Termine di referendum: 23 dicembre 1999

Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) del 2 settembre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 130 della Costituzione federale; visto il rapporto del 28 agosto 19961 della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale; visto il parere del Consiglio federale del 15 gennaio 19972, decreta:

Titolo primo: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto e principi della legge

1

La Confederazione riscuote a ogni stadio del processo di produzione e di distribuzione un'imposta generale sul consumo con deduzione dell'imposta precedente (imposta sul valore aggiunto, IVA).

2

La riscossione viene in particolare effettuata secondo il principio della neutralità concorrenziale con computo dell'imposta precedente, nonché tenendo conto della trasferibilità dell'imposta e della redditività della riscossione.

Art. 2

Rapporto con il diritto cantonale

I Cantoni e i Comuni non possono gravare con imposte dello stesso genere ciò che la presente legge grava dell'imposta sul valore aggiunto o dichiara esente oppure esclude dall'imposta (art. 134 Cost.). Le imposte sui diritti di entrata e i diritti di mutazione non sono imposte dello stesso genere.

Art. 3 1

2

1 2

Nozione di «territorio svizzero» ed «estero»

Per «territorio svizzero» s'intendono: a.

il territorio della Svizzera, esclusi i distretti franchi (punti franchi e porti franchi);

b.

i territori esteri conformemente alle convenzioni internazionali.

Gli altri territori sono considerati «estero».

FF 1996 V 581 FF 1997 II 306

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1999-5041

Imposta sul valore aggiunto. LF

3 Finché le valli di Samnaun e di Sampuoir sono escluse dal territorio doganale svizzero, in queste due valli la presente legge si applica soltanto alle prestazioni di servizi e alle prestazioni del settore alberghiero e della ristorazione. Le perdite di imposta che ne risultano per la Confederazione devono essere compensate dai Comuni di Samnaun e di Tschlin; si tiene debitamente conto del risparmio dovuto alle minori spese di riscossione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli d'intesa con i Comuni di Samnaun e di Tschlin.

Art. 4

Indicizzazione

Il Consiglio federale decide in merito all'adeguamento degli importi espressi in franchi negli articoli 9, 21, 23-25, 27, 28, 38 e 59 allorquando l'indice nazionale dei prezzi al consumo è aumentato di oltre il 30 per cento dall'ultimo adeguamento.

Titolo secondo: Imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero Capitolo 1: Oggetto dell'imposta Sezione 1: Operazioni imponibili Art. 5

Principio

Soggiacciono all'imposta le seguenti operazioni eseguite da contribuenti, a condizione che esse non siano espressamente escluse dall'imposta (art. 18): a.

le forniture di beni effettuate a titolo oneroso sul territorio svizzero;

b.

le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso sul territorio svizzero;

c.

il consumo proprio sul territorio svizzero;

d.

l'ottenimento a titolo oneroso di prestazioni di servizi di imprese con sede all'estero.

Art. 6

Fornitura di beni

1

Vi è fornitura di un bene quando viene trasferito il potere di disporne economicamente in nome proprio.

2

Vi è parimenti fornitura: a.

quando un bene sul quale sono stati eseguiti lavori è consegnato, anche se non è stato modificato, ma semplicemente esaminato, verificato, regolato, controllato nel suo funzionamento o sottoposto a un qualsiasi altro trattamento;

b.

quando un bene è messo a disposizione per l'uso o il godimento.

3

Sono considerati beni le cose mobili e immobili nonché l'energia elettrica, il gas, il calore, il freddo e simili.

4

Se qualcuno si è impegnato all'esecuzione di lavori su di un bene, e fa eseguire, in tutto o in parte, tali lavori da un terzo (subappaltante), vi è fornitura fra il terzo e lui stesso, come pure fra lui stesso e il suo cliente (mandante, committente dei lavori).

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Imposta sul valore aggiunto. LF

Art. 7

Prestazione di servizi

1

Si considera prestazione di servizi ogni prestazione che non costituisce fornitura di un bene.

2

Vi è parimenti prestazione di servizi quando: a.

valori e diritti immateriali vengono ceduti, anche nel caso in cui non sono rappresentati da un titolo;

b.

non si fa un atto o si tollera un atto o una situazione.

Art. 8

Fornitura di beni e prestazione di servizi in virtù di una legge

Si considerano forniture di beni e prestazioni di servizi anche quelle che avvengono in virtù di una legge o su ordine di un'autorità.

Art. 9

Consumo proprio

1

Vi è consumo proprio quando il contribuente preleva durevolmente o temporaneamente dalla sua impresa beni o loro parti costitutive che gli hanno dato diritto a una deduzione totale o parziale dell'imposta precedente, e quando:

2

a.

li utilizza per scopi estranei all'impresa, in particolare per il suo uso privato o per l'uso del suo personale;

b.

li utilizza per un'attività esclusa dall'imposta;

c.

li destina a uno scopo gratuito (fanno eccezione i regali sino a 300 franchi per destinatario e per anno e i campioni di merci per scopi dell'impresa), o

d.

sui quali egli ha ancora il potere di disporre al momento della fine dell'assoggettamento all'imposta.

Vi è inoltre consumo proprio, quando il contribuente: a.

esegue o fa eseguire lavori su costruzioni nuove o esistenti, destinate all'alienazione a titolo oneroso o alla messa a disposizione per l'uso o il godimento (art. 18 n. 20 e 21) senza avere optato per l'imposizione; fanno eccezione i lavori usuali di pulizia, di riparazione e di manutenzione effettuati dal contribuente o dai suoi dipendenti;

b.

esegue simili lavori per scopi privati o per un'attività esclusa dall'imposta, per l'imposizione della quale non ha optato.

3

Vi è inoltre consumo proprio se in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito di un patrimonio o di una parte di esso il contribuente destinatario della fornitura o prestazione di servizi non la utilizza per uno scopo imponibile conformemente all'articolo 38 capoverso 2.

4

Il consumo proprio di servizi non è imponibile. Sono fatte salve l'imposizione secondo il capoverso 3 e l'imposizione delle prestazioni di servizi il cui ottenimento per uno degli scopi previsti dal capoverso 1 lettere a-d ha dato diritto alla deduzione totale o parziale dell'imposta precedente.

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Imposta sul valore aggiunto. LF

5

Se mutano le circostanze, l'imposta pagata precedentemente sul consumo proprio può essere dedotta ai sensi dell'articolo 42.

Art. 10

Prestazione di servizi di imprese con sede all'estero

Il destinatario contribuente ai sensi dell'articolo 24 deve assoggettare all'imposta l'ottenimento di una prestazione di servizi purché: a.

si tratti di una prestazione di servizi secondo l'articolo 14 capoverso 3 che un'impresa non contribuente sul territorio svizzero e con sede all'estero fornisce sul territorio svizzero, sempreché detta impresa non opti per l'imposizione ai sensi dell'articolo 27, oppure

b.

si tratti di un'altra prestazione di servizi imponibile ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 che il destinatario con sede sul territorio svizzero riceve dall'estero e impiega o utilizza sul territorio svizzero.

Art. 11

Fornitura di beni e prestazione di servizi in caso di rappresentanza

1

Chi esegue forniture o prestazioni di servizi espressamente in nome e per conto del rappresentato, di modo che l'operazione si svolge direttamente fra il rappresentato e il terzo, è considerato solo come mediatore.

2

Se in caso di fornitura o prestazione di servizi il rappresentante agisce per conto di terzi, ma non espressamente in nome del rappresentato, vi è fornitura o prestazione di servizi sia fra il rappresentato e il rappresentante, sia fra quest'ultimo e il terzo.

3

In caso di commissione vi è fornitura di beni sia fra il committente e il commissionario, sia fra quest'ultimo e il terzo. In caso di commissione per la vendita è fornitore il committente e, in materia di commissione per la compera, il commissionario.

4 In caso di fornitura di beni nell'ambito di vendite all'asta nel commercio di oggetti d'arte e d'antiquariato, la prova della semplice mediazione è considerata fornita quando il banditore:

a.

riceve, prima dell'inizio della vendita all'asta, il mandato scritto di vendere i beni in questione in nome e per conto di un terzo;

b.

rende espressamente noto agli interessati che i beni in questione sono messi in vendita in nome e per conto di terzi.

Art. 12

Delimitazione tra fornitura di beni e prestazione di servizi

Per evitare doppie imposizioni, lacune di imposizione o distorsioni della concorrenza, il Consiglio federale può disciplinare la delimitazione tra la fornitura di beni e la prestazione di servizi in deroga agli articoli 6 e 7.

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Imposta sul valore aggiunto. LF

Sezione 2: Luogo delle operazioni imponibili Art. 13

Luogo della fornitura di beni

È considerato luogo della fornitura quello: a.

in cui si trova il bene al momento del trasferimento del potere di disporne economicamente, della consegna o della messa a disposizione per l'uso o il godimento;

b.

dal quale inizia il trasporto o la spedizione del bene a destinazione dell'acquirente o, su suo ordine, a destinazione di un terzo.

Art. 14

Luogo della prestazione di servizi

1

Fatti salvi i capoversi 2 e 3, si considera luogo della prestazione di servizi il luogo in cui il prestatore ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa a partire dai quali la prestazione di servizi viene effettuata, oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo dal quale svolge la sua attività.

2

È considerato luogo della prestazione di servizi: a.

per prestazioni di servizi relative a un fondo (amministrazione o stima dei beni immobiliari, prestazioni di servizi in relazione con l'acquisto o la costituzione di diritti reali immobiliari, prestazioni di servizi in relazione con la preparazione o il coordinamento di lavori immobiliari quali lavori d'architettura e d'ingegneria): il luogo in cui si trova il fondo;

b.

per prestazioni di trasporto: il paese in cui è effettuato il tragitto. In caso di trasporti transfrontalieri il Consiglio federale può decidere che brevi tragitti sul territorio svizzero sono considerati effettuati all'estero e viceversa;

c.

per attività accessorie ai trasporti, quali operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e attività analoghe: il luogo in cui il prestatore le esegue di volta in volta effettivamente;

d.

per prestazioni artistiche, scientifiche, didattiche, sportive, di intrattenimento e analoghe, comprese le prestazioni dell'organizzatore: il luogo in cui il prestatore svolge di volta in volta esclusivamente o prevalentemente la sua attività;

e.

per prestazioni di servizi nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo e dell'aiuto umanitario: il luogo cui la prestazione di servizi è destinata.

3

È considerato luogo delle seguenti prestazioni di servizi quello nel quale il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa per i quali vengono effettuate le prestazioni, oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo dal quale svolge la sua attività: a.

cessione e concessione di diritti su beni immateriali e di diritti analoghi;

b.

prestazioni nel settore pubblicitario;

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c.

prestazioni di consulenti, gestori patrimoniali, fiduciari, uffici di incasso, ingegneri, uffici di studio, avvocati, notai (fatto salvo il cpv. 2 lett. a), periti contabili, interpreti e traduttori, prestazioni di servizi nell'ambito della conduzione aziendale nonché altre prestazioni analoghe;

d.

elaborazione di dati, messa a disposizione di informazioni e prestazioni di servizi analoghe;

e.

prestazioni di servizi di telecomunicazione;

f.

rinuncia totale o parziale allo svolgimento di un'attività commerciale o professionale o all'esercizio di un diritto menzionato nel presente capoverso;

g.

prestito di personale;

h.

operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, comprese operazioni di riassicurazione, esclusa la locazione di cassette di sicurezza.

Art. 15

Luogo del consumo proprio

È considerato luogo del consumo proprio: a.

nei casi previsti dall'articolo 9 capoverso 1, il luogo in cui si trova il bene al momento del suo prelievo;

b.

nei casi previsti dall'articolo 9 capoverso 2, il luogo in cui si trova la costruzione;

c.

nei casi previsti dall'articolo 9 capoverso 3, il luogo nel quale il bene o la prestazione di servizi abbandona il settore imponibile dell'impresa.

Art. 16

Deroghe al luogo delle operazioni imponibili

Per evitare doppie imposizioni, lacune di imposizione o distorsioni della concorrenza il Consiglio federale può stabilire il luogo dell'operazione imponibile in deroga agli articoli 13-15.

Sezione 3: Operazioni escluse dall'imposta Art. 17

Principio

Se un'operazione è esclusa dall'imposta e non si è optato per la sua imposizione ai sensi dell'articolo 26, l'imposta sulle forniture e sull'importazione di beni, nonché sulle prestazioni di servizi utilizzate per l'esecuzione sul territorio svizzero o all'estero di tale operazione, non può essere dedotta a titolo d'imposta precedente.

