici possono accordare questo diritto mediante una concessione e esigere un indennizzo (tassa di concessione). Anche in questo ambito, la LMEE non contiene disposizioni che limitano l'autonomia dei Cantoni e dei Comuni. Occorre tuttavia rilevare che gli indennizzi (volontari o imposti dalla legge) versati finora dall'economia elettrica saranno minacciati in caso di apertura del mercato e potranno essere mantenuti solo se sono motivati e trasparenti.

In virtù del diritto federale, la concessione dei diritti d'acqua da parte dei Cantoni o dei Comuni è retta dalle disposizioni della legge del 22 dicembre 1916 sulle forze idriche (LUFI; RS 721.8). In base a queste disposizioni, le autorità cantonali o comunali sono, in linea di massima, libere di emanare condizioni quadro e obblighi. La legge sul mercato dell'energia elettrica non prevede alcuna restrizione.

Gli articoli 10 e 28 della LMEE contengono disposizioni concernenti il servizio pubblico. I Cantoni sono tenuti ad attuare i due articoli, sia emanando disposizioni cantonali corrispondenti sia nell'ambito della modifica o dell'adeguamento delle concessioni (per es. vincolando le concessioni a obblighi e condizioni).

Per concludere, occorre menzionare le legislazioni cantonali e comunali relative agli appalti pubblici e il Concordato intercantonale del 25 novembre 1994 sugli appalti pubblici (RS 172.056.4). A livello cantonale e comunale, tale legislazione si prefigge in particolare di promuovere la competitività tra fornitori, garantire la parità di trattamento e assicurare la trasparenza e l'utilizzazione
economica dei mezzi pubblici. Se le centrali elettriche (in particolare le aziende di distribuzione) sono organizzate in base al diritto pubblico o all'economia mista, sottostanno alla legislazione sugli appalti pubblici per i loro acquisti di energia elettrica. Ciò significa che sono tenute, per l'elettricità che possono acquistare sul mercato aperto, a rispettare le disposizioni della procedura di aggiudicazione nella misura in cui i valori soglia fissati per le forniture e i servizi siano superati. Tale procedura relativamente onerosa costituisce per gli attori di diritto pubblico o di economia mista un notevole svantaggio nell'ambito della concorrenza sul libero mercato. Questo fatto accelererà senza dubbio la tendenza già in atto di privatizzare le centrali elettriche pubbliche. Tenendo conto anche del disciplinamento nell'UE è opportuno chiedersi se nel Concordato intercantonale sugli appalti pubblici non convenga prevedere deroghe relative all'acquisto di elettricità.

I Cantoni sono chiamati ad abolire prescrizioni che ostacolano il mercato dell'energia elettrica anche in altri settori. Si pensa per esempio a una maggiore flessibilità delle concessioni per lo sfruttamento delle forze idriche (il diritto federale non obbliga assolutamente a sfruttare integralmente il canone massimo per i diritti di acqua, pari a 80 franchi), alla riduzione delle tasse pubbliche o all'abrogazione di disposizioni concernenti la distribuzione di energia gratuita o a prezzo ridotto.

6365

16

Risultati della procedura preliminare

161

Lavori preliminari

Nell'ambito del secondo pacchetto di misure atte a rinnovare l'assetto del mercato, abbiamo incaricato il DATEC di redigere un rapporto concernente le possibilità di un'apertura del mercato nel settore delle energie di rete. Un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti dell'amministrazione federale, dell'industria dell'elettricità e dei grandi consumatori, nel giugno 1995 ha presentato il rapporto «Apertura del mercato dell'energia elettrica» e l'ha sottoposto al nostro Consiglio per conoscenza il 22 dicembre 1995. Un gruppo di lavoro esteso ai Cantoni, ai piccoli consumatori e alle organizzazioni ambientaliste ha approfondito le proposte formulate nel rapporto.

La Direttiva CE concernente il mercato interno dell'energia elettrica, entrata in vigore all'inizio del 1997, ha influenzato questi lavori. Le proposte del gruppo di lavoro sono state pubblicate nel gennaio 1997 sotto forma del rapporto dell'UFE intitolato «Marktöffnung im Elektrizitätsbereich».

Il 25 giugno 1997, abbiamo preso atto del rapporto dell'UFE e abbiamo incaricato il DATEC di elaborare un progetto di legge sul mercato dell'energia elettrica che in quanto legge quadro tenesse conto del principio della sussidiarietà e della cooperazione. L'obiettivo della legge doveva essere l'apertura integrale del mercato dell'energia elettrica, in modo che anche i piccoli consumatori avessero accesso alla rete.

162

Progetto messo in consultazione

Il 18 febbraio 1998, abbiamo incaricato il DATEC di mettere in consultazione presso i Cantoni, i partiti politici e le associazioni e organizzazioni interessate l'avamprogetto di legge sul mercato dell'energia elettrica con il rapporto esplicativo.

Il termine della consultazione era fissato per il 15 maggio 1998.

Il principio della cooperazione e della sussidiarietà erano già due elementi centrali del progetto messo in consultazione. Si proponeva un'apertura del mercato dell'energia elettrica mediante l'accesso alla rete disciplinato (Regulated Third Party Access) su base contrattuale. L'apertura del mercato doveva avvenire gradatamente in modo che dopo nove anni dall'entrata in vigore della legge, il mercato svizzero dell'energia elettrica fosse aperto integralmente.

Per la gestione della rete di trasmissione il progetto posto in consultazione proponeva la costituzione di una società dei gestori di reti a livello nazionale. I gestori attuali delle reti di trasmissione disponevano di un periodo di transizione di tre anni dopo l'entrata in vigore della legge per trovare una soluzione a loro conveniente.

Il progetto posto in consultazione conteneva importanti provvedimenti d'accompagnamento per l'apertura del mercato, in prima linea la priorità data all'elettricità prodotta a partire da energie rinnovabili. Il progetto prevedeva inoltre la possibilità di riscuotere un supplemento sul prezzo dell'energia elettrica per indennizzare adeguatamente gli investimenti non ammortizzabili (INA) e mantenere e rinnovare gli impianti idroelettrici esistenti.

6366

163

Risultati della procedura di consultazione

Il 16 settembre 1998, abbiamo preso atto del rapporto del DATEC relativo alla procedura di consultazione e ne abbiamo autorizzato la pubblicazione. I risultati della consultazione sono riassunti brevemente qui appresso. Per spiegazioni dettagliate rinviamo al rapporto stesso.

Dei 136 enti consultati, 98 hanno risposto e altri 53 organismi non consultati hanno inviato il loro parere.

La maggior parte dei consultati ha riconosciuto la necessità di una legge sul mercato dell'energia elettrica. Praticamente tutti approvano l'idea di aprire il mercato dell'energia elettrica anche in Svizzera. Anche l'obiettivo del progetto di aprire integralmente il mercato dopo un determinato periodo transitorio ha incontrato un ampio sostegno. Infine, pure il modello proposto dell'accesso alla rete disciplinato (Regulated Third Party Access) non è stato contestato. I pareri erano tuttavia molto divergenti per quanto concerne la valutazione del progetto nel suo insieme. Taluni ritenevano che il progetto costituisse una buona base, altri chiedevano che il progetto fosse interamente rielaborato.

La Conferenza dei direttori cantonali dell'energia ha approvato il progetto e l'orientamento della legge sul mercato dell'energia elettrica. Ha appoggiato in particolare l'istituzione di una Società svizzera dei gestori di reti e l'accesso al mercato dei consumatori finali (tuttavia i distributori dovrebbero poter accedere al mercato solo dopo tre anni e in seguito conformemente al progetto). Secondo i direttori cantonali dell'energia le disposizioni relative all'incentivazione delle energie rinnovabili avrebbero dovuto essere inserite nella legge sull'energia; sono tuttavia disposti a sostenerle anche in questo ambito. Per quanto concerne l'indennizzo degli investimenti non ammortizzabili, la Conferenza ha richiesto una pratica restrittiva e la restituzione di eventuali utili realizzati in un secondo momento.

Tutti i Cantoni hanno approvato la necessità di una legge sul mercato dell'energia elettrica. Per quanto riguarda le modifiche, la maggior parte ha rinviato espressamente al parere espresso dalla Conferenza dei direttori cantonali dell'energia o ha fatto proprie tutte o una parte delle rivendicazioni. Un gruppo di cinque Cantoni si è distinto dagli altri per le sue richieste (ZH, ZG, AI, SG, TG): in quanto legge puramente
di mercato, la legge sul mercato dell'energia elettrica non dovrebbe comportare disposizioni relative all'incentivazione delle energie rinnovabili né all'indennizzo degli INA. L'apertura del mercato dovrebbe avvenire più lentamente. La Conferenza governativa dei Cantoni di montagna ha invece proposto un'apertura più rapida nel caso in cui la tassa d'incentivazione sulle energie non rinnovabili fosse accettata, comportando l'indennizzo degli investimenti non ammortizzabili, il risanamento delle centrali esistenti e la sistemazione ecologica dei corsi d'acqua.

I partiti politici rappresentati in seno all'Assemblea federale hanno giudicato in modo molto controverso il progetto posto in consultazione. Il PLR l'ha respinto in blocco e ha chiesto che sia rimpiazzato con un decreto federale di durata limitata. Il progetto ha incontrato il maggior sostegno nei ranghi del PS, mentre il PPD, il PLS e l'UDC hanno chiesto una completa rielaborazione. Ad eccezione del PS, i partiti hanno respinto l'istituzione di una Società svizzera dei gestori di reti, alcuni di essi hanno preferito un servizio di coordinamento indipendente come proposto dal settore dell'elettricità. I provvedimenti di accompagnamento sono stati molto contestati: il PES e il PS hanno approvato la priorità data alle energie rinnovabili, il PPD, il PLR, il PLS e l'UDC vi si sono opposti. Anche l'indennizzo degli investimenti non 6367

ammortizzabili ha trovato sostenitori (PPD, PLS, PS, UDC) e oppositori (PES, DS).

Il PPD e il PS hanno fondamentalmente approvato il ritmo di apertura del mercato, mentre il PLS e l'UDC hanno preferito la proposta del settore dell'elettricità (apertura a tappe su 10 anni, senza accesso al mercato delle aziende di distribuzione a partire dall'entrata in vigore).

La maggior parte delle organizzazioni economiche ha insistito sulla necessità di rielaborare il progetto. Questi dovrebbe in particolare essere alleggerito; secondo le circostanze potrebbe eventualmente bastare un decreto federale di durata limitata. La maggioranza ha chiesto una legge puramente di mercato e solo una piccola parte ha approvato la priorità accordata alle energie rinnovabili o ha chiesto un'estensione di queste disposizioni. Anche l'istituzione di una Società svizzera dei gestori di reti è stata approvata solo da una minoranza. Per quanto concerne l'indennizzo per investimenti non ammortizzabili, il numero di sostenitori e di oppositori era più o meno uguale. Il ritmo di apertura dovrebbe essere accelerato; il Vorort si è allineato alla proposta del settore dell'elettricità (apertura a tappe su 10 anni senza accesso al mercato delle aziende di distribuzione a partire dall'entrata in vigore).

Le organizzazioni tecniche e di politica energetica hanno perlopiù chiesto una fondamentale rielaborazione. Alcune hanno persino proposto di rinunciare a una legge e di emanare un decreto federale di durata limitata. La metà circa delle organizzazioni consultate ha deplorato il fatto che il progetto non sia stato previsto come una legge puramente di mercato. Una maggioranza ha respinto l'istituzione di una Società nazionale dei gestori di reti, rivendicando al suo posto un servizio di coordinamento indipendente conformemente a quanto proposto dal settore dell'elettricità.

Pochi si sono opposti all'indennizzo degli investimenti non ammortizzabili.

L'apertura del mercato dovrebbe avvenire secondo la proposta del settore.

Tra le organizzazioni dei consumatori, i rappresentanti dei grandi consumatori hanno optato per un decreto federale di durata limitata o perlomeno per una legge puramente di mercato. La maggior parte delle altre organizzazioni ha accolto favorevolmente la proposta di istituire una Società nazionale dei gestori di reti
e ha pure approvato, con determinate restrizioni, l'indennizzo degli investimenti non ammortizzabili. In linea di massima, hanno chiesto un'apertura più rapida del mercato.

Le organizzazioni ambientaliste hanno espresso pareri generalmente positivi. Tutte hanno approvato le disposizioni volte a promuovere le energie rinnovabili e la società nazionale dei gestori di reti. Poche organizzazioni si sono schierate contro l'indennizzo degli investimenti non ammortizzabili, i fautori dell'indennizzo hanno tuttavia chiesto l'introduzione di restrizioni. È pure stata auspicata un'apertura più rapida del mercato.

In sintesi, solo un organismo consultato su otto preferirebbe alla legge un decreto federale di durata limitata; circa un terzo ha preferito una legge quadro alleggerita con meno elementi estranei al mercato. Circa due terzi dei partecipanti si sono schierati a favore della Società nazionale dei gestori di reti. La maggioranza ha respinto la priorità attribuita alle energie rinnovabili. Circa un quinto ha respinto qualsiasi indennizzo degli investimenti non ammortizzabili e circa un terzo l'ha vincolato a condizioni restrittive. Un quarto dei partecipanti si è espresso a favore di un periodo di transizione più lungo e ha respinto la proposta di accordare l'accesso al mercato alle aziende di approvvigionamento di energia elettrica già a partire dall'entrata in vigore della legge sul mercato dell'energia elettrica. Inoltre, da uno su sette è stata sollecitata un'apertura del mercato più rapida.

6368

164

Rielaborazione del progetto posto in consultazione

Il 16 settembre 1998, abbiamo preso atto dei risultati della procedura di consultazione relativa alla LMEE e abbiamo pubblicato il relativo rapporto. Il DATEC è stato incaricato di svolgere colloqui bilaterali con le principali forze politiche.

L'obiettivo di tali colloqui era di trovare un consenso, in particolare per quanto concerne i provvedimenti d'accompagnamento, il calendario di apertura del mercato e la garanzia di accesso alla rete (società di gestori di reti).

Tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre 1998 si sono svolti quattro colloqui con i seguenti gruppi: Cantoni/Unione delle città svizzere; Unione delle Centrali Svizzere di elettricità (UCS); Vorort; organizzazioni ecologiste, dei consumatori e sindacati. Gli incontri hanno permesso di giungere a un consenso per quanto riguarda la forma dell'atto legislativo (decreto federale di durata limitata o legge) e lo scioglimento dei rapporti contrattuali esistenti. Ad eccezione dell'UCS, tutti i gruppi partecipanti hanno pure approvato l'istituzione di una Società svizzera dei gestori di reti.

La discussione sulla priorità attribuita alle energie rinnovabili e in particolare il mantenimento e il rinnovo delle centrali idroelettriche si è spostata verso progetti, ancora pendenti in Parlamento, relativi all'introduzione di una tassa sulle fonti energetiche non rinnovabili. Tra i quattro gruppi, sono tuttavia rimaste considerevoli divergenze per quanto concerne il calendario di apertura del mercato e l'indennizzo degli investimenti non ammortizzabili.

Sulla base di questi colloqui, nelle sedute del 21 e del 28 ottobre 1998 abbiamo deciso di proseguire i lavori relativi alla legge sul mercato dell'energia elettrica. Il progetto di legge doveva prevedere l'istituzione di una Società svizzera dei gestori di reti, ma non l'indennizzo degli investimenti non ammortizzabili delle centrali nucleari (in cambio, abbiamo concesso alla centrale nucleare di Leibstadt un aumento della potenza del 15 per cento e abbiamo prorogato l'autorizzazione d'esercizio della centrale di Mühleberg fino al 2012). Il 27 gennaio 1999, in vista dell'apertura del mercato dell'energia elettrica, abbiamo deciso di sostenere, come soluzione transitoria verso una riforma fiscale ecologica, una tassa temporanea sull'energia (il cui provento si situa tra 300 e 400 mio di
fr. all'anno secondo quanto previsto dal Consiglio degli Stati). Non ci siamo ancora espressi in merito all'utilizzazione precisa di tale provento (impiego razionale dell'energia, energie alternative, rinnovamento delle centrali idroelettriche, «joint implementations»). L'8 marzo 1999, ci siamo espressi a favore di un indennizzo restrittivo, limitato a singoli casi, degli investimenti non ammortizzabili delle centrali idroelettriche.

165

Trattazione degli interventi parlamentari

Con l'adozione della legge sul mercato dell'energia elettrica, il Parlamento potrà togliere di ruolo gli interventi parlamentari elencati all'inizio del messaggio.

La mozione «Transito di elettricità. Verità dei costi» (98.3284) è ancora pendente in Parlamento (visto che era molto combattuta, il Consiglio nazionale ha deciso il 18 dicembre 1998 di rinviare la discussione). Nella nostra risposta del 4 novembre 1998, abbiamo proposto di trasformarla in postulato. Anche questo intervento potrà essere tolto di ruolo con l'adozione della legge.

6369

2

Parte speciale: commento alle singole disposizioni

201

Disposizioni generali

201.1

Introduzione

La legge sul mercato dell'energia elettrica (LMEE) menziona nell'ingresso le principali disposizioni costituzionali che motivano la delega di competenze. Esse figurano nella nuova Costituzione, approvata da popolo e Cantoni il 18 aprile 1999, e che entrerà in vigore verosimilmente il 1° gennaio 2000, ossia prima della LMEE. La costituzionalità è esaminata al numero 61.

Rappresentazione sinottica Costituzione vigente/nuova Costituzione: basi costituzionali della LMEE Settore

Cost. attuale

Nuova Cost.

Acqua Elettricità Energia nucleare Energia

24bis

76 cpv. 1 e 2 91 cpv. 1 90 89

201.2

cpv. 1 24quater cpv. 1 24quinquies 24octies

Tavola 8

Scopo (art. 1)

L'articolo 1 stabilisce obiettivi e non norme di comportamento. Pur non avendo un diretto valore normativo costituisce una chiave interpretativa per le disposizioni materiali successive.

