Decreto federale

Disegno

che autorizza il Consiglio federale ad accettare emendamenti all'Accordo europeo del 1° luglio 1970 relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) e al suo allegato del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 85 numero 2 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 5 maggio 19991, decreta:

Art. 1 Il Consiglio federale è autorizzato ad accettare e approvare emendamenti all'accordo e al suo allegato, per quanto non siano sottoposti al referendum in materia di trattati internazionali.

Art. 2 1

Il presente decreto, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore del decreto; esso è valido per 15 anni.

1442

1

FF 1999 5052

1999-4502

5059