Art. 18

Elenco delle operazioni escluse

Sono esclusi dall'imposta: 1. il trasporto di beni che sottostanno ai servizi riservati in conformità della legislazione postale; è invece imponibile la posta pacchi;

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Imposta sul valore aggiunto. LF

2. le cure ospedaliere e le cure mediche in ospedali nell'ambito della medicina umana, comprese le operazioni a esse strettamente connesse, fornite da ospedali come pure da centri medici e diagnostici. La fornitura di protesi e di apparecchi ortopedici fabbricati in proprio o acquistati è considerata fornitura imponibile; 3. le cure mediche nell'ambito della medicina umana prestate da medici, dentisti, psicoterapeuti, chiropratici, fisioterapisti, naturopati, levatrici, infermieri o da persone che esercitano professioni analoghe, purché chi presta i servizi disponga della relativa autorizzazione; il Consiglio federale disciplina i dettagli. La fornitura di protesi e di apparecchi ortopedici fabbricati in proprio o acquistati è considerata fornitura imponibile; 4. i servizi di cura prestati da infermieri, assistenti di cura, organizzazioni Spitex o case di cura, purché siano stati prescritti da un medico; 5. le forniture di organi umani da parte di istituzioni riconosciute a livello medico e da ospedali, nonché la fornitura di sangue umano intero da parte di titolari dell'apposita licenza; 6. le prestazioni di servizi da parte di associazioni i cui membri esercitano le professioni menzionate nel numero 3, purché tali prestazioni siano fornite proporzionalmente e al prezzo di costo ai membri, per consentire loro l'immediato esercizio della propria attività; 7. il trasporto di persone malate, ferite o invalide in mezzi di trasporto appositamente attrezzati; 8. le operazioni effettuate da istituzioni di assistenza, aiuto e sicurezza sociali, le operazioni effettuate da organizzazioni di utilità pubblica di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex) e da case per anziani, case di riposo e case di cura; 9. le operazioni di assistenza all'infanzia e alla gioventù effettuate da istituzioni appositamente attrezzate; 10. le operazioni strettamente vincolate al promovimento della cultura e alla formazione dei giovani effettuate da istituzioni di utilità pubblica nell'ambito di scambi di giovani. Sono giovani ai sensi di questa disposizione tutte le persone sino al compimento di 25 anni di età; 11. le operazioni nell'ambito dell'educazione dell'infanzia e della gioventù, dell'insegnamento, della formazione, del perfezionamento e della riqualificazione professionale, compreso l'insegnamento impartito da
insegnanti privati e scuole private, nonché di corsi, conferenze e altre manifestazioni di natura scientifica o istruttiva; sono invece imponibili le prestazioni di vitto e alloggio in relazione a queste operazioni. L'attività di conferenziere non sottostà all'imposta, indipendentemente dal fatto che l'onorario sia versato al conferenziere o al suo datore di lavoro; 12. la messa a disposizione di personale da parte di istituzioni religiose o filosofiche senza scopo lucrativo, per la cura dei malati, la previdenza e la sicurezza sociali, l'assistenza all'infanzia e alla gioventù, l'educazione e l'istruzione, nonché per il culto, la beneficenza e scopi d'utilità pubblica; 6428

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13. le operazioni fornite ai propri membri, contro pagamento di contributi stabiliti in conformità degli statuti, da parte di istituzioni senza scopo lucrativo che perseguono obiettivi di natura politica, sindacale, economica, religiosa, patriottica, filosofica, filantropica, culturale o civica; 14. le prestazioni di servizi culturali fornite direttamente al pubblico, nella misura in cui viene richiesta una determinata controprestazione, nei seguenti settori: a. rappresentazioni teatrali, musicali e coreografiche nonché proiezioni cinematografiche; b. spettacoli di attori, musicisti, ballerini e altri artisti esecutori, nonché di baracconisti, compresi i giochi d'abilità; c. visite di musei, gallerie, monumenti, luoghi storici, nonché di giardini botanici e zoologici; d. prestazioni di servizi da parte di biblioteche, archivi e altri centri di documentazione, segnatamente la consultazione di testi, registrazioni di suoni e di immagini nei loro locali; sono tuttavia imponibili le forniture di beni (compresa la messa a disposizione) di simili istituzioni; 15. le controprestazioni richieste in caso di manifestazioni sportive, compresi i diritti di partecipazione a dette manifestazioni (p. es. la tassa di iscrizione) e le prestazioni annesse; 16. le prestazioni di servizi culturali e le forniture di opere d'arte da parte degli autori, come scrittori, compositori, cineasti, pittori e scultori, nonché le prestazioni di servizi degli editori e delle società di riscossione per la diffusione di queste opere; 17. le operazioni in caso di manifestazioni (come vendite di beneficenza o mercatini dell'usato) effettuate da istituzioni che svolgono attività escluse dall'imposta nei settori della cura ai malati, dell'assistenza, dell'aiuto e della sicurezza sociali, dell'assistenza all'infanzia e alla gioventù e dello sport non praticato a scopo lucrativo, e da organizzazioni di utilità pubblica di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex) e da case per anziani, case di riposo e case di cura, purché tali operazioni siano intese a procurare un aiuto finanziario a tali istituzioni e siano effettuate a loro esclusivo profitto; operazioni effettuate a loro esclusivo profitto in negozi di seconda mano da istituzioni di assistenza, aiuto e sicurezza sociali; 18. le operazioni di assicurazione e di riassicurazione,
comprese le operazioni relative all'attività di agente o di intermediario d'assicurazione; 19. le seguenti operazioni nel settore del mercato monetario e dei capitali: a. la concessione e la mediazione di crediti, nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi; b. la mediazione e l'assunzione di impegni, fideiussioni e altre cauzioni e garanzie, nonché la gestione di garanzie di crediti da parte di chi li ha concessi; c. le operazioni, compresa la mediazione, relative al deposito di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, alle girate, ai crediti pecuniari, agli assegni 6429

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d.

e.

f.

g.

e ad altri effetti commerciali; è invece imponibile il ricupero di crediti su ordine del creditore (operazioni d'incasso); le operazioni, compresa la mediazione, relative ai mezzi legali di pagamento (valute svizzere ed estere quali divise, banconote e monete); sono invece imponibili i pezzi da collezione (banconote e monete) che normalmente non vengono utilizzati come mezzo legale di pagamento; le operazioni (operazioni in contanti e operazioni a termine), compresa la mediazione, relative a cartevalori, diritti-valore e derivati, nonché a quote di società e di altre associazioni; sono invece imponibili la custodia e la gestione di cartevalori, diritti-valore e derivati nonché di quote (depositi ecc.), compresi i collocamenti fiduciari; la gestione di fondi di investimento e di altri patrimoni di natura analoga da parte di direzioni di fondi, banche depositarie e loro mandatari; si considerano mandatari tutte le persone fisiche o giuridiche alle quali la società di direzione del fondo, rispettivamente la banca depositaria, può delegare compiti conformemente alla legge federale del 18 marzo 19943 sui fondi d'investimento; la custodia di depositi lombard da parte della Banca nazionale svizzera;

20. il trasferimento e la costituzione di diritti reali su fondi, nonché le prestazioni effettuate da comunioni di comproprietari di proprietà per piani ai propri membri, nella misura in cui tali prestazioni consistano nella messa a disposizione per l'uso della proprietà comune, nella sua manutenzione, nelle sue riparazioni e in qualsiasi altro atto di gestione, come pure nella fornitura di calore e di beni simili; 21. la messa a disposizione per l'uso o il godimento di fondi e parti di fondi; sono invece imponibili: a. la locazione d'appartamenti e camere per l'alloggio di ospiti, nonché la locazione di sale nel settore alberghiero e della ristorazione, b. la locazione di aree di campeggio, c. la locazione, per il parcheggio di veicoli, di aree non destinate all'uso pubblico, salvo se si tratta di una prestazione accessoria a una locazione di immobili esclusa dall'imposta, d. la locazione e l'affitto di attrezzature e macchine installate durevolmente e facenti parte di un impianto, non però di impianti sportivi; e. la locazione di cassette di sicurezza; f. la locazione di stand di esposizione e di singoli locali in edifici espositivi e congressuali; 22. le forniture, al massimo al loro valore facciale, di francobolli valevoli per l'affrancatura sul territorio svizzero e di altri valori di bollo ufficiali; 23. le operazioni concernenti scommesse, lotterie e altri giochi d'azzardo con poste di denaro, purché siano assoggettate a un'imposta speciale o ad altre tasse; 3

RS 951.31

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24. le forniture di beni usati, che sono stati utilizzati unicamente per attività escluse dall'imposta secondo il presente articolo, nella misura in cui questi beni siano stati gravati dall'imposta sulla cifra d'affari o che il loro ottenimento non abbia dato diritto alla deduzione dell'imposta precedente, come pure le forniture di beni usati nell'azienda e il cui ottenimento non ha dato diritto a tale deduzione.

Sezione 4: Operazioni esenti dall'imposta Art. 19

Elenco delle operazioni esenti

1

L'imposta sulle forniture e sull'importazione di beni, nonché sulle prestazioni di servizi utilizzate per la realizzazione delle attività elencate al capoverso 2, può venir dedotta a titolo d'imposta precedente.

2

Sono esenti dall'imposta: 1.

le forniture di beni trasportati o spediti direttamente all'estero. La presente disposizione non si applica alla messa a disposizione per l'uso o il godimento di mezzi di trasporto;

2.

la messa a disposizione per l'uso o il godimento (segnatamente la locazione o il noleggio) di veicoli ferroviari e aeromobili, purché il beneficiario della fornitura li utilizzi prevalentemente all'estero;

3.

le forniture sul territorio svizzero di beni d'origine estera, se è comprovato che tali beni sono rimasti sotto controllo doganale;

4.

ogni altro trasporto o spedizione di beni all'estero che non sia in relazione con una fornitura d'esportazione, segnatamente il trasporto di attrezzi all'estero;

5.

il trasporto o la spedizione di beni oltre confine in relazione a un'esportazione o importazione di beni e tutte le altre prestazioni connesse;

6.

il trasporto di beni sul territorio svizzero e tutte le altre prestazioni connesse, se tali beni sono sotto controllo doganale e sono destinati all'esportazione (merci in transito non sdoganate);

7.

le forniture, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni di aeromobili utilizzati da imprese che esercitano a titolo commerciale il trasporto aereo (traffico di trasporto e traffico charter) nella misura in cui le loro attività nei voli internazionali superino quelle nel traffico aereo interno; le forniture, locazioni, riparazioni e manutenzioni degli oggetti installati in tali aeromobili o degli oggetti che servono al loro funzionamento; le forniture di beni destinate al rifornimento degli aeromobili, nonché le prestazioni di servizi effettuate per i bisogni immediati di tali aeromobili e del loro carico;

8.

le prestazioni di servizi effettuate espressamente in nome e per conto di terzi da mediatori, se l'operazione oggetto della mediazione è esente dall'imposta in virtù del presente articolo oppure è effettuata unicamente all'estero. Se l'operazione oggetto della mediazione è effettuata sia sul territorio svizzero, 6431

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sia all'estero, soltanto la quota di mediazione concernente l'operazione all'estero è esente da imposta; 9.

le prestazioni di servizi effettuate in nome proprio da agenzie di viaggio, purché queste si avvalgano di forniture e di servizi che terzi prestano all'estero. Se tali operazioni sono effettuate sia sul territorio svizzero, sia all'estero, soltanto la quota del servizio dell'agenzia di viaggio concernente l'operazione all'estero è esente da imposta.

3

Per garantire la neutralità concorrenziale, il Consiglio federale può esentare dall'imposta i trasporti aerei e ferroviari transfrontalieri.

4

Si ha esportazione diretta ai sensi del capoverso 2 numero 1, quando il bene oggetto della fornitura è trasportato o spedito all'estero dal contribuente stesso o dal suo acquirente non contribuente, senza che quest'ultimo abbia prima usato il bene sul territorio svizzero o lo abbia trasferito a un terzo sul territorio svizzero nell'ambito di un contratto relativo a una fornitura. Prima della sua esportazione il bene oggetto della fornitura può essere lavorato o trasformato da incaricati dell'acquirente non contribuente.

Art. 20

Prova

1

L'esportazione di beni comporta l'esenzione fiscale soltanto se è ufficialmente comprovata dall'autorità doganale. Per quanto concerne la messa a disposizione di veicoli ferroviari o di aeromobili per l'uso o il godimento, la prova dell'utilizzazione prevalente all'estero deve essere fornita mediante documenti riconosciuti dalla legislazione sul traffico ferroviario o aereo oppure mediante mezzi di prova equivalenti.

Nel caso di prestazioni di servizi effettuate all'estero, il diritto all'esenzione deve essere comprovato con documenti contabili e giustificativi.

2

Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce il modo in cui il contribuente deve fornire la prova per l'esportazione di beni nonché il riconoscimento per l'esecuzione di prestazioni di servizi all'estero; esso può disporre che in caso di abuso da parte di un contribuente l'esenzione fiscale delle sue esportazioni dipenderà in futuro dalla regolare dichiarazione nel Paese d'importazione.

Capitolo 2: Assoggettamento all'imposta Art. 21

Principio

1

È assoggettato all'imposta chiunque svolge un'attività indipendente, commerciale o professionale, diretta al conseguimento di entrate, anche senza fine di lucro, purché le sue forniture, le sue prestazioni di servizi e il suo consumo proprio sul territorio svizzero superino complessivamente 75 000 franchi annui. È considerata attività lucrativa dipendente l'attività di consigli di amministrazione, di consigli di fondazione o di istituzioni che esercitano funzioni analoghe.

2

Sono in particolare contribuenti le persone fisiche, le società di persone, le persone giuridiche di diritto privato e di diritto pubblico, gli stabilimenti pubblici non auto-

6432

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nomi, nonché le comunità di persone senza capacità giuridica che eseguono operazioni sotto una ragione sociale comune.