Il capoverso 1 precisa l'obiettivo principale della legge, che coincide con quella della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (GU n.

L 27/20 del 30.1.97). L'istituzione di un mercato dell'energia elettrica retto dalle regole della concorrenza dovrebbe in particolare permettere di abbassare i prezzi dell'energia elettrica industriale attualmente vigenti in Svizzera, elevati rispetto a quelli di molti altri Paesi.

Il capoverso 2 stabilisce le condizioni quadro da osservare nella realizzazione di questo obiettivo. In particolare occorre continuare a garantire un approvvigionamento di energia elettrica affidabile e finanziariamente accessibile e salvaguardare l'ottima posizione del mercato svizzero dell'elettricità nel contesto europeo.

201.3

Campo d'applicazione (art. 2)

In base al capoverso 1, la LMEE si applica per principio all'approvvigionamento generale del Paese (rete di approvvigionamento nazionale). Tale rete è alimentata mediante corrente alternata di 50 Hz. Il sistema raggruppa sia le reti di trasmissione (220-380 kV) sia le reti di distribuzione a diversi livelli di tensione (400 V - 160 kV). La costruzione, l'esercizio e la manutenzione della rete di approvvigionamento nazionale sono retti sia dalla legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli im6370

pianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (LIE; RS 734.0), sia dall'ordinanza del 30 marzo 1994 sugli impianti elettrici a corrente forte (ordinanza sulla corrente forte; RS 734.2).

Il capoverso 2 stabilisce che la LMEE si applica anche ad altre reti elettriche se clienti con diritto al transito ne dipendono o se i progressi della tecnica autorizzano nuove forme di trasmissione. L'intento è di aprire il mercato dell'energia elettrica anche alle diverse società ferroviarie. Il nostro Consiglio deve poter disciplinare a livello di ordinanza l'assetto di mercato della rete elettrica ferroviaria per analogia con le disposizioni che si applicano all'approvvigionamento generale del Paese. Le società ferroviarie potranno così acquistare l'energia elettrica necessaria per alimentare le loro reti presso un qualsiasi produttore e, se del caso, avvalersi della rete di un'altra società ferroviaria per il trasporto.

La rete elettrica della ferrovia si compone delle linee e di sezioni d'impianto collegate fra di loro o mediante cavi metallici, necessari per l'esercizio di una ferrovia elettrica. Una tale rete speciale interconnessa oltre le frontiere nazionali esiste unicamente in Germania, Austria, Svizzera, Norvegia e Svezia. E' alimentata da corrente alternata monofasica di 16,7 Hz e si compone di linee di trasmissione riservate all'approvvigionamento della rete elettrica della ferrovia (trasmissione di energia di trazione dal luogo di produzione alle sottocentrali), delle linee di approvvigionamento (impianti di linee per l'approvvigionamento energetico di impianti ferroviari dalla rete di approvvigionamento generale del Paese) nonché di veri e propri impianti della linea di contatto da 15 000 volt (fili di contatto, cavi portanti, sostegni, posti di comando ecc.). La costruzione, l'esercizio e la manutenzione di questi sistemi sono retti sia dalla LIE, sia dall'ordinanza del 5 dicembre 1994 sulle installazioni elettriche delle ferrovie (OIEF; RS 734.42). Quest'ultima si applica anche alle numerose ferrovie a scartamento ridotto, tram e trolleybus che funzionano mediante corrente continua da 600 a 1'500 volt e che sono generalmente collegate alla rete di approvvigionamento del Paese da 50 Hz mediante numerose stazioni di raddrizzamento.

Dal capoverso 2 emerge che il campo d'applicazione della
LMEE non dovrebbe interessare unicamente le reti ferroviarie, ma anche le reti elettriche che funzionano a corrente continua. A titolo d'esempio, occorre pensare a eventuali future reti di trasmissione ad alta tensione a corrente continua. Per ragioni tecniche non entrano invece in linea di conto gli impianti della linea di contatto delle summenzionate ferrovie a scartamento ridotto e delle imprese di trasporto regionali.

Spetterà al nostro Collegio stabilire in quali casi per il rifornimento di un consumatore finale con diritto al transito sia possibile fare capo alla rete della ferrovia o a una rete a corrente continua. La costruzione di una nuova linea a corrente alternata di 50 Hz deve essere presa in considerazione soltanto come ultima ratio. Fintanto che una rete della ferrovia o una rete a corrente continua dispone di capacità di riserva, il gestore deve in linea di principio lasciare transitare attraverso le sue reti la corrente per i consumatori finali con diritto al transito in cambio di una retribuzione conformemente all'articolo 6 della legge sul mercato dell'energia elettrica. Questo disciplinamento è significativo in particolare in relazione alle reti ferroviarie. Molte ferrovie private possono approvvigionarsi in elettricità per determinate sezioni della rete ferroviaria unicamente dalla rete delle FFS. Ma sostanzialmente dovrebbe essere possibile anche acquistare corrente per la ferrovia ad esempio dalla Germania o dall'Austria utilizzando la rete di trasmissione delle FFS. Se è invece necessaria una

6371

conversione di frequenza, questa sarà a carico del consumatore finale o del suo fornitore.

201.4

Collaborazione con l'economia (art. 3)

L'articolo 3 definisce già in apertura i principi di collaborazione e sussidiarietà che permeano l'intera legge, stabilendo così la posizione chiave che essi occupano nella legge sul mercato dell'energia elettrica. Questi due principi sono espressione degli sforzi di deregolamentazione e rivitalizzazione dell'economia svizzera e hanno già fatto il loro ingresso nella legislazione in occasione della revisione della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), entrata in vigore il 1° luglio 1997, della messa in vigore (il 1° gennaio 1999) della legge sull'energia del 26 giugno 1998 (LEne; RS 730.0) e nell'ambito del disegno di legge sulla riduzione delle emissioni di CO2 (FF 1997 III 370), attualmente nella fase parlamentare di eliminazione delle divergenze.

Il capoverso 1 formula il principio in base al quale la Confederazione e i Cantoni sono tenuti a cooperare con le organizzazioni dell'economia ai fini dell'applicazione della legge. Si pensa in particolare alla collaborazione con l'Unione delle centrali svizzere di elettricità (UCS), avviata già in occasione dei lavori preliminari al presente disegno. Naturalmente la Confederazione e i Cantoni dovranno collaborare anche con altre organizzazioni interessate, quali le associazioni dei consumatori (economie domestiche e grandi consumatori industriali). L'articolo 23 capoverso 5 ci autorizza espressamente ad avvalerci dell'aiuto di organizzazioni private per l'esecuzione della legge.

Il capoverso 2 sancisce il principio della priorità delle misure private rispetto a quelle statali (principio di sussidiarietà), a cui devono attenersi sia la Confederazione sia i Cantoni. Il disegno che vi presentiamo è una legge quadro. Esso stabilisce solo i fondamenti e le condizioni quadro di un'apertura del mercato dell'energia elettrica, rinunciando per quanto possibile a disciplinare i dettagli. Al momento attuale si presuppone infatti che gli operatori del settore elaboreranno autonomamente, nell'ambito di accordi privati, le disposizioni particolari necessarie all'organizzazione di un mercato aperto alla concorrenza. Si potrà trattare, nella fattispecie, di accordi settoriali (ad es. concernenti uno schema uniforme per il calcolo dei costi conformemente all'art. 6 cpv. 4 o la contabilità conformemente all'art. 7 cpv. 2).
Confederazione e Cantoni sono tenuti a riconoscere gli accordi privati ed eventualmente a riprenderli nella propria legislazione d'esecuzione purché siano rispettosi dei principi della legge sul mercato dell'energia elettrica. La Confederazione o i Cantoni emaneranno le necessarie prescrizioni (cfr. anche art. 26 cpv. 1 ultimo periodo) solo se gli operatori del settore non dovessero raggiungere un'intesa entro un termine utile. Qualora singoli accordi che non abbracciano l'intero settore corrispondessero tuttavia agli obiettivi della presente legge, il nostro Consiglio o i Cantoni potranno riprenderli integralmente o parzialmente nella legislazione d'esecuzione. Questo procedimento rende giustizia agli operatori del mercato che riescono a formulare valide norme esecutive. La possibilità di integrare gli accordi nella legislazione d'esecuzione permette al legislatore di vincolare anche gli operatori che non li sottoscrivono (i cosiddetti «free riders»).

6372

201.5

Definizioni (art. 4)

Le definizioni impiegate si riferiscono, per quanto possibile, a quelle della direttiva CE concernente il mercato interno dell'energia elettrica. Sono definite soltanto le espressioni utilizzate nella parte materiale della legge. Al contrario della versione tedesca, la versione francese e quella italiana non aggiungono la forma femminile ai sostantivi maschili che figurano nel testo. Va da sé che questi ultimi comprendono entrambi i generi.

Per produttori di energia elettrica (lett. b) s'intendono le persone fisiche o giuridiche che producono energia elettrica ma non possiedono reti di trasmissione o di distribuzione. La definizione non esclude tuttavia la possibilità che essi svolgano altre attività che esulano dal settore dell'energia elettrica (ad esempio gestione di una fabbrica o di un'azienda di servizi).

Per rete di trasmissione (lett. f) e rete di distribuzione (lett. g) si intendono reti ad alta tensione nel senso tecnico della parola. La rete di trasmissione (denominata anche rete interconnessa) serve al trasporto sulle lunghe distanze e di regola è esercitata con una tensione di 380/220 kV. Il livello di tensione comunque non può essere l'unico criterio per stabilire se si tratti di una rete di trasmissione: occorre anche considerare la funzione della rete (trasporto di elettricità su lunghe distanze). Le reti di distribuzione presentano di regola tre livelli di tensione: linee del livello di tensione 160/30 kV assicurano la distribuzione fra le regioni, mentre quelle del livello di tensione 30/9 kV l'assicurano all'interno di una stessa regione. Le linee del livello di tensione di 400 V servono alla distribuzione al dettaglio in un raggio locale di alcune centinaia di metri. Si trovano consumatori finali a tutti i livelli, i grandi consumatori spesso al livello 30/9 kV, le economie domestiche e numerosi altri clienti al livello 400 V.

202

Obbligo di garantire il transito di energia elettrica, retribuzione e contabilità

202.1

Obbligo di garantire il transito di energia elettrica (art. 5)

L'articolo 5 è una delle disposizioni principali della legge. Esso sancisce il diritto disciplinato di accedere alla rete su base contrattuale (regulated third party access) (cfr. la variante N2 illustrata alla fig. 11). Esso permette a determinate persone fisiche o giuridiche (cfr. cpv. 1 lett. a - c) che si trovano all'interno o all'esterno di un comprensorio di accedere alla rete14, in modo da poter concludere contratti di fornitura e di acquisto sulla base di spontanee convenzioni commerciali (art. 17 cpv. 1 della direttiva CE concernente il mercato interno dell'energia elettrica). La legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (RS 734.0) prevede unicamente, all'articolo 43 capoverso 2, un diritto di espropriazione per il trasporto di energia elettrica attraverso un impianto esistente, diritto tuttavia praticamente mai sfruttato in passato. L'articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 1963 sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi (RS 746.1), a differenza della legge sull'elettricità, consente invece a terzi l'accesso alla rete su base contrattuale.

14

Riguardo alla questione dell'accesso alla rete conformemente all'articolo 7 della legge sui cartelli («Essential facilities doctrine»), cfr. n. 141.

6373

Il capoverso 1 si rivolge ai gestori di reti di trasmissione e di distribuzione che, a determinate condizioni, sono tenuti a lasciare transitare attraverso la loro rete energia elettrica di terzi. Il trasporto va negoziato su base contrattuale, secondo criteri obiettivi e non discriminatori. La disposizione stabilisce anche chi ha il diritto al transito di energia elettrica (lett. a­c). Analogamente al sistema stabilito dalla direttiva CE concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, anche in Svizzera il mercato dovrà essere aperto gradualmente. L'obiettivo ultimo è quello di autorizzare tutti i consumatori ad accedere al mercato una volta trascorso un certo periodo di transizione. Il progressivo aumento della quota di apertura del mercato è indicato all'articolo 25 (disposizione transitoria).

Conformemente alla lettera a, collegata all'articolo 25 capoverso 1 lettera a, hanno diritto ad accedere alla rete i consumatori finali il cui consumo annuo, compresa la produzione propria, supera i 20 GWh per punto di consumo. Per corrispondere all'esigenza di un'apertura graduale del mercato, l'articolo 25 stabilisce un determinato ritmo progressivo secondo il quale, sei anni dopo l'entrata in vigore della legge, tutti i consumatori finali avranno diritto al transito di elettricità.

La lettera b apre la rete a tutti i produttori di energia elettrica, i quali hanno diritto al transito autonomo per rifornire i consumatori ammessi. Sono considerati produttori di energia elettrica le persone fisiche o giuridiche che possiedono un impianto di produzione, ma non un impianto di trasmissione o di distribuzione (cfr. art. 4 lett.

b). Attualmente rientrano in questa categoria circa 80 centrali (incluse le «Partnerwerke» con personalità giuridica propria). A queste si aggiungono nuovi produttori di energia elettrica decentralizzati, ad esempio piccole centrali idroelettriche oppure impianti di produzione interni alle industrie.

Secondo la lettera c, anche le aziende d'approvvigionamento di energia elettrica hanno il diritto di transito. L'articolo 17 capoverso 1 della direttiva CE concernente il mercato interno dell'energia elettrica prevede esplicitamente la possibilità per queste aziende di accedere alla rete. In base all'articolo 25 capoverso 1 lettera b, al momento dell'entrata in
vigore della legge potranno avvalersi di questo diritto in ragione del 10 per cento dello smercio annuo a clienti stabili e nella misura della quantità di energia fornita ai consumatori finali con un consumo annuo maggiore di 20 GWh.

Le aziende d'approvvigionamento hanno inoltre un diritto al transito corrispondente alla percentuale delle loro forniture ad altre aziende di approvvigionamento con diritto di transito. Negli anni seguenti la quota autorizzata per le aziende di distribuzione (e con essa la quota di apertura del mercato) sarà aumentata progressivamente, in modo che sei anni dopo l'entrata in vigore della legge anche le aziende d'approvvigionamento disporranno di un diritto al transito senza restrizioni.

In base al capoverso 2 l'obbligo di garantire il transito attraverso la rete di trasmissione sussiste unicamente se ciò non costituisce un ostacolo alla gestione della rete e alla sicurezza di approvvigionamento del Paese. L'onere della prova incombe al gestore della rete, il quale deve fornire per scritto le eventuali ragioni per il rifiuto del transito. Una simile disposizione è necessaria in particolare per la posizione centrale della Svizzera nel contesto della rete interconnessa europea: occorre evitare che il transito da frontiera a frontiera pregiudichi la sicurezza dell'approvvigionamento del Paese. Questa disposizione corrisponde anche alla direttiva del Consiglio del 29 ottobre 1990 concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti (90/547/CEE), che nell'articolo 3 capoverso 2 stabilisce che le condizioni di transito non devono minacciare la sicurezza d'approvvigionamento e la qualità del servizio.

6374

Secondo il capoverso 3, l'obbligo di garantire il transito attraverso la rete di distribuzione sussiste solo se dopo il transito dell'elettricità per rifornire la propria clientela il gestore della rete dispone ancora di capacità non sfruttata. Nella fattispecie, può trattarsi di energia elettrica prodotta nei propri impianti (comprese anche le Partnerwerke o le aziende affiliate) o di energia elettrica che il gestore della rete ha acquistato da qualche parte per approvvigionare i propri clienti. È dunque indifferente dove il gestore acquisti l'elettricità che fornisce ai propri clienti. Decisivo è invece il fatto che il gestore della rete abbia il diritto di approvvigionare i propri clienti prima di essere tenuto a mettere la propria rete a disposizione di terzi per il transito di energia elettrica. Beninteso, i gestori di reti non devono simulare fabbisogni di approvvigionamento inesistenti dei propri clienti al fine di escludere dal mercato i concorrenti segnalando una carenza di capacità. Un atteggiamento di questo genere contravverrebbe all'obbligo di garantire il transito di energia elettrica senza discriminazioni, sancito dall'articolo 5, e giustificherebbe un ricorso dinanzi alla commissione di arbitrato (art. 13 segg.). Anche in questo caso l'onere della prova incombe al gestore della rete che deve motivare per scritto il rifiuto del transito.

L'articolo 8 del disegno prevede, per quanto concerne la rete di trasmissione, la costituzione di una Società svizzera dei gestori di reti. L'articolo 8 capoverso 3 le vieta di operare nei settori della produzione e della distribuzione di energia elettrica nonché di detenere partecipazioni a tale scopo (unbundling15 giuridico-organizzativo): questo significa che la Società svizzera dei gestori di reti non può disporre di energia propria per approvvigionare i propri clienti. Per la sua costituzione è tuttavia stato stabilito un termine transitorio di tre anni dall'entrata in vigore della legge (art. 26 cpv. 1). Durante questo periodo di transizione i gestori delle reti di trasmissione non sono tenuti ad osservare la disgiunzione giuridico-organizzativa, come invece dovrà fare la Società dei gestori di reti. Essi avranno quindi la possibilità di operare anche nella produzione e nella distribuzione di energia elettrica (ma, conformemente all'art. 7
cpv. 1, dovranno tenere contabilità separate per le diverse attività). L'articolo 26 capoverso 2 stabilisce quindi che fino al momento della costituzione della Società svizzera dei gestori di reti l'articolo 5 capoverso 3 si applica anche alla gestione di reti di trasmissione.