3

La cifra d'affari determinante ai fini dell'assoggettamento giusta il capoverso 1 si calcola: a.

per le forniture e le prestazioni di servizi che soggiacciono all'imposta: secondo le controprestazioni ricevute;

b.

per il consumo proprio ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2: secondo il valore dei lavori effettuati su costruzioni per scopi che escludono la deduzione dell'imposta precedente.

Art. 22

Imposizione di gruppo

1

Su richiesta, le persone giuridiche, le società di persone e le persone fisiche che hanno la loro sede o uno stabilimento di impresa sul territorio della Confederazione e sono strettamente vincolate tra di loro sono trattate insieme come un singolo contribuente (imposizione di gruppo). È dato vincolo stretto se, secondo l'insieme delle circostanze di fatto, una persona fisica, una società di persone o una persona giuridica riunisce sotto un direzione unica, attraverso la maggioranza dei voti o altrimenti, una o più persone giuridiche o fisiche o società di persone.

2

Gli effetti dell'imposizione di gruppo sono limitati alle operazioni interne; tali operazioni devono essere allibrate.

3

La costituzione di uno o più sottogruppi è ammessa purché tutte le società del sottogruppo riunite sotto un'unica direzione siano integrate nel sottogruppo. Per tenere conto della situazione effettiva dal profilo dell'economia aziendale e delle strutture organizzative e d'affari, l'Amministrazione federale delle contribuzioni può autorizzare eccezioni al momento della costituzione dei gruppi e sottogruppi.

4

L'inizio e la fine dell'imposizione di gruppo devono essere fissati alla fine dell'esercizio contabile del capogruppo. Fatti salvi i casi di ristrutturazione, l'imposizione di gruppo deve essere mantenuta per almeno cinque anni.

Art. 23

Collettività pubbliche

1

I servizi autonomi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nonché gli altri enti di diritto pubblico e le persone e le istituzioni alle quali sono affidati compiti di competenza della pubblica amministrazione sono assoggettati all'imposta sulle loro prestazioni commerciali in caso di superamento del limite minimo della cifra d'affari determinante, purché la cifra d'affari proveniente da prestazioni imponibili fornite a terzi che non sono collettività pubbliche superi 25 000 franchi annui. Tali servizi, enti, persone e istituzioni non sono assoggettati per le prestazioni fornite nell'esercizio della loro sovranità, anche se riscuotono emolumenti, contributi o altre tasse per tali prestazioni. L'esercizio di funzioni di arbitrato è considerato un atto sovrano. Non sono imponibili le prestazioni effettuate dagli uffici turistici e dalle società di sviluppo turistico su incarico delle collettività pubbliche a favore della comunità, purché tali prestazioni siano indennizzate esclusivamente mediante il ricavato di tasse turistiche di diritto pubblico.

6433

Imposta sul valore aggiunto. LF

2

Sono considerate professionali o commerciali, e pertanto imponibili, le seguenti attività: a.

le telecomunicazioni;

b.

l'erogazione di acqua, gas, energia elettrica, energia termica e beni analoghi;

c.

il trasporto di beni e di persone;

d.

le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali;

e.

le forniture di prodotti finiti nuovi destinati alla vendita;

f.

le forniture di prodotti agricoli da parte di organismi agricoli d'intervento dell'ente pubblico;

g.

l'organizzazione di fiere e di esposizioni di carattere commerciale;

h.

l'esercizio di stabilimenti balneari e di piste di ghiaccio artificiale;

i.

lo stoccaggio in depositi;

j.

le attività degli uffici commerciali di pubblicità;

k.

le attività delle agenzie di viaggio;

l.

le operazioni di mense aziendali, di ristoranti per il personale, di spacci e simili;

m. le attività dei pubblici notai; n.

le attività degli uffici di misurazione catastale;

o.

le attività nel campo dello smaltimento dei rifiuti e del trattamento delle acque di scarico;

p.

le attività nel campo della costruzione di impianti destinati al trasporto.

3

Se le condizioni di assoggettamento di un servizio autonomo ai sensi del capoverso 1 sono adempite, sono imponibili le prestazioni fornite a terzi che non sono collettività pubbliche, le prestazioni del medesimo genere fornite ad altre collettività pubbliche o ad altri consorzi e le prestazioni del medesimo genere fornite ad altri servizi delle medesima collettività pubblica; in questo ultimo caso soltanto se detti servizi forniscono principalmente prestazioni del medesimo genere a terzi che non sono collettività pubbliche.

4

Le collettività pubbliche possono chiedere di allestire il rendiconto d'imposta per unità o per singoli gruppi.

Art. 24

Assoggettamento in caso di servizi prestati da imprese con sede all'estero

È inoltre assoggettato all'imposta chi ottiene alle condizioni stabilite dall'articolo 10 prestazioni di servizi di imprese con sede all'estero per oltre 10 000 franchi per anno civile. Purché l'acquirente non sia già contribuente ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1, l'assoggettamento è limitato a tali prestazioni. L'importo minimo di 10 000 franchi per anno civile vale anche per chi è contribuente ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1; sussiste tuttavia l'obbligo di dichiarare ogni prestazione ottenuta (art. 38 cpv. 1 lett. b).

6434

Imposta sul valore aggiunto. LF

Art. 25 1

Eccezioni

Non sono assoggettati all'imposta: a.

le imprese la cui cifra d'affari annua ai sensi dell'articolo 21 capoverso 3 non supera 250 000 franchi, a condizione che il saldo di imposta dopo deduzione dell'imposta precedente non superi regolarmente 4000 franchi annui;

b.

gli agricoltori, i selvicoltori e gli orticoltori che forniscono prodotti agricoli, forestali e orticoli della propria azienda; i commercianti di bestiame per le operazioni di commercio relative al bestiame; i centri di raccolta del latte per le operazioni di commercio del latte con le aziende di trasformazione;

c.

le imprese con sede all'estero che forniscono sul territorio svizzero esclusivamente le prestazioni di servizi enumerate nell'articolo 14 capoverso 3; l'esenzione dall'assoggettamento non si applica invece alle imprese con sede all'estero che forniscono sul territorio svizzero prestazioni di servizi di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 14 capoverso 3 lettera e a un destinatario non assoggettato;

d.

le società sportive che non perseguono uno scopo lucrativo e sono gestite a titolo onorifico e le istituzioni di utilità pubblica la cui cifra d'affari annua ai sensi dell'articolo 21 capoverso 3 non supera 150 000 franchi.

2

Le eccezioni all'assoggettamento ai sensi del capoverso 1 lettera b valgono anche quando è esercitata parallelamente un'altra attività imponibile.

Art. 26

Opzioni per l'imposizione di operazioni escluse dall'imposta

1

Per garantire la neutralità concorrenziale o per semplificare la riscossione dell'imposta, l'Amministrazione federale delle contribuzioni può autorizzare: a.

l'opzione per l'imposizione delle operazioni enumerate nell'articolo 18 numeri 1, 7-17, 22 e 23;

b.

l'opzione per l'imposizione delle operazioni enumerate nell'articolo 18 numeri 2-6, 20 e 21 (per le operazioni ai sensi dei numeri 20 e 21 senza il valore del terreno), purché sia comprovato che sono fornite a contribuenti svizzeri.

2

Essa deve accogliere la richiesta qualora il richiedente offra garanzia di adempiere i suoi obblighi di contribuente. Può subordinare il suo assenso alla prestazione di garanzie.

3

L'assoggettamento volontario sussiste per almeno cinque anni.

4

L'opzione comprende tutte le operazioni delle categorie enumerate nell'articolo 18 effettuate da un contribuente; per quanto concerne i numeri 20 e 21 è possibile optare singolarmente per oggetto.

5

In caso di fine dell'opzione rimane salva l'imposizione del consumo proprio secondo l'articolo 9.

6435

Imposta sul valore aggiunto. LF

Art. 27

Opzioni per l'assoggettamento

1

Per garantire la neutralità concorrenziale o per semplificare la riscossione dell'imposta, le imprese che non adempiono le condizioni d'assoggettamento di cui all'articolo 21 capoverso 1 o che non sono assoggettate ai sensi dell'articolo 25 capoverso 1 possono assoggettarsi volontariamente alle condizioni stabilite dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.

2

Hanno inoltre diritto all'assoggettamento volontario le imprese che hanno iniziato un'attività volta a realizzare regolarmente, al più tardi nei successivi cinque anni e sul territorio svizzero, una cifra d'affari annua imponibile di oltre 250 000 franchi.

L'assoggettamento incomincia con l'inizio dell'attività.

Art. 28

Inizio dell'assoggettamento

1

L'assoggettamento ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1 inizia a contare dalla fine dell'anno civile in cui è stata raggiunta la cifra d'affari determinante. Se l'attività che fonda l'assoggettamento non è stata esercitata durante tutto l'anno civile, la cifra d'affari è riportata su un anno intero.

2

Se l'attività determinante per l'assoggettamento comincia oppure si estende con la ripresa di un commercio o l'apertura di un nuovo settore d'attività, l'assoggettamento inizia con l'avvio dell'attività o con l'estensione dell'impresa se è presumibile che nei dodici mesi successivi la cifra d'affari determinante superi 75 000 franchi.

3

Chi non è assoggettato all'imposta ai sensi dell'articolo 25 capoverso 1 lettera a diventa contribuente a contare dalla fine dell'anno civile in cui la cifra d'affari determinante per l'assoggettamento ha superato 250 000 franchi o in cui il saldo d'imposta dopo deduzione dell'imposta precedente ha superato 4000 franchi. L'assoggettamento può già iniziare al momento dell'estensione dell'attività ai sensi del capoverso 2 se è presumibile che uno dei due importi limite sia superato nei dodici mesi successivi.

4

L'assoggettamento ai sensi dell'articolo 24 sussiste durante ogni anno civile in cui si ottengono prestazioni di servizi per oltre 10 000 franchi da imprese con sede all'estero.

Art. 29

Fine dell'assoggettamento

L'assoggettamento termina: a.

con la cessazione dell'attività imponibile; in caso di liquidazione patrimoniale, segnatamente liquidazione volontaria o fallimentare oppure concordato con abbandono dell'attivo, l'assoggettamento termina con la chiusura della procedura di liquidazione;

b.

alla fine dell'anno civile in cui gli importi determinanti per l'assoggettamento non sono più stati superati e se è presumibile che non siano superati nel corso dell'anno civile successivo. È fatto salvo l'articolo 27;

6436

Imposta sul valore aggiunto. LF

c.

al momento stabilito dall'Amministrazione federale delle contribuzioni in caso di opzione per l'assoggettamento come pure in caso di cancellazione dal registro dei contribuenti.

Art. 30

Successione fiscale

1

Alla morte del contribuente gli eredi subentrano nei suoi diritti e obblighi. Essi rispondono solidalmente per le imposte dovute dal defunto sino a concorrenza delle loro quote ereditarie, compresi gli anticipi ereditari.

2

Chi assume un'impresa con attivo e passivo, subentra nei diritti e obblighi fiscali della stessa. Per un periodo di due anni dalla comunicazione o dalla notifica dell'assunzione, il vecchio debitore dell'imposta è solidalmente responsabile con quello nuovo per i debiti fiscali contratti prima della stessa.

Art. 31

Rappresentanza fiscale

L'adempimento degli obblighi fiscali delle società commerciali estere e delle comunità di persone estere senza capacità giuridica incombe anche ai loro soci.

Art. 32 1

Responsabilità solidale

Sono solidalmente responsabili con il contribuente: a.

i soci di una società semplice, di una società in nome collettivo o in accomandita nell'ambito della loro responsabilità di diritto civile;

b.

chi organizza o fa organizzare un'asta volontaria;

c.

alla fine dell'assoggettamento di una persona giuridica sciolta, di una società commerciale o di una comunità di persone senza capacità giuridica: le persone incaricate della liquidazione sino a concorrenza del ricavo della liquidazione;

d.

per l'imposta dovuta da una persona giuridica che trasferisce la propria sede all'estero: gli organi incaricati della gestione degli affari sino a concorrenza del patrimonio netto della persona giuridica;

e.

per tutte le imposte dovute dal gruppo: ogni persona o comunità di persone partecipante ad un'imposizione di gruppo.

2

È fatta salva la responsabilità giusta l'articolo 12 della legge federale sul diritto penale amministrativo4.

3

Le persone menzionate nel capoverso 1 lettere c e d rispondono unicamente dei crediti di imposta, degli interessi e delle spese sorti o scaduti durante la loro gestione; la loro responsabilità non è in causa se comprovano d'aver fatto tutto il possibile per accertare e adempiere il credito fiscale.

4

La persona solidalmente responsabile ha i medesimi diritti e doveri procedurali del contribuente.

4

RS 313.0

6437

Imposta sul valore aggiunto. LF

Capitolo 3: Calcolo e trasferimento dell'imposta Art. 33 1

Base di calcolo per la fornitura di beni e la prestazione di servizi

L'imposta è calcolata sulla controprestazione.

2

Si considera controprestazione tutto ciò che il destinatario, o un terzo in sua vece, dà in cambio della fornitura o della prestazione di servizi, compresi i doni che possono essere classificati controprestazioni dirette di operazioni particolari del destinatario. La controprestazione comprende altresì il risarcimento di tutti i costi, anche se sono fatturati separatamente. In caso di fornitura o di prestazioni di servizi a persone prossime, si considera controprestazione il valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti.

3

In deroga al capoverso 2, la base di calcolo per le prestazioni al personale è la controprestazione effettivamente pagata dal personale; il contribuente deve comunque almeno l'imposta che sarebbe dovuta in caso di consumo proprio. Non rientra in questa disposizione derogatoria il personale con partecipazioni determinanti all'impresa.

4

In caso di permuta di beni e di operazioni analoghe, il valore di ogni bene o prestazione di servizi è considerato controprestazione per l'altra fornitura o prestazione di servizi; se la prestazione è effettuata per il pagamento di un debito, si considera controprestazione l'importo del debito estinto; in caso di riparazione con sostituzione di pezzi, la controprestazione è costituita unicamente dalla retribuzione del lavoro eseguito.

5

La controprestazione comprende inoltre i tributi di diritto pubblico, tranne l'imposta stessa dovuta sulla fornitura o sulla prestazione di servizi.

6

Non fanno parte della controprestazione: a.

gli importi corrispondenti a tributi di diritto pubblico, che il contribuente riceve dall'acquirente a titolo di rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di quest'ultimo, nella misura in cui li fatturi separatamente;

b.

i sussidi e gli altri contributi dei poteri pubblici, anche se erogati sulla base di un contratto di prestazione, nonché gli importi versati per il deposito di imballaggi;

c.

i contributi volti a sostenere la ricerca e lo sviluppo scientifici, versati segnatamente alle università e a istituzioni di ricerca analoghe, purché il beneficiario non effettui la ricerca o lo sviluppo su mandato e per i bisogni di chi versa i contributi. Menzionare nei comunicati relativi alla ricerca e allo sviluppo in questione il nome di chi versa i contributi non costituisce una controprestazione;

d.

le tasse cantonali a favore del fondo di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico e di smaltimento dei rifiuti incluse nel prezzo delle prestazioni di eliminazione e di erogazione, purché tale fondo versi contributi alle aziende di smaltimento dei rifiuti e alle aziende fornitrici d'acqua. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

6438

Imposta sul valore aggiunto. LF

Art. 34

Base di calcolo per l'imposta sul consumo proprio

1

In caso di prelievo durevole di beni mobili per il consumo proprio ai sensi dell'articolo 9 capoversi 1 o 3 oppure di cessazione dell'assoggettamento, l'imposta è calcolata: a.

per i beni nuovi: sul prezzo d'acquisto di questi beni o delle loro parti costitutive;

b.

per i beni utilizzati: sul valore di questi beni o delle loro componenti al momento del prelievo. Per stabilire detto valore si tiene conto di un ammortamento lineare di un quinto per ogni anno trascorso.

2

In caso di prelievo durevole di beni immobili per il consumo proprio ai sensi dell'articolo 9 capoversi 1 o 3 oppure di cessazione dell'assoggettamento, l'imposta è calcolata secondo le basi di cui al capoverso 1 (senza il valore del terreno), ma al massimo sul valore delle spese per questi beni che hanno dato diritto alla deduzione dell'imposta precedente. Per stabilire il valore si tiene conto di un ammortamento lineare di un ventesimo per ogni anno trascorso.

3

In caso di prelievo temporaneo di beni per il consumo proprio ai sensi dell'articolo 9 capoversi 1 o 3, l'imposta è calcolata sulla pigione che verrebbe fatturata a un terzo indipendente.

4

In caso di consumo proprio ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2, l'imposta è calcolata sul prezzo (senza il valore del terreno) che verrebbe fatturato per la fornitura a un terzo indipendente.

5

In caso di consumo proprio ai sensi dell'articolo 9 capoverso 4 secondo periodo, l'imposta è calcolata sul valore delle prestazioni di servizi non ancora utilizzate.

Art. 35

Imposizione dei margini

1

Se ha acquistato per rivenderlo un bene mobile usato e accertabile, il contribuente può, ai fini del calcolo dell'imposta sulla vendita, dedurre il prezzo d'acquisto dal prezzo di vendita, a condizione che non abbia avuto diritto alla deduzione dell'imposta precedente sul prezzo d'acquisto o non abbia ancora esercitato tale diritto. È considerato rivenditore chi agisce per proprio conto o sulla base di un contratto di commissione d'acquisto o di vendita per conto di terzi.

2

Sono considerati beni mobili usati accertabili anche gli oggetti d'arte, i pezzi da collezione e le antichità, tranne i metalli preziosi e le pietre preziose. Il Consiglio federale definisce questi beni in dettaglio.

3

Se i beni di cui ai capoversi 1 e 2 sono acquistati per un prezzo complessivo, l'imposta sulla loro vendita può essere calcolata, alle condizioni fissate in dettaglio dal Consiglio federale, sulla differenza tra il prezzo complessivo d'acquisto e il prezzo complessivo di vendita.

Art. 36

1

Aliquote d'imposta

L'imposta ammonta al 2,3 per cento: a.

sulle forniture e sul consumo proprio dei beni seguenti: 6439

Imposta sul valore aggiunto. LF

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

b.

acqua trasportata in condotte; prodotti commestibili e bevande, eccettuate le bevande alcoliche; l'aliquota del 2,3 per cento non si applica a prodotti commestibili e a bevande offerte nell'ambito di prestazioni della ristorazione. È considerata prestazione della ristorazione la fornitura di prodotti commestibili e bevande quando il contribuente li prepara e li serve direttamente presso il cliente oppure tiene a disposizione impianti particolari per il consumo sul posto; è applicabile l'aliquota ridotta se i prodotti commestibili e le bevande sono destinati a essere asportati o forniti, e a tale scopo sono stati adottati provvedimenti organizzativi adeguati; bestiame, pollame, pesci; cereali; sementi, bulbi e cipolle da trapianto, piante vive, talee, innesti, fiori recisi e rami, anche in arrangiamenti, mazzi, corone e simili. Purché venga allestita una fattura separata, la fornitura di questi beni è imponibile con l'aliquota ridotta anche se è stata effettuata in combinazione con una prestazione imponibile con l'aliquota normale; alimenti e strame per animali, acidi per l'insilamento, concimi; preparati fitosanitari, materiali di pacciamatura e altri materiali vegetali di copertura; medicinali; giornali, riviste, libri e altri stampati senza carattere pubblicitario, del genere definito dal Consiglio federale;

sulle prestazioni di servizi delle società di radio e televisione, tranne quelle aventi carattere commerciale;

c.

sulle operazioni menzionate dall'articolo 18 numeri 14-16;

d.

sulle prestazioni nel settore dell'agricoltura consistenti nella lavorazione diretta del suolo in relazione con la produzione naturale o nei prodotti del suolo adibito alla produzione naturale.

2

L'imposta ammonta al 3,5 per cento sulle prestazioni nel settore alberghiero, al più tardi sino al 31 dicembre 2003; l'Assemblea federale può prorogare questo termine mediante legge; si considera prestazione del settore alberghiero l'alloggio con prima colazione, anche se questa è fatturata separatamente;

3

L'imposta ammonta al 7,5 per cento su tutte le altre operazioni imponibili.

Le prestazioni che dal profilo economico sono strettamente legate e che si intrecciano al punto da dover essere considerate come un tutto indivisibile, valgono come operazione economica unica; nella misura in cui la presente legge non disponga altrimenti, una simile operazione è imponibile nel suo insieme all'aliquota normale. Le prestazioni accessorie seguono invece il destino fiscale della prestazione principale.

4

5

Gli imballaggi che il fornitore consegna con il bene sottostanno alla medesima aliquota della fornitura del bene che contengono. È fatto salvo l'articolo 33 capoverso 6 lettera b.

6440

Imposta sul valore aggiunto. LF

Art. 37

Fatturazione e trasferimento dell'imposta

1

Su richiesta del destinatario assoggettato all'imposta, per la sua fornitura o prestazione di servizi il contribuente deve emettere una fattura contenente le seguenti indicazioni: a.

il nome e l'indirizzo con i quali è iscritto nel registro dei contribuenti o che è abilitato ad utilizzare nelle transazioni commerciali, nonché il numero di immatricolazione nel registro dei contribuenti;

b.

il nome e l'indirizzo del destinatario della fornitura di beni o della prestazione di servizi, con i quali lo stesso è abilitato a presentarsi nelle transazioni commerciali;

c.

la data o il periodo della fornitura di beni o della prestazione di servizi;

d.

il genere, l'oggetto e l'entità della fornitura di beni o della prestazione di servizi;

e.

la controprestazione per la fornitura di beni o per la prestazione di servizi;

f.

l'aliquota d'imposta e l'ammontare d'imposta dovuto sulla controprestazione. Se la controprestazione comprende l'imposta, è sufficiente indicare l'aliquota d'imposta. È fatto salvo l'articolo 33 capoverso 6 lettera a.

2

Nelle fatture emesse per un destinatario assoggettato all'imposta concernenti forniture di beni o prestazioni di servizi indipendenti, sottoposte ad aliquote diverse, dev'essere indicata la ripartizione della controprestazione per genere di operazioni.

3

Le note di credito e gli altri documenti che nelle relazioni d'affari sostituiscono le fatture sono equiparati a quest'ultime se vi figurano le indicazioni di cui al capoverso 1.

4

Chi non è iscritto nel registro dei contribuenti o calcola l'imposta sulla rivendita di beni ai sensi dell'articolo 35 non è autorizzato a indicare l'imposta né sulle etichette, sui listini di prezzi o su offerte analoghe, né sulle fatture. Inoltre, ogni contribuente che applica la procedura di notifica ai sensi dell'articolo 47 capoverso 3 non ha il diritto di menzionare l'imposta nel contratto o sulla fattura.

5

Se le controprestazioni per forniture di beni e prestazioni di servizi imposte con aliquote diverse sono rimborsate insieme (p. es. abbuoni e ristorni annuali), il fornitore o prestatore contribuente deve rilasciare al destinatario contribuente un giustificativo indicante la ripartizione del rimborso secondo le diverse aliquote.

6

I tribunali civili sono competenti per giudicare le contestazioni in materia di trasferimento dell'imposta.

Capitolo 4: Deduzione dell'imposta precedente Art. 38

In generale

1

Se utilizza beni o prestazioni di servizi per uno degli scopi giustificati dall'uso commerciale e menzionati nel capoverso 2, il contribuente può dedurre nel suo rendiconto d'imposta le seguenti imposte precedenti, che vanno comprovate: 6441

Imposta sul valore aggiunto. LF

2

a.

le imposte che gli sono state fatturate da altri contribuenti, conformemente alle indicazioni dell'articolo 37, per forniture di beni e prestazioni di servizi;

b.

le imposte che ha dichiarato al momento dell'ottenimento di servizi prestati da imprese con sede all'estero;

c.

l'imposta sulle importazioni di beni che ha versato o deve versare all'Amministrazione federale delle dogane, nonché l'imposta che ha dichiarato sulle importazioni di beni (art. 83).

Danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente i seguenti scopi: a.

forniture imponibili di beni,

b.

prestazioni di servizi imponibili,

c.

operazioni per la cui imposizione si era optato,

d.

l'elargizione a titolo gratuito di regali sino a 300 franchi per destinatario e per anno e di campioni di merci per scopi dell'impresa (art. 9 cpv. 1 lett. c), nonché i lavori su beni che vengono utilizzati per il consumo proprio ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2.

3

Il contribuente può dedurre le imposte precedenti menzionate nel capoverso 1 anche quando utilizza i beni o i servizi per attività ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2 o per attività che sarebbero imponibili se effettuate sul territorio svizzero.

4

Non danno in particolare diritto alla deduzione dell'imposta precedente le operazione escluse dall'imposta, le attività che non sono considerate operazioni o attività private, nonché le operazioni effettuate nell'ambito della sovranità pubblica.

5

È inoltre escluso dal diritto alla deduzione dell'imposta precedente il 50 per cento degli ammontari d'imposta concernenti spese di vitto e bevande.

6

Il contribuente può dedurre a titolo d'imposta precedente il 2,3 per cento dell'importo fatturato se ha acquistato presso agricoltori, selvicoltori, orticoltori, commercianti di bestiame e centri collettori di latte non assoggettati all'imposta prodotti agricoli, forestali, orticoli, oppure bestiame o latte che utilizza per scopi che gli danno diritto alla deduzione ai sensi del capoverso 2. L'articolo 37 capoverso 1 lettere a-e e capoverso 3 è applicabile.

7

Il diritto alla deduzione sorge: a.

per l'imposta trasferita da altri contribuenti: alla fine del periodo di rendiconto nel corso del quale il contribuente ha ricevuto la fattura (rendiconto secondo le controprestazioni convenute) o ha pagato la fattura (rendiconto secondo le controprestazioni ricevute);

b.

per l'imposta sull'ottenimento di servizi prestati da imprese con sede all'estero: al momento in cui il contribuente dichiara questa imposta nel suo rendiconto all'Amministrazione federale delle contribuzioni;

c.

per l'imposta sull'importazione secondo il capoverso 1 lettera c: alla fine del periodo di rendiconto in cui è stata accettata la dichiarazione doganale e il contribuente dispone dell'originale dei documenti d'importazione.