Secondo il capoverso 4, dobbiamo stabilire in particolare i criteri per determinare quando un transito può essere considerato non discriminatorio. Occorre evitare uno sfruttamento abusivo della posizione di monopolio dei gestori di reti (in particolare a livello di reti di distribuzione) e pratiche di esclusione da parte loro. L'accesso è non discriminatorio se apre il mercato dell'energia elettrica ai consumatori con diritto al transito, ai produttori e alle aziende di approvvigionamento secondo criteri oggettivi e che garantiscano l'uguaglianza giuridica.

202.2

Retribuzione per il transito di energia elettrica (art. 6)

I principi enunciati dall'articolo 6 sono direttamente collegati all'obbligo di garantire il transito di energia elettrica sancito dall'articolo 5.

Il capoverso 1 stabilisce che la retribuzione per il transito di energia elettrica deve basarsi sui costi necessari per l'esercizio efficiente di una rete. Considerato il carattere monopolistico che le reti di trasmissione e di distribuzione avranno anche una 15

Persona giuridica indipendente con struttura organizzativa propria.

6375

volta liberalizzato il mercato, è necessario formulare una serie di principi riguardanti l'ammontare massimo di questa retribuzione. Al fine di evitare restrizioni alla libera concorrenza e abusi favoriti da una posizione di predominio, per tutti gli aventi diritto al transito sulla rete dovranno valere gli stessi principi riguardo alla retribuzione per l'utilizzo della rete. Nel calcolo dei costi d'esercizio effettivamente necessari vanno considerati in particolare i costi per la regolazione della rete, la gestione delle riserve, la manutenzione, il rinnovo e il potenziamento come pure l'adeguato pagamento degli interessi e dell'ammortamento del capitale investito. Il calcolo deve rifarsi a criteri legati ai costi, il che significa in particolare che nel calcolare i costi di transito vanno adeguatamente considerate le quantità di energia trasportata. D'altro canto devono essere rimborsate unicamente le spese veramente necessarie all'esercizio efficiente della rete. I gestori di reti non devono poter costituire sovraccapacità e addossarne i costi agli aventi diritto al transito. Il pagamento degli interessi e l'ammortamento del capitale investito comprendono anche il conseguimento di un guadagno confacente, che serva in particolare per finanziare il rinnovamento e il potenziamento della rete esistente. L'elenco dei costi da considerare, che figura nel capoverso 1, non è esaustivo. Fra i costi necessari all'esercizio rientrano in particolare anche gli emolumenti prescritti dal legislatore cantonale o comunale quali le tasse di concessione per l'uso del suolo pubblico, i contributi a un fondo cantonale di compensazione conformemente all'articolo 7 capoverso 7 della legge sull'energia o gli emolumenti destinati al finanziamento di misure di politica energetica come la consulenza in materia di energia ecc.

Il capoverso 2 ci dà la possibilità di emanare principi (ad es. in relazione ai metodi di ammortamento, alla costituzione di riserve per la costruzione e la manutenzione di linee, al pagamento degli interessi ecc.) che permettano di calcolare la retribuzione di cui al capoverso 1. È importante assicurare che la retribuzione per l'utilizzazione della rete sia il più possibile trasparente e, in particolare, che venga applicato il principio di causalità, in base al quale i costi effettivi per
l'approvvigionamento di energia elettrica siano possibilmente imputati a chi li causa.

Il capoverso 3 sancisce il principio della solidarietà tariffale per ogni livello di rete, secondo cui per il transito di energia elettrica sullo stesso livello di tensione di una rete dev'essere fatturato lo stesso prezzo, indipendentemente dalla distanza. Ragioni di politica regionale impongono infatti che tutti i consumatori finali di una regione paghino lo stesso prezzo per il transito della loro energia elettrica. I costi della rete saranno così ripartiti su un maggior numero possibile di consumatori finali (in merito agli effetti sulla politica regionale, cfr. n. 136). Frazionare la rete in unità piccole o piccolissime (per es. per ogni Comune) sarebbe oltretutto poco ragionevole anche dal profilo tecnico e amministrativo.

Il capoverso 4 incarica i gestori di reti elettriche di concordare uno schema uniforme per il calcolo dei costi che deve servire a coadiuvare l'autorità preposta all'esecuzione della legge. Tale schema consentirà di calcolare la retribuzione per il transito di energia elettrica in modo semplice e trasparente. I principi contenuti nell'articolo 6 vanno applicati in base a questo schema. La possibilità accordata ai gestori di reti elettriche di stabilire autonomamente uno schema uniforme per il calcolo dei costi corrisponde ai principi di cooperazione e sussidiarietà di cui all'articolo 3. Se non è stato raggiunto un accordo su uno schema per il calcolo dei costi o se quest'ultimo non corrisponde ai principi dell'articolo 6, possiamo emanare disposizioni in merito.

Se soltanto alcuni gestori di reti non dovessero attenersi alle condizioni dello schema per il calcolo dei costi di cui all'articolo 6, l'articolo 3 capoverso 2 autorizza il 6376

nostro Consiglio a integrarlo nel diritto d'esecuzione e dunque a dichiararlo obbligatorio per tutti i gestori di reti. Tuttavia, in base all'articolo 23 capoverso 3, prima di procedere in questo modo siamo tenuti a consultare in particolare i Cantoni, gli operatori del settore e le organizzazioni di consumatori.

202.3

Contabilità (art. 7)

Per evitare discriminazioni, sovvenzioni sovrapposte e distorsioni della concorrenza, l'articolo 7 chiede alle aziende che operano nei settori della produzione, della trasmissione o della distribuzione di tenere una contabilità separata (di applicare quindi il cosiddetto unbundling contabile). Fino alla costituzione di una società svizzera dei gestori di reti (art. 26 cpv. 1), tale disposizione si applica anche agli attuali gestori delle reti di trasmissione. La disgiunzione contabile deve essere introdotta immediatamente dopo l'entrata in vigore della legge, per cui le aziende d'approvvigionamento interessate dovrebbero prepararvisi per tempo.

Il capoverso 1 impone a queste aziende di tenere conti separati per i diversi settori della produzione, della trasmissione e della distribuzione, come pure per le altre attività. Conformemente all'articolo 14 capoverso 3 della direttiva CE concernente il mercato interno dell'energia elettrica, le aziende interessate devono comportarsi come se le attività citate fossero svolte da imprese separate. I loro conti annuali dovranno presentare bilanci e conti economici distinti, che andranno pubblicati. Per quanto riguarda il contenuto e l'articolazione minima del conto economico e del bilancio rimandiamo alle corrispondenti disposizioni del codice delle obbligazioni, in particolare agli articoli 663 e 663a. Secondo l'articolo 14 capoverso 3 della citata direttiva CE, i bilanci e i conti economici possono anche essere inseriti nell'allegato dei conti annuali.

Il capoverso 2 autorizza le aziende attive nei settori della produzione, della trasmissione e della distribuzione a concordare sia un regolamento concernente la contabilità sia il contenuto e la forma dei conti annuali. Se a livello internazionale dovessero già esistere norme e raccomandazioni corrispondenti, emanate da organizzazioni specializzate riconosciute (ad es. le raccomandazioni tecniche sulla stesura dei conti, FER o l'International Accounting Standards IAS), che ottemperano alle condizioni della presente legge in materia di trasparenza dei costi, queste dovranno essere considerate. Per non penalizzare le aziende di approvvigionamento di energia elettrica indigene rispetto a quelle estere, le condizioni riguardanti contenuto e forma dei conti annuali non dovranno essere più rigide di quelle emanate
dagli altri Paesi europei. Se necessario, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'ener gia e delle comunicazioni (DATEC) potrà emanare, conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 3 capoverso 2, disposizioni concernenti la contabilità (art. 7 cpv. 2 ultimo periodo)16. Conformemente all'articolo 23 capoverso 3 del presente disegno di legge, prima di emanare un regolamento di questo genere il Dipartimento è tenuto a consultare in particolare i Cantoni, gli operatori del mercato e le organizzazioni di consumatori.

16

Occorrerebbe eventualmente prendere in considerazione le prescrizioni previste nella legge sulla contabilità e la revisione, il cui avamprogetto è stato posto in consultazione all'inizio del 1999.

6377

203

Gestione della rete

203.1

Società svizzera dei gestori di reti (art. 8)

Il capoverso 1 esige che la rete di trasmissione su tutto il territorio svizzero sia gestita da un'unica società nazionale di diritto privato (Società svizzera dei gestori di reti). Conformemente all'articolo 26 capoverso 1, gli attuali gestori di reti di trasmissione hanno a disposizione tre anni per fondare questa società. Gli attuali gestori di reti di trasmissione sono in particolare le sei aziende regionali Aare-Tessin SA (ATEL), Nordostschweizerische Kraftwerke (NOK), Centralschweizerische Kraftwerke (CKW), Energie de l'Ouest Suisse (EOS), Bernische Kraftwerke Energie SA (BKW), Elektrizitätsgesellschaft Laufenburg (EGL) nonché l'Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (EWZ). La rete di trasmissione non va definita unicamente in base al livello di tensione (di regola 380/220 kV), ma anche per la rispettiva funzione (trasmissione di corrente elettrica su lunghe distanze). La società può quindi includere anche i gestori di reti a tensione inferiore. In un'ottica odierna, non entra per contro in considerazione la rete di trasmissione delle FFS, gestita con corrente alternata monofase di 16,7 Hz (cfr. art. 2 cpv. 2).

Affinché il settore dell'energia elettrica riesca a sviluppare un mercato basato sulla concorrenza, la costituzione di una società svizzera dei gestori di reti è indispensabile. Attualmente le reti di trasmissione sono gestite da aziende di approvvigionamento di energia elettrica verticalmente integrate; questo significa che, oltre all'attività di trasmissione, esse operano anche nei settori della produzione e della distribuzione. In questo caso i gestori di reti di trasmissione trarranno vantaggio dalla concorrenza in una situazione di libero mercato: beneficerebbero in particolare del diritto di priorità per il transito di energia elettrica destinata alla propria clientela (cfr.

art. 5 cpv. 3). Si correrebbe così il pericolo che sul mercato non viga una vera concorrenza. La costituzione di una società a livello nazionale consentirà di snellire le pratiche amministrative legate al transito di energia elettrica e di definire meglio le responsabilità nel settore della trasmissione. Le persone aventi diritto al transito avranno così un solo interlocutore e non saranno più costrette a trattare con diversi gestori. È infine anche molto importante che in caso di capacità insufficiente, un
organo centrale neutrale decida in merito a un eventuale ampliamento della rete evitando così il rischio (probabile in presenza di più società) che l'ampliamento non venga effettuato per tenere lontano un concorrente indesiderato.

L'industria dell'energia elettrica vuole istituire di propria iniziativa un organo privato e indipendente di coordinamento dei transiti in rete (modello «agenzia di viaggi»). È un progetto che merita approvazione. Nell'interesse del consumatore finale che beneficia del diritto al transito, il quale potrà rivolgersi a un unico organo per informarsi sulle offerte disponibili ed eventualmente concludere direttamente un contratto di acquisto dell'elettricità che gli occorre. Tale organo di coordinamento delle reti dovrebbe essere in grado di esaminare i requisiti tecnici e le capacità, di stabilire i prezzi e di assumere obblighi contrattuali per conto dei proprietari di linee interessati. Il suo lavoro dovrà fondarsi sui principi di autonomia, obiettività, trasparenza, parità di trattamento e riservatezza. Esso potrebbe continuare a operare anche una volta fondata una Società svizzera dei gestori di reti.

Il capoverso 2 ci autorizza a concedere alla Società svizzera di gestori di reti il diritto di espropriazione. L'istituenda società non sarà obbligata ad acquistare le infrastrutture necessarie (in particolare le reti di trasmissione). Potrebbe prenderle in locazione quale gestore. Se tuttavia dovesse rivelarsi indispensabile che la società sia 6378

proprietaria delle infrastrutture necessarie, il nostro Consiglio può concederle il diritto di espropriazione.

Il capoverso 3 vieta alla Società svizzera di gestori di reti di operare nei settori della produzione e della distribuzione di energia elettrica e di possedere partecipazioni in aziende attive in questi due ambiti (unbundling giuridico-organizzativo). Essa non può quindi produrre né distribuire energia elettrica. Questa disgiunzione è intesa a impedire discriminazioni, sovvenzioni sovrapposte e distorsioni della concorrenza.

In questo modo si garantisce quanto postulato dalla direttiva CE, ovvero che tra le aziende d'approvvigionamento di energia elettrica e la società dei gestori di reti non circolino altre informazioni oltre a quelle necessarie allo svolgimento dei suoi compiti. Se tuttavia il buon funzionamento della rete lo richiedesse (ad es. regolazione della rete), anche la società dei gestori di reti potrà acquistare e distribuire energia elettrica. Anche a tale scopo essa non può gestire una propria centrale ma deve acquistare la corrente necessaria (per es. presso il gestore di una centrale ad accumulazione o a una «borsa di regolazione»).

203.2

Compiti dei gestori di reti (art. 9)

I compiti elencati al capoverso 1 riguardano sia i gestori di reti di distribuzione sia i gestori di reti di trasmissione (Società svizzera dei gestori di reti). Pur non essendo esaustiva, la lista indica i compiti più importanti, menzionati anche dalla direttiva CE concernente il mercato interno dell'energia elettrica, in particolare ai capitoli IV (gestione delle rete di trasmissione) e V (gestione della rete di distribuzione).

Nell'interesse di una posizione più neutrale possibile, i gestori di reti sono tenuti a trattare in modo confidenziale le informazioni concernenti il transito alle quali hanno accesso nell'esercizio della loro attività. La garanzia di una rete sicura, affidabile ed efficiente (lett. a) implica il coordinamento territoriale dei progetti di trasformazione e di ampliamento nel rispetto degli altri interessi pubblici. La futura legge sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di approvazione dei piani (cfr.

n. 146), all'esame del Parlamento, prevede una procedura relativa ai piani settoriali (conformemente alla legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio; LPT; RS 700) per gli ampliamenti di rete che incidono sensibilmente sul territorio e l'ambiente.

Nel caso in cui i responsabili non adempiono i loro compiti ai sensi del capoverso 1, il disegno non prevede conseguenze giuridiche. Si potrebbero eventualmente prevedere disposizioni penali o la possibilità di un'esecuzione sostitutiva. A causa delle difficoltà d'esecuzione e dei problemi di ordine politico che ne risulterebbero, il presente disegno non introduce disposizioni in merito.

Ai fini di una maggiore trasparenza e per semplificare i negoziati concernenti l'accesso alla rete, il capoverso 2 obbliga i gestori di reti a rendere pubbliche le condizioni stabilite per la retribuzione del transito in rete, i requisiti tecnici minimi per l'allacciamento di impianti di produzione di energia elettrica e simili. Il requisito della trasparenza è sancito dall'articolo 16 della direttiva CE a mo' di principio. In caso di accesso alla rete disciplinato, l'articolo 17 capoverso 4 della direttiva CE richiede esplicitamente la pubblicazione delle tariffe per l'utilizzazione delle reti di trasmissione e di distribuzione. L'articolo 7 capoverso 2 della direttiva CE, infine, esige la pubblicazione dei requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per le reti di trasmissione. Per garantire la parità di trattamento il presente di6379

segno di legge prevede l'obbligo di pubblicare i requisiti tecnici minimi anche per i gestori di reti di distribuzione.

204

Garanzia dell'allacciamento (art. 10)

Tra gli obiettivi della legge sul mercato dell'energia elettrica (art. 1) figura anche, accanto all'instaurazione di un mercato dell'energia elettrica improntato alla concorrenza, la garanzia di un approvvigionamento affidabile e finanziariamente accessibile. L'articolo 10 definisce gli obblighi che le aziende d'approvvigionamento di energia elettrica sono tenute a osservare nel loro comprensorio. Questi obblighi non hanno scadenza e sussistono oltre il periodo transitorio previsto nell'articolo 25. Per contro l'articolo 28 contempla gli obblighi di servizio pubblico, che varranno solo per il periodo di transizione fino alla completa apertura del mercato. L'applicazione dell'articolo 10 (come anche dell'articolo 28) spetta ai Cantoni (art. 23 cpv. 1), che possono altresì emanare adeguati provvedimenti allo scopo di garantire l'approvvigionamento sul loro territorio.

Ai sensi del capoverso 1 i Cantoni definiscono i comprensori delle aziende di approvvigionamento attive sul loro territorio. Per comprensorio s'intende sostanzialmente l'estensione geografica della rete di un gestore sul territorio entro il quale vi sono allacciati consumatori finali. In virtù dell'attuale ripartizione delle competenze, i Cantoni possono definire tali comprensori emanando disposizioni sulla competenza dei gestori di reti nella distribuzione di corrente elettrica a consumatori finali sul proprio territorio (cfr. le considerazioni al n. 15).

Il capoverso 2 sancisce l'obbligo di garantire l'allacciamento. Tutti i produttori e i consumatori di energia elettrica hanno il diritto di essere allacciati rispettivamente alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione. Il diritto di allacciamento alle reti elettriche è la premessa tecnica necessaria per fornire elettricità ai consumatori di corrente elettrica (in merito all'obbligo di fornire regolarmente energia elettrica sufficiente ai clienti stabili, cfr. art. 28 cpv. 1 lett. a). Rispetto al presente capoverso sono evidentemente fatte salve le prescrizioni del diritto federale, cantonale o comunale che vietano o sottopongono ad autorizzazione l'allacciamento di determinati impianti elettrici, ad esempio per motivi tecnici di sicurezza o per motivi di politica energetica (ad es. allacciamento di riscaldamenti fissi a resistenza elettrica).

Il capoverso 3 autorizza i
Cantoni ad emanare fra l'altro disposizioni particolari sugli allacciamenti al di fuori delle zone di insediamento e sui costi di allacciamento.