6442

Imposta sul valore aggiunto. LF

8 La deduzione dell'imposta precedente deve essere ridotta proporzionalmente se il contribuente riceve doni che non possono essere considerati controprestazione di operazioni particolari del destinatario. L'ammontare d'imposta precedente deve pure essere ridotto proporzionalmente se riceve sussidi o altri contributi dei poteri pubblici. Nel caso di forniture all'estero esentate dall'imposta in virtù dell'articolo 19 capoverso 2 numero 1, i rimborsi, i contributi e gli aiuti finanziari non costituiscono sussidi o contributi dei poteri pubblici.

Art. 39

Esclusione dal diritto alla deduzione dell'imposta precedente in casi particolari

1

Se il contribuente sa o da un diligente esame avrebbe potuto sapere che chi gli rilasciato una fattura ai sensi dell'articolo 37 capoverso 1 non è iscritto come contribuente, tale fattura non gli dà diritto alla deduzione dell'imposta precedente.

2

Il contribuente che, per l'imposizione di beni mobili usati, applica l'imposizione dei margini conformemente all'articolo 35, non ha diritto a dedurre l'imposta che gli è stata fatturata per l'acquisto di tali beni o che ha versato per l'importazione di tali beni.

Art. 40

Riduzione della deduzione dell'imposta precedente in caso di diminuzione della controprestazione

Se le controprestazioni versate dal contribuente sono inferiori a quelle convenute o se ha beneficiato di un rimborso, l'imposta precedente deve essere calcolata soltanto sulla controprestazione effettivamente versata oppure essere ridotta nel rendiconto del periodo in cui si è verificata la diminuzione della controprestazione.

Art. 41

Doppia utilizzazione

1

Se il contribuente utilizza beni, parti di essi o prestazioni di servizi sia per scopi che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente, sia per altri scopi, la deduzione dell'imposta precedente deve essere ridotta proporzionalmente all'utilizzazione.

2

Se i beni o le prestazioni di servizi gravati dall'imposta precedente sono utilizzati principalmente per operazioni imponibili, l'imposta precedente può venir dedotta interamente e il consumo proprio può essere imposto una volta all'anno.

Art. 42

Nascita successiva del diritto alla deduzione dell'imposta precedente

1

Se i presupposti per la deduzione dell'imposta precedente non erano dati al momento della ricezione della fornitura di beni, della prestazione di servizi o dell'importazione, ma si verificano successivamente, la deduzione dell'imposta precedente può essere effettuata, fatti salvi i capoversi 2 e 3, nel rendiconto del periodo fiscale in cui i presupposti sono adempiti.

2

In caso di modifica delle circostanze ai sensi del capoverso 1, l'imposta pagata in precedenza su: a.

gli acquisti di beni a titolo oneroso sul territorio svizzero; 6443

Imposta sul valore aggiunto. LF

b.

l'ottenimento di servizi a titolo oneroso sul territorio svizzero;

c.

l'ottenimento di servizi a titolo oneroso prestati da imprese con sede all'estero;

d.

l'importazione di beni;

e.

il consumo proprio sul territorio svizzero,

può essere dedotta a titolo di imposta precedente, purché queste operazioni siano destinate a uno scopo futuro imponibile.

3

Se il bene è stato utilizzato durante il periodo compreso tra la ricezione della fornitura o l'importazione e l'adempimento delle condizioni di deduzione dell'imposta precedente, l'imposta precedente deducibile è ridotta, per i beni mobili, linearmente di un quinto per ogni anno trascorso durante questo periodo e linearmente di un ventesimo per i beni immobili. Per le prestazioni di servizi che sono state utilizzate parzialmente prima dell'entrata in vigore delle disposizioni relative alla deduzione dell'imposta precedente, tale imposta è calcolata sul valore della quota non ancora utilizzata.

Capitolo 5: Nascita del credito fiscale, tassazione e pagamento dell'imposta Art. 43 1

Nascita del credito fiscale

Per le forniture e prestazioni di servizi il credito fiscale sorge: a.

in caso di allestimento del rendiconto secondo le controprestazioni convenute: 1. al momento dell'emissione della fattura, la quale deve avvenire al più tardi tre mesi dopo l'esecuzione della fornitura di beni o della prestazione di servizi; 2. per le operazioni oggetto di fatture o di pagamenti parziali e consecutivi: al momento dell'emissione della fattura parziale o dell'incasso del pagamento parziale; 3. in caso di pagamenti anticipati come pure di forniture e prestazioni di servizi senza emissione di fattura o con emissione tardiva della fattura: al momento dell'incasso della controprestazione;

b.

in caso di allestimento del rendiconto secondo le controprestazioni ricevute: al momento dell'incasso della controprestazione; questo vale anche per i pagamenti anticipati.

2

In caso di consumo proprio il credito fiscale sorge al momento in cui avviene il consumo.

3

In caso di servizi di imprese con sede all'estero il credito fiscale sorge al momento della loro ricezione.

6444

Imposta sul valore aggiunto. LF

4

In caso di rettifica della deduzione dell'imposta precedente secondo l'articolo 40 il credito fiscale nasce al momento della diminuzione o del rimborso della controprestazione.

5

In caso d'imposizione secondo l'articolo 41 capoverso 2 il credito fiscale nasce alla fine di ogni anno.

Art. 44

1

Sistema di rendiconto

Di norma il rendiconto è allestito secondo le controprestazioni convenute.

2

Se la controprestazione versata dal destinatario è inferiore a quella convenuta (segnatamente in seguito a sconti, ribassi, perdite) o se la controprestazione ricevuta è restituita (segnatamente per annullamento della fornitura, ribassi concessi successivamente, rimborsi), si può dedurre questa differenza dalla cifra d'affari imponibile nel rendiconto del periodo in cui la diminuzione della controprestazione è stata contabilizzata o il rimborso è stato effettuato.

3

Se la controprestazione versata dal destinatario è superiore a quella convenuta, si deve tener conto di tale differenza nel rendiconto del periodo in cui la controprestazione è stata incassata.

4

L'Amministrazione federale delle contribuzioni può autorizzare il contribuente che lo richiede ad allestire il rendiconto secondo le controprestazioni ricevute, se per ragioni inerenti alla sua contabilità questo sistema gli è più semplice. Essa ne stabilisce le condizioni in modo tale da non arrecare né vantaggi né svantaggi al contribuente.

5

L'Amministrazione federale delle contribuzioni può obbligare il contribuente che incassa una parte importante delle controprestazioni prima di aver eseguito la fornitura di beni o la prestazione di servizi oppure di avere emesso le relative fatture ad allestire il rendiconto secondo le controprestazioni ricevute.

Art. 45

1

Periodo di rendiconto

Il periodo di rendiconto dell'imposta è: a.

di norma, il trimestre civile;

b.

in caso di allestimento del rendiconto secondo l'aliquota saldo (art. 59), il semestre civile;

c.

in caso di servizi prestati da imprese con sede all'estero (art. 24), l'anno civile.

2

Su richiesta, l'Amministrazione federale delle contribuzioni può autorizzare, in casi fondati, altri periodi di rendiconto; essa ne stabilisce le condizioni.

Art. 46

Autotassazione

Entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto, il contribuente è tenuto a dichiarare spontaneamente nella forma prescritta l'imposta e l'imposta precedente all'Amministrazione federale delle contribuzioni. Se l'assoggettamento prende fine, il termine decorre a contare da tale momento.

6445

Imposta sul valore aggiunto. LF

Art. 47

Pagamento dell'imposta

1

Entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto, il contribuente è inoltre tenuto a versare all'Amministrazione federale delle contribuzioni l'imposta dovuta per tale periodo (imposta sulla cifra d'affari dedotte le imposte precedenti).

2

In caso di pagamento tardivo, è dovuto senza diffida un interesse moratorio.

3

Se un patrimonio è trasferito, tutto o in parte, a titolo oneroso o gratuito da un contribuente a un altro nell'ambito di una fondazione, di una liquidazione o di una ristrutturazione (quale p. es. una concentrazione di imprese), il contribuente deve adempiere il suo obbligo fiscale mediante notifica della fornitura e della prestazione di servizi imponibili; tale notifica va indirizzata per scritto all'Amministrazione federale delle contribuzioni entro trenta giorni a contare dal trasferimento del patrimonio. È fatto salvo l'articolo 9 capoverso 3.

Art. 48

Restituzione dell'imposta

1

Se le imposte precedenti deducibili superano l'imposta dovuta, l'eccedenza è versata al contribuente.

2

È fatta salva la compensazione di questa eccedenza con crediti d'imposta sull'importazione, anche se non sono ancora scaduti.

3

Sono fatti salvi la rettifica dell'autotassazione e l'impiego dell'eccedenza a garanzia dell'imposta secondo l'articolo 71 capoverso 1.

4

Se il versamento dell'eccedenza dell'imposta precedente o di un altro saldo attivo a favore del contribuente è effettuato oltre il 60esimo giorno dalla ricezione del rendiconto o della richiesta scritta di rimborso del saldo presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni, è corrisposto un interesse rimuneratorio, allo stesso tasso di quello moratorio, a contare dal 61esimo giorno sino a quello del versamento. L'interesse rimuneratorio è corrisposto anche quando al contribuente vengono rimborsate imposte riscosse a torto.

Art. 49

Prescrizione del credito fiscale

1

Il credito fiscale si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui è sorto.

2

La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto d'esazione o di rettifica da parte dell'autorità competente; è sospesa finché il contribuente non può essere escusso sul territorio svizzero oppure, nel calcolo dell'imposta secondo le controprestazioni ricevute, finché la controprestazione non è incassata.

3

L'interruzione e la sospensione hanno effetto nei confronti di tutte le persone tenute al pagamento.

4

Il credito fiscale si prescrive in tutti i casi in quindici anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui è sorto.

6446

Imposta sul valore aggiunto. LF

Art. 50

Prescrizione del diritto alla deduzione dell'imposta precedente

1

Il diritto alla deduzione dell'imposta precedente si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui è sorto.

2

La prescrizione è interrotta da qualsiasi esercizio di tale diritto nei confronti dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.

3

La prescrizione è sospesa finché è pendente una procedura di decisione, di reclamo o di ricorso relativa all'esercizio di questo diritto.

4

Il diritto alla deduzione dell'imposta precedente si prescrive in tutti i casi in quindici anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui è sorto.

Art. 51

Condono dell'imposta

L'Amministrazione federale delle contribuzioni può accordare un condono dell'imposta nell'ambito di una procedura di concordato giudiziale.

Capitolo 6: Autorità Art. 52

Amministrazione federale delle contribuzioni

L'Amministrazione federale delle contribuzioni riscuote l'imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero. Essa emana tutte le istruzioni e prende tutte le decisioni necessarie non espressamente riservate a un'altra autorità.

Art. 53

Archivio e documentazione automatizzati

1

L'Amministrazione federale delle contribuzioni gestisce un archivio e una documentazione automatizzati che contengono le indicazioni (dati) necessarie a determinare e riscuotere l'imposta, compresi i dati concernenti i procedimenti e le sanzioni amministrativi e penali. Essa può autorizzare al personale dell'Amministrazione federale delle dogane incaricato della riscossione dell'imposta sul valore aggiunto l'accesso ai dati degli archivi automatizzati mediante una procedura di richiamo.

Inoltre sono applicabili le disposizioni concernenti l'assistenza amministrativa e il segreto previste negli articoli seguenti.

2

Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti l'organizzazione e la gestione dell'archivio e della documentazione automatizzati, gli schedari dei dati da raccogliere, l'accesso ai dati, le autorizzazioni al trattamento dei dati, la durata di conservazione dei dati nonché la loro archiviazione e cancellazione.

Art. 54

Assistenza amministrativa

1

Le autorità fiscali dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni e l'Amministrazione federale delle contribuzioni si prestano reciproca assistenza nello svolgimento dei loro compiti; esse devono, a titolo gratuito, farsi le notificazioni opportune, comunicarsi le informazioni necessarie e concedersi la consultazione degli atti ufficiali.

6447

Imposta sul valore aggiunto. LF

2

Le autorità amministrative della Confederazione, gli stabilimenti e le aziende federali autonomi come pure tutte le altre autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni che non sono menzionate nel capoverso 1, hanno l'obbligo di fornire informazioni all'Amministrazione federale delle contribuzioni se le informazioni domandate possono essere di qualche rilevanza per l'applicazione della presente legge e per la riscossione dell'imposta; tali informazioni sono gratuite. Un'informazione può essere negata soltanto se sussistono interessi pubblici importanti, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione o dei Cantoni, oppure se l'informazione intralcia in misura notevole lo svolgimento dei compiti dell'autorità sollecitata. Il segreto postale e delle telecomunicazioni deve essere tutelato.

3

Le controversie sull'obbligo delle autorità amministrative federali di fornire informazioni sono giudicate dal Consiglio federale; le controversie sull'obbligo delle autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni di fornire informazioni sono giudicate dal Tribunale federale nella misura in cui il Governo cantonale abbia respinto la richiesta d'informazioni (art. 116 segg. della legge federale sull'organizzazione giudiziaria, OG5).

4

Le organizzazioni alle quali sono affidati compiti di diritto pubblico hanno, nei limiti di questi compiti, lo stesso obbligo di fornire informazioni delle autorità; il capoverso 3 è applicabile per analogia.

5

L'Amministrazione federale delle dogane comunica spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni le osservazioni che possono essere di qualche rilevanza per la riscossione dell'imposta.

Art. 55

Segreto

1

Chiunque è incaricato dell'esecuzione della presente legge o è chiamato a prestarvi concorso, è tenuto a mantenere il segreto nei confronti di altri servizi ufficiali e di persone private su quanto apprende nell'esercizio delle sue funzioni e a negare la consultazione di atti ufficiali.

2

5

L'obbligo del segreto non è dato: a.

in caso di assistenza conformemente all'articolo 54 o di obbligo di denunciare gli atti punibili;

b.

nei confronti degli organi giudiziari o amministrativi autorizzati dal Dipartimento federale delle finanze a chiedere informazioni ufficiali alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge;

c.

in casi specifici, nei confronti delle autorità incaricate della procedura d'esecuzione e di fallimento;

d.

nell'informare se qualcuno è iscritto o no nel registro dei contribuenti.

RS 173.110

6448

Imposta sul valore aggiunto. LF

Capitolo 7: Procedura Art. 56

Annuncio di inizio e di fine dell'assoggettamento

1

Fatto salvo il capoverso 4, chi diventa contribuente deve annunciarsi spontaneamente per scritto all'Amministrazione federale delle contribuzioni entro 30 giorni dall'inizio dell'assoggettamento. Essa gli assegna un numero non trasferibile, che viene registrato.

2

Quando l'assoggettamento termina, l'Amministrazione federale delle contribuzioni deve essere avvisata tempestivamente per scritto nei casi previsti dall'articolo 29 lettere a e b. Lo stesso vale se le condizioni di un'opzione per l'assoggettamento cadono.

3

Si considera che opti per l'assoggettamento colui che, non conseguendo più la cifra d'affari determinante (art. 29 lett. b), omette di annunciarlo.

4 Chi ha ottenuto servizi prestati da imprese con sede all'estero (art. 24) deve annunciarsi per scritto all'Amministrazione federale delle contribuzioni entro 60 giorni dalla fine dell'anno civile in cui si sono verificate le condizioni dell'assoggettamento.

Art. 57

Obbligo del contribuente di fornire informazioni

1

Il contribuente deve indicare coscienziosamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni tutti i fatti che possono essere di qualche rilevanza per l'accertamento dell'assoggettamento o per il calcolo dell'imposta.

2

È fatto salvo il segreto professionale tutelato dalla legge. Le persone tenute a osservare il segreto professionale hanno l'obbligo di presentare i loro libri e le loro annotazioni, ma possono celare i nomi dei clienti o sostituirli con codici. Nei casi dubbi, il presidente della Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni può, su richiesta dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o del contribuente, designare esperti neutri come organi di controllo.

Art. 58

Contabilità

1

Il contribuente deve tenere i suoi libri contabili in modo da consentire di constatare facilmente e con sicurezza i fatti importanti per determinare l'assoggettamento, per il calcolo dell'imposta e delle imposte precedenti deducibili. L'Amministrazione federale delle contribuzioni può emanare prescrizioni speciali in merito. Queste prescrizioni possono andare oltre quanto previsto dal diritto commerciale soltanto se ciò è indispensabile alla corretta riscossione dell'imposta sul valore aggiunto.

2

Il contribuente deve conservare debitamente per dieci anni i suoi libri contabili, i giustificativi, le carte d'affari e altri documenti. È fatto salvo l'articolo 962 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni6. I giustificativi relativi ai beni immobiliari devono invece essere conservati durante venti anni. Se allo scadere del termine di conservazione il credito fiscale a cui si riferiscono i libri contabili, i giustificativi, le

6

RS 220

6449

Imposta sul valore aggiunto. LF

carte d'affari e gli altri documenti non è ancora prescritto, l'obbligo di conservare i documenti si protrae sino al compimento della prescrizione.

3

Se la registrazione esatta di singoli fatti essenziali al calcolo dell'imposta grava eccessivamente il contribuente, l'Amministrazione federale delle contribuzioni gli accorda facilitazioni e ammette una valutazione approssimativa dell'imposta, purché non ne risultino notevoli diminuzioni o aumenti dell'imposta, non si verifichi un'importante distorsione della concorrenza e non diventino eccessivamente difficoltosi l'allestimento dei rendiconti di altri contribuenti e i controlli fiscali.

Art. 59

Metodo dell'aliquota saldo

1

Il contribuente che realizza una cifra d'affari imponibile annua pari o inferiore a 3 milioni di franchi e che deve pagare nel medesimo periodo un'imposta pari o inferiore a 60 000 franchi ­ calcolata in base all'aliquota saldo determinante nei suoi confronti ­, può allestire il rendiconto con il metodo dell'aliquota saldo.

2 In caso di applicazione del metodo dell'aliquota saldo, l'imposta dovuta deve essere stabilita moltiplicando la cifra d'affari imponibile complessiva realizzata in un periodo di rendiconto (compresa l'imposta) con l'aliquota saldo accordata dall'Amministrazione federale delle contribuzioni; l'aliquota saldo tiene conto forfetariamente dell'imposta precedente.

3

Il contribuente che allestisce il rendiconto con l'aliquota saldo deve mantenere questo metodo di rendiconto durante cinque anni. Se rinuncia all'applicazione dell'aliquota saldo, può scegliere nuovamente questa aliquota soltanto dopo un periodo di cinque anni. È fatta salva la possibilità di cambiamento ad ogni adeguamento dell'aliquota saldo determinante nei suoi confronti, a meno che tale adeguamento non sia dovuto a una modifica delle aliquote d'imposta.

Art. 60

Tassazione d'ufficio

Se i documenti contabili non esistono o sono incompleti o se le indicazioni presentate dal contribuente non corrispondono manifestamente alla realtà, l'Amministrazione federale delle contribuzioni esegue una tassazione d'ufficio nei limiti del suo potere d'apprezzamento.

Art. 61

Obbligo di terzi di fornire informazioni

1

L'Amministrazione federale delle contribuzioni può chiedere ai terzi tenuti a fornire informazioni di presentare gratuitamente le indicazioni necessarie per la determinazione dell'assoggettamento, del calcolo dell'imposta e di quello delle imposte precedenti deducibili, nonché di produrre o presentare i libri di commercio, i giustificativi, le carte d'affari e altre registrazioni.

2

Sono tenuti a fornire informazioni le persone, gli stabilimenti, le società e le comunità di persone: a.

che possono entrare in linea di conto come contribuenti;

b.

responsabili solidalmente con il contribuente o in sua vece del pagamento dell'imposta;

6450

Imposta sul valore aggiunto. LF

c.

che hanno ricevuto o effettuato forniture di beni o prestazioni di servizi.

È altresì tenuto a fornire informazioni chiunque detiene una partecipazione importante in una società sottoposta all'imposizione di gruppo.

3

4

È fatto salvo il segreto professionale tutelato dalla legge.

Art. 62

Verifica

1

L'Amministrazione federale delle contribuzioni verifica se viene soddisfatto l'obbligo di annunciarsi come contribuente, di allestire rendiconti e di pagare l'imposta.

2

Affinché possa chiarire la fattispecie, il contribuente deve consentire all'Amministrazione federale delle contribuzioni l'accesso alla sua contabilità finanziaria e aziendale come pure ai relativi giustificativi. Lo stesso obbligo si applica ai terzi tenuti a fornire informazioni. Se sussiste un rischio di collusione non è necessario annunciare i controlli in anticipo.

3 Gli accertamenti concernenti terzi fatti in occasione di un controllo secondo il capoverso 1 o 2 presso una banca o una cassa di risparmio ai sensi della legge federale su le banche e le casse di risparmio7, presso la Banca nazionale svizzera oppure presso una centrale d'emissione di obbligazioni fondiarie possono essere utilizzati esclusivamente per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Il segreto bancario deve essere tutelato.

Art. 63

Decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni

1

D'ufficio o su richiesta del contribuente, l'Amministrazione federale delle contribuzioni prende tutte le decisioni concernenti la riscossione dell'imposta, in particolare se: a.

l'esistenza o l'estensione dell'assoggettamento è contestata;

b.

l'iscrizione o la cancellazione nel registro dei contribuenti è contestata;

c.

l'esistenza o l'entità del credito fiscale, della responsabilità solidale, della deduzione dell'imposta precedente o di pretese alla restituzione di imposte è contestata;

d.

il contribuente o la persona solidalmente responsabile non paga l'imposta;

e.

altri obblighi, fondati sulla presente legge o su altre ordinanze o istruzioni emanate in virtù della legge, non sono riconosciuti o non sono adempiuti;

f.

in un caso specifico, s'impone o si richiede di determinare d'ufficio, a titolo preventivo, l'assoggettamento, il debito fiscale, il diritto alla deduzione dell'imposta precedente, le basi di calcolo dell'imposta, l'aliquota applicabile o la responsabilità solidale.

2

Per il rimanente sono applicabili le disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa8.

7 8

RS 952.0 RS 172.021

6451

Imposta sul valore aggiunto. LF

Art. 64

Reclamo

1

Le decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni sono impugnabili con reclamo entro il termine di 30 giorni dalla notificazione.

2

Se il reclamo è presentato contro una decisione già motivata dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, questa, su richiesta o con l'accordo del contribuente, può trasmetterla come ricorso alla Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni.

3

Il reclamo deve essere presentato per scritto all'Amministrazione federale delle contribuzioni; esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova nonché la firma del reclamante o del suo rappresentante. Il rappresentante deve giustificare i suoi poteri con una procura scritta. I mezzi di prova devono essere designati e allegati all'atto di reclamo.

4

Se il reclamo non soddisfa questi requisiti o se le conclusioni o i motivi non sono sufficientemente chiari, l'Amministrazione federale delle contribuzioni assegna al reclamante un breve termine suppletivo per rimediarvi.

5

L'Amministrazione federale delle contribuzioni gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, essa deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi, la firma oppure la procura, non entrerà nel merito del reclamo.

6

La procedura di reclamo è continuata, anche in caso di ritiro del reclamo, se vi sono indizi che fanno supporre che la decisione impugnata non è conforme alle determinanti disposizioni di legge.

7

Il reclamo deve esser trattato sollecitamente. La decisione su reclamo deve essere motivata e indicare i rimedi giuridici.

Art. 65

Ricorso

Conformemente agli articoli 44 e seguenti della legge federale sulla procedura amministrativa9 le decisioni su reclamo dell'Amministrazione federale delle contribuzioni possono essere impugnate entro il termine di 30 giorni dalla notificazione con ricorso alla Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni.

Art. 66

Ricorso di diritto amministrativo

1

Conformemente agli articoli 97 e seguenti OG10, le decisioni della Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni possono essere impugnate entro il termine di 30 giorni dalla notificazione con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

2

L'Amministrazione federale delle contribuzioni è parimenti legittimata a ricorrere (art. 103 lett. b OG).

9 10

RS 172.021 RS 173.110

6452

Imposta sul valore aggiunto. LF

Art. 67

Revisione e interpretazione

1

Gli articoli 66-68 della legge federale sulla procedura amministrativa11 sono applicabili alla revisione di decisioni e di decisioni su reclamo dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.

2

La revisione e l'interpretazione di decisioni della Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni sono disciplinate dagli articoli 66-69 della legge federale sulla procedura amministrativa.

3

La revisione e l'interpretazione delle decisioni del Tribunale federale sono disciplinate dagli articoli 136 e seguenti della legge federale sull'organizzazione giudiziaria12.

Art. 68

Spese processuali e ripetibili

1

Nella procedura di tassazione e di reclamo non sono di norma prelevate spese, né assegnati ripetibili alle parti.

2

Qualunque sia l'esito della procedura, le spese di inchiesta possono essere addossate a chi le ha provocate per sua propria colpa.

Art. 69

Esecuzione

1

L'esecuzione è promossa se, dopo diffida, l'imposta, gli interessi, le spese o le multe non sono pagati; è fatta salva l'insinuazione del credito in una procedura di fallimento o di concordato.

2

Se il credito fiscale o la multa non sono ancora accertati con decisione passata in giudicato e sono contestati, la loro collocazione definitiva non si opera finché non esista una decisione passata in giudicato.

3

L'Amministrazione federale delle contribuzioni è competente per la procedura di rigetto dell'opposizione. In caso di decisione passata in giudicato che rigetta l'opposizione ai sensi dell'articolo 80 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento13 è invece competente il giudice cantonale del rigetto dell'opposizione.

4

Le decisioni passate in giudicato dell'Amministrazione federale delle contribuzioni concernenti imposte, interessi, spese o multe sono equiparate a sentenze esecutive giudiziarie ai sensi dell'articolo 80 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.

5

Il credito fiscale esiste indipendentemente dal fatto di essere prodotto in un inventario pubblico o insinuato in una diffida pubblica ai creditori.

11 12 13

RS 172.021 RS 173.110 RS 281.1

6453

Imposta sul valore aggiunto. LF

Art. 70

Garanzie

1

L'Amministrazione federale delle contribuzioni può esigere garanzie per le imposte, gli interessi e le spese, anche se non sono accertati con decisione passata in giudicato, né scaduti, se: a.

l'esazione sembra in pericolo;

b.

il debitore prende disposizioni per abbandonare il suo domicilio, la sua sede sociale o il suo stabilimento d'impresa sul territorio svizzero o per farsi cancellare dal registro svizzero di commercio;

c.

il debitore è in mora con il pagamento dell'imposta;

d.

il contribuente assume in tutto o in parte l'attività commerciale di un'impresa in fallimento.