Fra queste rientrano anche disposizioni sulla procedura di diritto pubblico applicabile in caso di controversie riguardanti l'obbligo di allacciamento. Questa disposizione consente ai Cantoni di stabilire determinate eccezioni all'obbligo di allacciamento, ad esempio per zone molto discoste, in cui i costi di allacciamento sarebbero sproporzionati e i cui abitanti possono sostenere finanziariamente la gestione di un impianto di autoapprovvigionamento. Le zone di insediamento sono di solito più piccole dei comprensori di un'azienda d'approvvigionamento. Per zone di insediamento s'intendono le zone edificabili nonché l'estensione di queste zone conformemente ai piani direttori cantonali. I Cantoni possono anche prevedere che il principio dell'accesso non discriminatorio alla rete non venga vanificato da costi di allacciamento eccessivi.

Il capoverso 4 accorda ai Cantoni la competenza di obbligare le aziende di approvvigionamento attive sul territorio cantonale ad allacciare alla rete consumatori di 6380

corrente anche al di fuori del comprensorio aziendale. Occorre in effetti garantire un approvvigionamento di energia elettrica anche nelle regioni poco interessanti dal punto di vista economico (come le valli discoste), e i Cantoni devono poter adottare misure adeguate a favore delle regioni rimaste «sfornite». Questa disposizione rimarrà in vigore anche dopo il periodo transitorio e trova la sua giustificazione anche dopo la completa apertura del mercato. I Cantoni possono imporre l'obbligo dell'allacciamento a un'azienda di approvvigionamento al di fuori del proprio comprensorio ad esempio per decisione amministrativa, osservando però il principio della proporzionalità (lett. a e b). Un tale obbligo risulta proporzionato se l'approvvigionamento non è realizzabile in altro modo o non è finanziariamente sostenibile (ad es. l'autoapprovvigionamento comporta costi molto elevati), e se l'allacciamento è tecnicamente e praticamente possibile nonché finanziariamente sostenibile per l'azienda d'approvvigionamento assoggettata all'obbligo.

205

Diritto internazionale

205.1

Transito transfrontaliero di energia elettrica (art. 11)

L'articolo 11 menziona la questione della reciprocità rispetto a Stati esteri. In linea generale il transito transfrontaliero dell'energia elettrica è vincolato agli attuali impegni internazionali della Svizzera. A questo proposito occorre ricordare l'accordo GATT del 1994, l'Accordo di libero scambio Svizzera-CE del 1972 nonché il Trattato del 1994 sulla Carta dell'energia. L'articolo 11 precisa a questo proposito che il Consiglio federale può negare il transito transfrontaliero di energia elettrica ad aziende organizzate secondo il diritto estero, se non è garantita la reciprocità (non concerne l'energia in transito da frontiera a frontiera). Questa competenza di chiudere il mercato svizzero ad alcune aziende estere funge da prevenzione ed esercita nel contempo una pressione sullo Stato straniero affinché ristabilisca una situazione di diritto. Troviamo una disposizione simile anche nell'articolo 23 capoverso 2 della legge federale del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10).

L'accordo GATT considera l'energia elettrica una merce. Per il commercio di energia elettrica sono quindi rilevanti in particolare le disposizioni del GATT 1994. In seno all'OMC sia la Svizzera sia i Paesi dell'UE hanno azzerato i loro dazi doganali per quanto concerne questa posizione. Secondo l'articolo III (trattamento nazionale) del GATT 1994 l'energia elettrica prodotta all'estero non può essere trattata in modo più sfavorevole rispetto a quella prodotta all'interno del Paese. Questo significa che tutti i disciplinamenti devono prevedere un trattamento paritario per l'energia elettrica prodotta all'estero e quella indigena. Inoltre la clausola della nazione più favorita prevede che l'energia elettrica proveniente da Paesi differenti sia trattata alla stessa stregua (salvo per gli scambi ad esempio all'interno di una zona di libero scambio, in base all'articolo XXIV GATT 1994). L'applicazione del principio di reciprocità potrebbe eventualmente entrare in contraddizione con la clausola della nazione più favorita e causare difficoltà alla Svizzera in seno all'OMC, se un membro di questa organizzazione volesse mettere in discussione il comportamento del nostro Paese. Secondo l'articolo XI del GATT 1994, nell'importazione di merci non possono essere emanati o mantenuti divieti o restrizioni, né sotto forma
di contingentamenti né sotto forma di altri provvedimenti.

La direttiva CE concernente un mercato interno dell'energia elettrica prevede una clausola di reciprocità. Questa vale tuttavia solo tra i membri dell'UE, visto che la 6381

direttiva CE non disciplina le relazioni con i Paesi terzi. Secondo il Trattato CE, la Comunità non possiede competenze particolari per quanto riguarda le questioni energetiche. Ciononostante essa rivendica una competenza perlomeno parziale di concludere accordi di questo tipo con Paesi terzi in virtù della prassi corrente della Corte di giustizia europea, secondo la quale la Comunità può avviare trattative con Paesi terzi anche in ambiti non espressamente contemplati dal trattato istitutivo ma che sono già disciplinati al suo interno dal diritto secondario (decisione AETR del 31 mar. 1971, Rs. 22/70, Slg. 1971, p. 263). La direttiva CE poggia quindi sulla competenza di realizzare un mercato interno e di coordinare le prescrizioni giuridiche e amministrative degli Stati membri nel settore della libera prestazione di servizi.

Il 23 giugno 1998, un colloquio di lavoro fra il direttore competente per le questioni energetiche della Commissione europea e i responsabili degli Uffici federali dell'economia esterna, dell'economia delle acque e dell'energia ha consentito di sollevare tra l'altro la questione della reciprocità in seno all'UE e con la Svizzera.

Da quella data, gli scambi transfrontalieri di energia elettrica sono all'ordine del giorno dei colloqui bilaterali che proseguono a livello di esperti.

205.2

Accordi internazionali (art. 12)

L'articolo 12 tiene conto dell'importanza sempre maggiore che il settore dell'energia elettrica assume a livello internazionale. L'articolo 64 della legge federale sulle telecomunicazioni prevede già una simile disposizione.

Il capoverso 1 ci autorizza a concludere accordi internazionali che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge. Il Parlamento è così esonerato dall'approvazione di ogni nuovo accordo.

Il capoverso 2 ci permette di delegare gli accordi di ordine amministrativo e tecnico all'Ufficio federale dell'energia. Questo corrisponde alla prassi corrente nel contesto dei trattati internazionali (cfr. GAAC 51 1987 p. 400)

206

Commissione di arbitrato

206.1

Nomina, composizione e organizzazione (art. 13)

La legge che vi presentiamo propone l'istituzione di una commissione federale di arbitrato (Commissione). Il capoverso 1 delega la nomina dei suoi membri e della presidenza al nostro Consiglio, che ne assicura una composizione paritetica. A tale scopo non ricorreremo solo a specialisti nel settore della produzione, della trasmissione e della distribuzione di energia elettrica, bensì anche a esperti vicini agli ambienti dei consumatori. L'indipendenza degli esperti dovrebbe garantire che l'operato della Commissione si basi essenzialmente su criteri professionali e tecnici.

Il capoverso 2 precisa che la Commissione federale di arbitrato deve essere indipendente dalle autorità amministrative e che amministrativamente dovrà essere incorporata al DATEC. Il quadro istituzionale di questa Commissione di arbitrato è ampiamente assimilato a quello della Commissione della concorrenza (art. 18 segg. della legge sui cartelli), nella misura in cui ciò si giustifichi oggettivamente. L'incorporazione della Commissione di arbitrato nel DATEC ha una valenza unicamente ammi6382

nistrativa e non incide minimamente sulla sua indipendenza nel prendere decisioni ed emanare istruzioni.

Il capoverso 3 riserva alla Commissione una segreteria propria cui compete l'elaborazione delle decisioni e lo svolgimento delle pratiche amministrative e la quale nel contempo svolge il ruolo di ufficio di contatto permanente. Si può prevedere la sua integrazione organizzativa nella segreteria generale del DATEC o presso l'UFE. I rapporti di servizio del suo personale saranno retti dalla legislazione sul personale della Confederazione analogamente al disciplinamento applicato presso la segreteria della Commissione della concorrenza. Per quanto concerne la designazione del segretariato e la riscossione di tasse si applicano in particolare gli articoli 11 e 26 dell'ordinanza del 3 febbraio 1993 concernente l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato (RS 173.31).

Il nostro Collegio esercita la sorveglianza amministrativa sull'operato della Commissione. Nell'ambito di tale sorveglianza approviamo, in virtù del capoverso 4, il regolamento concernente l'organizzazione e la gestione della stessa e prendiamo conoscenza del rapporto di attività annuale (art. 14 cpv. 4).

206.2

Compiti (art. 14)

Il capoverso 1 assegna alla Commissione di arbitrato il compito di decidere in merito a controversie relative alla retribuzione e all'obbligo di garantire il transito (art.

5 e 6). La Commissione è quindi chiamata a statuire su ricorsi inoltrati, ad esempio, perché il gestore di una rete di trasmissione o di distribuzione ha rifiutato il transito di energia elettrica adducendo una carenza di capacità (art. 5 cpv. 3). Controversa potrebbe essere anche la richiesta del diritto al transito di una determinata persona che intende trasportare l'energia prodotta (art. 5 cpv. 1 lett. a­c). La Commissione di arbitrato potrà decidere anche in merito a controversie inerenti all'ammontare della retribuzione per il transito (art. 6). Per evitare di ritardare inutilmente l'apertura del mercato, in particolare al momento dell'entrata in vigore della legge, con procedure pendenti relative al diritto al transito o all'ammontare della retribuzione per il transito dell'energia elettrica, la Commissione può anche stabilire preventivamente (ossia prima della decisione materiale e della sentenza passata in giudicato) il diritto al transito (contestato) nonché l'ammontare della retribuzione. Deve pubblicare le proprie decisioni conformemente all'articolo 13 dell'ordinanza del 3 febbraio 1993 concernente l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato (RS 173.31). Essa non interviene invece nelle controversie direttamente attinenti ai contratti di transito (ad es. mancato versamento della retribuzione pattuita). Simili controversie sono infatti di competenza dei tribunali civili (art. 16 cpv.

4).

Nell'esecuzione dei compiti affidati la Commissione non è vincolata, in virtù del capoverso 2, ad alcuna istruzione del nostro Consiglio o del Dipartimento. Se le sue decisioni dovessero concernere abusi in materia di prezzi essa, in base al capoverso 3, sarà tenuta a chiedere un parere al sorvegliante dei prezzi che valuta la situazione in base alla legge sulla sorveglianza dei prezzi. La decisione della Commissione di arbitrato dovrà basarsi sulla perizia della sorveglianza dei prezzi. La Commissione deve inoltre informare regolarmente sia la Commissione della concorrenza sia il preposto alla sorveglianza dei prezzi sulle procedure ancora pendenti.

6383

Il capoverso 4 obbliga la Commissione a presentarci ogni anno un rapporto di attività, di cui prendiamo conoscenza conformemente al nostro compito di sorveglianza amministrativa sull'operato della Commissione.

207

Sorveglianza dei prezzi e protezione giuridica

207.1

Sorveglianza dei prezzi (art. 15)

In base al diritto attualmente in vigore, i prezzi della maggior parte delle aziende attive nel settore dell'energia elettrica in Svizzera vengono stabiliti o approvati da un'autorità politica sulla base di prescrizioni cantonali o comunali. Con questa disposizione intendiamo quindi consolidare le competenze del sorvegliante dei prezzi per quanto riguarda i prezzi dell'energia elettrica stabiliti o approvati dalle autorità.

Il capoverso 1 obbliga le autorità legislative o esecutive della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni a consultare il preposto alla sorveglianza dei prezzi prima di stabilire o approvare un prezzo o un aumento di prezzo dell'energia elettrica. La formulazione si rifà all'articolo 14 capoverso 1 primo periodo della legge sulla sorveglianza dei prezzi. In questo caso si tratta di sorvegliare i prezzi di un bene (l'energia elettrica) e non quelli del relativo trasporto. Conformemente all'articolo 14 capoverso 1 della LMEE, sulle controversie in merito deve decidere la Commissione d'arbitrato.

Secondo il capoverso 2 il preposto alla sorveglianza dei prezzi esamina se vi sono indizi di un aumento o un mantenimento di prezzo abusivi. Nel farlo, deve tenere conto di eventuali interessi superiori della collettività, quali ad esempio esigenze di politica economica o di protezione ambientale (inclusi i programmi per un uso razionale dell'energia e la promozione delle energie rinnovabili). Dovrà considerare il contesto globale e, se dovesse constatare un abuso, potrà adottare una serie di misure in virtù degli articoli 9-11 della legge sulla sorveglianza dei prezzi. Cercherà dapprima una composizione amichevole con l'interessato e, se non vi riesce, vieterà totalmente o in parte l'aumento del prezzo, o ne deciderà una diminuzione in caso di mantenimenti abusivi di prezzi per l'energia. La composizione amichevole o la decisione dovranno essere limitate nel tempo. Il preposto alla sorveglianza dei prezzi ha la facoltà di intervenire contro ogni aumento o mantenimento abusivo dei prezzi dell'energia elettrica, a prescindere dal fatto che vengano stabiliti o approvati o meno da un'autorità.

207.2

Protezione giuridica (art. 16)

Il capoverso 1 prevede che le decisioni della Commissione possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale, conformemente al tenore dell'articolo 98 lettera e della legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG; RS 173.110), che ammette un ricorso di diritto amministrativo direttamente al Tribunale federale contro decisioni di commissioni arbitrali se non è prevista la possibilità di ricorso a un'istanza precedente. La legge federale del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10) stabilisce parimenti che le decisioni prese e le condizioni poste dalla Commissione delle telecomunicazioni possono essere impugnate mediante ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale (art. 11 cpv.

4 e 61 cpv. 1 LTC).

6384

Il capoverso 2 permette di impugnare le decisioni del DATEC, dell'UFE e di ultime istanze cantonali presso la commissione di ricorso del DATEC. L'istituzione di una simile autorità è prevista dal disegno di legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (FF 1998 III 2029). Decisioni cantonali di ultima istanza sono possibili nell'ambito del servizio pubblico (art. 10 e 28). Decisioni del DATEC e dell'UFE sono ipotizzabili se il nostro Consiglio fosse obbligato a provvedere all'istituzione di una società nazionale dei gestori di reti (art.

26 cpv. 1).

Il capoverso 3 si applica in particolare alla procedura dinanzi alla Commissione di arbitrato. Essendo i contratti di transito retti dal diritto privato, le controversie che ne derivano saranno giudicate, ai sensi del capoverso 4, dai tribunali civili.

208

Obbligo di informare, protezione dei dati e tasse

208.1

Obbligo di informare (art. 17)

All'obbligo di informare sancito dal capoverso 1 sottostanno le aziende che operano nei settori della produzione, della trasmissione o della distribuzione. Le autorità federali e cantonali necessitano di tutta una serie di informazioni per elaborare i testi esecutivi e per applicare la legge. L'obbligo di informare vale anche nei confronti della Commissione di arbitrato (autorità federale), che in alcuni casi deve procurarsi informazioni anche al di fuori delle concrete procedure di ricorso. Le autorità possono inoltre richiedere dati allo scopo di allestire statistiche necessarie a valutare se gli obiettivi formulati dalla legge siano stati raggiunti. Questi dati statistici non sono dati personali ai sensi della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1). Se l'obbligo di informare non fosse sancito espressamente, la raccolta dei dati necessari risulterebbe lacunosa.

Se richiesto, ai sensi del capoverso 2 va messa a disposizione dei servizi summenzionati la documentazione necessaria e concesso loro l'accesso agli impianti durante i normali orari di lavoro, analogamente a quanto stabilisce l'articolo 19 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 943.01). Tuttavia, se gli interessati ossequiano adeguatamente l'obbligo di informare di cui al capoverso 1 e se i dati da loro forniti appaiono credibili, le autorità sono tenute ad avvalersi solo con moderazione del diritto di esaminare gli atti e di sopralluogo.

208.2

Trattamento di dati personali (art. 18)

Secondo gli articoli 17 capoverso 2 e 19 capoverso 1 della legge sulla protezione dei dati il trattamento regolare dei dati degni di particolare protezione da parte di un organo della Confederazione deve essere disciplinato espressamente in una legge formale. Dato che l'articolo 22 della presente legge autorizza l'UFE ad assumersi direttamente i perseguimenti penali, è necessaria la base legale contenuta nella presente disposizione. Non è previsto che i dati possano essere comunicati mediante una procedura di richiamo («online»). In caso contrario, la legge dovrebbe prevederlo esplicitamente nella base legale, conformemente all'articolo 19 capoverso 3 della legge sulla protezione dei dati. In base all'articolo 3 lettera c numero 4 della stessa, i dati degni di particolare protezione riguardano i procedimenti e le sanzioni 6385

amministrativi o penali. Per «trattamento di dati» la legge sulla protezione dei dati intende in particolare la loro raccolta, conservazione, utilizzazione, modificazione, comunicazione o distruzione. Il capoverso 2 permette all'UFE di conservare i dati anche su un supporto elettronico.

208.3

Segreto d'ufficio e segreto d'affari (art. 19)

Al segreto d'ufficio sancito dal capoverso 1 sottostanno tutte le autorità di esecuzione come pure gli eventuali periti, membri di commissioni e di comitati di esperti incaricati di applicare la presente legge, di preparare disposizioni di applicazione o di effettuare studi in merito (ad es. valutazioni). Al segreto sottostanno non solo gli organi dell'amministrazione che si occupano dell'esecuzione della legge, ma anche le persone esterne all'amministrazione cui siano delegati compiti simili (cfr. art. 23 cpv. 5). L'obbligo si applica allo stesso modo ai funzionari e alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. Le infrazioni al segreto d'ufficio sono punite in virtù dell'articolo 320 del Codice penale svizzero.