2

La richiesta di garanzie deve indicarne la causa giuridica, l'importo da garantire e l'ufficio incaricato di riceverle; essa vale come decreto di sequestro ai sensi dell'articolo 274 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento14. L'opposizione al decreto di sequestro non è ammessa.

3

Conformemente agli articoli 44 e seguenti della legge federale sulla procedura amministrativa15, le richieste di garanzie dell'Amministrazione federale delle contribuzioni possono essere impugnate entro 30 giorni dalla notificazione dinanzi alla Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni. Il ricorso non sospende l'esecuzione.

4

Conformemente agli articoli 97 e seguenti della legge federale sull'organizzazione giudiziaria16, le decisioni della Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni possono essere impugnate entro 30 giorni dalla notificazione con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Il ricorso non sospende l'esecuzione.

5

L'Amministrazione federale delle contribuzioni è parimenti legittimata a interporre il ricorso di diritto amministrativo.

6

La notificazione della decisione concernente il credito vale come inizio dell'azione ai sensi dell'articolo 279 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento. Il termine per promuovere l'esecuzione decorre dal momento in cui la decisione relativa al credito è passata in giudicato.

7

La garanzia deve essere prestata sotto forma di deposito di titoli sicuri e negoziabili oppure di fideiussione bancaria.

Art. 71

1

Altri provvedimenti di garanzia

L'eccedenza delle imposte precedenti deducibili sull'imposta dovuta può essere:

14 15 16

a.

destinata alla compensazione di debiti di periodi precedenti; oppure

b.

accreditata per compensare debiti di periodi successivi, se il contribuente è regolarmente in ritardo con i pagamenti o per altri motivi il credito fiscale

RS 281.1 RS 172.021 RS 173.110

6454

Imposta sul valore aggiunto. LF

appare verosimilmente messo in grave pericolo. L'importo accreditato frutta interesse, allo stesso tasso di quello moratorio, a contare dal 61esimo giorno dopo la ricezione del rendiconto da parte dell'Amministrazione federale delle contribuzioni e sino al momento della compensazione.

2

I contribuenti senza domicilio o sede sociale sul territorio svizzero devono designare, per l'adempimento dei loro obblighi, un incaricato con domicilio o sede sociale sul territorio svizzero. Tale designazione non equivale tuttavia alla costituzione di uno stabilimento d'impresa ai sensi delle disposizioni sulle imposte dirette. A garanzia del debito probabile, l'Amministrazione federale delle contribuzioni può inoltre esigere il deposito di titoli sicuri e negoziabili oppure di una fideiussione bancaria.

3

In caso di ripetuto pagamento tardivo, l'Amministrazione federale delle contribuzioni può obbligare in avvenire il contribuente a dichiarare e pagare l'imposta mensilmente o quindicinalmente.

4

Una persona giuridica o uno stabilimento di un'impresa estera può essere cancellato dal registro svizzero di commercio soltanto se l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha comunicato all'ufficio incaricato della tenuta del registro che le pretese in virtù della presente legge sono estinte o coperte da garanzie.

Titolo terzo: Imposta sull'importazione Art. 72

Diritto applicabile

La legislazione doganale è applicabile all'imposta sull'importazione di beni, purché le disposizioni che seguono non vi deroghino.

Art. 73

Oggetto dell'imposta

1

È imponibile l'importazione di beni, anche di quelli ammessi sul territorio svizzero in franchigia doganale.

2

Sono considerati beni: a.

le cose mobili, comprese le prestazioni di servizi e i diritti inclusi;

b.

l'energia elettrica, il gas, il calore, il freddo e simili.

3

Se al momento dell'importazione di un supporto dati non è possibile stabilirne un valore di mercato, il valore del supporto dati, comprese le relative prestazioni di servizi, è oggetto dell'imposta sul territorio svizzero (art. 24).

Art. 74

Importazioni esenti d'imposta

È esente d'imposta l'importazione di: 1. beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante, secondo i dettagli disciplinati dal Dipartimento federale delle finanze;

6455

Imposta sul valore aggiunto. LF

2. mezzi legali di pagamento (banconote e monete svizzere o estere), ad eccezione dei pezzi da collezione che normalmente non sono utilizzati come mezzo legale di pagamento; cartevalori, manoscritti (anche di autori, scrittori e compositori) e documenti senza valore di collezione; francobolli valevoli per l'affrancatura sul territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali, al massimo al valore facciale; titoli di trasporto di imprese di trasporto pubbliche estere; 3. organi umani da parte di istituzioni riconosciute a livello medico e da ospedali, nonché sangue umano intero da parte di titolari dell'apposita licenza; 4. opere d'arte create personalmente da pittori e scultori e importate sul territorio svizzero dagli stessi o su loro ordine, tranne la controprestazione ai sensi dell'articolo 76 capoverso 1 lettera d; 5. beni ammessi in franchigia doganale in virtù dell'articolo 14 numeri 4-16 e 18-24 della legge federale sulle dogane17 (LD) o per i quali i dazi d'entrata sono ridotti conformemente al numero 24, tranne i beni menzionati nel numero 14 destinati all'insegnamento e alla ricerca, gli strumenti e apparecchi impiegati per l'esame e il trattamento di pazienti, nonché i veicoli a motore per invalidi menzionati nel numero 11; 6. beni sdoganati temporaneamente all'esportazione con carta di passo, tranne la controprestazione ai sensi dell'articolo 76 capoverso 1 lettera e; 7. beni comprovatamente destinati al libero traffico interno che sono stati esportati provvisoriamente per riparazione o lavorazione nell'ambito di un contratto d'appalto e ritornati al mittente sul territorio svizzero, tranne la controprestazione ai sensi dell'articolo 76 capoverso 1 lettera f; 8. beni sdoganati temporaneamente all'importazione con carta di passo, tranne la controprestazione ai sensi dell'articolo 76 capoverso 1 lettera g; 9. beni di ritorno di origine svizzera, tolti dal libero traffico interno per esportazione e rispediti intatti al mittente, purché non siano stati esentati dall'imposta per effetto dell'esportazione. Se l'imposta è rilevante, l'esenzione avviene per via di restituzione; le disposizioni dell'articolo 80 sono applicabili per analogia; 10. beni ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1 della legge sulle dogane, importati provvisoriamente da un contribuente per riparazione o per lavorazione
nell'ambito di un contratto d'appalto; 11. beni per i quali le operazioni sul territorio svizzero sono esenti dall'imposta in virtù dell'articolo 19 capoverso 2 numero 7.

Art. 75 1

Assoggettamento

Sono contribuenti tutte le persone o società soggette all'obbligo di pagare il dazio.

17

RS 631.0

6456

Imposta sul valore aggiunto. LF

2

La responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 13 della legge sulle dogane18 è soppressa per chi esercita la professione di dichiarante in dogana (art. 31 cpv. 3 LD) se l'importatore: a.

ha diritto alla deduzione dell'imposta precedente (art. 38);

b.

ha fornito garanzie all'Amministrazione federale delle dogane per gli ammontari d'imposta (art. 78 cpv. 2);

c.

ha ricevuto la fattura d'imposta da parte dell'Amministrazione federale delle dogane; e

d.

ha conferito un mandato di rappresentanza diretta al dichiarante in dogana professionista.

3

L'Amministrazione federale delle dogane può esigere dal dichiarante in dogana la prova del suo potere di rappresentanza.

Art. 76

1

Base del calcolo d'imposta

L'imposta è riscossa:

18

a.

sulla controprestazione, se il bene è importato in adempimento di un contratto di vendita o di commissione;

b.

sul valore di mercato nei rimanenti casi. Per valore di mercato s'intende tutto ciò che, allo stadio dell'importazione, un importatore dovrebbe pagare a un fornitore indipendente del Paese di provenienza del bene al momento della nascita del credito fiscale e in condizioni di libera concorrenza per ottenere lo stesso bene;

c.

sulla controprestazione di lavori ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 lettera a, eseguiti per conto di terzi, utilizzando i beni importati, da non contribuenti ai sensi degli articoli 21 e 26;

d.

sulla controprestazione di lavori commissionati da pittori e scultori ed eseguiti all'estero sulle loro opere d'arte (art. 6 cpv. 2 lett. a), a condizione che le opere d'arte siano state create personalmente da questi artisti e siano state importate sul territorio svizzero da loro stessi o su loro ordine;

e.

sulla controprestazione di lavori eseguiti all'estero su beni (art. 6 cpv. 2 lett.

a) sdoganati temporaneamente all'esportazione con carta di passo;

f.

sulla controprestazione di lavori eseguiti all'estero su beni (art. 6 cpv. 2 lett.

a), purché questi beni, comprovatamente destinati al libero traffico interno, siano provvisoriamente stati esportati per riparazione o per lavorazione nell'ambito di un contratto d'appalto e ritornati al mittente svizzero;

g.

sulla controprestazione per l'uso di beni, che erano stati sdoganati temporaneamente all'importazione con carta di passo, purché l'imposta su tale controprestazione sia rilevante. Se l'uso temporaneo è gratuito o se l'indennità richiesta è ridotta, fa stato la controprestazione che sarebbe calcolata a un terzo indipendente.

RS 631.0

6457

Imposta sul valore aggiunto. LF

2

Se il calcolo dell'imposta è stato effettuato sulla base della controprestazione, è determinante la controprestazione ai sensi dell'articolo 33 pagata o da pagare dall'importatore. In caso di modifica successiva della controprestazione si applica per analogia l'articolo 44 capoversi 2 e 3.

3

Nella base di calcolo devono essere integrati, se non sono già compresi: a.

le imposte, i dazi e altre tasse dovuti fuori dal Paese d'importazione e per l'importazione, tranne l'imposta sul valore aggiunto da riscuotere;

b.

le spese accessorie come provvigioni, costi di imballaggio, spese di trasporto e d'assicurazione che sorgono sino al primo luogo di destinazione sul territorio svizzero. Per primo luogo di destinazione s'intende quello dove il bene deve essere spedito al momento della nascita del credito fiscale. In mancanza di indicazione, vale come primo luogo di destinazione quello in cui il bene viene scaricato sul territorio svizzero.

4

Se sussistono dubbi circa l'esattezza della dichiarazione o mancano indicazioni del valore, l'Amministrazione federale delle dogane può procedere alla stima della base di calcolo dell'imposta, entro i limiti del suo potere d'apprezzamento.

5

Per la determinazione della base di calcolo dell'imposta i prezzi o valori in valuta estera devono essere convertiti in franchi svizzeri al corso del cambio (vendita) in borsa la vigilia della nascita dell'obbligo del pagamento dell'imposta.

Art. 77

Aliquote d'imposta

L'imposta ammonta: a.

al 2,3 per cento sull'importazione di beni ai sensi dell'articolo 36 capoverso 1 lettera a;

b.

al 7,5 per cento sull'importazione di altri beni.

Art. 78 1

Nascita e scadenza del credito fiscale

Il credito fiscale nasce simultaneamente all'obbligo di pagare il dazio.

2

Il contribuente che ha prestato garanzie per gli importi d'imposta può versare l'imposta entro il termine di 60 giorni dalla fatturazione da parte dell'Amministrazione federale delle dogane; fanno eccezione le spedizioni nel traffico postale come pure le importazioni dichiarate oralmente allo sdoganamento.

3

Per quanto concerne la costituzione di garanzie possono essere consentite agevolazioni, purché la riscossione dell'imposta non venga pregiudicata.

Art. 79

Prescrizione del credito fiscale

1

Il credito fiscale si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui è scaduto.

2

La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto d'esazione o di rettifica da parte dell'autorità competente. È sospesa finché il contribuente non può essere escusso sul territorio svizzero oppure finché il credito è oggetto di una procedura di ricorso.

6458

Imposta sul valore aggiunto. LF

3

L'interruzione e la sospensione hanno effetto nei confronti di tutte le persone tenute al pagamento.

4

Il credito fiscale si prescrive in tutti i casi in quindici anni dalla fine dell'anno civile in cui è sorto.

Art. 80

Prescrizione del diritto al rimborso

1

Il diritto al rimborso degli ammontari d'imposta riscossi in eccedenza o d'imposte non dovute si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui è sorto.

2

Non sono restituiti gli importi d'imposta riscossi in eccedenza, quando il contribuente ai sensi degli articoli 21 e 26 può dedurre l'imposta versata all'importazione a titolo d'imposta precedente giusta l'articolo 38.

3

La prescrizione è interrotta da qualsiasi esercizio di tale diritto nei confronti dell'Amministrazione federale delle dogane.

4

La prescrizione è sospesa fintanto che il diritto rivendicato è oggetto di una procedura di ricorso.

5

Il diritto al rimborso delle imposte riscosse in eccedenza o delle imposte non dovute si prescrive in tutti i casi in quindici anni dalla fine dell'anno civile in cui è sorto.

Art. 81

Restituzione per riesportazione

1

L'imposta riscossa sull'importazione è rimborsata su richiesta se le condizioni per la deduzione dell'imposta precedente conformemente all'articolo 38 non sono date se:

2

a.

il bene è riesportato inalterato senza essere stato oggetto di una precedente fornitura sul territorio svizzero e senza essere stato utilizzato; oppure se

b.

il bene, pur essendo stato utilizzato sul territorio svizzero, è successivamente riesportato in seguito all'annullamento della fornitura. In tal caso la restituzione è ridotta dell'importo corrispondente all'imposta sulla controprestazione dovuta per l'utilizzazione del bene o sulla perdita di valore subita in seguito all'utilizzazione e al dazio d'entrata non restituito.

La restituzione è concessa soltanto se: a.

la riesportazione avviene nel termine di cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui l'imposta è stata riscossa; e

b.

è comprovata l'identità del bene riesportato con quello importato in precedenza.

3

In determinati casi la restituzione può essere fatta dipendere da una regolare dichiarazione all'estero.

4

Le domande di restituzione devono essere presentate al momento dello sdoganamento all'esportazione. Domande di restituzione presentate successivamente possono essere prese in considerazione se sono presentate per scritto alla direzione del

6459

Imposta sul valore aggiunto. LF

circondario doganale in cui è avvenuta la riesportazione, entro 60 giorni a contare dallo sdoganamento all'esportazione.

Art. 82

Autorità

1

L'imposta sull'importazione è riscossa dall'Amministrazione federale delle dogane. Essa emana le disposizioni e decisioni necessarie.

2

Gli organi dell'Amministrazione federale delle dogane hanno la facoltà di procedere a tutti gli accertamenti necessari alla verifica dei fatti determinanti per la tassazione. Gli articoli 54 e 55, nonché 57-61 sono applicabili per analogia. Previa intesa, gli accertamenti presso i contribuenti possono essere affidati all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Art. 83

Riporto del pagamento dell'imposta

1

I contribuenti registrati presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni che allestiscono il rendiconto secondo il metodo effettivo possono dichiarare l'imposta all'importazione secondo la procedura di riporto del pagamento, purché importino ed esportino regolarmente beni e da ciò risultino regolarmente importanti eccedenti di imposta precedente.

2

Se i beni importati con la procedura del riporto del pagamento dell'imposta sono ulteriormente lavorati o trasformati in Svizzera, l'Amministrazione federale delle contribuzioni può autorizzare i contribuenti a fornire detti beni lavorati o trasformati ad altri contribuenti senza calcolare l'imposta.

Art. 84

1

Condono

L'imposta sull'importazione di beni può essere condonata in tutto o in parte se: a.

un bene sdoganato provvisoriamente o definitivamente all'importazione, ma ancora sotto controllo ufficiale o giacente in un magazzino di deposito federale, è totalmente o parzialmente distrutto per caso fortuito, per forza maggiore o per disposizione dell'autorità, oppure è respinto oltre confine;

b.

un bene trattato con bolletta di cauzione o con carta di passo è totalmente o parzialmente distrutto nel termine di validità della bolletta doganale, per incidente, per caso fortuito, per forza maggiore oppure per disposizione dell'autorità, purché questi fatti siano ufficialmente constatati dalle dogane o debitamente comprovati da una dichiarazione delle Ferrovie federali svizzere o di un'autorità federale, cantonale o comunale;

c.

date le particolari circostanze, una riscossione posticipata graverebbe in modo iniquo il contribuente;

d.

l'incaricato dello sdoganamento (p. es. lo speditore) non può trasferire l'imposta a causa dell'insolvibilità dell'importatore e se, all'epoca dello sdoganamento, quest'ultimo era iscritto nel registro dei contribuenti presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni. L'insolvibilità dell'importatore è data quando la riscossione da parte dell'incaricato appare seriamente messa in pericolo.

6460

Imposta sul valore aggiunto. LF

2

La Direzione generale delle dogane decide in merito al condono dell'imposta su domanda scritta, corredata dei necessari documenti giustificativi. Il termine per la presentazione di domande di condono dell'imposta è di un anno a contare dalla determinazione dei tributi; in caso di sdoganamento intermedio, il termine decorre a contare dalla scadenza del termine di validità di tale sdoganamento.

Titolo quarto: Disposizioni penali Art. 85

Sottrazione d'imposta

1

Chiunque, intenzionalmente, procura a sé o ad altri un profitto fiscale illecito, in particolare sottraendosi all'imposta o ottenendo un'esenzione, un abbuono, un rimborso o una deduzione ingiustificati dell'imposta, è punito con la multa sino al quintuplo dell'importo d'imposta sottratta o del profitto illecito.

2

Il tentativo e la complicità sono punibili.

3

Chiunque, per negligenza, procura a sé o ad altri un profitto fiscale illecito, è punito con la multa sino all'importo del profitto illecito.

Art. 86

Messa in pericolo dell'imposta

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza: a.

violando la legge, non si annuncia come contribuente;

b.

nonostante diffida, non si sottopone all'obbligo di inoltrare un rendiconto d'imposta o di fornire le informazioni prescritte dalle legge;

c.

non tiene regolarmente, allestisce, conserva o produce i libri contabili, i giustificativi, le carte d'affari e altri documenti;

d.

nel rendiconto d'imposta, in una domanda di esenzione, di abbuono, di rimborso o di deduzione dell'imposta oppure come terzo tenuto a dare informazioni fornisce dati inveritieri, tace fatti rilevanti o presenta giustificativi inveritieri a sostegno di tali fatti;

e.

indicando un numero di registro, fa credere di essere iscritto nel registro dei contribuenti;

f.

rende difficile, intralcia o rende impossibile la regolare esecuzione di un controllo; o

g.

omette di dichiarare o dichiara in modo inesatto dati e beni determinanti per la riscossione dell'imposta,

è punito con la multa sino a 10 000 franchi e nei casi gravi o di recidiva sino a 30 000 franchi, purché l'atto non sia punito da un'altra disposizione che prevede una pena più elevata.

2

Può essere inflitta una multa sino all'importo dell'imposta messa in pericolo o del profitto illecito, qualora quest'importo sia più elevato.

6461

Imposta sul valore aggiunto. LF

Art. 87

Infrazioni commesse nell'azienda

Se la multa applicabile non supera i 100 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6 della legge federale sul diritto penale amministrativo19 esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa l'azienda (art. 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo).

Art. 88 1

Rapporto con la legge federale sul diritto penale amministrativo

La legge sul diritto penale amministrativo20 è applicabile.

2

Il perseguimento delle infrazioni commesse sul territorio svizzero in materia di imposte spetta all'Amministrazione federale delle contribuzioni e quello in materia di imposta sull'importazione all'Amministrazione federale delle dogane.

3

Il disciplinamento delle competenze di cui al capoverso 2 si applica anche al perseguimento della disobbedienza a decisioni dell'autorità (art. 292 del Codice penale21).

Art. 89

Concorso di disposizioni penali

1

La condanna per reati secondo l'articolo 14 della legge sul diritto penale amministrativo22 esclude un'ulteriore condanna per la medesima fattispecie di cui all'articolo 85 della presente legge.

2

Se un atto costituisce contemporaneamente una sottrazione o messa in pericolo dell'imposta all'importazione e un'infrazione contro altri decreti federali in materia di tasse perseguibili da parte dell'Amministrazione federale delle dogane, si commina la pena corrispondente all'infrazione più grave; la pena può essere adeguatamente aumentata.

Titolo quinto: Disposizioni finali Capitolo 1: Disposizioni d'esecuzione Art. 90 1

Fatte salve disposizioni contrarie, il Consiglio federale emana le prescrizioni d'esecuzione; deve consultare previamente le cerchie interessate.

2

Può in particolare: a.

19 20 21 22

disciplinare lo sgravio dall'imposta sul valore aggiunto per missioni diplomatiche, missioni permanenti, sedi consolari, organizzazioni internazionali,

RS 313.0 RS 313.0 RS 311.0 RS 313.0

6462

Imposta sul valore aggiunto. LF

nonché per agenti diplomatici, funzionari consolari e alti funzionari di organizzazioni internazionali;

3

b.

disciplinare a quali condizioni l'imposta gravante forniture di beni o prestazioni di servizi eseguite sul territorio svizzero a destinatari con domicilio o sede all'estero può essere loro rimborsata, purché la reciprocità (da parte del loro Paese di domicilio o di sede) sia garantita;

c.

per facilitarne la determinazione, definire dettagliatamente le operazioni escluse dall'imposta ai sensi dell'articolo 18, nonché i beni e le prestazioni di servizi menzionati nell'articolo 36 capoverso 1, tenendo conto delle condizioni di concorrenza;

d.

emanare, in deroga alla presente legge, disposizioni concernenti l'imposizione delle operazioni e dell'importazione di monete d'oro e di oro fino;

e.

disciplinare più dettagliatamente la procedura di riporto secondo l'articolo 83;

f.

emanare, in deroga alla presente legge, disposizioni concernenti l'imposizione delle operazioni e dell'importazione di beni già gravati da un onere fiscale speciale;

g.

prescrivere che il destinatario di una fornitura o prestazione di servizi eseguita sul territorio svizzero da un'impresa estera non registrata a torto come contribuente sul territorio svizzero deve pagare l'imposta in nome e per conto di tale impresa;

h.

stabilire le condizioni alle quali i giustificativi necessari all'esecuzione dell'imposta possono essere trasmessi e conservati in forma non cartacea;

i.

disciplinare i dettagli del regime transitorio.

Il Dipartimento federale delle finanze è competente per: a.

accordare, a determinate condizioni, l'esenzione fiscale per forniture sul territorio svizzero in vista dell'esportazione nel traffico viaggiatori e di confine;

b.

stabilire i tassi d'interesse moratorio e rimuneratorio.

Capitolo 2: Diritto previgente. Abrogazione e modifica Art. 91

Abrogazione del diritto previgente

Il decreto federale del 22 marzo 199623 che istituisce un'aliquota speciale sul valore aggiunto per le prestazioni del settore alberghiero è abrogato.

Art. 92

Modifica del diritto previgente

La legge sulle dogane è modificata come segue: 23

RU 1996 2379

6463

Imposta sul valore aggiunto. LF

Art. 109 cpv. 1 lett. c numero 5 1

Istanze di ricorso sono: c.

la Commissione di ricorso in materia doganale per le decisioni di prima istanza o le decisioni di ricorso prese dalla Direzione generale delle dogane concernenti: 5. il condono del dazio (art. 127) e il condono dell'imposta all'importazione (art. 84 LIVA);

Capitolo 3: Disposizioni transitorie Art. 93

Applicazione del diritto previgente

1

Fatto salvo l'articolo 94, le disposizioni abrogate e le loro prescrizioni d'esecuzione rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e rapporti di diritto sorti durante la loro validità.

2

Il capoverso 1 si applica anche se la controprestazione di una fornitura o di una prestazione di servizi effettuata prima dell'entrata in vigore della presente legge è ricevuta dopo tale data. Il debito fiscale sorge però soltanto con l'entrata in vigore della presente legge ed è esigibile 60 giorni dopo tale data. Le riduzioni e i rimborsi successivi della controprestazione devono essere presi in considerazione conformemente all'articolo 44 capoverso 2 della presente legge.

Art. 94

Applicazione del nuovo diritto

1

Il nuovo diritto è applicabile alle operazioni eseguite a contare dall'entrata in vigore della presente legge, nonché all'importazione di beni sdoganati all'importazione soltanto a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

2

Per determinare se le condizioni dell'assoggettamento ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1 sono adempite all'entrata in vigore della presente legge, il nuovo diritto si applica alle operazioni imponibili in virtù della presente legge effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti.

3

Le forniture di beni e le prestazioni di servizi effettuate parzialmente prima dell'entrata in vigore della presente legge sono imponibili secondo il diritto anteriore. Il nuovo diritto si applica alla parte di forniture e di prestazioni di servizi effettuata dopo la sua entrata in vigore.

4

Le disposizioni sullo sgravio ulteriore dell'imposta precedente ai sensi dell'articolo 42 si applicano anche se, in virtù del diritto anteriore, le condizioni di tale deduzione non erano date.

Art. 95

1

Modifica delle aliquote d'imposta

Le disposizioni transitorie sono applicabili per analogia alla modifica delle aliquote d'imposta. Il Consiglio federale adegua di conseguenza gli importi massimi stabiliti nell'articolo 59.

6464

Imposta sul valore aggiunto. LF

2

Per il calcolo degli importi dell'imposta secondo le aliquote previgenti, è necessario attribuire ai contribuenti termini sufficientemente lunghi a seconda del genere dei contratti di fornitura di beni e di prestazione di servizi.

Art. 96

Termini

Con l'entrata in vigore della presente legge i contribuenti possono di nuovo avvalersi delle possibilità di scelta previste negli articoli 26 e 59. Nella misura in cui siano previsti a questo proposito, i termini ricominciano a decorrere a contare dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Capitolo 4: Referendum e entrata in vigore Art. 97 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 2 settembre 1999

Consiglio degli Stati, 2 settembre 1999

La presidente: Heberlein Il segretario: Anliker

Il presidente: Rhinow Il segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 14 settembre 199924 Termine di referendum: 23 dicembre 1999 0796

24

FF 1999 6422

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