Il capoverso 2 vieta alle autorità di fornire informazioni che riguardano il segreto di fabbricazione, anche se ciò dovesse rivelarsi necessario nell'interesse della collettività. Prima di fornire informazioni a terzi, le autorità devono consultare gli interessati, che hanno così la possibilità di far valere le loro ragioni.

208.4

Tasse (art. 20)

L'articolo 20 permette di riscuotere tasse per la sorveglianza, i controlli e le prestazioni speciali della Confederazione in relazione all'applicazione della presente legge. L'ammontare delle tasse non va stabilito nella legge stessa; la relativa competenza ci è esplicitamente delegata. Le tasse devono coprire i costi dal profilo dell'economia aziendale. Determinanti per il calcolo delle tasse sono quindi le spese. I Cantoni sono liberi di riscuotere a loro volta tasse di questo genere.

209

Disposizioni penali

209.1

Contravvenzioni (art. 21)

Il capoverso 1 definisce punibili i reati elencati, se commessi intenzionalmente. Il presente capoverso contiene un elenco esaustivo delle contravvenzioni alle prescrizioni della LMEE. Le contravvenzioni non elencate nel capoverso 1 non sono quindi perseguibili penalmente. Non punibile ai sensi della presente disposizione è anche chi contravviene agli accordi di diritto privato di cui all'articolo 3 della presente legge. Dato che quest'ultima necessita anche di alcune disposizioni di applicazione, vanno parimenti perseguite penalmente le contravvenzioni a queste disposizioni: la lettera b del capoverso 1 punisce quindi anche chi viola una disposizione di applicazione.

La multa prevede un massimo di 100 000 franchi. Un importo di questa entità verrebbe preso in considerazione solo in caso di contravvenzioni gravi. Il suo ammontare ha anche valore preventivo e deve scoraggiare eventuali contravvenzioni.

6386

Il capoverso 2 punisce la negligenza per le fattispecie elencate nel capoverso precedente. La multa prevista può raggiungere i 50 000 franchi.

In base all'articolo 104 capoverso 1 del Codice penale svizzero il tentativo non è perseguibile penalmente, motivo per cui la presente legge non lo dichiara punibile.

L'istigazione e la complicità sono invece punibili in ossequio all'articolo 5 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0).

209.2

Competenza (art. 22)

Secondo l'articolo 22 il perseguimento e il giudizio sulle infrazioni contro la presente legge si fondano sulla legge sul diritto penale amministrativo, di cui sono applicabili in particolare gli articoli 6 e 7, che trattano di infrazioni commesse in aziende da parte di mandatari e simili. I datori di lavoro o i mandanti sottostanno alle stesse disposizioni penali cui sono sottoposti i lavoratori o i mandatari. In determinate condizioni si può rinunciare ad onerosi provvedimenti d'inchiesta e condannare al pagamento della multa l'azienda stessa, in luogo delle persone fisiche.

L'autorità cui competono il perseguimento penale e la sentenza è l'Ufficio federale dell'energia.

210

Disposizioni finali

210.1

Esecuzione (art. 23)

Il capoverso 1 incarica i Cantoni di applicare gli articoli riguardanti la garanzia degli allacciamenti e i prezzi per clienti stabili (art. 10 e 28). Si tratta di settori in cui, già conformemente al diritto vigente, esistono in diversi Cantoni prescrizioni cantonali e comunali applicate dalle autorità ivi competenti. Tutti i Cantoni hanno già istituito un ufficio che si occupa in particolare di questioni energetiche; hanno tuttavia la possibilità di incaricare altri organi di applicare tali disposizioni.

Il capoverso 2 ci affida l'esecuzione della presente legge, eccezion fatta per gli articoli 10 e 28. Emaniamo le necessarie disposizioni esecutive, purché non ne siano già incaricate altre autorità federali. Tra le disposizioni esecutive figurano: ­

disposizioni esecutive che concretizzano obblighi sanciti dalla legge;

­

disposizioni riguardanti l'organizzazione dell'esecuzione, qualora la Confederazione ne sia responsabile.

Il capoverso 3 obbliga il nostro Collegio e il Dipartimento a consultare Cantoni e organizzazioni interessate in merito alle disposizioni esecutive prima di emanarle.

Questo dovere di consultazione è importante soprattutto laddove la legge sul mercato dell'energia elettrica autorizzi espressamente il Consiglio federale o il Dipartimento a emanare disposizioni che completino la legge (ad es. art. 6 cpv. 2 e 4; art. 7 cpv. 2 ecc.).

In base al capoverso 4 possiamo delegare l'emanazione di disposizioni di secondaria importanza all'Ufficio federale dell'energia. La delega di competenze legislative a un ufficio federale necessita di una base legale esplicita in una legge federale.

6387

L'articolo 62 capoverso 2 della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTCF; RS 784.10) contiene una disposizione analoga.

Conformemente al principio di collaborazione sancito dall'articolo 3, il capoverso 5 ci autorizza a coinvolgere organizzazioni private nell'esecuzione della legge. Per questi casi occorre prevedere un mandato di prestazioni. Le autorità federali rimangono comunque responsabili dell'applicazione; la sorveglianza non può essere delegata a terzi.

210.2

Modifica del diritto vigente (art. 24)

Oggi gli obblighi di autorizzazione per l'esportazione di energia elettrica e di licenza per l'esportazione di energia contenuti rispettivamente nell'articolo 8 capoversi 1 e 2 della legge del 22 dicembre 1916 sulle forze idriche (LUFI; RS 721.80) e nell'articolo 4 capoverso 1 lettera d della legge del 23 dicembre 1959 sull'energia nucleare (RS 732.0) sono obsoleti. Dopo che con il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale (FF 1999 151) sono stati apportati i necessari correttivi di diritto costituzionale, è possibile abrogare le relative disposizioni in materia d'esportazione a livello di legge (cfr. n. 148). Viene tuttavia mantenuto l'obbligo di autorizzazione per condurre all'estero l'acqua, parimenti stabilito nell'articolo 8 della legge sulle forze idriche.

L'articolo 19 della legge federale del 24 giugno 1902 concernente gl'impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (LIE; RS 734.0) prevede che il nostro Consiglio nomini, per la durata di un periodo amministrativo, una Commissione per gli impianti elettrici, composta di sette membri. In particolare, la Commissione deve dare parere sulle prescrizioni che dobbiamo emanare per la costruzione e il mantenimento degli impianti elettrici. Questa Commissione è stata istituita con l'entrata in vigore della legge nel 1902. Allo stato attuale delle cose, per l'elaborazione e l'esecuzione della legislazione in materia di elettricità, detta Commissione non è più necessaria. I suoi membri, consultati sulla questione dello scioglimento, si sono dichiarati d'accordo. Di conseguenza occorre adeguare anche l'articolo 17 capoverso 2 secondo periodo della legge sugli impianti elettrici.

L'articolo 43 capoverso 2 della legge sugli impianti elettrici contiene la competenza per la concessione del diritto d'espropriazione per il trasporto d'energia elettrica attraverso impianti esistenti e per la sostituzione parziale o integrale con altri impianti di maggior capacità. Dato che l'articolo 5 del presente disegno di legge propone un accesso alla rete disciplinato su base contrattuale (regulated third party access), il diritto d'espropriazione per il trasporto d'energia elettrica attraverso impianti esistenti non ha più ragione d'essere. Il passaggio corrispondente nell'articolo 43 capoverso 2 della legge sugli impianti
elettrici può quindi essere stralciato.

Il messaggio concernente la legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (FF 1998 2029), da noi adottato il 25 febbraio 1998, adatta fra l'altro dal profilo formale alcune disposizioni della legge sugli impianti elettrici. Al momento dell'entrata in vigore della suddetta legge federale, l'articolo 24 della legge sul mercato dell'energia elettrica andrà quindi adeguato.

6388

210.3

Fasi dell'apertura del mercato (art. 25)

Il capoverso 1 lettera a fissa il valore soglia per i consumatori finali che beneficiano del diritto al transito di energia elettrica a 20 GWh di consumo annuo al momento dell'entrata in vigore della legge (circa 110 aziende in Svizzera). Il consumo annuo si misura per punto di consumo, produzione propria compresa (cfr. art. 19 n. 1 cpv. 2 della direttiva CE concernente il mercato interno dell'energia elettrica). Sono considerate punti di consumo le ubicazioni di consumatori finali aventi un consumo proprio d'energia effettivo (niente acquisti per terzi). Una simile ubicazione deve costituire un'unità economica e geografica. Vi è un'unità economica nel caso di un'azienda con strutture giuridico-organizzative autonome (personalità giuridica propria). Non basta un libero raggruppamento di varie aziende (gruppo di clienti) allo scopo di acquistare energia elettrica. Il criterio dell'unità geografica esige che gli edifici e gli impianti appartenenti a un punto di consumo si trovino vicini dal punto di vista geografico. Vi rientrano anche complessi industriali disposti su una vasta superficie (non però ad esempio varie filiali di un distributore grossista su un medesimo territorio comunale o cittadino). Costituiscono un caso particolare le FFS, le ferrovie private ed eventualmente le aziende di trasporto le cui reti di corrente di trazione solitamente non sono limitate a un determinato luogo. Se queste imprese di trasporto vogliono rifornirsi di energia elettrica per l'esercizio delle loro reti, il consumo annuo (valore soglia) si misura in base al consumo dell'intera rete (regionale o nazionale). Per quanto riguarda l'approvvigionamento di singoli punti di consumo (chiaramente determinabili geograficamente) di simili imprese (ad es. stazioni ferroviarie), il valore soglia necessario per beneficiare del diritto al transito si calcola però conformemente al consumo annuo in questa ubicazione.

Secondo il capoverso 1 lettera b, già al momento dell'entrata in vigore della legge alle aziende d'approvvigionamento di energia elettrica sarà garantito il diritto al transito autonomo in ragione del 10 per cento dello smercio annuo diretto a clienti stabili (n. 1). Con smercio a clienti stabili si intende la fornitura diretta di energia elettrica attraverso la propria rete a consumatori finali non legittimati ad
accedere al mercato. Per le suddette aziende non sussiste alcuna costrizione giuridica di trasferire sui clienti stabili eventuali riduzioni di prezzo che ne dovessero risultare. Ciò nonostante, la maggior parte non potrà esimersi dal farlo, pena il rischio di perdere i propri clienti stabili una volta che avranno acquisito il diritto di accedere al mercato.

Inoltre, a tali aziende, sempre al momento dell'entrata in vigore della legge, sarà garantito il diritto al transito di energia elettrica in ragione delle quantità che forniscono direttamente o indirettamente ai consumatori finali e alle aziende di approvvigionamento di energia elettrica che hanno diritto al transito (n. 2). Alle aziende d'approvvigionamento di energia elettrica che nel loro comprensorio hanno clienti autorizzati dev'essere concessa la possibilità di rifornirsi sul mercato in ragione delle suddette quantità, così da poter sottoporre un'adeguata offerta concorrenziale ai clienti che intendono rivolgersi a un fornitore più vantaggioso. Esse devono altresì avere la possibilità di smerciare sul mercato la corrente elettrica che finora avevano prodotto per i clienti autorizzati. Ai sensi dell'articolo 29 capoverso 1 lettera a, le aziende d'approvvigionamento possono adeguare con i fornitori precedenti i contratti di fornitura di energia elettrica nella stessa misura di quella fornita ai propri clienti autorizzati. Infine le aziende d'approvvigionamento di energia elettrica possono smerciare direttamente sul libero mercato (n. 3) anche l'energia eccedentaria che devono accettare dai produttori indipendenti giusta l'articolo 7 della legge sull'energia (cfr. in merito il n. 144.2).

6389

Giusta il capoverso 2 lettera a, tre anni dopo l'entrata in vigore della legge il valore di consumo annuo determinante per i consumatori finali sarà abbassato a 10 GWh.

Conformemente al capoverso 2 lettera b, la quota determinante dello smercio annuo diretto delle aziende d'approvvigionamento di energia elettrica ai clienti stabili salirà nel contempo al 20 per cento.

Conformemente al capoverso 3, sei anni dopo l'entrata in vigore della legge il mercato dell'energia elettrica sarà completamente aperto. Così, a quel momento, tutti i consumatori di corrente elettrica e tutte le aziende d'approvvigionamento di energia elettrica avranno un accesso illimitato alla rete. La direttiva CE concernente il mercato interno dell'energia elettrica non chiede un'apertura completa. Comunque, rispetto alla direttiva CE e a singoli Paesi membri dell'UE, la prima fase di apertura del mercato prevista dalla legge sul mercato dell'energia elettrica è più contenuta. Al momento dell'entrata in vigore della legge la quota di apertura del mercato sarà del 21 per cento circa (direttiva CE nel 2001: 29%). Tre anni dopo l'entrata in vigore della legge, con il 34 per cento la quota di apertura del mercato in Svizzera salirà a livello europeo (direttiva CE nel 2004: 33%). Sei anni dopo l'entrata in vigore della legge il mercato sarà già completamente aperto. Giusta la direttiva CE, le quote di apertura del mercato dopo il 2007 sono ancora in sospeso. Nel 2006 l'UE valuterà un'ulteriore apertura. Le quote di apertura imposte dalla direttiva CE concernente il mercato interno dell'energia elettrica sono valori minimi. Naturalmente i singoli Stati membri possono aprire ulteriormente il proprio mercato della corrente elettrica.

Il mercato UE dell'elettricità già nel febbraio del 1999 era liberalizzato de iure per oltre il 60 per cento (in Germania l'esecuzione dell'apertura completa del mercato ha creato all'inizio problemi di ordine tecnico e giuridico). Con l'apertura inizialmente un po' più lenta del mercato della corrente elettrica in Svizzera, l'intenzione è di impedire il più possibile in particolare eventuali investimenti non ammortizzabili.

210.4

Costituzione della Società svizzera dei gestori di reti (art. 26)

Il capoverso 1 obbliga i gestori di reti di trasmissione a costituire, entro tre anni al massimo dall'entrata in vigore della presente legge, una società nazionale di diritto privato per l'esercizio di una rete di trasmissione in tutta la Svizzera (Società svizzera dei gestori di reti). La scelta della forma giuridica per la Società svizzera dei gestori di reti è affidata ai gestori di reti di trasmissione. L'intento è quello di costituire una società anonima che disponga della massima autonomia nei confronti degli altri operatori del mercato. Il capoverso 1 esige la costituzione di un'unica società dei gestori di reti per tutta la Svizzera, che disponga anche dell'autonomia d'esercizio per portare avanti una propria politica aziendale. Istituendo più società dei gestori di reti, i gestori interessati non adempirebbero agli obblighi derivanti loro dalla presente disposizione. Compito della Società svizzera dei gestori di reti è l'esercizio di una rete di trasmissione in tutta la Svizzera.

Se entro i termini previsti la Società svizzera dei gestori di reti non è costituita, provvederemo noi alla sua istituzione (cpv. 1 secondo periodo). La disposizione va intesa quale ultima ratio e si basa sul principio di sussidiarietà contenuto nell'articolo 3 capoverso 2. Procederemo in questo senso soltanto se gli attuali gestori di reti di trasmissione non riescono ad accordarsi. Potremmo ad esempio, previo svolgimento di una gara d'appalto, designare una Società svizzera dei gestori di reti incaricandola dell'esercizio della rete di trasmissione nazionale. A tale scopo dovremmo disciplinare i presupposti della partecipazione al bando, della procedura e della pro6390

tezione giuridica. Giusta l'articolo 23 capoverso 3, prima di emanare relative disposizioni siamo tenuti a consultare in particolare i Cantoni, gli operatori del mercato dell'energia elettrica e le organizzazioni dei consumatori (riguardo alla questione della limitazione di diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, cfr. n. 613).

Nel periodo di transizione di cui al capoverso 1, previsto fino alla fondazione di una società svizzera dei gestori di reti, non sussiste alcun unbundling giuridicoorganizzativo (tuttavia, nel suddetto periodo per i gestori di reti di trasmissione si applica l'unbundling contabile conformemente all'art. 7 cpv. 1). È ipotizzabile che durante tale periodo rimangano in funzione le attuali strutture per l'esercizio della rete di trasmissione. Il capoverso 2 dispone pertanto che fino al momento in cui sarà costituita la Società svizzera dei gestori di reti, l'articolo 5 capoverso 3 sarà applicabile anche all'esercizio della rete di trasmissione. Durante il periodo di transizione, i gestori di reti di trasmissione (che rimangono pur sempre aziende d'approvvigionamento di energia elettrica integrate verticalmente) sono quindi tenuti all'obbligo di garantire il transito di energia elettrica soltanto se, una volta approvvigionati i propri clienti, dispongono ancora di capacità inutilizzate.

210.5

Trasferimento di diritti su fondi alla società dei gestori di reti (art. 27)

Occorre facilitare ai gestori di reti la costituzione della Società svizzera dei gestori di reti e, una volta che questa sarà costituita, l'aumento di capitale in una determinata direzione. Conformemente al diritto vigente, una società che all'atto della costituzione o dell'aumento di capitale acquista fondi (art. 655 CC) quali conferimenti in natura deve stipulare singoli contratti di conferimento con atto pubblico nel luogo dov'è situato il fondo. Oggi tale disciplinamento è considerato inadeguato e insufficiente. Con una normativa speciale concernente la fusione, la scissione e la trasformazione si vuole perciò facilitare la ristrutturazione di imprese. Probabilmente questa legge speciale non avrà ancora acquisito valore giuridico all'entrata in vigore della presente legge. È dunque giustificato anticipare nelle disposizioni transitorie le soluzioni previste nella legislazione speciale per il trasferimento dei diritti reali su fondi (cpv. 1 e 3) poiché è verosimile che la società dei gestori di reti intenda acquistare un elevato numero di fondi in tutto il Paese a titolo di conferimenti in natura, allo scopo di garantire l'adempimento del proprio mandato. Al tempo stesso viene tenuto conto delle circostanze particolari riguardo alle servitù personali (diritti di transito, diritti di superficie) (cpv. 2).

210.6

Obbligo dell'approvvigionamento e prezzi per clienti stabili (art. 28)

Giusta la lettera a, fino alla completa apertura del mercato le aziende di approvvigionamento di energia elettrica hanno l'obbligo, nel loro comprensorio, di fornire regolarmente energia elettrica sufficiente ai clienti stabili. L'obbligo dell'approvvigionamento sussiste così soltanto nei confronti dei consumatori finali che non beneficiano del diritto al transito di energia elettrica (art. 4 lett. c). Non sussiste l'obbligo dell'approvvigionamento nei confronti dei consumatori di corrente elettrica che hanno libero accesso al mercato e che possono rifornirsi di energia elettrica presso un fornitore qualsiasi. I consumatori finali che possono accedere al mercato devono 6391

provvedere da soli all'approvvigionamento regolare e sufficiente in energia elettrica.

Sancire un obbligo d'approvvigionamento nei confronti di tutti i consumatori di corrente elettrica sarebbe sbagliato non solo dal punto di vista politico, bensì costituirebbe un compito sproporzionato per le aziende d'approvvigionamento di energia elettrica in una situazione di libera concorrenza, poiché esse dovrebbero mettere a disposizione le necessarie riserve di energia per tutti i consumatori di corrente elettrica, con il rischio che i beneficiari del diritto al transito che si trovano nel comprensorio di dette aziende si riforniscano di corrente elettrica presso un altro fornitore e l'azienda in questione rimanga con la sua energia elettrica invenduta. Al momento di una successiva apertura del mercato dell'energia elettrica, la limitazione dell'obbligo di approvvigionamento ai soli clienti stabili farà in modo che esso si riferisca a un gruppo di consumatori di corrente elettrica sempre più ristretto, che non esisterà più una volta liberalizzato completamente il mercato. Conformemente all'articolo 3 capoverso 2 della direttiva CE gli Stati membri, nell'interesse comune, hanno la facoltà di imporre alle aziende elettriche obblighi di servizio pubblico che possono fra l'altro riferirsi anche alla garanzia d'approvvigionamento e alla regolarità delle forniture. La direttiva CE esige che simili obblighi siano chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili. Inoltre, anche l'articolo 10 capoverso 1 della direttiva prevede che gli Stati membri possano imporre alle aziende di distribuzione l'obbligo di rifornire clienti in un determinato territorio.

La lettera b stabilisce il principio della solidarietà tariffale, secondo il quale le aziende d'approvvigionamento di energia elettrica hanno l'obbligo di fatturare gli stessi prezzi (energia elettrica e retribuzione per il transito) ai clienti stabili della medesima categoria di clienti e nel medesimo comprensorio. Per categoria di clienti si intende una categoria di consumatori di corrente elettrica con caratteristiche di consumo simili (ad es. economie domestiche, artigianato, industria). Nel presente caso si tratta dell'approvvigionamento di consumatori di corrente elettrica che non hanno accesso al mercato (settore di monopolio). L'articolo
10 capoverso 1 della direttiva CE concernente il mercato interno dell'energia elettrica prevede esplicitamente che gli Stati membri possano fissare il prezzo per la fornitura ai clienti in un determinato territorio, al fine di garantirne la parità di trattamento. Giusta l'articolo 23 capoverso 1, l'applicazione di questa disposizione spetta ai Cantoni, che ad esempio nel quadro delle concessioni possono imporre alle aziende d'approvvigionamento direttive in merito.

Il capoverso 2 incarica i Cantoni di stabilire condizioni che devono essere soddisfatte affinché in casi eccezionali ai clienti stabili possano essere fatturate tasse di allacciamento diverse. Le tasse di allacciamento sono pagate una tantum e non dipendono da quanta corrente elettrica utilizzi il consumatore. Con la presente disposizione si intende tenere conto del fatto che, data la loro particolare ubicazione (fattorie isolate o insediamenti di case di vacanza), singoli consumatori di corrente elettrica possono causare costi fissi di differenti entità (tasse di allacciamento) anche all'interno della medesima categoria di clienti. In questo caso, i Cantoni devono stabilire i criteri secondo i quali simili clienti sono tenuti a versare tasse di allacciamento diverse. A tal proposito, vanno in particolare considerate anche le condizioni economiche del consumatore di corrente elettrica in questione. Per l'energia fornita e per le prestazioni a tutti i clienti stabili all'interno della medesima categoria di clienti devono essere fatturati gli stessi prezzi (variabili) indipendentemente dalla loro ubicazione (solidarietà tariffale).

6392

210.7

Adeguamento dei contratti esistenti (art. 29)

Conformemente all'articolo 25 capoverso 1 lettera b numero 2, le aziende di approvvigionamento di energia elettrica hanno il diritto di rifornirsi presso un qualsiasi fornitore di corrente elettrica in misura corrispondente alle quantità che forniscono ai consumatori finali che hanno diritto al transito. Ora, il capoverso 1 lettera a prevede che suddette aziende d'approvvigionamento possano liberarsi dagli obblighi di ritiro nei confronti dei propri fornitori precedenti in misura corrispondente alle quantità che forniscono nel proprio comprensorio ai clienti che hanno diritto al transito, indipendentemente dal fatto che li riforniscano o meno. Il capoverso 1 lettera b consente inoltre alle aziende d'approvvigionamento di energia elettrica di potersi svincolare dai propri fornitori precedenti nella misura corrispondente al proprio accesso autonomo al mercato (una determinata quota percentuale dello smercio annuo a clienti stabili).

Giusta il capoverso 2, i fornitori intermedi possono far valere gli adeguamenti dei contratti nei loro confronti nella stessa misura nei confronti dei propri fornitori precedenti. Questo disciplinamento è dovuto all'elevato numero di contratti e ai conseguenti obblighi di fornitura e di acquisto delle singole aziende d'approvvigionamento di energia elettrica fra loro.

In virtù degli articoli 5 e 7 della legge sui cartelli, la Commissione della concorrenza può continuare a verificare i contratti di fornitura di corrente elettrica che limitano la concorrenza (in particolare condizioni di esclusività a lungo termine). Anche le disposizioni di diritto civile della legge sui cartelli (art. 12-17 LCart) rimangono sostanzialmente applicabili a simili contratti.

210.8

Referendum ed entrata in vigore (art. 30)

La legge sul mercato dell'energia elettrica è una legge federale ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 23 marzo 1962 sui rapporti fra i Consigli (LRC; RS 171.11). L'articolo 89 capoverso 2 della Costituzione federale sottopone le leggi federali al referendum facoltativo (cpv. 1).

Il capoverso 2 ci autorizza a stabilire il momento dell'entrata in vigore. Conformemente all'articolo 27 capoverso 1 della direttiva CE, gli Stati membri erano tenuti a porre in vigore entro il 19 febbraio 1999 le disposizioni legislative e amministrative necessarie all'attuazione della direttiva. La presente legge potrà entrare in vigore al più presto nel 2000-2001.

3

Ripercussioni

31

Confederazione

311

Ripercussioni finanziarie

Nell'ottica attuale, le conseguenze finanziarie della legge sul mercato dell'energia elettrica dovrebbero essere minime. La legge non contiene basi legali che richiedono prestazioni finanziarie da parte della Confederazione. In particolare non prevede di disciplinare gli indennizzi per gli investimenti non ammortizzabili nelle centrali elettriche. Di conseguenza, solo i nuovi posti che devono essere creati per l'ese6393

cuzione della legge sul mercato dell'energia elettrica comportano conseguenze finanziarie (cfr. n. 312).

312

Ripercussioni sull'effettivo del personale

La legge sul mercato dell'energia elettrica sottostà al principio della cooperazione e della sussidiarietà. Ciò significa che il volume dei compiti spettanti alla Confederazione dipenderà dal funzionamento della cooperazione. Le valutazioni indicano che con la nuova legge la Confederazione dovrebbe istituire da 11 a 14 nuovi posti.

L'UFE necessiterà di quattro o cinque nuovi posti per i settori esecuzione generale (sorveglianza/controllo dei gestori di reti, contabilità, parere in caso di controversie, procedimenti penali ecc.), emanazione di disposizioni d'esecuzione, collaborazione con l'economia e assistenza nelle questioni internazionali. A ciò si aggiungono i nuovi compiti derivanti dalla segreteria della Commissione di arbitrato (organizzazione delle sedute, redazione delle decisioni, elaborazione del rapporto d'attività annuale). A tal fine, saranno necessari da due a tre nuovi posti a seconda del numero delle controversie (la segreteria della Commissione di arbitrato potrebbe essere eventualmente integrata nell'UFE). I nuovi posti necessari all'UFE (6-8 posti inclusi quelli della segreteria della Commissione) non possono essere compensati all'interno del DATEC. Nel corso del 2000, quest'ultimo ci sottoporrà una richiesta separata per i posti necessari. Infine, anche la Commissione della concorrenza e il Sorvegliante dei prezzi dovranno assumere nuovi compiti derivanti dall'esecuzione della legge sul mercato dell'energia elettrica (pareri in materia di diritto delle concorrenza o di politica dei prezzi all'indirizzo della Commissione di arbitrato nelle controversie concernenti il transito di energia elettrica, sorveglianza generale in materia di diritto della concorrenza del mercato dell'energia elettrica e lotta contro gli abusi in materia di prezzi nei confronti dei consumatori finali, in particolare se durante il periodo transitorio sono addossati a clienti stabili investimenti non ammortizzabili o perdite generali). Per svolgere questi nuovi compiti, la Commissione della concorrenza e la sorveglianza dei prezzi necessitano in totale di cinque o sei nuovi posti.

32

Cantoni e Comuni

321

Ripercussioni finanziarie

Dal profilo finanziario, la legge sul mercato dell'energia elettrica non si ripercuote direttamente sui Cantoni e i Comuni. Va tuttavia ricordato che sia i Cantoni che i Comuni detengono partecipazioni a volte cospicue nelle centrali elettriche. Nella misura in cui queste centrali siano proprietarie di impianti con investimenti non ammortizzabili, le eventuali perdite risultanti potrebbero ricadere sui Cantoni o sui Comuni. Secondo uno studio svolto dai Cantoni di montagna, nei prossimi 25 anni solo in questi Cantoni saranno necessari investimenti dell'ordine di 3,2 miliardi di franchi per modernizzare e rinnovare le centrali idroelettriche. È previsto che la Confederazione utilizzerà una parte degli introiti della futura tassa sull'energia (cfr.

n. 145) per sostenere provvedimenti volti a mantenere e rinnovare le centrali idroelettriche nonché in singoli casi per compensare gli investimenti non ammortizzabili nelle centrali idroelettriche.

6394

Per i Cantoni e i Comuni ha inoltre un peso maggiore il fatto che con l'apertura del mercato le tasse pubbliche in relazione con la produzione e la distribuzione di elettricità (canoni per i diritti d'acqua, cessioni di utili, tasse di concessione ecc.) potrebbero subire una certa pressione. Con la perdita di clienti idonei, le aziende di distribuzione subirebbero una diminuzione dei margini di guadagno e degli utili degli impianti di produzione o delle «Partnerwerke». I clienti non autorizzati o non ancora autorizzati nell'industria richiederanno prezzi più bassi facendo riferimento alla situazione più conveniente dei loro concorrenti all'estero. Complessivamente, le tasse versate alle collettività pubbliche ammontano a circa 2,1 miliardi di franchi all'anno, di cui circa la metà corrispondono a imposte e spese giustificate dal profilo economico e aziendale. Circa 800 milioni di franchi provengono da cessioni di utili, tasse di concessione, energia gratuita, indennità di riversione o di rinuncia ecc. Per quanto riguarda le cessioni di utili e le prestazioni finanziarie a carattere negoziabile, gli enti pubblici dovranno prevedere notevoli perdite. Infine, anche la riorganizzazione della struttura dell'economia elettrica prevista con l'apertura del mercato (p.

es. riduzione delle imposte) avrà ripercussioni finanziarie negative sui Cantoni e i Comuni. È impossibile valutare con precisione a quanto ammonteranno le perdite per i Comuni. Una ricerca svolta dall'UFE in collaborazione con il Cantone di Berna mostra che l'eventuale riduzione delle cessioni di utili ai Comuni potrebbe essere considerevole.

322

Ripercussioni sull'effettivo del personale

Secondo l'articolo 23 capoverso 1 della legge sul mercato dell'energia elettrica i Cantoni applicano gli articoli 10 e 28. Queste disposizioni riguardano la garanzia del servizio pubblico. Si tratta di un settore che è già di competenza dei Cantoni o dei Comuni che lo applicano. Ogni Cantone dispone di un servizio dell'energia cantonale. Anche diverse città e Comuni di una certa importanza hanno nominato responsabili per le questioni energetiche. La maggior parte dei Cantoni e dei Comuni dovrebbe perciò poter svolgere i nuovi compiti derivanti dalla legge sul mercato dell'energia elettrica con il personale già esistente.

33

Ripercussioni a livello informatico

La legge sul mercato dell'energia elettrica non si ripercuote o si ripercuote solo minimamente sul settore dell'informatica. In particolare, la legge non comporta adeguamenti nei processi amministrativi che potrebbero ripercuotersi sulle applicazioni informatiche.

4

Programma di legislatura

Il disegno di una legge sul mercato dell'energia elettrica è annunciato nel rapporto del Consiglio federale del 18 marzo 1996 sul programma di legislatura 1995-1999 come compito essenziale R 33 (FF 1996 II 281).

6395

5

Rapporto con il diritto europeo

51

Disciplinamento dell'Unione europea

Il 20 giugno 1996, dopo discussioni pluriennali, i ministri dell'energia dell'UE si sono accordati su una proposta di direttiva concernente il mercato interno dell'energia elettrica e l'hanno decisa formalmente il 25 luglio 1996. Il Parlamento europeo ha accettato la proposta senza modifiche l'11 dicembre 1996, cosicché il Consiglio dei ministri ha potuto adottarla il 20 dicembre. La Direttiva 96/92/CE concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica è entrata in vigore il 19 febbraio 1997 e deve essere applicata dagli Stati membri dell'UE a partire dal 19 febbraio 1999.

La direttiva tiene conto delle differenti strutture del mercato dell'energia elettrica negli Stati membri come pure delle diverse esigenze in materia di prestazioni di servizio pubblico, sicurezza di approvvigionamento, protezione dei consumatori e dell'ambiente. La direttiva concede agli Stati membri libertà d'azione nella determinazione delle modalità e nella scelta del sistema, in ossequio al principio della sussidiarietà. Tuttavia, indipendentemente dalle scelte operate, si devono raggiungere risultati economici equivalenti e un'apertura del mercato comparabile. L'introduzione della concorrenza non esclude oneri destinati ad adempiere obblighi di servizio pubblico e della protezione ambientale.

La Direttiva CE concernente il mercato interno dell'energia elettrica contiene essenzialmente le disposizioni riportate qui di seguito: ­

È prevista un'apertura graduale del mercato. Entro il 2006, gli Stati membri devono aprire i loro mercati almeno come segue:

Apertura del mercato

1997-1999

2000-2002

2003-2005

26,5%

ca. 29%

ca. 33%

Il Parlamento europeo e il Consiglio si riservano la possibilità di decidere un'ulteriore apertura a partire dal 2006 in base alle esperienze fatte.

­

Nel caso in cui in un determinato Paese non sia prevista una completa apertura del mercato, l'ammissibilità dei consumatori avviene in base al loro consumo annuo. I clienti idonei al mercato devono poter scegliere liberamente i loro fornitori e concludere tra di loro contratti di fornitura in base a contratti commerciali volontari. Gli Stati membri devono indicare quali consumatori sono idonei per garantire l'accesso al mercato secondo le regole della reciprocità nel commercio transfrontaliero.

­

In occasione della costruzione di nuovi impianti di produzione gli Stati membri possono concordare l'introduzione di una procedura d'autorizzazione. In tal caso, possono stabilire diverse condizioni per il rilascio di un'autorizzazione di costruzione, per esempio in materia di sicurezza, protezione dell'ambiente, efficienza energetica, natura delle fonti primarie. Gli Stati membri possono anche introdurre una procedura di gara di appalto, secondo la quale un'istanza designata dallo Stato pianifica il fabbisogno di nuovi impianti e indice una gara d'appalto per l'esecuzione.

6396

­

L'accesso non discriminatorio dei clienti e dei produttori alla rete di trasmissione è la condizione che determina la concorrenza tra i produttori. La neutralità del gestore della rete deve essere garantita.

­

Per l'apertura del mercato, la direttiva lascia agli Stati membri libera scelta tra l'applicazione nel diritto nazionale del modello dell'accesso alla rete su base contrattuale e il modello dell'acquirente unico. Il modello dell'acquirente unico per il gestore di una rete di trasmissione ha perso d'importanza non da ultimo anche per gli elevati costi di transazione.

­

La costruzione di linee dirette tra produttori e clienti costituisce un altro elemento di concorrenza. Gli Stati membri possono vincolare l'autorizzazione per costruire una linea diretta al fatto che sia stato negato l'accesso a una rete esistente. Questa disposizione è volta ad impedire che il proprietario di una rete adotti un comportamento che ostacoli la concorrenza.

­

Molte aziende d'approvvigionamento di energia elettrica possiedono, oltre alle centrali di produzione, anche impianti di trasmissione e di distribuzione.

Dispongono quindi di un maggior bagaglio di informazioni da utilizzare a proprio vantaggio rispetto a un produttore che intende rifornire clienti nello stesso comprensorio. Poiché solo la produzione soggiace alla concorrenza, le rimanenti funzioni di trasmissione e di distribuzione, quali monopoli naturali, devono essere separate dalla produzione almeno sul piano contabile.

Per queste attività e per le attività che esulano dal settore dell'energia elettrica devono essere gestiti conti separati e la chiusura dei conti deve mostrare un bilancio e un conto economico distinti.

Qualora un acquirente unico sia responsabile per l'approvvigionamento, questo deve essere gestito separatamente dalla produzione e dalla distribuzione. Occorre inoltre garantire che, oltre alle informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti di acquirente unico, non vi sia un flusso d'informazioni tra le attività di acquirente unico e quelle di produzione e distribuzione.

­

Nel dispacciamento degli impianti di produzione occorre, in linea di massima, concedere la priorità alle forniture economicamente convenienti. Gli Stati membri possono imporre ai gestori delle reti di trasmissione di dare la priorità all'energia elettrica prodotta con fonti energetiche rinnovabili, rifiuti o con l'abbinamento forza-calore. Lo stesso vale per i gestori di reti di distribuzione. Già in fase di procedura d'autorizzazione possono essere stabilite condizioni in materia di protezione dell'ambiente, efficienza energetica e natura delle fonti primarie.

­

Gli Stati membri, nell'interesse generale, possono imporre alle aziende elettriche obblighi di servizio pubblico per quanto riguarda la sicurezza, la sicurezza di approvvigionamento, la qualità e il prezzo delle forniture. Tali obblighi devono essere chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili.

­

L'accesso alla rete deve essere aperto, indipendentemente dall'organizzazione del mercato scelta, e portare negli Stati membri a risultati economici equivalenti nonché a un'apertura del mercato comparabile. L'obiettivo principale è un mercato interno dell'energia elettrica funzionante e il più possibile efficiente entro il quale i contratti di fornitura transfrontaliera non incontrino ostacoli maggiori di quelli conclusi all'interno di uno Stato. I 6397

contratti di fornitura transfrontaliera sono perciò ammessi solo se il cliente è considerato idoneo in entrambi gli Stati (reciprocità). La Commissione UE esamina costantemente, al più tardi dopo quattro anni e mezzo, l'applicazione di questa norma e presenta un rapporto sugli eventuali scompensi nell'apertura dei mercati dell'energia elettrica.

­

La direttiva prevede un regime transitorio limitato nel tempo per gli Stati membri qualora gli impegni assunti prima dell'entrata in vigore della direttiva o le garanzie di gestione non possano essere adempiuti. La Commissione UE decide l'autorizzazione di simili regimi. Poiché si tratta di decisioni con considerevoli ripercussioni finanziarie (soluzioni speciali e indennizzo di «stranded costs»), la Commissione deve trattare tutte le proposte in una procedura globale (cfr. n. 122).

La trasposizione della direttiva nel diritto nazionale ha avuto luogo nella maggior parte dei Paesi entro i termini prescritti. In Francia e in Italia, la legislazione è ancora in preparazione. Il mercato interno reale si svilupperà nettamente al di là del grado di apertura contemplato dalla direttiva. Nel 1999, quest'ultimo dovrebbe aggirarsi attorno al 60 per cento. Per il 2007, la Commissione dell'UE valuta un grado di apertura di circa il 74 per cento.

Per la Commissione UE vi è la necessità di intervenire al di là della Direttiva 96/92 CE per fare avanzare la realizzazione del mercato interno. Ciò concerne in particolare il settore della tariffazione (soprattutto nel commercio transfrontaliero), la garanzia dell'indipendenza dei gestori di reti (trasmissione) nonché la promozione delle energie rinnovabili. Il rapporto dell'autunno 1998 sull'armonizzazione, presentato dalla Commissione al Consiglio e al Parlamento, ha attirato l'attenzione sulle difficoltà causate dalle differenze in materia di promozione delle energie rinnovabili e di tasse. È già pronto un progetto di direttiva in merito. L'UE prevede, inoltre, di aprire il mercato interno oltre le frontiere degli Stati dell'UE. Questi dovrebbe inglobare a medio termine gli Stati membri del sistema di interconnessione dell'UCPTE (Unione per il Coordinamento della Produzione e del Trasporto di Energia Elettrica) e a lungo termine anche gli Stati dell'Europa dell'Est.

52

Compatibilità del disciplinamento svizzero

La legge sul mercato dell'energia elettrica, ad eccezione del ritmo di apertura del mercato, è compatibile con la Direttiva CE concernente il mercato interno dell'energia elettrica. Se la legge entrerà in vigore nella sua forma attuale nel 2001, la Svizzera avrà un grado di apertura del mercato del 21 per cento (in seguito agli adeguamenti volontari e anticipati dei contratti con i grandi clienti già in atto, il grado di apertura effettivo è più elevato). Per lo stesso anno, la Direttiva CE esige, invece, un grado di apertura di almeno il 29 per cento. Le differenze tra la legge sul mercato dell'energia elettrica e la direttiva per quanto concerne il grado di apertura tenderanno ad assottigliarsi nel corso della fase di transizione. Già per il 2004, la legge prevede un grado di apertura uguale a quello della direttiva (circa il 34 %).

Nel 2006, il Parlamento europeo e il Consiglio esamineranno un'ulteriore apertura del mercato dell'energia elettrica sulla base delle esperienze raccolte. A questo proposito, la nostra legge si spinge oltre, poiché sancisce già oggi l'obiettivo di un'apertura integrale dopo 6 anni, ossia verosimilmente nel 2007.

6398

53

Procedura di notifica

Il disegno di legge sul mercato dell'energia elettrica è stato notificato il 4 maggio 1998 all'OMC, all'AELS e all'UE. Il termine entro il quale gli Stati dell'UE e dell'AELS potevano presentare i loro commenti è scaduto il 6 agosto 1998. L'Ufficio federale dell'economia esterna, incaricato della notifica, non ha ricevuto finora alcuna osservazione.

54

Confronto con singoli Stati dell'UE

541

Germania

La Germania ha messo in vigore il 29 aprile 1998 la legge per un nuovo disciplinamento del diritto dell'energia («Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts») istituendo così le basi legali per instaurare la concorrenza tra le energie di rete (elettricità e gas). La legge è composta di cinque articoli.

Il primo articolo, la legge sull'approvvigionamento di elettricità e gas, sostituisce la previgente legge sull'energia. Elimina i comprensori di approvvigionamento chiusi e altri ostacoli alla concorrenza nel settore dell'elettricità e del gas. Con l'entrata in vigore della legge, tutti i clienti possono scegliere liberamente i fornitori di energia elettrica in seno all'UE. Sono esclusi solo i produttori di energia degli Stati membri che non accordano ai fornitori tedeschi lo stesso accesso al mercato (reciprocità).

Tutte le aziende d'approvvigionamento di energia elettrica devono tenere contabilità separate per la produzione, la trasmissione e la distribuzione. I gestori di reti sono tenuti a distribuire senza discriminazioni attraverso le loro reti la corrente degli altri fornitori. Essi possono rifiutare simili transiti di energia elettrica solo se mancano le capacità o se il transito ostacola o impedisce le immissioni di corrente prodotta a partire da energie rinnovabili o abbinamento forza-calore. L'indennità di tale transito non è prescritta dalla legge, ma deve essere negoziata (accesso alla rete negoziato). L'importo non deve superare i prezzi fatturati a parti della propria azienda, a filiali o a imprese cui partecipano i gestori. La legge prevede la determinazione della retribuzione mediante convenzioni volontarie tra le associazioni economiche e l'industria dell'elettricità («Verbändevereinbarung»), riservando tuttavia al Governo la possibilità di emanare un'ordinanza speciale nel caso in cui la concorrenza non sia efficace. In alternativa all'accesso alla rete negoziato, alle aziende di erogazione cittadine è stata concessa fino al 2005 la possibilità di disciplinare l'accesso alla rete secondo il principio dell'acquirente unico (cfr. n. 121, fig. 11).

Il secondo articolo del nuovo diritto dell'energia abroga le disposizioni derogatorie in materia di diritto dei cartelli previste per l'industria dell'elettricità e del gas.

Il terzo articolo modifica leggermente la legge
sull'alimentazione di energia elettrica: l'obbligo di acquisto a prezzi fissi maggiorati di elettricità prodotta da energie rinnovabili è trasferito ai gestori di reti. La cosiddetta clausola di rigore è inoltre precisata e stabilisce che le immissioni di energia che superano il 5 per cento delle vendite finali dell'azienda d'approvvigionamento di energia tenuta all'acquisto possono essere trasferite al gestore della rete operante al livello superiore.

Il quarto articolo definisce le disposizioni transitorie volte soprattutto a favorire la trasformazione in energia della lignite della Germania orientale. I gestori di reti dei nuovi Länder possono rifiutare un transito di energia elettrica se quest'ultimo com6399

promette la produzione di corrente a partire dalla lignite. È inoltre prevista una clausola di reciprocità che permette di rifiutare l'accesso alla rete all'elettricità estera se il cliente interessato non può essere servito nemmeno nel Paese d'origine.

Il quinto articolo abroga la previgente legge sull'economia energetica e il regolamento tariffario del gas.

La «Verbändevereinbarung» del 22 maggio 1998 fissa essenzialmente i costi di utilizzazione della rete e dei diversi livelli di tensione. Fissa pure i costi di trasformazione e delle prestazioni legate al sistema (tenuta della frequenza e della tensione, gestione dell'azienda, eliminazione dei disturbi sulla rete). La convenzione prevede inoltre un importo forfettario annuo di distanza di 12,5 Pfennig per kilowatt e per chilometro a partire da una distanza di 100 chilometri in linea d'aria. La convenzione è valida sino alla fine di settembre 1999. Dalla primavera 1998 sono in corso negoziati per migliorarla introducendo un metodo di calcolo più trasparente e più semplice. Inoltre, la componente legata alla distanza dovrebbe essere eliminata. Infine, le quantità di energia che superano le forniture fissate per contratto devono essere fatturate a prezzi conformi al mercato, visto che finora gli acquisti supplementari erano fatturati a prezzi molto elevati e le reimmissioni erano indennizzate a prezzi molto bassi.

542

Francia

In Francia, la nuova legge sull'elettricità non ha potuto entrare in vigore entro il termine fissato dall'UE, ossia il 19 febbraio 1999. L'Assemblea nazionale ha adottato in prima lettura il progetto solo all'inizio di marzo 1999. Esso si fonda su una concezione molto ampia di servizio pubblico che ingloba la sicurezza e l'indipendenza di approvvigionamento, la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica, il rispetto dell'ambiente, la coesione sociale, lo sviluppo economico e il progresso tecnico. Il mandato di approvvigionamento costituisce la base per la pianificazione pluriennale e la procedura d'appalto conformemente alla Direttiva CE.

L'accesso alla rete deve essere non discriminatorio e disciplinato. Nell'ambito della distribuzione, occorre sancire nella legge l'obbligo di approvvigionamento per i clienti non idonei al mercato e un diritto all'energia per i piccoli consumatori economicamente deboli. Sarà istituita una nuova Commissione che garantisca il servizio pubblico. Tali compiti saranno finanziati mediante una tariffa non discriminatoria applicata alla trasmissione e alla distribuzione.

La gestione della rete di trasmissione è affidata a Electricité de France (EDF) che è pure tenuta ad accettare le immissioni di energie rinnovabili nella sua rete e a operare nel settore dell'utilizzazione razionale dell'elettricità. Le attività al di fuori della gestione della rete devono essere oggetto di una contabilità separata per impedire le sovvenzioni incrociate. L'apertura del mercato avverrà soltanto secondo le esigenze minime della Direttiva CE (1999: 26,5%). Secondo il progetto di legge, il Consiglio di Stato deve fissare le altre tappe dell'apertura. Per quanto concerne i clienti che non hanno accesso al mercato, l'EDF mantiene il monopolio di approvvigionamento. Le aziende di distribuzione non hanno accesso al mercato, mentre i gestori e gli utenti della rete sono sottoposti all'obbligo del contratto. La costruzione di una linea diretta necessita di un'autorizzazione che può essere negata in caso di violazione delle disposizioni del servizio pubblico.

6400

Secondo le disposizioni transitorie conformemente alla Direttiva CE (deroghe per «stranded costs») il progetto di legge prevede indennità a favore dell'EDF per contratti di acquisto di energia di punta con costi supplementari pari a circa 200 milioni di franchi nel 1999. Tali costi dovrebbero essere coperti entro il 2012. Il Governo ha inoltre previsto circa 12 miliardi di franchi per lo smantellamento dell'impianto Superphénix. Tali costi devono essere coperti dal fondo del Service Public. Il progetto di legge prevede inoltre la possibilità di denunciare i contratti di fornitura esistenti tra l'EDF e i clienti autorizzati al momento del rilascio dell'autorizzazione.

L'entrata in vigore della nuova legge sull'elettricità è prevista per il mese di giugno 1999.

543

Italia

Il 19 febbraio 1999, il Governo italiano ha adottato il decreto relativo alla liberalizzazione del mercato dell'elettricità. Analogamente alla Francia, il progetto definisce essenzialmente il futuro ruolo dell'ENEL (Ente nazionale per l'energia elettrica) conformemente alla Direttiva CE. Per principio, la produzione, l'importazione, l'acquisto e la vendita devono aprirsi al mercato. Nell'ambito della trasmissione, occorre istituire un'agenzia unica incaricata della trasmissione e del dispatching. La distribuzione è disciplinata da un sistema di concessioni.

L'agenzia gestisce la rete di trasmissione nazionale. È responsabile della sicurezza della rete, della gestione ordinaria e di diversi compiti connessi. Non può discriminare nessun utente della rete e deve garantire lo scambio d'informazioni con i gestori di reti degli altri Stati dell'UE. È tenuta a dare la priorità alle energie rinnovabili e all'elettricità prodotta in impianti di cogenerazione. L'ENEL, attuale proprietaria delle reti, deve trasferire all'agenzia senza indennizzo, 60 giorni dopo l'entrata in vigore del decreto, tutti gli attivi e la sua quota di debiti, ma non la proprietà delle reti né il personale necessario per l'esercizio. I proprietari non devono in nessun caso poter avere l'esclusiva o la priorità nell'utilizzazione degli impianti. Il ministro dell'industria fissa le parti della rete da trasferire all'agenzia. Tutte le linee di trasmissione con una tensione di 220 kV o superiore ne fanno parte a priori, le parti di rete con livelli di tensione situati tra 120 e 220 kV sono attribuite secondo la loro funzione alla rete di trasmissione. Gli attuali proprietari delle reti devono istituire, 180 giorni dopo l'entrata in vigore del decreto, una società per azioni comune cui saranno trasferiti tutti gli attivi e gli oneri. L'ENEL trasferirà all'agenzia i diritti e gli obblighi di acquisto di energia con i produttori indipendenti, ad eccezione dei contratti con fornitori esteri.

Per l'utilizzazione della rete, i produttori e gli importatori nonché i fornitori di prestazioni legate al sistema pagano una tassa che copre le spese generali ed è fissata in un decreto speciale. La tassa non dipende dalla distanza ed è parzialmente imputata ai consumatori. Ai grandi acquirenti sarà accordata una tassa decrescente.

L'agenzia deve
inoltre istituire un'azienda di diritto privato incaricata, secondo il modello dell'acquirente unico, di approvvigionare i clienti non idonei al mercato.

Inizialmente sarà aperto solo il 30 per cento del mercato, dal 2000 questa quota ammonterà al 40 per cento. Secondo il progetto, nessun produttore nazionale può controllare più del 50 per cento della produzione indigena. A tale scopo, entro il 1° gennaio 2003 l'ENEL deve trasferire a terzi almeno 15 000 MW dei suoi attuali 6401

59 000 MW di capacità di produzione. Il progetto prevede pure una clausola di reciprocità nei confronti dei produttori di altri Paesi.

Secondo le disposizioni transitorie concernenti l'accesso al mercato, a partire dall'entrata in vigore del decreto i seguenti attori sono considerati come clienti idonei: ­

le aziende di distribuzione in ragione dell'energia consumata dai clienti autorizzati,

­

i commercianti all'ingrosso che hanno contratti di vendita con clienti autorizzati,

­

le organizzazioni dichiarate idonee al mercato da altri Stati in ragione dell'energia consumata all'estero,

­

i consumatori finali che hanno consumato almeno 30 GWh l'anno precedente,

­

i gruppi di clienti di uno stesso Comune o di Comuni limitrofi che hanno consumato globalmente almeno 30 GWh l'anno precedente e il cui consumo annuo è di almeno 2 GWh per punto di consumo,

­

a partire dal 1° gennaio 2000, tutti i grandi consumatori il cui consumo è di almeno 20 GWh e i gruppi di clienti di uno stesso Comune o di Comuni limitrofi con un consumo globale di almeno 20 GWh e di almeno 1 GWh per punto di consumo,

­

a partire dal 1° gennaio 2002, tutti i grandi consumatori il cui consumo è di almeno 9 GWh e i gruppi di clienti di uno stesso Comune o di Comuni limitrofi con un consumo totale di almeno 20 GWh e di almeno 1 GWh per punto di consumo. Per tutti gli altri gruppi di clienti vale un consumo minimo globale di 40 GWh e di almeno 1 GWh per punto di consumo.

Il ministro dell'industria può adottare criteri più ampi se il progetto attuale non permette di aprire il mercato del 30 per cento il 19 febbraio 1999, del 35 per cento il 1° gennaio 2000 e del 40 per cento il 1° gennaio 2002.

6402

Applicazione della Direttiva CE concernente il mercato interno dell'elettricità in quattro Paesi scelti (stato: maggio 1999) Germania

Legislazione Autorizzazione produzione Accesso trasmissione

in vigore procedura di autorizzazione accesso alla rete negoziato (nTPA) Accesso distribuzione accesso alla rete negoziato (nTPA), opzione acquirente unico (aziende cittadine, limitato nel tempo) Criteri di nessun criterio autorizzazione (tutti consuma(consumo minimo tori autorizzati) annuo) Apertura del mercato 100 % Promozione delle energie rinnovabili

Reciprocità Norme transitorie (concernenti «stranded costs»)

Servizio pubblico

Tavola 9

Francia

Italia

Austria

in preparazione procedura di gara di appalto accesso alla rete disciplinato (rTPA)

in preparazione procedura di autorizzazione accesso alla rete disciplinato (rTPA) accesso alla rete disciplinato (rTPA) e acquirente unico (clienti non autorizzati)

in vigore procedura di autorizzazione accesso alla rete disciplinato (rTPA) accesso alla rete disciplinato (rTPA)

inizialmente: 100 GWh

30 GWh (inclusi 1999: 40 GWh i consorzi di 2000: 20 GWh consumatori) 2003: 9 GWh

Inizialmente: 26 % obbligo di ac- obbligo di quisto delle acquisto AAE secondo la dell'EDF, legge sull'alisussidi per immentazione di pianti a energia (retribu- biomassa zione percentuale rispetto al prezzo al consum. finale) sì sì sì (norme dero- sì (obbligo gatorie per le di acquisto e cocentrali di tra- sti futuri sformazione in Superphénix, energia della li- ca. 5 mia gnite della Ger- di frs.)

mania orientale)

30 %, dal 2002: 40 % obbligo di acquisto a prezzi fissi, obbligo di una produzione minima del 20 % di energie rinnovabili

1999: 27 % dal 2003: 50 % sostegno finanziario. Iniz.: obbligo di acquisto del 3 %

sì nessuna

sì sì (INA, ca. 4 mia di frs.)

obbligo di allacciamento, priorità di immissione per corrente prodotta con energie rinnovabili e da impianti di cogenerazione

obbligo di allacciamento, priorità di immissione per corrente prodotta con energie rinnovabili e da impianti di cogenerazione, tariffa unitaria per clienti non autorizzati

parità di trattamento per tutti i consumatori, obbligo di allacciamento alla rete, priorità di immissione per corrente prodotta con energie rinnovabili e da impianti di cogenerazione

concezione ampia di servizio pubblico: tariffa, accesso alla rete, promozione delle energie rinnovabili, coesione sociale, sicurezza dell'approv., prezzi, protezione ambientale

6403

6

Basi giuridiche

61

Costituzionalità

Le seguenti considerazioni si fondano essenzialmente sul parere dell'Ufficio federale di giustizia del 23 ottobre 1996 concernente le competenze costituzionali della Confederazione nel settore dell'energia elettrica (con una bibliografia).

611

Competenze federali nel settore della produzione di energia elettrica

Per quanto riguarda la produzione di energia elettrica la Confederazione dispone di competenze legislative globali nel campo dell'energia nucleare (art. 24quinquies Cost.17) e di una competenza limitata nel campo dello sfruttamento delle forze idriche (art. 24bis Cost.). Per altri tipi di produzione può emanare principi sulla base dell'articolo 24octies capoverso 2 Cost. Può invece disciplinare in dettaglio la distribuzione di energia elettrica dal produttore a terzi in base all'articolo 24quater capoverso 1 Cost.

Su questa base costituzionale la Confederazione è quindi autorizzata in particolare ad attuare quanto segue: ­

in virtù dell'articolo 24quater capoverso 1 Cost. e indipendentemente dal tipo di produzione, emanare prescrizioni tariffarie e disposizioni riguardanti la presentazione del bilancio delle aziende in relazione alla distribuzione di energia elettrica nonché in merito all'ammissibilità di altre attività o finanziamenti trasversali;

­

in virtù dell'articolo 24quinquies Cost., disciplinare dettagliatamente nell'ambito dell'energia nucleare tutti i settori della produzione (inclusi gli aspetti economici);

­

nell'ambito dello sfruttamento delle forze idriche, in base alla sua competenza di legiferare sui principi in virtù dell'articolo 24bis capoverso 1 Cost., imporre condizioni alle aziende che hanno ottenuto una concessione cantonale (per es. in relazione alla contabilità, al controllo, all'indipendenza da influssi politici);

­

in base all'articolo 24octies capoverso 2 Cost., prevedere l'obbligo di acquistare energia elettrica prodotta da impianti di autoapprovvigionamento e disciplinare almeno a grandi linee le modalità tecniche ed economiche.

612

Competenze federali nei settori della trasmissione e della distribuzione di energia elettrica ai consumatori finali

L'articolo 24quater capoverso 1 Cost. attribuisce alla Confederazione una competenza legislativa globale nell'ambito della trasmissione e della distribuzione dell'energia elettrica. Essa dispone quindi di un margine d'azione assai esteso. Nel rispetto delle

17

Cfr. tavola sinottica Costituzione vigente/nuova Cost. nel n. 201.1, tavola 8.

6404

condizioni imposte agli interventi sui diritti fondamentali, la Confederazione può in particolare: ­

instaurare un monopolio della trasmissione completo o parziale, gestirlo direttamente o cederlo a terzi in concessione;

­

emanare prescrizioni sulle tariffe dell'energia elettrica e della trasmissione, la formazione delle tariffe o il controllo delle stesse;

­

emanare prescrizioni riguardanti la struttura delle aziende attive nella trasmissione e nella distribuzione di energia elettrica, i loro settori d'attività, la contabilità, la loro indipendenza da influssi politici o la distribuzione degli utili ai titolari;

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adottare prescrizioni riguardanti l'approvvigionamento uniforme (nel senso dell'allacciamento alle linee di trasmissione) e il buon funzionamento degli impianti;

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prevedere l'obbligo di fornire a terzi l'elettricità (Third Party Access).

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Diritti fondamentali costituzionali e loro limitazione

In relazione con l'emanazione di prescrizioni sul mercato dell'elettricità, rivestono una particolare importanza i diritti fondamentali costituzionali della garanzia della proprietà e della libertà di commercio e d'industria. Si tratta innanzitutto di stabilire se l'obbligo di istituire una Società svizzera dei gestori di reti e l'obbligo di garantire a terzi il transito di energia elettrica sulle proprie reti costituiscono la fattispecie dell'espropriazione.

La proprietà è garantita in virtù dell'articolo 22ter capoverso 1 della Costituzione federale. Entro i limiti delle sue competenze costituzionali e nell'interesse pubblico, la Confederazione può prevedere, in via legislativa, l'espropriazione e restrizioni della proprietà (cpv. 2). In caso di espropriazione o di restrizione della proprietà equivalente a una espropriazione, è dovuta piena indennità (cpv. 3).

La garanzia della proprietà tutela la proprietà nel senso dei diritti reali, ma anche i diritti reali limitati, il possesso, determinati diritti obbligatori (contrattuali), i diritti immateriali nonché i cosiddetti diritti acquisiti. Questi ultimi sono da un lato diritti preesistenti o storici, dall'altro pretese patrimoniali in particolare nell'ambito del diritto dei funzionari o delle assicurazioni sociali e diritti derivanti da concessioni nella misura in cui siano stati conferiti o acquisiti con la garanzia della loro validità giuridica.

L'articolo 31 capoverso 1 Cost. garantisce la libertà di commercio e d'industria con riserva delle disposizioni restrittive della stessa Costituzione e della legislazione fondata su di essa.

La libertà di commercio e d'industria tutela la libera attività professionale, orientata sulla concorrenza, di privati che possono essere persone fisiche o giuridiche secondo il diritto privato. Tutela segnatamente la libera scelta della forma di impresa e dello stabilimento, la libera istituzione delle condizioni aziendali e le relazioni commerciali con i fornitori, i clienti, i partner e i concorrenti nonché la libera scelta dei mezzi di produzione.

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Le aziende pubbliche e le unità amministrative non possono, di norma, appellarsi alla libertà di commercio e d'industria, salvo nel caso in cui lavorino e siano interessate come i privati. Allo stesso modo un'azienda privata non può avvalersi di questo diritto fondamentale nella misura in cui adempia compiti pubblici. Ciò vale in particolare per le aziende di approvvigionamento di energia elettrica.

Secondo l'articolo 31 capoverso 2 secondo periodo Cost., le regalie cantonali sono riservate rispetto alla libertà di commercio e d'industria. Si tratta generalmente di regalie storiche come la regalia del sale, quella delle miniere o la regalia della caccia, della pesca o dell'energia idraulica. In questi settori, l'attività privata è vietata o può essere esercitata solo in virtù di una concessione statale. Spetta al legislatore cantonale determinare le regalie che intende rivendicare. La riserva formulata dall'articolo 31 capoverso 2 secondo periodo Cost. tutela i Cantoni nel settore delle regalie dall'obiezione di violare la libertà di commercio e d'industria garantita a livello costituzionale. Per contro, non impedisce alla Confederazione di legiferare, nei limiti delle sue competenze, nei settori finora sottoposti a monopoli cantonali o comunali in talune regioni della Svizzera.

Per limitare i diritti fondamentali è necessaria una base legale formale. A livello federale, è necessaria una disposizione corrispondente in una legge federale o in un decreto federale di obbligatorietà generale. Una simile limitazione deve inoltre essere motivata da un interesse pubblico. Possono essere motivi di polizia come la sanità, l'ordine pubblico, la quiete e la sicurezza, la fiducia nelle relazioni commerciali, la moralità ecc. L'interesse pubblico può anche consistere nel perseguimento di obiettivi fissati dalla Costituzione stessa come la pianificazione del territorio, la protezione dell'ambiente, la politica energetica, la costruzione d'infrastrutture ecc.

Va inoltre rispettato il principio della proporzionalità. Tale principio esige in particolare che per raggiungere l'obiettivo fissato è necessario e idoneo un provvedimento statale e la limitazione dei diritti individuali connessa al provvedimento non deve essere tanto grave da non essere più proporzionata all'obiettivo perseguito (proporzionalità in
senso stretto).

Nel caso presente, l'esigenza di una base legale è rispettata con l'emanazione della legge sul mercato dell'energia elettrica. Anche l'interesse pubblico può essere sufficientemente motivato per quanto concerne le violazioni dei diritti fondamentali. Ciò concerne, da un lato, l'istituzione di una Società svizzera dei gestori di reti che dal profilo giuridico e organizzativo è indipendente dai settori della produzione e della distribuzione della corrente e permette quindi il transito non discriminatorio e la concorrenza sui mercati situati a monte e a valle. Per gli stessi motivi sussiste un interesse pubblico nella separazione contabile dei settori di mercato dei gestori della rete di distribuzione e nel loro obbligo di garantire il transito. D'altro lato, la separazione e l'accesso alla rete disciplinato permettono di garantire la trasparenza in materia di costi per quanto concerne la rimunerazione del transito.

Infine, i provvedimenti statali proposti con la legge sul mercato dell'energia elettrica rispondono pure al principio della proporzionalità poiché sono necessari e idonei per raggiungere gli obiettivi di un mercato dell'energia elettrica basato sulla concorrenza e non vanno al di là di quello che deve essere ragionevolmente fatto per raggiungere tali obiettivi. La separazione giuridica e organizzativa mediante l'istituzione di una Società svizzera dei gestori di reti permette di garantire la trasparenza dei costi in misura ben maggiore rispetto a una semplice separazione contabile e contribuisce in tal modo ad evitare le sovvenzioni incrociate e le distorsioni della concorrenza. L'istituzione di un monopolio può essere considerata accettabile per i 6406

proprietari delle reti di trasmissione che devono mettere a disposizione della società la loro infrastruttura. Anche l'obbligo di garantire il transito a livello delle reti di distribuzione risponde al principio della proporzionalità. Senza tale obbligo, si potrebbero creare le condizioni di mercato solo costruendo linee parallele, operazione inopportuna sia per motivi di pianificazione del territorio sia per i costi. L'intervento nella libertà di commercio e d'industria e nella garanzia della proprietà è perciò giustificato.

Da ultimo, le disposizioni legali concernenti l'istituzione di un monopolio nell'ambito della rete di trasmissione adempiono anche le esigenze di neutralità sul piano della concorrenza degli interventi statali, poiché l'obbligo di una separazione giuridica e organizzativa concerne nella stessa misura tutti i proprietari di reti di trasmissione.

Né l'obbligo di garantire il transito né l'obbligo di istituire una Società svizzera dei gestori di reti rispondono alla fattispecie dell'espropriazione o della restrizione della proprietà equivalente all'espropriazione. A livello della distribuzione, i proprietari possono continuare a utilizzare le reti, anche se l'approvvigionamento dei loro clienti ha la priorità rispetto al transito di corrente per terzi. Essi ricevono inoltre un'indennità per tale transito. Lo stesso vale per la Società svizzera dei gestori di reti. I proprietari delle reti di trasmissione devono mettere le loro reti a disposizione della Società dietro rimunerazione. Se la Confederazione dovesse accordare alla Società il diritto di espropriazione, sono determinanti le disposizioni della legge federale sull'espropriazione18.

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Delega di competenze legislative

La legge sul mercato dell'energia elettrica contiene diverse norme di delega per emanare ordinanze. Il nostro Consiglio potrà in tal modo completare la legge mediante ordinanze, da essa nei limiti fissati. Secondo il diritto costituzionale, simili deleghe devono limitarsi a un determinato oggetto, non possono quindi essere illimitate. Le competenze legislative della legge sul mercato dell'energia elettrica soddisfano questa esigenza e la legge ne precisa sufficientemente il contenuto, lo scopo e la portata. La competenza di emanare ordinanze attribuita al Consiglio federale soddisfa il principio di determinatezza ed è quindi sufficientemente definita nella Costituzione federale.

L'articolo 23 capoverso 4 della legge sul mercato dell'energia elettrica prevede inoltre una possibilità limitata di sottodelegare. Il nostro Consiglio potrà quindi delegare all'UFE l'emanazione di prescrizioni tecniche o amministrative.

18

RS 711

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Forma dell'atto

Secondo l'articolo 5 capoverso 1 della legge del 23 marzo 1962 sui rapporti fra i Consigli (LRC; RS 171.11), gli atti legislativi di durata illimitata che contengono norme di diritto sono emanati in forma di legge.

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Indice Compendio

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1 Parte generale 11 Situazione iniziale 111 Motivazione e contesto generale dell'apertura del mercato nel settore dell'energia elettrica 112 Obiettivi dell'apertura del mercato 113 Condizioni quadro della politica energetica 114 Sviluppi a livello internazionale 115 Struttura e caratteristiche del mercato svizzero dell'energia elettrica 115.1 Struttura 115.2 Produzione di elettricità in Svizzera 115.3 Importanza finanziaria del mercato dell'elettricità 115.4 Posizione delle aziende svizzere negli scambi internazionali di energia 115.5 Struttura del consumo di elettricità in Svizzera 115.6 Prezzi dell'elettricità in Svizzera 12 Principali caratteristiche dell'apertura del mercato nel settore dell'energia elettrica 121 Modello di accesso al mercato 122 Ritmo di apertura dei mercati, criteri di accesso 123 Società svizzera dei gestori di reti, separazione delle reti di distribuzione 124 Obblighi di servizio pubblico 125 Protezione dell'ambiente, obiettivi di politica energetica 13 Ripercussioni dell'apertura del mercato 131 Riflessioni sull'evoluzione dei prezzi 132 Ripercussioni economiche 133 Ripercussioni sulla produzione indigena di energia elettrica 134 Ripercussioni sulla struttura del mercato dell'energia elettrica 135 Ripercussioni sul consumo energetico e sull'ambiente 136 Ripercussioni sulla politica regionale 137 Ripercussioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento 138 Valutazione delle ripercussioni 14 Rapporto con la legislazione in materia di concorrenza e di energia 141 Legge sui cartelli 142 Legge sulla sorveglianza dei prezzi 143 Legge federale contro la concorrenza sleale 144 Legge sull'energia 144.1 Impianti produttori di elettricità alimentati con combustibili fossili (art. 6 LEne) 144.2 Condizioni di raccordo per produttori indipendenti (art. 7 LEne) 144.3 Promovimento della produzione di energia elettrica mediante energie rinnovabili (art. 13 LEne) 145 Tasse sull'energia

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146 Coordinamento e semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani 6361 147 Legge sulle forze idriche e legge sulla protezione delle acque 6361 148 Legge sull'approvvigionamento del Paese, legge sull'energia nucleare e legge sul CO2 6362 149 Responsabilità civile in materia di impianti di accumulazione 6363 15 Rapporto con il diritto cantonale 6364 16 Risultati della procedura preliminare 6366 161 Lavori preliminari 6366 162 Progetto messo in consultazione 6366 163 Risultati della procedura di consultazione 6367 164 Rielaborazione del progetto posto in consultazione 6369 165 Trattazione degli interventi parlamentari 6369 2 Parte speciale: commento alle singole disposizioni

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3 Ripercussioni 31 Confederazione 311 Ripercussioni finanziarie 312 Ripercussioni sull'effettivo del personale 32 Cantoni e Comuni 321 Ripercussioni finanziarie 322 Ripercussioni sull'effettivo del personale 33 Ripercussioni a livello informatico

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4 Programma di legislatura

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5 Rapporto con il diritto europeo 51 Disciplinamento dell'Unione europea 52 Compatibilità del disciplinamento svizzero 53 Procedura di notifica 54 Confronto con singoli Stati dell'UE 541 Germania 542 Francia 543 Italia

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6 Basi giuridiche 61 Costituzionalità 611 Competenze federali nel settore della produzione di energia elettrica 612 Competenze federali nei settori della trasmissione e della distribuzione di energia elettrica ai consumatori finali 613 Diritti fondamentali costituzionali e loro limitazione 62 Delega di competenze legislative 63 Forma dell'atto

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Legge sul mercato dell'energia elettrica (LMEE) (Disegno)

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